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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9085/2024 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Assunta Todisco
-RICORRENTE- E
, nato a [...], il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 12 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 14.03.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06.09.2024, si è costituita in giudizio Parte_1 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), la quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del matrimonio concordatario, celebrato in Monopoli (BA), in data 16.09.1970, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 274, Parte II, Serie A, anno 1970), tra ella ricorrente e
[...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente il quale, ad Controparte_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. Il resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione Controparte_1 delle parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 12.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile dinanzi all'ufficiale di Stato civile del comune di Monopoli, con accordo di separazione sottoscritto dalle parti in data 27 maggio 2019, di cui all'atto N. 90, P. II , S. C, anno
2019 e, successivamente, confermato in data 1 luglio 2019, di cui all'atto N. 109, P. II , S. C, anno 2019, emesso nell'ambito del procedimento separativo), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 6 mesi dalla data di conferma dell'accordo di separazione;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte del resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 14.03.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione del IL di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente in Controparte_1 ossequio ad un principio di causalità.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 06.09.2024, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Monopoli
(BA), in data 16.09.1970, tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 274, Parte II, Serie A, anno 1970); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente nato a [...] Controparte_1 Grotte (BA), il 17.05.1945, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi €
2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Assunta Todisco
-RICORRENTE- E
, nato a [...], il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 12 settembre 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 14.03.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06.09.2024, si è costituita in giudizio Parte_1 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), la quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del matrimonio concordatario, celebrato in Monopoli (BA), in data 16.09.1970, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 274, Parte II, Serie A, anno 1970), tra ella ricorrente e
[...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente il quale, ad Controparte_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. Il resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione Controparte_1 delle parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 12.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile dinanzi all'ufficiale di Stato civile del comune di Monopoli, con accordo di separazione sottoscritto dalle parti in data 27 maggio 2019, di cui all'atto N. 90, P. II , S. C, anno
2019 e, successivamente, confermato in data 1 luglio 2019, di cui all'atto N. 109, P. II , S. C, anno 2019, emesso nell'ambito del procedimento separativo), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 6 mesi dalla data di conferma dell'accordo di separazione;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte del resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 14.03.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione del IL di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente in Controparte_1 ossequio ad un principio di causalità.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 06.09.2024, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Monopoli
(BA), in data 16.09.1970, tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 274, Parte II, Serie A, anno 1970); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente nato a [...] Controparte_1 Grotte (BA), il 17.05.1945, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi €
2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato