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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6134/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6134/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fragni Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Bazini del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Parma, il 18 settembre 2013, e che dalla loro unione è nata (il 10 gennaio 2003) la figlia , divenuta maggiorenne ma priva di indipendenza sotto l'aspetto economico. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti al mantenimento della prole e ad ulteriori questioni di natura essenzialmente patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle puntuali allegazioni attestanti l'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per un verso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Per altro verso, non può non prendersi atto delle ulteriori pattuizioni di natura strettamente patrimoniale, in quanto vertenti su diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 18 settembre 2013 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 183, p. 1, anno 2013).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 19 agosto 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6134/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fragni Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Bazini del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Parma, il 18 settembre 2013, e che dalla loro unione è nata (il 10 gennaio 2003) la figlia , divenuta maggiorenne ma priva di indipendenza sotto l'aspetto economico. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti al mantenimento della prole e ad ulteriori questioni di natura essenzialmente patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle puntuali allegazioni attestanti l'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per un verso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Per altro verso, non può non prendersi atto delle ulteriori pattuizioni di natura strettamente patrimoniale, in quanto vertenti su diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 18 settembre 2013 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 183, p. 1, anno 2013).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 19 agosto 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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