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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8005/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Fregola, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Val D'Aposa n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Ersilia Paternoster
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Luciano Fregola, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Val D'Aposa n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Ersilia Paternoster
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), rappresentata da con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. Stefano Menghini e dell'avv. Davide Sarina, elettivamente domiciliato in Bologna Via Galliera 67, presso il difensore dell'avv. Greta Castiglionesi
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 13 e : Parte_1 Parte_2
“Voglia On. Le Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione“:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
A) – ACCERTARE E DICHIARARE l'improcedibilità della domanda per non aver
l'opposto, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1682/2022 del 13/04/2022, R.G.N. : 3184/2022 del Tribunale di Bologna, partecipato personalmente alla procedura obbligatoria di mediazione, quali condizione di procedibilità;
B) – con vittoria di spese e compenso professionale, secondo i parametri ministeriali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fregola Luciano, quale difensore di fiducia;
Nelle denegata ipotesi, in cui On. Le Tribunale adito non ritenesse opportuno condividere, gli assunti difensivi degli opponenti, si chiede:
NEL MERITO
C) – accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che gli Opponenti anche nella loro qualità di consumatori, hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. e la conseguente perdita di efficacia della garanzia fideiussoria bancaria rilasciate dagli opponenti, oltre alla mancata preventiva richiesta di pagamento nei confronti del debitore e alla mancata preventiva escussione del patrimonio del debitore principale;
D) – in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dalla società (P. IVA : ), con sede legale in Via V. Alfieri Controparte_1 P.IVA_1
n.1 – Conegliano (TV) 31015 -, rappresentata da - in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a mezzo del procedimento monitorio n.
1682/2022 del 13/04/2022; R.G.N. : 3184/2022 del Tribunale di Bologna e che nulla è dovuto alla società opposta e di conseguenza annullare e revocare il decreto ingiuntivo
n. 1682/2022 del 13/04/2022; R.G.N. : 3184/2022 emesso dal Tribunale di Bologna pari ad Euro 1.607.123,58;
E) – con vittoria di spese e compenso professionale secondo i parametri ministeriali, oltre accessori di legge”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per tutti i motivi esposti in narrativa: in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n. 3184/2021) emesso dal Tribunale di Bologna, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai Sig.ri Parte_1
e e con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dai
[...] Parte_2
pagina 2 di 13 medesimi formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n. 3184/2021) emesso dal Tribunale di Bologna in favore di come Controparte_1 rappresentata da contro i Sig.ri e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
[...] nel merito ed in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare i Sig.ri e/o Parte_1 Pt_2 al pagamento in favore di come rappresentata da
[...] Controparte_1
e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_2 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa. Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione, nonché ogni più ampia facoltà istruttoria, in relazione alle necessità di causa e al comportamento processuale avversario, anche a mezzo delle memorie scritte ex art. 183 comma 6^ c.p.c.. Il sottoscritto procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.P.R.
115/2002 e successive modifiche dichiara sotto la propria responsabilità che con la presente comparsa di costituzione e risposta non sono state proposte domande riconvenzionali, né sono state modificate domande già proposte né è stata presentata istanza di chiamata in causa di terzi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n.
3184/2022) emesso dal Tribunale di Bologna, con cui, su istanza di Controparte_1 quale cessionaria di (allora denominata Controparte_3 [...]
, era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori, Controparte_4 unitamente ad altro garante personale, il pagamento in solido della somma di €.
1.607.123,58 oltre interessi, spese ed accessori, per i crediti concessi alla società CP_5
e collegati ai seguenti rapporti:
[...]
a) mutuo fondiario n. 0/920/0/67024673 del 09.11.2006 (ora posizione a sofferenza n.
67024673);
b) mutuo fondiario n. 0/920/0/67025337 del 28.11.2007 (ora posizione a sofferenza n.
67025337);
c) apertura di credito in c/c n. 00036/0078/00000009 (ora posizione a sofferenze n.
9521/00000192);
d) conto corrente n. 00036/0000/00000325 (ora posizione a sofferenza n.
9501/00000116).
pagina 3 di 13 Deduceva parte opponente, a sostegno dell'opposizione, il comportamento scorretto del creditore per aver continuato a fare credito alla società nonostante fosse CP_5 consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa e senza alcuna autorizzazione da parte dei garanti, nonché per avere rilasciato la fideiussione omnibus, pur essendo a conoscenza della critica situazione reddituale e patrimoniale dei garanti, così aggravando ulteriormente la loro esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito.
Gli opponenti eccepivano, pertanto, l'avvenuta estinzione della fideiussione e la conseguente liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c.; in ogni caso sostenevano la prescrizione del diritto dell'opposta di pretendere l'adempimento del credito dal garante, poiché, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, era trascorso oltre un decennio dalla stipula delle fideiussioni omnibus.
Lamentavano la nullità della fideiussione omnibus da loro sottoscritta perché contenente clausole conformi allo schema ABI e di cui era stata accertata la non conformità alla disciplina anticoncorrenziale.
Deducevano, altresì, la nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta, ed in particolare degli artt. nn. 2-4-6-7-10-12-16, per contrarietà alla normativa consumeristica.
Chiedevano, quindi, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con salvezza delle spese di lite, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'udienza del 24.11.2022, fissata per trattazione in forma scritta della causa, il Giudice ritendo necessario accertare, preliminarmente ad ogni determinazione, la verifica in ordine alla tempestività dell'opposizione, rinviava l'udienza al 31.01.2023, onerando parte opponente al deposito di quanto richiesto.
Con ordinanza del 20.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2023, il Giudice rigettava la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, invitando altresì le parti all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto per le controversie in materia bancaria dall'art. 5 D. L.vo 28/21010 e succ. mod. All'udienza del 11.07.2023, fissata per l'eventuale prosieguo della trattazione della causa, il difensore della parte opponente eccepiva il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, sul rilievo che al primo incontro di mediazione non era presente la parte opposta personalmente o a mezzo di rappresentante sostanziale pagina 4 di 13 validamente investito;
conseguentemente chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda.
La causa veniva dapprima rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2023 e, a quell'udienza, ritenuto di dover assicurare alle parti il più ampio contraddittorio sulle questioni sollevate (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci), venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Al termine, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.7.2024 con termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di scritti difensivi conclusivi.
All'udienza del 18.7.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente e fondata sulla mancata partecipazione della parte opposta personalmente o a mezzo di procuratore regolarmente delegato alla partecipazione è priva di pregio.
Sul punto vale rammentare che la Suprema Corte ha chiarito (sent. n. 8473/2019) che la parte può farsi sostituire dal difensore nel procedimento di mediazione, purchè tale potere non sia conferito al legale a mezzo della procura alle liti. E' dunque necessario che la parte rilasci al difensore una procura sostanziale che lo munisca del potere di partecipazione alla mediazione in sua rappresentanza. Nulla ha detto la Suprema Corte in ordine alla necessità che tale procura debba essere autenticata da un pubblico ufficiale.
Si ritiene che dal principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. (che richiede per la procura la medesima forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere), nonché dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 (che stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità), discenda che la procura che conferisce i poteri di partecipazione alla mediazione non sia soggetta a formalità. Del resto, tale conclusione è in linea con la ratio sottesa alla novità introdotta con il c.d. correttivo
Cartabia per la mediazione, D.lgs. 216 del 27.12.24, in vigore dal 25.1.2025, che ha inserito il comma 4 bis all'articolo 8 D.Lgs. 28/2010 prevedendo: “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in pagina 5 di 13 conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura». Il legislatore ha inteso svincolare da ogni formalità la procura a partecipare alla mediazione, al fine di favorire la partecipazione al procedimento anche mediante rappresentante della parte che non voglia o non possa partecipare personalmente.
Orbene, dal verbale del primo incontro di mediazione tenutosi il 10.05.2023 presso l'Organismo di Mediazione , allegato agli atti, è emerso che per parte CP_6 opposta ha partecipato l'avv. Marco Innocenti. Il legale era stato delegato a mezzo di procura sostanziale autenticata dallo stesso difensore e conferita dall'avv. Stefano
Menghini, quale procuratore generale (in virtù di procura del 29 novembre 2019 in autentica del Notaio Dott. Rep.
5.065 e Racc. 1.259) rilasciata Persona_1 dall'amministratore delegato e legale rappresentante della Controparte_2 rappresentante della Controparte_1
Tale procura, che conferiva all'avv. Innocenti “ogni più ampio potere, compresi quelli di aderire o meno alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, farsi sostituire agli incontri da altri Avvocati, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento”, deve ritenersi idonea ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010.
L'eccezione di parte opponente di improcedibilità della domanda va dunque disattesa.
3. Eccezione di inesistenza del credito per carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli opponenti hanno sollevato l'eccezione circa la carenza di titolarità del credito e della legittimazione attiva in capo a parte opposta per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito in favore di quest'ultima.
In particolare, in tesi degli opponenti, la parte opposta non avrebbe dato prova dell'inclusione del credito oggetto di ingiunzione tra i crediti ad essa ceduti.
Sulla questione della prova della cessione del credito si è espressa la Suprema Corte, affermando che la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti pagina 6 di 13 “può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. per tutte Cass. 24/06/2024, n. 17390).
Alla luce dei principi sopra riportati, deve concludersi che l'eccezione sollevata dagli opponenti su tale specifico profilo appare infondata e va rigettata.
Parte opposta ha infatti provato di aver acquistato dalla Cassa di Risparmio in Bologna
s.p.a. un portafoglio di crediti pecuniari, come da avviso pubblicato nella G.U. del
7.5.2018. L'avviso riportava le caratteristiche dei crediti ceduti, che così venivano descritti: “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (doc. 6 parte opposta e già doc. 17 fascicolo monitorio).
La Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. aveva, a sua volta, acquisito il credito in virtù della cessione del ramo d'azienda, comprensivo della filiale di Vergato, disposto in suo favore dalla (doc. 13 convenuta opposta), come Controparte_4 da avviso pubblicato in G.U. (doc. 5 fascicolo monitorio). In particolare, nell'atto di cessione di ramo d'azienda del 20.7.2012 si legge che la cessione aveva ad oggetto, altresì, “tutti i contratti e le convenzioni con soggetti terzi per la distribuzione e/o il collocamento di prodotti e/o servizi”. In tale cessione, dunque, era compreso altresì il credito poi ceduto alla dalla Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.. Controparte_1
Essendo stati documentati tutti i precedenti passaggi di titolarità del credito dall'originario titolare, essendo state sufficientemente specificate nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei crediti ceduti in favore dell'opposta ed essendo ravvisabile anche il codice NDG 0188801029000 identificativo del credito oggetto di ingiunzione nella lista dei crediti ceduti (doc. 17 di parte opposta), deve concludersi come possa ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
pagina 7 di 13 Si aggiunge, poi, che l'opposta ha prodotto altresì la dichiarazione rilasciata dall'
[...]
(incorporante la Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. nel 2019) di Controparte_7 avvenuta cessione dei crediti relativi alla società in favore di CP_5 CP_1
(doc. 18), in cui è precisato che è succeduta, pertanto, nei
[...] Controparte_1 crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 20.04.2018 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria”.
Le argomentazioni sostenute dagli opponenti per contestare la carenza di titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione attiva in capo alla parte opposta sono dunque prive di pregio.
4. Qualità di consumatori degli opponenti e violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti hanno eccepito la propria qualità di consumatori e la violazione della normativa consumeristica, in primo luogo dell'art. 124 bis TUB per aver erogato abusivamente il credito ad una società in difficoltà economico-finanziarie e ottenendo la garanzia di fideiussori privi di capacità reddituale e patrimoniale. In tal modo, in tesi, la banca avrebbe aggravato la situazione di dissesto del debitore principale (poi dichiarata fallita il 15.11.2012) e aggravato l'esposizione debitoria dei fideiussori, che si erano visti indebitamente segnalati a sofferenza, senza preventiva comunicazione.
In particolare, i fideiussori hanno dedotto come entrambi non abbiano mai rivestito la qualifica di socio della società debitrice principale né abbiano mai assunto CP_5 poteri di rappresentanza e di amministrazione all'interno della stessa.
Sul punto giova richiamare l'orientamento maturato in seno alla Suprema Corte (per tutte Cass. Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19516) nel senso che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l'accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo
pagina 8 di 13 svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio) (Cass. 14/10/2021, n. 28217;
16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666, Cass., 03/12/2020, n. 27618; v. anche
Cass. Sez. U. del 27/02/2023, n. 5868)”.
Nel caso di specie, , all'epoca della sottoscrizioni delle fideiussioni Parte_1 azionate in sede monitoria (lettera di fideiussione omnibus sottoscritta il 2/11/2010 e confermata in data 25/01/2012; lettera di fideiussione per operazione specifica firmata in data 02/05/2011 relativa all'apertura di credito di euro 150.000,00 utilizzabile sul conto corrente n. 0000/325, confermata in data 31/07/2011), era Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società in virtù di atto del CP_5
02/08/2010, iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 03/09/2010 (v. visura storica sub doc. 8). Stante la carica ricoperta nella società debitrice principale al momento delle fideiussioni, si deve escludere che il abbia assunto la garanzia Pt_1 per fini estranei alla sua attività e in qualità di consumatore.
Quanto a parte opposta ha documentato la partecipazione della stessa Parte_2 per la quota del 33,666% alla società Panda Bioedil s.r.l., quest'ultima avente partecipazione totalitaria nella società debitrice principale La detenzione, Controparte_5 in capo alla di una partecipazione al capitale sociale della società controllante Pt_2 la debitrice principale può essere definita come “non trascurabile”, considerato che la garante odierna opponente, in virtù di detta partecipazione, vanta poteri di impulso nell'assemblea della società controllante della debitrice principale. Pertanto, tali circostanze, unitamente all'assenza di elementi addotti a confutazione della ricorrenza di un collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale, sono elementi che, interpretati alla luce del diffuso orientamento di legittimità (v. Cass.
13/12/2018, n. 32225), si prestano ad escludere la qualifica di consumatore anche in capo alla Pt_2
Ne discende che, per entrambi gli opponenti, non può essere invocata la disciplina consumeristica, in primo luogo dell'art. 124 bis TUB. Parimenti, dall'esclusione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori discende che è inconferente il richiamo al
Codice del Consumo per affermare la nullità delle condizioni contrattuali riportate nelle fideiussioni agli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 16.
5. Nullità della fideiussione e sulla decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c..
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. 287/1990 in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust. pagina 9 di 13 L'eccezione è priva di pregio.
La fideiussione omnibus in oggetto è stata stipulata nel 2010, dunque a distanza di anni dall'emanazione del provvedimento della B.I. n. 55 del 2005, reso in relazione a contratti stipulati tra il 2003 ed il 2005. Pertanto, la produzione in giudizio del citato provvedimento non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto.
Va infatti evidenziato che le clausole che riproducono lo schema ABI non sono, di per sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, ove non conseguenti ad un'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite nelle fideiussioni senza determinare violazioni di legge. Si pensi, a titolo di esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata derogabile (cft. Sentenza Tribunale di
Milano del 20.12.2023 n. 10296; Tribunale di Catania del 15.10.2024 n. 4855).
Anche la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, citata dalla difesa degli opponenti, riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta "attuazione" dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: "Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con
l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato".
Pertanto, il provvedimento della non può essere invocato anche in relazione a Pt_3 periodi di tempo di successivi all'arco temporale oggetto di istruttoria, come nel caso oggetto del presente giudizio, in cui la fideiussione omnibus è del 2010.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte pagina 10 di 13 dell'Autorità competente;
né i garanti hanno offerto con altri mezzi la prova che il proprio contratto sia "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale ed attuativo della stessa.
Si aggiunge che nella Suprema Corte è diffuso il seguente orientamento, richiamato nella decisione n. 5120 del 21.06.2023: "Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause "stand alone", in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie tuttavia l'opponente si è limitata a dedurre in giudizio la pretesa nullità della fideiussione dalla stessa rilasciata il
15.7.2008 in quanto contenente clausole riproduttive dello schema ABI, senza provare
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L.
n. 287 del 1990 e quindi invocare la nullità del contratto di fideiussione omnibus".
Nel caso in esame, difetta proprio la prova che la fideiussione omnibus prestata sia attuativa di un'intesa anticoncorrenziale.
Quanto alla fideiussione specifica prestata nel 2011 dagli opponenti, oltre alle argomentazioni finora espresse per la fideiussione omnibus, ad escludere i profili di criticità rilevati dagli opponenti vale osservare come la Suprema Corte, in linea con l'orientamento di merito prevalente, si è espressa nel senso che l'apprezzamento sotteso al provvedimento n. 55/2005 della B.I. non è estensibile alle fideiussioni specifiche, in ragione delle difformità ricorrenti tra i due tipi di fideiussioni (Cass.
2.8.2024 n. 21841).
Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza della banca dal diritto di avvalersi delle garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., va innanzitutto chiarito che l'obbligazione assunta dagli opponenti rientra nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, sebbene indicata come "fideiussione": è infatti previsto che il garante è tenuto (ai sensi dell'art.7 del contratto) “a pagare immediatamente alla
Banca, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e pagina 11 di 13 ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale”. Tale previsione consente di ricondurre l'obbligazione dei garanti nell'alveo del suddetto contratto atipico con causa di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (ex multis, Cass. civ., n.
12152/2016 e 31313/2021).
Tale contratto autonomo ha, dunque, la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, mentre la fideiussione ha come oggetto la garanzia della stessa obbligazione principale altrui, in ragione dell'identità tra la prestazione principale e quella del fideiussore (ex plurimis, Cass. civ., nn. 30181/2020 e 4717/2019).
Dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c. - che prevede che
"il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" - in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia "a prima richiesta" (in questo senso Cass. civ., Sez. un.,
18.02.2010 n. 3947 e Sez. III, 12.02.2015 n. 2762). Infatti, è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata pronuncia n. 3947/2010.
È per tale motivo che al contratto autonomo, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda proprio sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n.
2101).
Di conseguenza, l'eccezione formulata da parte opponente va rigettata.
Prive di pregio sono, infine, le altre argomentazioni allegate nell'atto introduttivo del giudizio, che risultano genericamente formulate e non sostenute sulla base delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e non riscontrate da elementi probatori sufficienti.
pagina 12 di 13 Ci si riferisce all'eccezione di avvenuta estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. stante la previsione nelle fideiussioni della perdita del diritto di surroga e di regresso, ovvero all'estinzione affermata ex art. 1956 c.c., per avere la banca fatto credito al debitore, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Parimenti generica è la doglianza circa l'applicazione di interessi extra soglia nel conto corrente n. 325, non supportata da alcun riferimento concreto.
Da ultimo, non può essere condivisa neppure l'argomentazione per cui prima di azionare il credito nei confronti dei fideiussori, il creditore avrebbe dovuto attendere l'esito ella procedura fallimentare aperta a carico del debitore principale. Nel caso di specie, non è stato previsto a favore del fideiussore il beneficio di escussione del debitore principale;
pertanto, il fideiussore non può sottrarsi al pagamento dell'obbligazione garantita, opponendo la necessità della preventiva escussione del debitore stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 16/10/2017, n. 24296).
In conclusione, le domande di parte opponente vanno dunque integralmente rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Spese di giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. 147/2022 nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 29.154 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 18 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8005/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Fregola, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Val D'Aposa n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Ersilia Paternoster
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Luciano Fregola, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Val D'Aposa n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Ersilia Paternoster
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ), rappresentata da con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. Stefano Menghini e dell'avv. Davide Sarina, elettivamente domiciliato in Bologna Via Galliera 67, presso il difensore dell'avv. Greta Castiglionesi
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 13 e : Parte_1 Parte_2
“Voglia On. Le Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione“:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
A) – ACCERTARE E DICHIARARE l'improcedibilità della domanda per non aver
l'opposto, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1682/2022 del 13/04/2022, R.G.N. : 3184/2022 del Tribunale di Bologna, partecipato personalmente alla procedura obbligatoria di mediazione, quali condizione di procedibilità;
B) – con vittoria di spese e compenso professionale, secondo i parametri ministeriali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fregola Luciano, quale difensore di fiducia;
Nelle denegata ipotesi, in cui On. Le Tribunale adito non ritenesse opportuno condividere, gli assunti difensivi degli opponenti, si chiede:
NEL MERITO
C) – accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che gli Opponenti anche nella loro qualità di consumatori, hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. e la conseguente perdita di efficacia della garanzia fideiussoria bancaria rilasciate dagli opponenti, oltre alla mancata preventiva richiesta di pagamento nei confronti del debitore e alla mancata preventiva escussione del patrimonio del debitore principale;
D) – in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dalla società (P. IVA : ), con sede legale in Via V. Alfieri Controparte_1 P.IVA_1
n.1 – Conegliano (TV) 31015 -, rappresentata da - in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a mezzo del procedimento monitorio n.
1682/2022 del 13/04/2022; R.G.N. : 3184/2022 del Tribunale di Bologna e che nulla è dovuto alla società opposta e di conseguenza annullare e revocare il decreto ingiuntivo
n. 1682/2022 del 13/04/2022; R.G.N. : 3184/2022 emesso dal Tribunale di Bologna pari ad Euro 1.607.123,58;
E) – con vittoria di spese e compenso professionale secondo i parametri ministeriali, oltre accessori di legge”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per tutti i motivi esposti in narrativa: in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n. 3184/2021) emesso dal Tribunale di Bologna, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai Sig.ri Parte_1
e e con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dai
[...] Parte_2
pagina 2 di 13 medesimi formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n. 3184/2021) emesso dal Tribunale di Bologna in favore di come Controparte_1 rappresentata da contro i Sig.ri e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
[...] nel merito ed in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare i Sig.ri e/o Parte_1 Pt_2 al pagamento in favore di come rappresentata da
[...] Controparte_1
e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_2 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa. Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione, nonché ogni più ampia facoltà istruttoria, in relazione alle necessità di causa e al comportamento processuale avversario, anche a mezzo delle memorie scritte ex art. 183 comma 6^ c.p.c.. Il sottoscritto procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.P.R.
115/2002 e successive modifiche dichiara sotto la propria responsabilità che con la presente comparsa di costituzione e risposta non sono state proposte domande riconvenzionali, né sono state modificate domande già proposte né è stata presentata istanza di chiamata in causa di terzi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1682/2022 (R.G. n.
3184/2022) emesso dal Tribunale di Bologna, con cui, su istanza di Controparte_1 quale cessionaria di (allora denominata Controparte_3 [...]
, era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori, Controparte_4 unitamente ad altro garante personale, il pagamento in solido della somma di €.
1.607.123,58 oltre interessi, spese ed accessori, per i crediti concessi alla società CP_5
e collegati ai seguenti rapporti:
[...]
a) mutuo fondiario n. 0/920/0/67024673 del 09.11.2006 (ora posizione a sofferenza n.
67024673);
b) mutuo fondiario n. 0/920/0/67025337 del 28.11.2007 (ora posizione a sofferenza n.
67025337);
c) apertura di credito in c/c n. 00036/0078/00000009 (ora posizione a sofferenze n.
9521/00000192);
d) conto corrente n. 00036/0000/00000325 (ora posizione a sofferenza n.
9501/00000116).
pagina 3 di 13 Deduceva parte opponente, a sostegno dell'opposizione, il comportamento scorretto del creditore per aver continuato a fare credito alla società nonostante fosse CP_5 consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa e senza alcuna autorizzazione da parte dei garanti, nonché per avere rilasciato la fideiussione omnibus, pur essendo a conoscenza della critica situazione reddituale e patrimoniale dei garanti, così aggravando ulteriormente la loro esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito.
Gli opponenti eccepivano, pertanto, l'avvenuta estinzione della fideiussione e la conseguente liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c.; in ogni caso sostenevano la prescrizione del diritto dell'opposta di pretendere l'adempimento del credito dal garante, poiché, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, era trascorso oltre un decennio dalla stipula delle fideiussioni omnibus.
Lamentavano la nullità della fideiussione omnibus da loro sottoscritta perché contenente clausole conformi allo schema ABI e di cui era stata accertata la non conformità alla disciplina anticoncorrenziale.
Deducevano, altresì, la nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta, ed in particolare degli artt. nn. 2-4-6-7-10-12-16, per contrarietà alla normativa consumeristica.
Chiedevano, quindi, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con salvezza delle spese di lite, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'udienza del 24.11.2022, fissata per trattazione in forma scritta della causa, il Giudice ritendo necessario accertare, preliminarmente ad ogni determinazione, la verifica in ordine alla tempestività dell'opposizione, rinviava l'udienza al 31.01.2023, onerando parte opponente al deposito di quanto richiesto.
Con ordinanza del 20.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2023, il Giudice rigettava la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, invitando altresì le parti all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto per le controversie in materia bancaria dall'art. 5 D. L.vo 28/21010 e succ. mod. All'udienza del 11.07.2023, fissata per l'eventuale prosieguo della trattazione della causa, il difensore della parte opponente eccepiva il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, sul rilievo che al primo incontro di mediazione non era presente la parte opposta personalmente o a mezzo di rappresentante sostanziale pagina 4 di 13 validamente investito;
conseguentemente chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda.
La causa veniva dapprima rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2023 e, a quell'udienza, ritenuto di dover assicurare alle parti il più ampio contraddittorio sulle questioni sollevate (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci), venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Al termine, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.7.2024 con termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di scritti difensivi conclusivi.
All'udienza del 18.7.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente e fondata sulla mancata partecipazione della parte opposta personalmente o a mezzo di procuratore regolarmente delegato alla partecipazione è priva di pregio.
Sul punto vale rammentare che la Suprema Corte ha chiarito (sent. n. 8473/2019) che la parte può farsi sostituire dal difensore nel procedimento di mediazione, purchè tale potere non sia conferito al legale a mezzo della procura alle liti. E' dunque necessario che la parte rilasci al difensore una procura sostanziale che lo munisca del potere di partecipazione alla mediazione in sua rappresentanza. Nulla ha detto la Suprema Corte in ordine alla necessità che tale procura debba essere autenticata da un pubblico ufficiale.
Si ritiene che dal principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. (che richiede per la procura la medesima forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere), nonché dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 (che stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità), discenda che la procura che conferisce i poteri di partecipazione alla mediazione non sia soggetta a formalità. Del resto, tale conclusione è in linea con la ratio sottesa alla novità introdotta con il c.d. correttivo
Cartabia per la mediazione, D.lgs. 216 del 27.12.24, in vigore dal 25.1.2025, che ha inserito il comma 4 bis all'articolo 8 D.Lgs. 28/2010 prevedendo: “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in pagina 5 di 13 conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura». Il legislatore ha inteso svincolare da ogni formalità la procura a partecipare alla mediazione, al fine di favorire la partecipazione al procedimento anche mediante rappresentante della parte che non voglia o non possa partecipare personalmente.
Orbene, dal verbale del primo incontro di mediazione tenutosi il 10.05.2023 presso l'Organismo di Mediazione , allegato agli atti, è emerso che per parte CP_6 opposta ha partecipato l'avv. Marco Innocenti. Il legale era stato delegato a mezzo di procura sostanziale autenticata dallo stesso difensore e conferita dall'avv. Stefano
Menghini, quale procuratore generale (in virtù di procura del 29 novembre 2019 in autentica del Notaio Dott. Rep.
5.065 e Racc. 1.259) rilasciata Persona_1 dall'amministratore delegato e legale rappresentante della Controparte_2 rappresentante della Controparte_1
Tale procura, che conferiva all'avv. Innocenti “ogni più ampio potere, compresi quelli di aderire o meno alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, farsi sostituire agli incontri da altri Avvocati, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento”, deve ritenersi idonea ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010.
L'eccezione di parte opponente di improcedibilità della domanda va dunque disattesa.
3. Eccezione di inesistenza del credito per carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli opponenti hanno sollevato l'eccezione circa la carenza di titolarità del credito e della legittimazione attiva in capo a parte opposta per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito in favore di quest'ultima.
In particolare, in tesi degli opponenti, la parte opposta non avrebbe dato prova dell'inclusione del credito oggetto di ingiunzione tra i crediti ad essa ceduti.
Sulla questione della prova della cessione del credito si è espressa la Suprema Corte, affermando che la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti pagina 6 di 13 “può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. per tutte Cass. 24/06/2024, n. 17390).
Alla luce dei principi sopra riportati, deve concludersi che l'eccezione sollevata dagli opponenti su tale specifico profilo appare infondata e va rigettata.
Parte opposta ha infatti provato di aver acquistato dalla Cassa di Risparmio in Bologna
s.p.a. un portafoglio di crediti pecuniari, come da avviso pubblicato nella G.U. del
7.5.2018. L'avviso riportava le caratteristiche dei crediti ceduti, che così venivano descritti: “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (doc. 6 parte opposta e già doc. 17 fascicolo monitorio).
La Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. aveva, a sua volta, acquisito il credito in virtù della cessione del ramo d'azienda, comprensivo della filiale di Vergato, disposto in suo favore dalla (doc. 13 convenuta opposta), come Controparte_4 da avviso pubblicato in G.U. (doc. 5 fascicolo monitorio). In particolare, nell'atto di cessione di ramo d'azienda del 20.7.2012 si legge che la cessione aveva ad oggetto, altresì, “tutti i contratti e le convenzioni con soggetti terzi per la distribuzione e/o il collocamento di prodotti e/o servizi”. In tale cessione, dunque, era compreso altresì il credito poi ceduto alla dalla Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.. Controparte_1
Essendo stati documentati tutti i precedenti passaggi di titolarità del credito dall'originario titolare, essendo state sufficientemente specificate nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei crediti ceduti in favore dell'opposta ed essendo ravvisabile anche il codice NDG 0188801029000 identificativo del credito oggetto di ingiunzione nella lista dei crediti ceduti (doc. 17 di parte opposta), deve concludersi come possa ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
pagina 7 di 13 Si aggiunge, poi, che l'opposta ha prodotto altresì la dichiarazione rilasciata dall'
[...]
(incorporante la Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. nel 2019) di Controparte_7 avvenuta cessione dei crediti relativi alla società in favore di CP_5 CP_1
(doc. 18), in cui è precisato che è succeduta, pertanto, nei
[...] Controparte_1 crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 20.04.2018 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria”.
Le argomentazioni sostenute dagli opponenti per contestare la carenza di titolarità del credito e, conseguentemente, la legittimazione attiva in capo alla parte opposta sono dunque prive di pregio.
4. Qualità di consumatori degli opponenti e violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti hanno eccepito la propria qualità di consumatori e la violazione della normativa consumeristica, in primo luogo dell'art. 124 bis TUB per aver erogato abusivamente il credito ad una società in difficoltà economico-finanziarie e ottenendo la garanzia di fideiussori privi di capacità reddituale e patrimoniale. In tal modo, in tesi, la banca avrebbe aggravato la situazione di dissesto del debitore principale (poi dichiarata fallita il 15.11.2012) e aggravato l'esposizione debitoria dei fideiussori, che si erano visti indebitamente segnalati a sofferenza, senza preventiva comunicazione.
In particolare, i fideiussori hanno dedotto come entrambi non abbiano mai rivestito la qualifica di socio della società debitrice principale né abbiano mai assunto CP_5 poteri di rappresentanza e di amministrazione all'interno della stessa.
Sul punto giova richiamare l'orientamento maturato in seno alla Suprema Corte (per tutte Cass. Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19516) nel senso che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l'accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo
pagina 8 di 13 svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio) (Cass. 14/10/2021, n. 28217;
16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666, Cass., 03/12/2020, n. 27618; v. anche
Cass. Sez. U. del 27/02/2023, n. 5868)”.
Nel caso di specie, , all'epoca della sottoscrizioni delle fideiussioni Parte_1 azionate in sede monitoria (lettera di fideiussione omnibus sottoscritta il 2/11/2010 e confermata in data 25/01/2012; lettera di fideiussione per operazione specifica firmata in data 02/05/2011 relativa all'apertura di credito di euro 150.000,00 utilizzabile sul conto corrente n. 0000/325, confermata in data 31/07/2011), era Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società in virtù di atto del CP_5
02/08/2010, iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 03/09/2010 (v. visura storica sub doc. 8). Stante la carica ricoperta nella società debitrice principale al momento delle fideiussioni, si deve escludere che il abbia assunto la garanzia Pt_1 per fini estranei alla sua attività e in qualità di consumatore.
Quanto a parte opposta ha documentato la partecipazione della stessa Parte_2 per la quota del 33,666% alla società Panda Bioedil s.r.l., quest'ultima avente partecipazione totalitaria nella società debitrice principale La detenzione, Controparte_5 in capo alla di una partecipazione al capitale sociale della società controllante Pt_2 la debitrice principale può essere definita come “non trascurabile”, considerato che la garante odierna opponente, in virtù di detta partecipazione, vanta poteri di impulso nell'assemblea della società controllante della debitrice principale. Pertanto, tali circostanze, unitamente all'assenza di elementi addotti a confutazione della ricorrenza di un collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale, sono elementi che, interpretati alla luce del diffuso orientamento di legittimità (v. Cass.
13/12/2018, n. 32225), si prestano ad escludere la qualifica di consumatore anche in capo alla Pt_2
Ne discende che, per entrambi gli opponenti, non può essere invocata la disciplina consumeristica, in primo luogo dell'art. 124 bis TUB. Parimenti, dall'esclusione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori discende che è inconferente il richiamo al
Codice del Consumo per affermare la nullità delle condizioni contrattuali riportate nelle fideiussioni agli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 16.
5. Nullità della fideiussione e sulla decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c..
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. 287/1990 in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust. pagina 9 di 13 L'eccezione è priva di pregio.
La fideiussione omnibus in oggetto è stata stipulata nel 2010, dunque a distanza di anni dall'emanazione del provvedimento della B.I. n. 55 del 2005, reso in relazione a contratti stipulati tra il 2003 ed il 2005. Pertanto, la produzione in giudizio del citato provvedimento non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto.
Va infatti evidenziato che le clausole che riproducono lo schema ABI non sono, di per sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, ove non conseguenti ad un'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite nelle fideiussioni senza determinare violazioni di legge. Si pensi, a titolo di esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata derogabile (cft. Sentenza Tribunale di
Milano del 20.12.2023 n. 10296; Tribunale di Catania del 15.10.2024 n. 4855).
Anche la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, citata dalla difesa degli opponenti, riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta "attuazione" dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: "Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con
l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato".
Pertanto, il provvedimento della non può essere invocato anche in relazione a Pt_3 periodi di tempo di successivi all'arco temporale oggetto di istruttoria, come nel caso oggetto del presente giudizio, in cui la fideiussione omnibus è del 2010.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte pagina 10 di 13 dell'Autorità competente;
né i garanti hanno offerto con altri mezzi la prova che il proprio contratto sia "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale ed attuativo della stessa.
Si aggiunge che nella Suprema Corte è diffuso il seguente orientamento, richiamato nella decisione n. 5120 del 21.06.2023: "Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause "stand alone", in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie tuttavia l'opponente si è limitata a dedurre in giudizio la pretesa nullità della fideiussione dalla stessa rilasciata il
15.7.2008 in quanto contenente clausole riproduttive dello schema ABI, senza provare
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L.
n. 287 del 1990 e quindi invocare la nullità del contratto di fideiussione omnibus".
Nel caso in esame, difetta proprio la prova che la fideiussione omnibus prestata sia attuativa di un'intesa anticoncorrenziale.
Quanto alla fideiussione specifica prestata nel 2011 dagli opponenti, oltre alle argomentazioni finora espresse per la fideiussione omnibus, ad escludere i profili di criticità rilevati dagli opponenti vale osservare come la Suprema Corte, in linea con l'orientamento di merito prevalente, si è espressa nel senso che l'apprezzamento sotteso al provvedimento n. 55/2005 della B.I. non è estensibile alle fideiussioni specifiche, in ragione delle difformità ricorrenti tra i due tipi di fideiussioni (Cass.
2.8.2024 n. 21841).
Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza della banca dal diritto di avvalersi delle garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., va innanzitutto chiarito che l'obbligazione assunta dagli opponenti rientra nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, sebbene indicata come "fideiussione": è infatti previsto che il garante è tenuto (ai sensi dell'art.7 del contratto) “a pagare immediatamente alla
Banca, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e pagina 11 di 13 ogni altro accessorio nonché, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale”. Tale previsione consente di ricondurre l'obbligazione dei garanti nell'alveo del suddetto contratto atipico con causa di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (ex multis, Cass. civ., n.
12152/2016 e 31313/2021).
Tale contratto autonomo ha, dunque, la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, mentre la fideiussione ha come oggetto la garanzia della stessa obbligazione principale altrui, in ragione dell'identità tra la prestazione principale e quella del fideiussore (ex plurimis, Cass. civ., nn. 30181/2020 e 4717/2019).
Dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c. - che prevede che
"il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" - in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia "a prima richiesta" (in questo senso Cass. civ., Sez. un.,
18.02.2010 n. 3947 e Sez. III, 12.02.2015 n. 2762). Infatti, è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata pronuncia n. 3947/2010.
È per tale motivo che al contratto autonomo, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda proprio sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n.
2101).
Di conseguenza, l'eccezione formulata da parte opponente va rigettata.
Prive di pregio sono, infine, le altre argomentazioni allegate nell'atto introduttivo del giudizio, che risultano genericamente formulate e non sostenute sulla base delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e non riscontrate da elementi probatori sufficienti.
pagina 12 di 13 Ci si riferisce all'eccezione di avvenuta estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. stante la previsione nelle fideiussioni della perdita del diritto di surroga e di regresso, ovvero all'estinzione affermata ex art. 1956 c.c., per avere la banca fatto credito al debitore, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Parimenti generica è la doglianza circa l'applicazione di interessi extra soglia nel conto corrente n. 325, non supportata da alcun riferimento concreto.
Da ultimo, non può essere condivisa neppure l'argomentazione per cui prima di azionare il credito nei confronti dei fideiussori, il creditore avrebbe dovuto attendere l'esito ella procedura fallimentare aperta a carico del debitore principale. Nel caso di specie, non è stato previsto a favore del fideiussore il beneficio di escussione del debitore principale;
pertanto, il fideiussore non può sottrarsi al pagamento dell'obbligazione garantita, opponendo la necessità della preventiva escussione del debitore stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 16/10/2017, n. 24296).
In conclusione, le domande di parte opponente vanno dunque integralmente rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Spese di giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. 147/2022 nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 29.154 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 18 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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