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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16565 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. RE DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 64454/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante per l'Italia, dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Tatiana Della Marra, presso il cui studio in Roma, Via Giunio Bazzoni 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, , e , quest'ultimo in proprio e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore , Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Labicana n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico
La Teana, che li rappresenta, assiste e difende come da procure allegate in calce all'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello-trasporto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 17 luglio 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 6164/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma nel procedimento n. R.G. 50838/2020, depositata il 15 marzo 2021, con la quale il Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda proposta da , , Controparte_1 CP_2 [...]
, e nei confronti di volta CP_3 Controparte_4 Persona_1 Parte_1 ad ottenere la condanna della compagnia aerea al rimborso dei titoli di viaggio, per la somma di euro 609,08 a seguito della cancellazione del volo SU6679 con partenza San Pietroburgo ed arrivo a
Roma Fiumicino del 13 giugno 2020.
In particolare, come è incontestato, il volo era stato cancellato a causa della pandemia da
COVID-19 e di quanto previsto dai relativi DPCM che limitavano i voli all'estero e stabilivano la chiusura degli aeroporti.
L chiedeva di riformare integralmente il provvedimento impugnato Parte_1 rigettando la domanda avanzata dagli odierni appellati, con vittoria di spese del doppio grado.
Motivi di appello erano la nullità della sentenza per violazione di legge, in particolare del D.L.
17/03/2020 n. 18 con legge di conversione n.13 del 27/04/2020 (e successive modifiche).
Instaurato il contraddittorio si costituivano gli appellati, i quali chiedevano: in via preliminare il rigetto dell'appello per inammissibilità e improcedibilità ex art. 339, comma 3 c.p.c ed ex artt. 342 e 434 c.p.c; nel merito di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., essendo stato indicato puntualmente il motivo di appello, nonché gli elementi in fatto e diritto posti a base dell'impugnazione.
Va, altresì, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità ex art. 339, comma 3 c.p.c, trattandosi di contratti di trasporto conclusi a distanza con predisposizione delle clausole ad opera di una sola parte ed in modo uniforme (ex art.1342 c.c.).
Nel merito, il gravame deve ritenersi infondato.
È provato documentalmente, oltre che incontestato che gli appellati hanno acquistato dalla società i biglietti aerei per il volo San Pietroburgo- Roma Fiumicino SU Parte_1
6679 programmato per il 13 giugno 2020 (doc. 1 fascicolo di primo grado) e che suddetto volo è stato cancellato (doc. 2 fascicolo di primo grado). Il caso di specie rientra nella previsione dell'art.88 bis del suddetto decreto legge (18/2020) ove al comma quarto è previsto che “in relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1,…” tra cui, come avvenuto nel caso di specie, vi sono (lett.f) i soggetti intestatari di titolo di viaggio acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, “…il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione.”
Al riguardo si rileva che, come documentato, era la compagnia aerea che comunicava la cancellazione del volo e, con comunicazione successiva, indicava un link ove richiedere un voucher sostitutivo.
Ai commi 11, 12 e 12 bis del suddetto art.88 bis era previsto poi:
-“nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione”;
-“l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”;
-“la durata della validità dei voucher pari a trenta mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi trenta mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.”.
In relazione a detta normativa, considerata, preliminarmente, la sua conformità ai principi del diritto europeo in materia non escludendo il rimborso del biglietto, ma prevedendo una ipotesi alternativa consistente nell'emissione di un voucher, va osservato che la normativa non prevede un onere a carico del viaggiatore di richiedere detto voucher, essendo prevista la semplice emissione da parte della compagnia di detto voucher di importo corrispondente valevole per il periodo ivi indicato.
Pertanto, la mancata specifica adesione all'offerta effettuata dalla compagnia aerea appellante con l'invio di un link non comporta alcuna conseguenza nei confronti del viaggiatore, considerato, altresì, che non era legislativamente previsto alcun consenso da parte del cliente.
Va rilevato, poi, che non solo la compagnia aerea si è limitata ad inviare un link invece di trasmettere direttamente il voucher, ma è scaduto anche il termine previsto dal predetto comma 12 bis, oltre il quale è dovuto, comunque, il rimborso del biglietto non essendo stato usufruito il voucher medesimo
Per quanto detto, va ritenuto infondato l'atto di appello, risultando dovuto agli appellati il rimborso del prezzo del biglietto di cui non si è usufruito per impossibilità sopravvenuta
(emergenza Covid 19 e relativi provvedimenti di limitazione di viaggi e movimento con conseguente cancellazione del volo).
Ne consegue il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza del giudice di pace impugnata.
A seguito della soccombenza la parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'appello, va dichiarata tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: -respinge l'appello, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6164/2021 depositata il 15/3/2021;
-condanna altresì al pagamento, in solido, in favore di Controparte_5 CP_1
, , e e delle spese di lite
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1 del secondo grado che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, dichiara tenuta la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma;
Roma, 22/11/2025 Il Giudice
RE DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. RE DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 64454/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante per l'Italia, dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Tatiana Della Marra, presso il cui studio in Roma, Via Giunio Bazzoni 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, , e , quest'ultimo in proprio e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore , Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Labicana n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico
La Teana, che li rappresenta, assiste e difende come da procure allegate in calce all'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello-trasporto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 17 luglio 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 6164/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma nel procedimento n. R.G. 50838/2020, depositata il 15 marzo 2021, con la quale il Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda proposta da , , Controparte_1 CP_2 [...]
, e nei confronti di volta CP_3 Controparte_4 Persona_1 Parte_1 ad ottenere la condanna della compagnia aerea al rimborso dei titoli di viaggio, per la somma di euro 609,08 a seguito della cancellazione del volo SU6679 con partenza San Pietroburgo ed arrivo a
Roma Fiumicino del 13 giugno 2020.
In particolare, come è incontestato, il volo era stato cancellato a causa della pandemia da
COVID-19 e di quanto previsto dai relativi DPCM che limitavano i voli all'estero e stabilivano la chiusura degli aeroporti.
L chiedeva di riformare integralmente il provvedimento impugnato Parte_1 rigettando la domanda avanzata dagli odierni appellati, con vittoria di spese del doppio grado.
Motivi di appello erano la nullità della sentenza per violazione di legge, in particolare del D.L.
17/03/2020 n. 18 con legge di conversione n.13 del 27/04/2020 (e successive modifiche).
Instaurato il contraddittorio si costituivano gli appellati, i quali chiedevano: in via preliminare il rigetto dell'appello per inammissibilità e improcedibilità ex art. 339, comma 3 c.p.c ed ex artt. 342 e 434 c.p.c; nel merito di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., essendo stato indicato puntualmente il motivo di appello, nonché gli elementi in fatto e diritto posti a base dell'impugnazione.
Va, altresì, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità ex art. 339, comma 3 c.p.c, trattandosi di contratti di trasporto conclusi a distanza con predisposizione delle clausole ad opera di una sola parte ed in modo uniforme (ex art.1342 c.c.).
Nel merito, il gravame deve ritenersi infondato.
È provato documentalmente, oltre che incontestato che gli appellati hanno acquistato dalla società i biglietti aerei per il volo San Pietroburgo- Roma Fiumicino SU Parte_1
6679 programmato per il 13 giugno 2020 (doc. 1 fascicolo di primo grado) e che suddetto volo è stato cancellato (doc. 2 fascicolo di primo grado). Il caso di specie rientra nella previsione dell'art.88 bis del suddetto decreto legge (18/2020) ove al comma quarto è previsto che “in relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1,…” tra cui, come avvenuto nel caso di specie, vi sono (lett.f) i soggetti intestatari di titolo di viaggio acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, “…il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione.”
Al riguardo si rileva che, come documentato, era la compagnia aerea che comunicava la cancellazione del volo e, con comunicazione successiva, indicava un link ove richiedere un voucher sostitutivo.
Ai commi 11, 12 e 12 bis del suddetto art.88 bis era previsto poi:
-“nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione”;
-“l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”;
-“la durata della validità dei voucher pari a trenta mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi trenta mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.”.
In relazione a detta normativa, considerata, preliminarmente, la sua conformità ai principi del diritto europeo in materia non escludendo il rimborso del biglietto, ma prevedendo una ipotesi alternativa consistente nell'emissione di un voucher, va osservato che la normativa non prevede un onere a carico del viaggiatore di richiedere detto voucher, essendo prevista la semplice emissione da parte della compagnia di detto voucher di importo corrispondente valevole per il periodo ivi indicato.
Pertanto, la mancata specifica adesione all'offerta effettuata dalla compagnia aerea appellante con l'invio di un link non comporta alcuna conseguenza nei confronti del viaggiatore, considerato, altresì, che non era legislativamente previsto alcun consenso da parte del cliente.
Va rilevato, poi, che non solo la compagnia aerea si è limitata ad inviare un link invece di trasmettere direttamente il voucher, ma è scaduto anche il termine previsto dal predetto comma 12 bis, oltre il quale è dovuto, comunque, il rimborso del biglietto non essendo stato usufruito il voucher medesimo
Per quanto detto, va ritenuto infondato l'atto di appello, risultando dovuto agli appellati il rimborso del prezzo del biglietto di cui non si è usufruito per impossibilità sopravvenuta
(emergenza Covid 19 e relativi provvedimenti di limitazione di viaggi e movimento con conseguente cancellazione del volo).
Ne consegue il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza del giudice di pace impugnata.
A seguito della soccombenza la parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'appello, va dichiarata tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: -respinge l'appello, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6164/2021 depositata il 15/3/2021;
-condanna altresì al pagamento, in solido, in favore di Controparte_5 CP_1
, , e e delle spese di lite
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1 del secondo grado che si liquidano complessivamente in euro 500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, dichiara tenuta la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma;
Roma, 22/11/2025 Il Giudice
RE DI