Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito alla udienza del 10.4.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 7080/24 R.G.L. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti dall'avv. Giovanni Nucifero, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47 RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_2
Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81, RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai CP_3 fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 Persona_2
RESISNTE
Con ricorso depositato il 21.3.24, il ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio le parti convenute chiedendo: Accertare e dichiarare che tra il sig. Parte_1
e la a far data dal 09.06.1984 e fino al 17.04.1990 è
[...] Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel quale il ricorrente ha svolto le mansioni riconducibili alla IV^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali;
2. Per l'effetto condannare, ex art. 2126 c.c., la convenuta al versamento in CP_1
favore dell' dei contributi dovuti al sig. per l'attività di lavoro CP_3 Pt_1
subordinato riconducibile alla IV^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali prestata per il periodo dal 09.06.1984 al 17.04.1990;
3. Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.
Ha esposto di avere stipulato con la Regione convenuta, in conseguenza degli eventi sismici che avevano colpito la stessa nel novembre del 1980, un contratto di CP_1
lavoro sottoscritto in data 09.06.1984 Rep. N. 453 in forza del quale era stato assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso la struttura commissariale regionale;
ha precisato che detto contratto, pur essendo formalmente qualificato come contratto di collaborazione, all'art. 5 stabiliva che: “Il lavoro dell'incaricato dovrà essere svolto secondo le specifiche istruzioni dettate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato”; che tale rapporto di lavoro era stato prorogato mediante nuovo contratto stipulato con la in data 04.02.1985 Rep. n. 1087 con il quale le parti stabilivano CP_1
all'art. 2 che: “Per tutta la durata del rapporto di cui al precedente art. 1 il costituito convenzionato è tenuto a prestare la propria attività professionale, tenuto conto della particolare natura dei compiti cui deve attendere e di quanto stabilito al successivo art.
2 4, tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle 14.30 (oppure dalle ore 14.30 alle 20.30), con riserva di modificare l'orario di lavoro a cura del Presidente della Giunta Regionale per nuove e/o diverse esigenze” mentre il successivo art. 4 stabiliva che: “Il convenzionato accetta, in via principale, di prestare la propria opera presso la
Napoli…, e, in subordine di accettare qualsiasi altra destinazione disposta, per esigenze di servizio, dal Presidente della Giunta o altro suo delegato”; che pertanto aveva prestato la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali della struttura commissariale, dal lunedì al sabato con obbligo di rispettare l'orario di lavoro dalle
08.30 alle 14.30 o in alternativa dalle 14.30 alle 20.30; che aveva svolto la propria attività presso l Provinciale all'Agricoltura e presso CP_4 Controparte_5
le altre strutture del commissariato;
che essa era consistita nella redazione delle pratiche amministrative per il coordinamento della struttura regionale del commissariato, nonché nell'attività di rilevamento e informatizzazione dei dati relativi ai danni al patrimonio agricolo pubblico e privato provocati dal sisma;
che aveva eseguito le direttive ed i compiti affidatigli dai dirigenti della struttura commissariale attraverso specifici ordini di servizio, percependo la relativa retribuzione in maniera fissa e continuativa con cadenza periodica mensile mediante l'emissione di buste paga del tutto identiche a quelle poi percepite successivamente all'immissione in ruolo presso la CP_1
a far data dal 18.04.1990; che egli, avendo superato con esito positivo le
[...]
procedure selettive previste per il passaggio nel ruolo dei dipendenti regionali, era stato immesso, con il Decreto Dirigenziale n. 12263 del 07.08.1990 nel Controparte_1
Ruolo Generale dei dipendenti della con decorrenza giuridica dal Controparte_1
18.04.1990; che, nonostante la natura subordinata del rapporto, non aveva percepito la retribuzione spettante in forza dei minimi retributivi previsti per i dipendenti degli Enti locali con inquadramento nella VI^ qualifica funzionale, né aveva mai ottenuto il versamento dei relativi contributi;
che dall'accertamento della natura subordinata del rapporto discendeva l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2126 c.c. ; che
3 nella specie risultava inoltre applicabile il disposto del Decreto Legge n. 215/2023
(legge di bilancio 2024), disposizione che all'art. 1 (commi 16 e 17) aveva prorogato fino al 31.12.2024 i termini di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali sia per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sia per gli altri rapporti di lavoro intercorsi con la Pubblica Amministrazione, come le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro irregolare ed i rapporti assimilati, stabilendo che la denuncia dei compensi effettivamente erogati comporti la non operatività della prescrizione per tali tipologie di rapporti;
che la norma aveva inoltre esteso la possibilità di regolarizzare eventuali inadempienze contributive: “alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019” , come da messaggio n. 292/2024 CP_3
Si è costituita la che ha eccepito in via preliminare il difetto di Controparte_1
giurisdizione dell'adito giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del comma 7 dell'art. 69 del
D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative
a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Ha evidenziato che i documenti depositati dal ricorrente (cfr., in particolare, convenzione rep. N. 453 del 09.06.1984, convenzione rep. 1087 del 04.02.1985, Decreto
Dirigenziale n. 12 del 07.08.1990) a supporto delle sue richieste Controparte_1
riguardavano tutti fatti circoscritti nel tempo a un periodo anteriore al 30.06.1998; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che la Convenzione del 1984 era stata stipulata tra il ricorrente e il Presidente della “il Controparte_1
4 quale agisce con i poteri derivatigli dagli artt. 22 e ss. della legge 14/05/1981, n. 219”; eccepiva altresì la prescrizione dei diritti azionati e/o, in ogni caso, la decadenza dall'azione ex art. 32 del D.Lgs. n. 183/2010. Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per contrasto con la normativa delle immissioni nel ruolo speciale ai sensi della legge 730 del 1986; precisava che il a seguito di Pt_1
concorso, era stato immesso dal 18.4.1990 nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della L.r. n. 4/1990 svolgendo funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 219/81 – in virtù di convenzioni stipulate in data 09.06.1984 e in data 04.02.1985; che il requisito del convenzionamento
(ex art. 60 legge 219/81) era una condizione essenziale per l'immissione nel ruolo speciale, previo superamento del concorso riservato.
Eccepiva l'infondatezza della domanda per insussistenza degli indici rilevatori del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2697 comma 1 cc nel periodo pre-ruolo; che pertanto la richiesta di obbligo di contribuzione ex art. 2126 c.c. non trovava alcun fondamento.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, evidenziava l'inquadramento del
[...]
come convenzionato e non come pubblico dipendente sussistendo il divieto di Pt_1
conversione del contratto di convenzione nullo in rapporto di pubblico impiego.
Concludeva chiedendo: “dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo
e/o la prescrizione delle pretese azionate per i motivi innanzi esposti e/o
l'inammissibilità delle stesse, anche per intervenuta decadenza, e/o, in ogni caso
l'infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituito altresì l il quale ha evidenziato ai sensi dell'art. 3 comma 10 bis L. CP_3
335/1995, l'inapplicabilità dei termini di prescrizione fino al 31.12.2024 dei contributi
5 dovuti dagli enti della PA di cui al D. lgs. 165/2001 relativi al periodo di competenza fino al 31.12.2019; richiamata la relazione istruttoria, ha concluso chiedendo: “Per quanto d'interesse l alla luce dell'art 3 comma 10 bis L 335/1995 (cfr. art. 9, CP_3
comma 4, del decreto -legge n. 228/2021), aderisce alla domanda formulata dal ricorrente per ottenere la condanna della , in applicazione dei Controparte_1
principi di cui all'art. 2126 cc, al versamento dei contributi dovuti sulla posizione assicurativa di esso ricorrente in riferimento al periodo oggetto del presente giudizio, da liquidarsi in via amministrativa o in separato giudizio;
questo senza, tuttavia, rinunciare alle sanzioni civili, da far valere in separata sede, qualora la regolarizzazione dovesse avvenire oltre i termini di legge. Vittoria di spese”.
In esito alla odierna udienza la causa è stata decisa come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza, a parere di questo giudice, dell'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Come noto, il comma 7 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede: “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
E' altresì noto l'orientamento della Cassazione, a tenore del quale: L'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o
6 negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile (Sez. U , Sentenza n. 7305 del 22/03/2017).
Orbene, nella specie, pur riguardando la domanda un periodo del rapporto di lavoro del tutto antecedente la data del 30.6.1998 (dal 09.06.1984 al 17.04.1990) va osservato che il provvedimento con il quale si è chiuso il procedimento amministrativo cha ha riconosciuto, per il periodo di lavoro oggetto del giudizio, l'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, negando la copertura contributiva, è costituito dal Decreto della CP_1
n. il Decreto n. 187 del 05.04.2012, e pertanto da un provvedimento di data
[...]
successiva al discrimine temporale invocato dalla convenuta per la competenza del
TAR, con la conseguenza che non ritiene questo Giudice che sia integrata un'ipotesi di decadenza, come sancita dalla norma sopra riportata.
Deve essere invece dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Va premesso che, l'art. 13 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 stabilisce che la Corte di Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo al decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico del 21.2.1985
n. 70.
L'articolo 62 del predetto regio decreto stabilisce che: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione della pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari
7 essersi verificate nell'impiegato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
Il combinato disposto di queste due norme è interpretato dalla consolidata giurisprudenza nel senso che alla Corte dei Conti sono attribuiti tutti i giudizi concernenti la concessione, la misura della pensione ed ogni altra controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la giurisdizione della Corte dei
Conti nel giudizio pensionistico (Cass. sez. un. 18.3.1999 n. 152), affermando che si tratta di una vera e propria giurisdizione di carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale.
La Corte, nella sentenza citata, richiama, a sua volta, l'esistenza di un orientamento pacifico secondo il quale, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. 12.7.1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai trattamenti stessi sia sotto il profilo dell'”an” che sotto quello del “quantum” (Cass. n. 8682 del
1996).
E' noto che la giurisdizione si determina alla luce del petitum sostanziale fatto valere in giudizio;
in particolare, per i principî costituzionali che presiedono al riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo ciò che rileva è la natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sulla base del ricorrere di una situazione di interesse legittimo a fondamento della giurisdizione amministrativa generale di legittimità o di diritto soggettivo, dovendosi individuare quindi se le domande proposte siano volte a tutelare una posizione dell'una o dell'altra natura.
8 Invero, rileva il petitum sostanziale, che va identificato in forza della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ( Cass., Sez. un.,
25 giugno 2010, n. 15323; 11 ottobre 2011, n. 20902; 15 settembre 2017, n. 21522; 26 ottobre 2017, n. 25456; 31 luglio 2018, n. 20350; 19 novembre 2019, n. 30009; 8 luglio
2020, n. 14231; 28 ottobre 2021, n. 30580).
In particolare, è pacifico che il ricorrente sia da tempo in stato di quiescenza, per come emerge dallo stesso decreto del 2012 di cui sopra si è detto.
Orbene, la domanda, dichiaratamente di taglio solo previdenziale, essendo stato riconosciuto il rapporto per il periodo che interessa ai soli fini giuridici, mira con tutta evidenza a soddisfare l'interesse del ricorrente stesso a ottenere il riconoscimento della contribuzione negatagli al fine di incrementare la misura del trattamento pensionistico in godimento.
Sul punto, giova rammentare quanto ritenuto dalla Cassazione a SSUU con recente ordinanza 15148/2024, pronunciata sul presupposto di domanda di un insegnante, che aveva chiesto la regolarizzazione della propria posizione previdenziale, avendo verificato, con riguardo a un periodo di servizio inframmezzato da aspettativa, numerose irregolarità.
La Cassazione ha in buona sostanza ritenuto: “ Si tratta di domande che sono tutte finalizzate a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici.. Tanto premesso va ricordato che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione
9 medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr.
Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332). 6.1.
Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13
e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate
Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n.
1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927).
6.2. Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre,
10 Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n.
7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u.
26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.
7. Nel caso in esame pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l'accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita. (…)
Del resto, anche con la tra pronuncia a SSUU, la Cassazione ha ritenuto, con ordinanza
n. 15057 del 19/06/2017, che: “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti“.
Per quanto complessivamente esposto, deve ritenersi la domanda rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.
11 Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile.
Stante la sussistenza di orientamenti diversi nell'ambito di questa Sezione, appare corretta la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, udienza cartolare del 10.4.25
Si comunichi. Il Giudice
Dr Elisa Tomassi
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