TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8066/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CAROTENUTO come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MARIALUIGIA FERRANTE come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 7.5.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale (“ernie discali lombari, con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori”), sulla base della domanda presentata in data 17/12/2020 e rigettata dall' sulla base della seguente CP_1 motivazione: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato in favore ed alle dipendenze di varie aziende, come operaio edile svolgendo mansioni di posatore di porfido/pavimentazione stradale sulla base dei plurimi rapporti contrattuali dettagliatamente indicati in ricorso;
- che causa del tipo di lavoro prestato durante in tutti gli anni, per turni minimi di 8/10 ore giornaliere per almeno 5 giorni a settimana, era esposto a continue movimentazioni manuali dei carichi (carico-scarico merci da furgoni, sollevamento e spostamento basoli, cubetti in pietra e porfido, spostamento manuale di attrezzature da lavoro, ecc), nonché con lunghe posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo (per la posa del porfido, cubetti e basoli, ecc.), con una progressiva e conseguenziale compromissione dell'apparato osteoarticolare.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il riconoscimento di postumi invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 17/12/2020 con condanna dell' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale per il danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetari, oltre che al pagamento delle spese processuali.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2 2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965
n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1
contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Cass. 12909/00).
3 In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione.
Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
La presente controversia concerne il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore il 17/12/2020 e contratta, secondo la tesi del ricorrente, a causa delle attività lavorative svolte negli anni.
Essendo in contestazione l'origine professionale in relazione all'esposizione al rischio ed al nesso causale, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ed, all'esito, è stata altresì disposta la CTU medico-legale.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare su base tecnopatica”, nonchè la sussistenza del nesso causale tra tale malattia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
In particolare, nell'elaborato peritale si evidenzia che “l'attività di svolta Parte_2
fino al 18 novembre 2022 risulta sufficiente a determinare il danno in parola. Avuto contezza della spondilodiscoartrosi lombare, ponderatamente considerando l'espressione multipla della patologia ed il mancato rilievo strumentale della sofferenza neuronale periferica, valutate le salienze
4 emergenti in corso di esame obiettivo, sulla base di quanto fin qui espresso, v'è ampia equità nel riconoscimento del Danno biologico Danno biologico 6% (sei percento) di postumi invalidanti ormai consolidati Di cui 6% per criteriologia proporzionale in riferimento alla voce tabellare 213:
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Pertanto, dalla patologia in questione è derivata una menomazione della integrità psico- fisica pari al 6% valutata ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38 con decorrenza dal 17 dicembre
2020.
Le risultanze della CTU medica, non contestate dalle parti, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, accertata la natura professionale della patologia di cui è affetto il ricorrente con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, condanna l' a pagare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura del 6% oltre interessi legali dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) condanna l' a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno CP_1
biologico nella misura complessiva del 6% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
5 d) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Aversa, 9.5.25
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
6