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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3168/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168/2019 promossa da:
L' con sede legale in Roma, via Augusto Dulceri 49, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Patete, nel cui studio in San Severo (FG) via Teano Appulo, 34 è elettivamente domiciliata attore in opposizione a d.i. contro con sede legale in Prato, via Valentini, 7, in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv.te Alice Pucci e Sara Castellani, nello studio delle quali in Prato, Viale Vittorio Veneto, 42 è elettivamente domiciliata – convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 dicembre 2024 parte attrice ha insistito nelle conclusioni formulate in atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
parte convenuta ha concluso come da memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c., n. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, L ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2019 emesso il 13.9.2019 (R.G. n. 2449/2019), con il quale il
Tribunale di Prato ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 10.198,54, CP_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Prato per essere competente il Tribunale di Foggia, in ragione dei motivi e degli specifici criteri indicati in narrativa, con la conseguenziale revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2) Annullare
pagina 1 di 9 il decreto ingiuntivo opposto, per assenza di elementi probatori e dei criteri di emissione della fattura contestata;
3) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, per il mancato pagamento da parte dell'opponente di euro 236,68 come specificato in narrativa, con la conseguenziale condanna della
Società al pagamento di tutti gli insoluti nei confronti de CP_1 Parte_2
corrispondenti al momento della redazione del presente atto, o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito;
4) In via gradata dichiarare la compensazione giudiziale con il credito azionato dalla opposta e che eventualmente all'opposta verrà riconosciuto, essendo l' creditrice nei confronti della di euro Parte_1 CP_1
236,68; 5) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società in Parte_2
p.l.r.t., ha subito un danno economico e patrimoniale per violazione delle relazioni commerciali dell'opposta, condannare la società in p.l.r.t., al risarcimento dei danni complessivi in CP_1
euro 30.000,00 come di seguito specificato: - il risarcimento del danno di euro 10.000,00 per violazione dell'obbligo di preavviso di interruzione delle relazioni commerciali;
o in quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; - il risarcimento del danno di euro 10.000,00 per il mancato guadagno corrispondente alla mancata fornitura delle calzature linea Crime ND per la stagione primavera estate 2019, senza aver consentito all'opponente di aver avuto il tempo di approvvigionare l'attività negoziale con una nuova merce, nonché per perdita della clientela interessata al marchio Crime ND che veniva dirottata verso l'attività negoziale adiacente, dove tutt'oggi viene esposto il marchio di calzature o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; - il risarcimento del danno di euro 10.000,00, per danno di immagine conseguente alla cessione del marchio di calzature Crime ND della all'attività negoziale CP_1 adiacente a quella dell' - 6) Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.” Parte_1
1.1. ha premesso di essere proprietaria di un negozio di vendita di calzature Parte_1 situato in e di avere acquistato a partire dall'anno 2014 il diritto di commercializzare prodotti Pt_1
contraddistinti dal marchio Crime ND della Nell'anno 2018 costei aveva contattato il CP_1
responsabile di zona per ordinare ed acquistare merce relativa alla stagione Testimone_1
Primavera – Estate 2019 senza ricevere alcuna risposta.
In tempo successivo aveva appreso che aveva deciso di avvalersi di altro esercizio CP_1
commerciale, posto nelle immediate vicinanze al proprio, al quale aveva affidato la vendita esclusiva dei prodotti aventi marchio Crime ND.
non appena aveva ricevuto la richiesta di pagamento da parte di Parte_1 Controparte_2
cessionaria del credito di , aveva formulato richiesta di risarcimento per i danni a lei
[...] CP_1 arrecati dall'operazione attuata da ed aveva sospeso i pagamenti. Quindi, in seguito alla CP_1
pagina 2 di 9 retrocessione del credito da parte di a , aveva ricevuto il decreto ingiuntivo CP_2 CP_1
emesso dal Tribunale di Prato a fronte del quale aveva proposto opposizione per le seguenti ragioni:
- inesistenza del credito ingiunto stante l'inidoneità della fattura prodotta a sostegno del ricorso per ingiunzione, di formazione unilaterale, a dimostrare l'entità della pretesa, dovendo limitarsi il valore probatorio della stessa al procedimento monitorio, senza che fosse avvenuto alcun riconoscimento sulla pretesa stante la contestazione dell'ammontare e dei criteri utilizzati per determinare l'importo richiesto;
di talchè nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione l'onere di dimostrare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali era stata azionata la pretesa sarebbe spettato al creditore;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Foggia dato che in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti – posto che tale natura non poteva essere attribuita alla fattura – e difettando la liquidità del credito il creditore avrebbe dovuto optare per il foro del debitore ex art. 19 c.p.c. oppure per il foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta e quindi radicare la procedura monitoria nel luogo dove aveva la propria sede operativa l'opponente, ossia in pertanto il giudice competente a giudicare sulla controversia andava ravvisato nel Tribunale di Pt_1
Foggia;
- inesattezza del credito: ha vantato di essere creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 236,68, a fronte delle note di credito n. 1299/2018 (per l'importo di € 103,70) e n.
1338/2018 (per € 132,98).
Per tali ragioni l' ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1026/2019, dovendo decurtarsi l'importo di € 236,68 sulla somma pretesa ed in via gradata ha domandato che fosse operata la compensazione giudiziale con la cifra suddetta.
1.2. L'opponente ha poi spiegato domanda riconvenzionale, lamentando di avere subito danni in conseguenza dell'interruzione improvvisa e senza preavviso del rapporto commerciale quantificati nella somma di € 30.000,00.
Sul punto ha esposto che i contatti con il responsabile di zona della CP_1 Testimone_1 per l'acquisto delle calzature della linea “Crime ND”, non avevano sortito alcun effetto impedendo il perfezionamento degli ordinativi della merce per la stagione primavera - estate 2019. La vendita degli articoli sopra menzionati era stata poi attribuita in via esclusiva da all'attiguo negozio CP_1 concorrente. Tale decisione, assunta in modo inopinato, aveva comportato l'interruzione di un rapporto consolidato con il rivenditore, che da anni era stato autorizzato alla commercializzazione degli articoli recanti il marchio Crime ND. Nessun riscontro era stato fornito da alla richiesta di CP_1
pagina 3 di 9 chiarimenti e ciò aveva comportato l'impossibilità di soddisfare i propri clienti e quindi la lesione della propria credibilità commerciale.
A causa del pregiudizio subito, derivante dal comportamento scorretto di e dalla conseguente CP_1
perdita della clientela, aveva sospeso il pagamento della fattura n. 2480/2018.
In ragione di quanto esposto, ha domandato, in via riconvenzionale, la Parte_2 condanna di al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'interruzione del rapporto CP_1 commerciale, quantificati in complessivi € 30.000,00.
2. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta. CP_1
La convenuta opposta, precisando preliminarmente che non era un suo Testimone_1
rappresentante di zona, ma un semplice agente privo di potere di rappresentanza, ha negato di aver ricevuto alcun ordinativo da parte dell'opponente per la stagione primavera-estate 2019. Ha rilevato inoltre che il presunto ordine, laddove fosse stato effettuato, sarebbe dovuto giungere entro il settembre
2018, atteso che riguardava prodotti relativi alla collezione Primavera Estate 2019.
Le comunicazioni email prodotte dall'attrice risalenti alla fine di novembre 2018 ed al dicembre 2018, nelle quali quest'ultima aveva lamentato di non avere avuto contatti con l'agente di zona, non erano idonee a evidenziare alcuna responsabilità di dato che avrebbe potuto CP_1 Parte_1
indirizzare gli ordinativi direttamente alla società convenuta, cosa che non aveva fatto.
Ha poi replicato che le missive depositate ex adverso si profilavano tardive posto che, in relazione al tempo in cui erano state inviate, costei non avrebbe potuto mai mettere in produzione e consegnare in tempo utile articoli relativi alla collezione 2019.
Contestando che avesse contattato il Direttore Commerciale , ha Parte_1 Parte_3 respinto le lamentele contenute nella corrispondenza citata poiché l'impossibilità di avere contatti con il rappresentante di zona non era dipesa da fatto a lei imputabile stante l'assenza di potere di rappresentanza in capo all'agente.
2.1. Ha replicato, riguardo all'asserita inesistenza della prova del credito, che l'ingiunzione era stata emessa sulla base di una fattura e di un estratto autentico delle scritture contabili ed ha allegato due ordini, sottoscritti da a riprova dell'acquisto di merce effettuato e dei prezzi relativi. Parte_1
2.2. Ha rilevato inoltre l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio, richiamando l'art. 20 c.p.c. o il disposto dell'art. 1498 c.c. ed osservando le parti avevano pattuito a tale proposito al punto 9) delle “condizioni generali di vendita” che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato presso la sede della venditrice collocata in Prato. Nelle clausole del contratto regolatore del rapporto commerciale era stata inserita la clausola sul foro competente per le controversie, individuato in quello di Prato. Anche le modalità convenute in ordine al pagamento del prezzo della fornitura, ovvero a pagina 4 di 9 mezzo di rimessa bancaria, con scadenza a 90 giorni dalla fine del mese successivo alla data di emissione della fattura, confermavano che esso avrebbe dovuto essere corrisposto presso la sede della società venditrice.
2.3. ha poi contestato le ragioni di credito vantate nei propri confronti, in quanto: CP_1
- la nota di credito n. 1299/2018 era relativa alla fattura n. 2615/2017 e non a quella azionata con il decreto ingiuntivo;
l'importo ivi annotato era stato saldato per compensazione con un controcredito vantato da verso credito scaturito da un doppio rimborso avvenuto per CP_1 Parte_2
errore di un'altra nota di credito– la n. 311/2018 rilasciata a fronte di un reso merce;
- la nota di credito n. 1338/2018, di importo pari ad € 132,98, era stata emessa per il reso di un paio di scarpe difettoso, effettivamente sostituito, e di cui era stata fatta menzione nella fattura 2811/2018.
In virtù di quanto esposto doveva essere respinta la richiesta di compensazione formulata dall'attrice in opposizione.
2.4. Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente ha ribattuto CP_1
che nessuna responsabilità poteva insorgere a suo carico per eventuali mancanze attribuite a Tes_1
dato che costui non aveva la qualifica di rivenditore di zona ma era un mero agente, privo del
[...]
potere di rappresentanza. Sotto tale aspetto ha affermato che parte opponente non aveva inviato alcun ordine prima della fine del mese di settembre 2018, scadenza da osservarsi per gli ordinativi della stagione primavera-estate 2019. Nessuna violazione di un obbligo di preavviso era ravvisabile a suo carico;
pertanto ha chiesto che fosse respinta la domanda riconvenzionale.
2.5. nella comparsa di risposta ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo
l'opposizione priva di prova scritta e di non facile soluzione per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla parte motiva. NEL MERITO:
IN TESI: confermare il decreto ingiuntivo opposto previo rigetto di tutte le domande di parte attrice per i motivi dedotti;
IN IPOTESI E IN VIA RICONVENZIONALE: condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 10.198,54 = e/o di quella diversa somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/02 o in ipotesi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In tutti i casi previo rigetto delle domande attrici. IN OGNI
CASO con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza del 28.09.2020, il Giudice scrivente ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
pagina 5 di 9 3.1 Il giudizio è proseguito con la celebrazione dell'istruttoria orale, mediante l'assunzione delle testimonianze delle Sig.re e indotte dalla convenuta opposta, Testimone_2 Tes_3 Parte_4
e del Sig. sentito anche a prova contraria sui capitoli di prova formulati dall'attrice Testimone_1
opponente nella memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c.
All'udienza del 4.10.2024 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.:
“Pagamento da parte di in favore di della somma di € 9.000,00 oltre Parte_1 CP_1
spese legali relative alla procedura di cognizione, limitatamente alle fasi svolte, determinate orientativamente in € 1700,00 oltre accessori di legge importo da corrispondersi in due rate;
con la ricezione della somma rinuncerà al decreto ingiuntivo ed alle spese della fase monitoria”. CP_1
All'udienza del 20.12.2024 dato atto che il procuratore dell'attrice opponente non aveva accettato la proposta conciliativa sopra formulata, la causa è stata trattenuta sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
˖
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.
4.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Prato sollevata da Parte_1
La controversia trae origine dal mancato pagamento del prezzo della vendita di articoli recanti il marchio Crime ND che erano stati acquistati da Parte_1
In relazione all'obbligazione dedotta in giudizio, riferita al pagamento del prezzo di una fornitura di beni mobili viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una diversa pattuizione e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che il pagamento deve essere fatto al domicilio del venditore. Tale norma, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. n. 19920/2012; Cass. n. 8562/1996).
Dalla lettura delle condizioni di vendita, allegate agli ordini sottoscritti da risulta Parte_1
che i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti presso la sede di . In effetti la clausola CP_1
approvata da riprende proprio tale regola. Ne consegue che risulta corretta Parte_1
l'individuazione della competenza presso il Tribunale di Prato.
Peraltro nel caso in esame non vi è dubbio che sussista un credito liquido poiché sulla quantificazione dell'importo si perfezionò l'accordo delle parti. Lo stesso ammontare del credito si ricava direttamente dal titolo, di talchè in conformità al disposto di cui all'art. 1182 III co. c.c. il pagamento avrebbe dovuto comunque essere compiuto al domicilio del creditore. Ancora una volta si conclude per la corretta radicazione della competenza nel luogo ove aveva sede l'azienda venditrice.
pagina 6 di 9 Non può poi essere trascurata la specifica approvazione da parte dell'attrice della clausola che individuava nell'Autorità Giudiziaria di Prato il giudice competente a conoscere tutte le controversie nascenti dal contratto.
5. Passando ad esaminare il merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e, pertanto, che vada respinta per i motivi di seguito indicati.
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Co
nel presente giudizio ha fornito la prova della fonte negoziale della propria pretesa, CP_1
allegando gli ordini di merce, sottoscritti da e confermati dalla venditrice e le Parte_1
condizioni di vendita, accettate dalla parte acquirente ed ha introdotto prove testimoniali che hanno confermato il rapporto contrattuale intercorso e le relative condizioni.
o ha dichiarato che gli ordini del 16.3.2018 afferivano alla stagione autunno – Tes_3 Parte_4
inverno 2018, linea uomo e linea donna e che essi furono firmati da Parte_1
Trattasi testimone a diretta conoscenza della vicenda dato che si occupò di seguire gli ordinativi e di ritrasmettere le conferme degli stessi da parte di e per questo va considerata sicuramente CP_1
attendibile. La teste ha indicato che la consegna era stata stabilita per il mese 2018 e che fu inserita nella lista di carico della società. Nessuna negazione è promanata dall'opponente sul punto;
pertanto deve affermarsi che la merce fu effettivamente consegnata all'acquirente.
La teste ha precisato che gli ordinativi confermati indicavano le cifre di € 4834,00 e di € 3498,00, sulle quali avrebbe poi dovuto aggiungersi l'IVA; ha aggiunto che sostenne la spesa di € 30,00 per CP_1
ottenere gli estratti autentici delle scritture contabili da allegare nella procedura monitoria.
Ella ha spiegato le ragioni per cui aveva emesso le note di credito nei confronti di CP_1 Parte_1
e che i relativi importi erano stati conteggiati nella quantificazione della somma dovuta.
[...]
Analoghe precisazioni sulla contabilizzazione delle note di credito emesse da e sull'avvenuto CP_1
computo in punto di quantificazione del credito provengono dalla testimone Tes_4
pagina 7 di 9 6. A fronte del quadro probatorio descritto si osserva sarebbe spettato al debitore l'onere di provare di aver provveduto alla estinzione dell'obbligazione di pagamento ovvero di dimostrare altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito azionato nei suoi confronti .
Nel caso specifico ha operato una generica contestazione del credito ingiunto, Parte_1
essendosi limitata a riportare il ridotto valore probatorio della fattura azionata, con argomentazioni che in vero risultano essere state ampiamente superate dallo sfogo della prova orale. Costei avvalendosi delle due note di credito ha obiettato che l'ammontare del credito ingiunto non fosse esatto ma - come è stato sopra menzionato - la prova testimoniale sfogata ha dato atto che aveva effettuato i relativi CP_1
calcoli e le aveva decurtate. In particolare è emerso che la nota di € 103,70 era riferita a una fattura del
2017, non oggetto del presente contenzioso e quella di € 132,98, riferita ad un reso di merce, era stata calcolata sulla fattura 2822/2018.
6.1 La difesa dell'opponente si è incentrata invece sulla assunta titolarità di un contro credito per risarcimento danni, oggetto di domanda riconvenzionale, che costei ha asserito di avere subito in conseguenza della interruzione improvvisa del rapporto commerciale con e dal fatto che non le CP_1
era stato possibile perfezionare alcun ordinativo di calzature per la stagione primavera – estate 2019.
Ciò era dipeso dalla mancata risposta alle email da lei inviate al rivenditore di zona Testimone_1
In realtà l' audizione di ha delineato altre cause che portarono all'interruzione dei rapporti Tes_1
commerciali. Da una parte egli ha riferito che la stessa aveva accumulato rimanenze Parte_1
della stagione precedente e che ciò la fece desistere dall'acquisto di merce appartenente alla nuova collezione da lui proposta in visione. La determinazione di sospendere nuovi acquisti fu giustificata dalla quota di invenduto non smaltito, conseguente al fatto che il nuovo design della collezione era rivolto ad una fascia più giovane di clienti.
Dall'altra parte ha fatto riferimento ad un'esposizione debitoria di che si Tes_1 Parte_1
era già formata e che non era stata sanata nonostante le sollecitazioni volte alla chiusura dei conti da lui stesso formulate. si era così risolta a non proseguire i rapporti commerciali non intendendo CP_1
vendere ulteriori beni.
6.2 La ricostruzione dei rapporti fra le due società nell'ultimo periodo ha evidenziato allora che la causa della non prosecuzione delle forniture di articoli aventi marchio Crime ND fu dovuta ad un ritardo dei pagamenti da parte di maturato per precedenti consegne. Parte_1
Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte di comporta che l'argomento Parte_1
svolto a sostegno della sospensione della corresponsione del prezzo per le forniture di merce già consegnate non trova alcun fondamento in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabile alcun pagina 8 di 9 collegamento con un inadempimento da parte di la quale, in verità, non aveva alcun obbligo di CP_1 proseguire la fornitura di articoli in presenza di una esposizione debitoria dell'acquirente.
Si ritiene inoltre che il compratore possa sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte o se si è prodotto un inesatto adempimento purché il rifiuto di eseguire la propria prestazione (pagamento del prezzo) risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
L'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non si profila ammissibile perché il rifiuto del pagamento del prezzo afferisce ad una collezione già consegnata, destinata alla vendita a terzi e pertanto trattenuta e commercializzata mentre l'assunto inadempimento che l'attrice ha imputato a era riferito ad CP_1
una fornitura non concordata e rispetto alla quale non è possibile apprezzare eventuali profili di violazione degli obblighi da parte di . CP_1
Del resto le stesse condizioni di vendita accettate da confermano tale conclusione. Parte_1
Infatti l'art. 7 del contratto contemplava la facoltà di di sospendere o di annullare, a suo CP_1
insindacabile giudizio, tutte le consegne in corso al compratore o di rifiutare nuove forniture per il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella stagione in corso o in quella precedente.
Il che pare essere avvenuto nel caso di specie.
Le spese ed i compensi di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice secondo la liquidazione operata in dispositivo, applicati i parametri i medi in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n.r.g. 3168/2019, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2019 emesso dal Tribunale di Prato in data 13.9.2019.
[...]
Condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio, sostenute da Parte_1 CP_1
e che vengono liquidate in € 5077,00, oltre 15% , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Prato, il 3 giugno 2025.
Il GOP Maria Carmen Napolitano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168/2019 promossa da:
L' con sede legale in Roma, via Augusto Dulceri 49, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Patete, nel cui studio in San Severo (FG) via Teano Appulo, 34 è elettivamente domiciliata attore in opposizione a d.i. contro con sede legale in Prato, via Valentini, 7, in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv.te Alice Pucci e Sara Castellani, nello studio delle quali in Prato, Viale Vittorio Veneto, 42 è elettivamente domiciliata – convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 dicembre 2024 parte attrice ha insistito nelle conclusioni formulate in atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
parte convenuta ha concluso come da memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c., n. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, L ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2019 emesso il 13.9.2019 (R.G. n. 2449/2019), con il quale il
Tribunale di Prato ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 10.198,54, CP_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Prato per essere competente il Tribunale di Foggia, in ragione dei motivi e degli specifici criteri indicati in narrativa, con la conseguenziale revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2) Annullare
pagina 1 di 9 il decreto ingiuntivo opposto, per assenza di elementi probatori e dei criteri di emissione della fattura contestata;
3) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, per il mancato pagamento da parte dell'opponente di euro 236,68 come specificato in narrativa, con la conseguenziale condanna della
Società al pagamento di tutti gli insoluti nei confronti de CP_1 Parte_2
corrispondenti al momento della redazione del presente atto, o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito;
4) In via gradata dichiarare la compensazione giudiziale con il credito azionato dalla opposta e che eventualmente all'opposta verrà riconosciuto, essendo l' creditrice nei confronti della di euro Parte_1 CP_1
236,68; 5) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società in Parte_2
p.l.r.t., ha subito un danno economico e patrimoniale per violazione delle relazioni commerciali dell'opposta, condannare la società in p.l.r.t., al risarcimento dei danni complessivi in CP_1
euro 30.000,00 come di seguito specificato: - il risarcimento del danno di euro 10.000,00 per violazione dell'obbligo di preavviso di interruzione delle relazioni commerciali;
o in quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; - il risarcimento del danno di euro 10.000,00 per il mancato guadagno corrispondente alla mancata fornitura delle calzature linea Crime ND per la stagione primavera estate 2019, senza aver consentito all'opponente di aver avuto il tempo di approvvigionare l'attività negoziale con una nuova merce, nonché per perdita della clientela interessata al marchio Crime ND che veniva dirottata verso l'attività negoziale adiacente, dove tutt'oggi viene esposto il marchio di calzature o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; - il risarcimento del danno di euro 10.000,00, per danno di immagine conseguente alla cessione del marchio di calzature Crime ND della all'attività negoziale CP_1 adiacente a quella dell' - 6) Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.” Parte_1
1.1. ha premesso di essere proprietaria di un negozio di vendita di calzature Parte_1 situato in e di avere acquistato a partire dall'anno 2014 il diritto di commercializzare prodotti Pt_1
contraddistinti dal marchio Crime ND della Nell'anno 2018 costei aveva contattato il CP_1
responsabile di zona per ordinare ed acquistare merce relativa alla stagione Testimone_1
Primavera – Estate 2019 senza ricevere alcuna risposta.
In tempo successivo aveva appreso che aveva deciso di avvalersi di altro esercizio CP_1
commerciale, posto nelle immediate vicinanze al proprio, al quale aveva affidato la vendita esclusiva dei prodotti aventi marchio Crime ND.
non appena aveva ricevuto la richiesta di pagamento da parte di Parte_1 Controparte_2
cessionaria del credito di , aveva formulato richiesta di risarcimento per i danni a lei
[...] CP_1 arrecati dall'operazione attuata da ed aveva sospeso i pagamenti. Quindi, in seguito alla CP_1
pagina 2 di 9 retrocessione del credito da parte di a , aveva ricevuto il decreto ingiuntivo CP_2 CP_1
emesso dal Tribunale di Prato a fronte del quale aveva proposto opposizione per le seguenti ragioni:
- inesistenza del credito ingiunto stante l'inidoneità della fattura prodotta a sostegno del ricorso per ingiunzione, di formazione unilaterale, a dimostrare l'entità della pretesa, dovendo limitarsi il valore probatorio della stessa al procedimento monitorio, senza che fosse avvenuto alcun riconoscimento sulla pretesa stante la contestazione dell'ammontare e dei criteri utilizzati per determinare l'importo richiesto;
di talchè nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione l'onere di dimostrare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali era stata azionata la pretesa sarebbe spettato al creditore;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Foggia dato che in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti – posto che tale natura non poteva essere attribuita alla fattura – e difettando la liquidità del credito il creditore avrebbe dovuto optare per il foro del debitore ex art. 19 c.p.c. oppure per il foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta e quindi radicare la procedura monitoria nel luogo dove aveva la propria sede operativa l'opponente, ossia in pertanto il giudice competente a giudicare sulla controversia andava ravvisato nel Tribunale di Pt_1
Foggia;
- inesattezza del credito: ha vantato di essere creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma di € 236,68, a fronte delle note di credito n. 1299/2018 (per l'importo di € 103,70) e n.
1338/2018 (per € 132,98).
Per tali ragioni l' ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1026/2019, dovendo decurtarsi l'importo di € 236,68 sulla somma pretesa ed in via gradata ha domandato che fosse operata la compensazione giudiziale con la cifra suddetta.
1.2. L'opponente ha poi spiegato domanda riconvenzionale, lamentando di avere subito danni in conseguenza dell'interruzione improvvisa e senza preavviso del rapporto commerciale quantificati nella somma di € 30.000,00.
Sul punto ha esposto che i contatti con il responsabile di zona della CP_1 Testimone_1 per l'acquisto delle calzature della linea “Crime ND”, non avevano sortito alcun effetto impedendo il perfezionamento degli ordinativi della merce per la stagione primavera - estate 2019. La vendita degli articoli sopra menzionati era stata poi attribuita in via esclusiva da all'attiguo negozio CP_1 concorrente. Tale decisione, assunta in modo inopinato, aveva comportato l'interruzione di un rapporto consolidato con il rivenditore, che da anni era stato autorizzato alla commercializzazione degli articoli recanti il marchio Crime ND. Nessun riscontro era stato fornito da alla richiesta di CP_1
pagina 3 di 9 chiarimenti e ciò aveva comportato l'impossibilità di soddisfare i propri clienti e quindi la lesione della propria credibilità commerciale.
A causa del pregiudizio subito, derivante dal comportamento scorretto di e dalla conseguente CP_1
perdita della clientela, aveva sospeso il pagamento della fattura n. 2480/2018.
In ragione di quanto esposto, ha domandato, in via riconvenzionale, la Parte_2 condanna di al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'interruzione del rapporto CP_1 commerciale, quantificati in complessivi € 30.000,00.
2. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta. CP_1
La convenuta opposta, precisando preliminarmente che non era un suo Testimone_1
rappresentante di zona, ma un semplice agente privo di potere di rappresentanza, ha negato di aver ricevuto alcun ordinativo da parte dell'opponente per la stagione primavera-estate 2019. Ha rilevato inoltre che il presunto ordine, laddove fosse stato effettuato, sarebbe dovuto giungere entro il settembre
2018, atteso che riguardava prodotti relativi alla collezione Primavera Estate 2019.
Le comunicazioni email prodotte dall'attrice risalenti alla fine di novembre 2018 ed al dicembre 2018, nelle quali quest'ultima aveva lamentato di non avere avuto contatti con l'agente di zona, non erano idonee a evidenziare alcuna responsabilità di dato che avrebbe potuto CP_1 Parte_1
indirizzare gli ordinativi direttamente alla società convenuta, cosa che non aveva fatto.
Ha poi replicato che le missive depositate ex adverso si profilavano tardive posto che, in relazione al tempo in cui erano state inviate, costei non avrebbe potuto mai mettere in produzione e consegnare in tempo utile articoli relativi alla collezione 2019.
Contestando che avesse contattato il Direttore Commerciale , ha Parte_1 Parte_3 respinto le lamentele contenute nella corrispondenza citata poiché l'impossibilità di avere contatti con il rappresentante di zona non era dipesa da fatto a lei imputabile stante l'assenza di potere di rappresentanza in capo all'agente.
2.1. Ha replicato, riguardo all'asserita inesistenza della prova del credito, che l'ingiunzione era stata emessa sulla base di una fattura e di un estratto autentico delle scritture contabili ed ha allegato due ordini, sottoscritti da a riprova dell'acquisto di merce effettuato e dei prezzi relativi. Parte_1
2.2. Ha rilevato inoltre l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio, richiamando l'art. 20 c.p.c. o il disposto dell'art. 1498 c.c. ed osservando le parti avevano pattuito a tale proposito al punto 9) delle “condizioni generali di vendita” che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato presso la sede della venditrice collocata in Prato. Nelle clausole del contratto regolatore del rapporto commerciale era stata inserita la clausola sul foro competente per le controversie, individuato in quello di Prato. Anche le modalità convenute in ordine al pagamento del prezzo della fornitura, ovvero a pagina 4 di 9 mezzo di rimessa bancaria, con scadenza a 90 giorni dalla fine del mese successivo alla data di emissione della fattura, confermavano che esso avrebbe dovuto essere corrisposto presso la sede della società venditrice.
2.3. ha poi contestato le ragioni di credito vantate nei propri confronti, in quanto: CP_1
- la nota di credito n. 1299/2018 era relativa alla fattura n. 2615/2017 e non a quella azionata con il decreto ingiuntivo;
l'importo ivi annotato era stato saldato per compensazione con un controcredito vantato da verso credito scaturito da un doppio rimborso avvenuto per CP_1 Parte_2
errore di un'altra nota di credito– la n. 311/2018 rilasciata a fronte di un reso merce;
- la nota di credito n. 1338/2018, di importo pari ad € 132,98, era stata emessa per il reso di un paio di scarpe difettoso, effettivamente sostituito, e di cui era stata fatta menzione nella fattura 2811/2018.
In virtù di quanto esposto doveva essere respinta la richiesta di compensazione formulata dall'attrice in opposizione.
2.4. Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente ha ribattuto CP_1
che nessuna responsabilità poteva insorgere a suo carico per eventuali mancanze attribuite a Tes_1
dato che costui non aveva la qualifica di rivenditore di zona ma era un mero agente, privo del
[...]
potere di rappresentanza. Sotto tale aspetto ha affermato che parte opponente non aveva inviato alcun ordine prima della fine del mese di settembre 2018, scadenza da osservarsi per gli ordinativi della stagione primavera-estate 2019. Nessuna violazione di un obbligo di preavviso era ravvisabile a suo carico;
pertanto ha chiesto che fosse respinta la domanda riconvenzionale.
2.5. nella comparsa di risposta ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo
l'opposizione priva di prova scritta e di non facile soluzione per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla parte motiva. NEL MERITO:
IN TESI: confermare il decreto ingiuntivo opposto previo rigetto di tutte le domande di parte attrice per i motivi dedotti;
IN IPOTESI E IN VIA RICONVENZIONALE: condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 10.198,54 = e/o di quella diversa somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/02 o in ipotesi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In tutti i casi previo rigetto delle domande attrici. IN OGNI
CASO con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza del 28.09.2020, il Giudice scrivente ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
pagina 5 di 9 3.1 Il giudizio è proseguito con la celebrazione dell'istruttoria orale, mediante l'assunzione delle testimonianze delle Sig.re e indotte dalla convenuta opposta, Testimone_2 Tes_3 Parte_4
e del Sig. sentito anche a prova contraria sui capitoli di prova formulati dall'attrice Testimone_1
opponente nella memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c.
All'udienza del 4.10.2024 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.:
“Pagamento da parte di in favore di della somma di € 9.000,00 oltre Parte_1 CP_1
spese legali relative alla procedura di cognizione, limitatamente alle fasi svolte, determinate orientativamente in € 1700,00 oltre accessori di legge importo da corrispondersi in due rate;
con la ricezione della somma rinuncerà al decreto ingiuntivo ed alle spese della fase monitoria”. CP_1
All'udienza del 20.12.2024 dato atto che il procuratore dell'attrice opponente non aveva accettato la proposta conciliativa sopra formulata, la causa è stata trattenuta sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
˖
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.
4.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Prato sollevata da Parte_1
La controversia trae origine dal mancato pagamento del prezzo della vendita di articoli recanti il marchio Crime ND che erano stati acquistati da Parte_1
In relazione all'obbligazione dedotta in giudizio, riferita al pagamento del prezzo di una fornitura di beni mobili viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una diversa pattuizione e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che il pagamento deve essere fatto al domicilio del venditore. Tale norma, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. n. 19920/2012; Cass. n. 8562/1996).
Dalla lettura delle condizioni di vendita, allegate agli ordini sottoscritti da risulta Parte_1
che i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti presso la sede di . In effetti la clausola CP_1
approvata da riprende proprio tale regola. Ne consegue che risulta corretta Parte_1
l'individuazione della competenza presso il Tribunale di Prato.
Peraltro nel caso in esame non vi è dubbio che sussista un credito liquido poiché sulla quantificazione dell'importo si perfezionò l'accordo delle parti. Lo stesso ammontare del credito si ricava direttamente dal titolo, di talchè in conformità al disposto di cui all'art. 1182 III co. c.c. il pagamento avrebbe dovuto comunque essere compiuto al domicilio del creditore. Ancora una volta si conclude per la corretta radicazione della competenza nel luogo ove aveva sede l'azienda venditrice.
pagina 6 di 9 Non può poi essere trascurata la specifica approvazione da parte dell'attrice della clausola che individuava nell'Autorità Giudiziaria di Prato il giudice competente a conoscere tutte le controversie nascenti dal contratto.
5. Passando ad esaminare il merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e, pertanto, che vada respinta per i motivi di seguito indicati.
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Co
nel presente giudizio ha fornito la prova della fonte negoziale della propria pretesa, CP_1
allegando gli ordini di merce, sottoscritti da e confermati dalla venditrice e le Parte_1
condizioni di vendita, accettate dalla parte acquirente ed ha introdotto prove testimoniali che hanno confermato il rapporto contrattuale intercorso e le relative condizioni.
o ha dichiarato che gli ordini del 16.3.2018 afferivano alla stagione autunno – Tes_3 Parte_4
inverno 2018, linea uomo e linea donna e che essi furono firmati da Parte_1
Trattasi testimone a diretta conoscenza della vicenda dato che si occupò di seguire gli ordinativi e di ritrasmettere le conferme degli stessi da parte di e per questo va considerata sicuramente CP_1
attendibile. La teste ha indicato che la consegna era stata stabilita per il mese 2018 e che fu inserita nella lista di carico della società. Nessuna negazione è promanata dall'opponente sul punto;
pertanto deve affermarsi che la merce fu effettivamente consegnata all'acquirente.
La teste ha precisato che gli ordinativi confermati indicavano le cifre di € 4834,00 e di € 3498,00, sulle quali avrebbe poi dovuto aggiungersi l'IVA; ha aggiunto che sostenne la spesa di € 30,00 per CP_1
ottenere gli estratti autentici delle scritture contabili da allegare nella procedura monitoria.
Ella ha spiegato le ragioni per cui aveva emesso le note di credito nei confronti di CP_1 Parte_1
e che i relativi importi erano stati conteggiati nella quantificazione della somma dovuta.
[...]
Analoghe precisazioni sulla contabilizzazione delle note di credito emesse da e sull'avvenuto CP_1
computo in punto di quantificazione del credito provengono dalla testimone Tes_4
pagina 7 di 9 6. A fronte del quadro probatorio descritto si osserva sarebbe spettato al debitore l'onere di provare di aver provveduto alla estinzione dell'obbligazione di pagamento ovvero di dimostrare altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito azionato nei suoi confronti .
Nel caso specifico ha operato una generica contestazione del credito ingiunto, Parte_1
essendosi limitata a riportare il ridotto valore probatorio della fattura azionata, con argomentazioni che in vero risultano essere state ampiamente superate dallo sfogo della prova orale. Costei avvalendosi delle due note di credito ha obiettato che l'ammontare del credito ingiunto non fosse esatto ma - come è stato sopra menzionato - la prova testimoniale sfogata ha dato atto che aveva effettuato i relativi CP_1
calcoli e le aveva decurtate. In particolare è emerso che la nota di € 103,70 era riferita a una fattura del
2017, non oggetto del presente contenzioso e quella di € 132,98, riferita ad un reso di merce, era stata calcolata sulla fattura 2822/2018.
6.1 La difesa dell'opponente si è incentrata invece sulla assunta titolarità di un contro credito per risarcimento danni, oggetto di domanda riconvenzionale, che costei ha asserito di avere subito in conseguenza della interruzione improvvisa del rapporto commerciale con e dal fatto che non le CP_1
era stato possibile perfezionare alcun ordinativo di calzature per la stagione primavera – estate 2019.
Ciò era dipeso dalla mancata risposta alle email da lei inviate al rivenditore di zona Testimone_1
In realtà l' audizione di ha delineato altre cause che portarono all'interruzione dei rapporti Tes_1
commerciali. Da una parte egli ha riferito che la stessa aveva accumulato rimanenze Parte_1
della stagione precedente e che ciò la fece desistere dall'acquisto di merce appartenente alla nuova collezione da lui proposta in visione. La determinazione di sospendere nuovi acquisti fu giustificata dalla quota di invenduto non smaltito, conseguente al fatto che il nuovo design della collezione era rivolto ad una fascia più giovane di clienti.
Dall'altra parte ha fatto riferimento ad un'esposizione debitoria di che si Tes_1 Parte_1
era già formata e che non era stata sanata nonostante le sollecitazioni volte alla chiusura dei conti da lui stesso formulate. si era così risolta a non proseguire i rapporti commerciali non intendendo CP_1
vendere ulteriori beni.
6.2 La ricostruzione dei rapporti fra le due società nell'ultimo periodo ha evidenziato allora che la causa della non prosecuzione delle forniture di articoli aventi marchio Crime ND fu dovuta ad un ritardo dei pagamenti da parte di maturato per precedenti consegne. Parte_1
Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte di comporta che l'argomento Parte_1
svolto a sostegno della sospensione della corresponsione del prezzo per le forniture di merce già consegnate non trova alcun fondamento in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabile alcun pagina 8 di 9 collegamento con un inadempimento da parte di la quale, in verità, non aveva alcun obbligo di CP_1 proseguire la fornitura di articoli in presenza di una esposizione debitoria dell'acquirente.
Si ritiene inoltre che il compratore possa sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte o se si è prodotto un inesatto adempimento purché il rifiuto di eseguire la propria prestazione (pagamento del prezzo) risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
L'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non si profila ammissibile perché il rifiuto del pagamento del prezzo afferisce ad una collezione già consegnata, destinata alla vendita a terzi e pertanto trattenuta e commercializzata mentre l'assunto inadempimento che l'attrice ha imputato a era riferito ad CP_1
una fornitura non concordata e rispetto alla quale non è possibile apprezzare eventuali profili di violazione degli obblighi da parte di . CP_1
Del resto le stesse condizioni di vendita accettate da confermano tale conclusione. Parte_1
Infatti l'art. 7 del contratto contemplava la facoltà di di sospendere o di annullare, a suo CP_1
insindacabile giudizio, tutte le consegne in corso al compratore o di rifiutare nuove forniture per il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella stagione in corso o in quella precedente.
Il che pare essere avvenuto nel caso di specie.
Le spese ed i compensi di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice secondo la liquidazione operata in dispositivo, applicati i parametri i medi in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n.r.g. 3168/2019, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2019 emesso dal Tribunale di Prato in data 13.9.2019.
[...]
Condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio, sostenute da Parte_1 CP_1
e che vengono liquidate in € 5077,00, oltre 15% , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Prato, il 3 giugno 2025.
Il GOP Maria Carmen Napolitano
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