Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CIRI CP_1
ENEA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
CAPPONI STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza
pagina 1 di 5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/06/2023, ha chiesto che il Tribunale pronunci CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data Controparte_2
22 aprile 2006 in Terni, e che dall'unione sono nati: in data 21.06.2007, il figlio , in Per_1 data 26.07.2011, il figlio che la separazione consensuale è stata omologata con Per_2 decreto n 7159/2020 del 15 luglio 2020, emesso dall'intestato Tribunale. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di dichiarate la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
− la casa coniugale di Via Trevi n. 102, di proprietà esclusiva del sig. , resterà CP_1 nella disponibilità della IG.ra , la quale continuerà a risiedere e vivere Controparte_2 nell'abitazione assieme ai figli minori e rimarranno nella sua disponibilità i Per_1 Per_2 beni mobili ivi presenti;
− I figli e resteranno collocati presso la madre e Per_1 Per_2 Controparte_2 risiederanno nella casa coniugale in Terni (TR) Via Trevi n. 102 e resterà confermato l'affido congiunto ai genitori;
− Il diritto di visita del padre resterà invariato rispetto a quanto previsto in sede di accordo di separazione;
− In considerazione dell'attività lavorativa del sig. che lo porta con una certa CP_1 frequenza all'estero, quest'ultimo potrà recuperare, sempre ed integralmente, tutti i giorni di visita da passare coi figli secondo esigenze che verranno concordate con la IG.ra
[...]
affinché il numero di giorni mensili totali che il padre potrà passare con e CP_2 Per_1 resterà invariato;
Per_2
− Il sig. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno CP_1 Controparte_2 quindici di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 un assegno mensile di euro 500,00 (CINQUECENTO/00) - € 250,00 a figlio - da versarsi mediante bonifico bancario o altro metodo tracciabile di pagamento;
− Il sig. non verserà alla IG.ra alcun importo, a titolo di CP_1 Controparte_2 assegno divorzile;
- Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del 50% ciascuno e secondo le modalità previste e contenute nel Protocollo di Intesa applicato dal Tribunale di Terni nella sua versione più recente per la determinazione e differenziazione delle voci tra straordinarie e ordinarie.
- Il pagamento delle utenze e le spese di manutenzione ordinaria per l'uso della casa coniugale di Via Trevi n. 102 resteranno a carico della sig.ra Controparte_2
- I IG.ri e rilasceranno reciprocamente il consenso per il CP_1 Controparte_2 rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei documenti.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti ed ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 5 confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Terni in Via Trevi n. 102 alla sig.ra
, atteso il collocamento dei figli minori e con assegnazione Controparte_2 Per_1 Per_2 del mobilio ivi presente;
confermare l'affido congiunto dei figli minori e Per_1 Per_2 che resteranno collocati presso la madre presso la casa coniugale sita in Controparte_2
Terni Via Trevi n. 102; invariato il diritto di visita del padre e la regolamentazione delle festività rispetto a come stabilito in sede di separazione e nelle more modificate di comune accordo tra i coniugi;
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra un assegno divorzile nella misura minima di € 400,00 mensili o Controparte_2 quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre al contributo per il mantenimento dei figli e nella misura di euro Per_1 Per_2
900,00(€ 450,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, importo da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso introduttivo;
disporre che le spese straordinarie per i figli, determinate secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Terni, stante la differenza reddituale tra i genitori saranno per il 70% a carico del padre e il restante 30% a carico della madre a partire dal deposito del ricorso introduttivo.
Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno formulato conclusioni congiunte. Acquisite le conclusioni del
Pubblico Ministero la decisione è stata rimessa al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Dichiarare e disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Terni in data 22/04/2006, con conseguente annotamento della emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio eseguito presso il registro dello di Stato Civile di terni dell'anno 2006 al n. 9 Parte 2 Seria A Uff.1;
pagina 3 di 5 − La casa coniugale sita in Terni, Via Trevi n. 102, contraddistinta al Catasto del Comune di
Terni, al foglio 73, particella n. 1113 subalterno 10, rendita catastale € 619,75 zona censuaria 2 categoria A/2, classe 7, consistenza vani 8- con la corte di pertinenza, di proprietà esclusiva del sig. , C.F.: , resta e viene CP_1 C.F._1 assegnata alla sig.ra , C.F.: , la quale continuerà a Controparte_2 C.F._2 risiedervi e a convivere nella stessa assieme ai figli minori e a titolo di Per_1 Per_2 diritto personale di godimento, con assegnazione dei beni mobili ivi presenti;
− I figli e resteranno collocati presso la madre e Per_1 Per_2 Controparte_2 risiederanno nella casa coniugale in Terni (TR) Via Trevi n. 102 e resterà confermato l'affido congiunto ai genitori;
− Il diritto di visita del padre resterà invariato rispetto a quanto previsto in sede di accordo di separazione e come successivamente modificato secondo il seguente prospetto: e Per_1 trascorreranno con il padre i fine settimana del mese alternati, dal sabato alle ore Per_2
10:00, sino al lunedì mattina quando saranno accompagnati a scuola o presso la casa della madre nei periodi di vacanza;
il sig. avrà diritto di trattenere con sé i figli CP_1 minori nella giornata infrasettimanale di mercoledì o, alternativamente, in ipotesi di impossibilità sopravvenuta per il predetto giorno, in altro giorno da concordare di volta in volta con la IG.ra l'orario di prelievo sarà dalle ore 18:00 sino al giorno CP_2 successivo, quando verranno accompagnati direttamente a scuola dal padre o - nei periodi di vacanza scolastica dei minori - presso l'abitazione della madre entro le ore 10:00; Per le festività di Natale, S. Stefano, Capodanno e Pasqua, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale salvo diversi accordi secondo esigenze specifiche;
durante il periodo estivo il sig. avrà diritto di passare coi figli minori due settimane, anche non consecutive, CP_1 per le vacanze estive anche in eventuale località di vacanza da comunicare, con congruo preavviso, alla IG.ra nonché di passare con i propri figli anche una Controparte_2 settimana nel periodo invernale.
− In considerazione dell'attività lavorativa del sig. che lo porta con una certa CP_1 frequenza all'estero, quest'ultimo potrà recuperare, sempre ed integralmente, tutti i giorni di visita da passare coi figli secondo esigenze che verranno concordate con la IG.ra
[...]
affinché i giorni mensili totali che il padre potrà passare con e CP_2 Per_1 Per_2 resterà invariato;
− Il sig. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno CP_1 Controparte_2 quindici di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 un assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00) - € 300,00 a figlio - oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario o altro metodo tracciabile di pagamento;
− Il sig. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno CP_1 Controparte_2 quindici di ogni mese, l'importo di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, a titolo di assegno divorzile da versarsi mediante bonifico bancario o altro metodo tracciabile di pagamento;
pagina 4 di 5 - Le spese straordinarie per i figli saranno poste a carico del padre sig. nella CP_1 misura del 60%; mentre il restante 40% in capo alla madre IG. e i genitori Controparte_2 si impegnano al rispetto delle modalità di gestione delle spese ordinarie e straordinarie per i propri figli così come previste e contenute nel Protocollo di Intesa applicato dal Tribunale di
Terni.
- Le parti concordano che l'assegno unico verrà richiesto dalla sig. e che Controparte_2 verrà diviso al 50% tra i genitori.
- Il pagamento delle utenze e le spese di manutenzione ordinaria per l'uso della casa coniugale di Via Trevi n. 102 resteranno a carico della sig.ra Controparte_2
- I IG.ri e si rilasciano reciprocamente il consenso per il CP_1 Controparte_2 rilascio del passaporto per loro e i figli minorenni (e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio) e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei documenti;
- I coniugi reciprocamente dichiarano di avere risolto tra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e che alla data odierna il sig. risulta in regola con i pagamenti CP_1 dovuti a titolo di mantenimento per i figli e per la sig.ra .” Controparte_2
Le condizioni della cessazione degli effetti civili concordate tra le parti sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in TERNI - TR il 22/04/2006, alle condizioni indicate nelle Controparte_2 conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TERNI - TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 9, parte 2, serie A);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2024.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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