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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1327 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1327 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
RI NA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
RI NA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti e, in data 22.08.2007, a Bologna (BO), la figlia;
Per_4
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori nelle forme del c.d. affidamento Per_4
condiviso. I sig.ri e concordano nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1
genitoriale sulla figlia minore in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma, c.c., Per_4
ossia congiunto per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le questioni ordinarie, invece, l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
2. La figlia minore manterrà la residenza anagrafica insieme al padre presso l'abitazione in San Per_4
Leo (RN), Via Umberto I, 49.
3. La figlia minore verrà collocata in maniera paritetica presso entrambi i genitori ini specie, Per_4
trascorrerà dalla cena della domenica alla colazione del mercoledì con la madre, dal pranzo del mercoledì fino alla colazione del sabato con il padre, con fine settimana alternati, ciò sempre compatibilmente con gli interessi ed il benessere della minore.
4. I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia minore. Ciascun genitore sosterrà in ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna che viene allegato.
5. Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B.
pagina 2 di 3 6.Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica.
I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno Per_4
successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del compleanno di verrà trascorso dalla Per_4
minore possibilmente con entrambi i genitori, oppure ad anni alterni con la madre o con il padre. Su richiesta del genitore che compie gli anni, la figlia minore potrà trascorrere con il padre e la madre il giorno dei rispettivi compleanni.
7. Le modalità di cui sopra potranno essere variate sulla base degli accordi tra i genitori tenuto conto anche dei desiderata, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
8. L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra e diviso in parti uguali fra i genitori. Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 2.05.1993 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 117 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1327 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
RI NA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
RI NA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti e, in data 22.08.2007, a Bologna (BO), la figlia;
Per_4
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori nelle forme del c.d. affidamento Per_4
condiviso. I sig.ri e concordano nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Controparte_1
genitoriale sulla figlia minore in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma, c.c., Per_4
ossia congiunto per le questioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le questioni ordinarie, invece, l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
2. La figlia minore manterrà la residenza anagrafica insieme al padre presso l'abitazione in San Per_4
Leo (RN), Via Umberto I, 49.
3. La figlia minore verrà collocata in maniera paritetica presso entrambi i genitori ini specie, Per_4
trascorrerà dalla cena della domenica alla colazione del mercoledì con la madre, dal pranzo del mercoledì fino alla colazione del sabato con il padre, con fine settimana alternati, ciò sempre compatibilmente con gli interessi ed il benessere della minore.
4. I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia minore. Ciascun genitore sosterrà in ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna che viene allegato.
5. Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B.
pagina 2 di 3 6.Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica.
I genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno Per_4
successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del compleanno di verrà trascorso dalla Per_4
minore possibilmente con entrambi i genitori, oppure ad anni alterni con la madre o con il padre. Su richiesta del genitore che compie gli anni, la figlia minore potrà trascorrere con il padre e la madre il giorno dei rispettivi compleanni.
7. Le modalità di cui sopra potranno essere variate sulla base degli accordi tra i genitori tenuto conto anche dei desiderata, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
8. L'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra e diviso in parti uguali fra i genitori. Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 2.05.1993 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 117 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3