Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 ottobre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 agosto 2016 |
Commentari • 96
- 1. Mancanza dei requisiti per l’esercizio della prelazione agraria e nullità della compravendita di terreni agricoliAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 giugno 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 04/03/2025, n. 285Provvedimento: Pubblicato il 04/03/2025 N. 00285/2025 REG.PROV.COLL. N. 00152/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 152 del 2025, proposto dalla signora NI Lavanga, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Ordine e Andrea Scalzo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- riforma fondiaria·
- difetto di giurisdizione·
- diritto di prelazione agraria·
- alienazione beni immobili·
- notificazione atti amministrativi·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- spese compensate·
- traslatio iudicii
Versioni del testo
- Art. 1.
A favore del "fondo di rotazione", istituito con l' articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454 . - Art. 2.
I mutui di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata e' di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprieta' contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui allo articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge. - Art. 3.
Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 , agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice sono di competenza delle regioni.
Le disponibilita' relative al "fondo di rotazione" previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 , comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovra' essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni gia' in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.