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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2664/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DIANO ROSANGELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/10/2024 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-002947826 in atti, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dei relativi atti presupposti e sostenendo che la pretesa sanzionatoria dell' sarebbe prescritta oltre che estinta per inosservanza del CP_1 termine di cui all'art.14 della l.689/1981. L' si è costituito in giudizio chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia CP_2 del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver annullato d'ufficio l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. L'opponente, con note scritte depositate telematicamente in data 19/11/2025, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite). Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza 1 l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti (vedi allegato n.1 alla memoria difensiva) emerge che l' , dopo il CP_2 deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'opponente, annullando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell' , che ha provveduto d'ufficio all'annullamento CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, liquidati in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 20/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2664/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DIANO ROSANGELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/10/2024 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-002947826 in atti, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dei relativi atti presupposti e sostenendo che la pretesa sanzionatoria dell' sarebbe prescritta oltre che estinta per inosservanza del CP_1 termine di cui all'art.14 della l.689/1981. L' si è costituito in giudizio chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia CP_2 del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver annullato d'ufficio l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. L'opponente, con note scritte depositate telematicamente in data 19/11/2025, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite). Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza 1 l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti (vedi allegato n.1 alla memoria difensiva) emerge che l' , dopo il CP_2 deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'opponente, annullando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell' , che ha provveduto d'ufficio all'annullamento CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, liquidati in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 20/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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