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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8176/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 05.08.2025 da
con il patrocinio dell'avv. Paganin Gianna Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzetto Carla CP_1
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia accogliere la volontà dei coniugi, i quali hanno chiesto consensualmente di definire la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in data 18.8.1979 e trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 1979 Parte II Serie A al n. 595, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Spese compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 18.8.1979 a Padova, trascritto Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 595, Parte II, Serie A, anno 1979.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 30.12.1979 e il 7.2.1986. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 588/2024 pubblicata in data 2.10.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza del 30.9.2024 e 1.10.2024.
In data 05.08.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza davanti al Giudice delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
2 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
18.8.1979 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 595, Parte II,
Serie A, anno 1979;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 13.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8176/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 05.08.2025 da
con il patrocinio dell'avv. Paganin Gianna Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzetto Carla CP_1
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia accogliere la volontà dei coniugi, i quali hanno chiesto consensualmente di definire la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in data 18.8.1979 e trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 1979 Parte II Serie A al n. 595, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Spese compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 18.8.1979 a Padova, trascritto Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 595, Parte II, Serie A, anno 1979.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 30.12.1979 e il 7.2.1986. Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 588/2024 pubblicata in data 2.10.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza del 30.9.2024 e 1.10.2024.
In data 05.08.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza davanti al Giudice delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
2 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
18.8.1979 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 595, Parte II,
Serie A, anno 1979;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 13.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
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