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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 965 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
e , nata a [...] al Mare (CH) il C.F._1 Parte_2
20/1/1945, c.f. , entrambi residenti a [...]nella strada C.F._2
Colle Falcone n. 13, elettivamente domiciliati nel viale Luisa D' Annunzio n. 40 presso lo studio degli avvocati Roberto Di Berardino, c.f. , C.F._3
pec e Fabio Abbruzzese, nato ad Email_1
TR (TE ) il 25/2/1974, c.f. pec C.F._4
da cui sono rappresentati e difesi in Email_2
forza di procura in calce al presente atto,
-Appellanti-
Contro P. IV , con sede legale in Pescara (PE) alla via Controparte_1 P.IVA_1
della Bonifica n.53, in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti e da intendersi apposta in calce al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, dall'Avv. Remo Pratesi, cod. fisc.
, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5
suo Studio in Pescara (PE) alla via Tirino n.25 - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al fax n.085.9431254 o all'indirizzo pec-mail: Email_3
-Appellata ed appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1071/2023, emessa dal Tribunale di
Pescara il 21 luglio 2023 e pubblicata il 24 luglio 2023
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: si chiede che la corte di appello adita, in via pregiudiziale e cautelare A - sospenda in tutto o, quanto meno, in parte l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi dedotti;
nel merito in riforma parziale della sentenza impugnata per le ragioni di fatto e di diritto esplicate nei motivi di appello sopra indicati: B - accolga l'opposizione ed in conseguenza revochi il decreto ingiuntivo opposto;
C - accerti e dichiari che, poiché gli opponenti, oltre ad essere committenti nei due contratti di appalto stipulati con la società opposta, il primo in data 23.3.2016 e il secondo in data 2.3.2017, sono gli unici proprietari degli immobili su cui sono state eseguite da questa anche le opere commissionatele da col contratto del Controparte_3
3.5.2018, il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra gli opponenti e P_
, da una parte, e la società opposta, dall'altra, deve considerarsi unitario e gli
[...]
opponenti hanno diritto alla garanzia per le difformità e/o i vizi delle opere realizzate in esecuzione dei due contratti di appalto sopra citati del 23.3.2016 e del 2.3.2017 e, con riferimento al contratto di appalto stipulato il 3.5.2018 tra e Controparte_3
la società opposta, gli opponenti hanno diritto alla garanzia per le difformità e/o i vizi delle opere oppure che essi hanno diritto ai sensi dell' art. 2043 c. c. al risarcimento del danno da diminuzione del valore commerciale dei loro immobili causato dalle difformità e/o dai vizi delle opere e, in ogni caso, hanno diritto alla diminuzione del prezzo dei tre contratti di appalto per effetto delle difformità e/o dei vizi delle opere compiute in esecuzione di essi;
D – accerti e dichiari che il corrispettivo totale dovuto dagli appellanti per tutti i lavori realizzati dalla società opposta riferiti al primo contratto del 23.3.2016, al secondo contratto del 2.3.2017, al giardino e alla postilla del primo contratto ammonta ad € 129.460,62, così come accertato dal c.t.u. ing. ; E – accerti e dichiari che l'iva è dovuta soltanto sui Controparte_4
pagamenti per i quali la società opposta ha già a suo tempo emesso le fatture;
F – accerti e dichiari che gli opponenti all'epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo opposto avevano pagato alla società ricorrente a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di tutti i lavori realizzati dalla società appellata riferiti al primo contratto del 23.3.2016, al secondo contratto del 2.3.2017, al giardino e alla postilla del primo contratto l' importo totale di € 109.249,16, di cui €
106.140,00 per imponibile ed € 3.109,16 per iva sulle fatture emesse o, quanto meno l' importo di € 108.402,39, iva compresa;
G - accerti e dichiari che le opere eseguite dalla società appaltatrice in esecuzione degli appalti commissionatile dagli appellanti e da sono affetti da difformità e/o vizi tempestivamente Controparte_3
denunciati e riconosciuti dalla stessa società appaltatrice ed in conseguenza statuisca che il prezzo dell' appalto sia diminuito della somma di € 9.350,00 oltre iva al 10%,
e pertanto della somma di € 10.285,00, necessaria per eliminare difformità e/o vizi concernenti le opere commissionate dagli opponenti, e di una somma (che sarà quantificata a seguito di disponenda c.t.u.) necessaria per eliminare difformità e/ o vizi concernenti le opere commissionate alla società appellata da P_
; H - accerti e dichiari che la società appaltatrice sino al giorno del deposito
[...]
del ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto non aveva ultimato i lavori e non aveva riconsegnato il cantiere (oltre a non averlo posto in sicurezza) e per l'effetto stabilisca la somma dovuta agli appellanti dalla società appellata a titolo di penale per avere questa ritardato di ventidue mesi la consegna dei lavori, tenendo conto, da una parte, che la penale era stata contrattualmente pattuita dalle parti in € 100,00 giornaliere e, dall' altra, che il giudice ai sensi dell' art. 1384 c. c. può diminuirla equamente;
I – disponga la compensazione fino alla loro concorrenza, da una parte, tra l' ammontare delle opere realizzate dalla società appellata riferite al contratto di appalto del 23.3.2016, al contratto di appalto del 2.3.2017, alle opere riferite al giardino e a quelle riferite alla postilla del contratto del 23.3.2016, pari ad €
129.460,62 (come accertato dal c.t.u. nel primo grado del giudizio), oltre all'iva soltanto sulle somme già fatturate, pari ad € 3.109,16 e, dall' altra parte, i pagamenti effettuati dagli appellanti prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 109.249,16 o, quanto meno, pari ad € 108.402,39, la somma di €
10.285,00 (€ 9.350,00 + iva al 10%) necessaria (secondo la c. t. u. effettuata nel primo grado del giudizio) per eliminare vizi e difetti concernenti le opere appaltate dagli opponenti, la somma da quantificare in via equitativa da parte del giudice a titolo di penale per ritardata consegna delle opere, e la somma (che sarà quantificata dagli appellanti all' esito di disponenda c. t. u.) occorrente per eliminare difformità
e/o vizi delle opere appaltate alla società appellata da;
in via Controparte_3
istruttoria L - ammetta ctu al fine di accertare l'eventuale esistenza dei vizi e/o difetti delle opere realizzate dalla società appellata con riferimento al contratto di appalto da essa stipulato il 3/5/2018 con e di stabilire la spesa necessaria Controparte_3
per eliminarli;
M – ammetta ctu contabile al fine di accertare l'esatto ammontare degli acconti corrisposti dagli odierni appellanti all' per i lavori Controparte_1
riferiti al primo contratto del 23.3.2016, al secondo contratto del 2.3.2017, al giardino e alla postilla del primo contratto;
N – condanni la società appellata, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze del giudizio di opposizione e del presente giudizio di appello oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri di legge.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - in via preliminare: rigettare la richiesta ex artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata da controparte in quanto non ricorrono assolutamente i gravi e fondati motivi richiesti dalla Legge;
- nel merito in via principale: alla luce delle argomentazioni tutte sopra esposte respingere, disattendere e rigettare integralmente ed in ogni punto
(anche per quanto riguarda le avverse richieste istruttorie) l'appello proposto dagli opponenti sigg. e in quanto inammissibile ex Parte_1 Parte_2
art. 348 bis cpc e, comunque ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e rigettare, pertanto, anche tutte le nuove ed inammissibili richieste e conclusioni formulate dagli opponenti nell'atto di citazione in appello;
ancora nel merito anche in virtù dell'appello incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata n.1071/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 24.07.2023 e notificata in pari data 24.07.2023, accogliere le conclusioni, qui richiamate, già formulate in primo grado nella comparsa di costituzione da parte della e, pertanto, alla luce delle argomentazioni tutte sopra esposte Controparte_1 rigettare l'opposizione spiegata in ogni suo punto in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n.1432/2020 del 03.11.2020 del Tribunale di Pescara condannando, in ogni caso e per l'effetto, gli opponenti/appellanti sigg.
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellante dell'importo di Euro 41.302,13= oltre interessi al Controparte_1 saggio di legge di cui all'art.1284, I c. e IV c., cod. civ. dalla data di scadenza del credito e sino al soddisfo, e cioè di tutto quanto dovuto e, comunque, delle somme tutte portate e specificate nell'opposta ingiunzione n.1432/2020 del Tribunale di
Pescara per sorte capitale, spese e compensi liquidati per il procedimento monitorio e, comunque, tutte richieste dalla in conseguenza dei richiamati Controparte_1
rapporti contrattuali per cui è causa e come descritti in narrativa;
- ancora nel merito: accertare, riconoscere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le richieste attoree, sia in relazione all'an che in relazione al quantum delle domande formulate alla luce delle considerazioni sopra eccepite ed opposte e, per l'effetto e comunque, dichiararle inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettarle in ogni loro parte;
il tutto anche accertando, riconoscendo e dichiarando la decadenza da parte degli opponenti dall'azione di garanzia per i vizi ex art.1667, 1°, 2° e 3° c., c.c. poiché nessuna denunzia è stata effettuata nei sessanta giorni di Legge e sino all'odierno giudizio nonché la relativa e consequenziale decadenza dell'azione anche risarcitoria ex art.1668, cod. civ., in quanto sempre i presunti vizi non sono stati denunziati entro i sessanta giorni dalla presunta scoperta;
- in ogni caso: in accoglimento di quanto sopra e del presente appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, condannare gli opponenti/appellanti sigg. e Parte_1
, in solido tra loro, a pagare e rimborsare alla Parte_2 Controparte_1
sia il costo della CTU (ing. ) di ben Euro 4.843,00= oltre 4% ed Persona_1
IV, sia tutte le spese e compensi del giudizio di primo e di secondo grado ex D.M.
55/2014 e 147/2022, gravati di rimborso forfetario, IV e Cap come per Legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara ed è antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1071/2023 pubblicata in data 24.07.2023 il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1432/2020 del
3/11/2020 recante intimazione di pagamento per €. 41.302,13 a saldo della fattura n.
20 del 05.08.2020, oltre interessi di mora legale, quale corrispettivo per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile di proprietà degli opponenti, sito in Pescara alla Strada Colle Falcone 13, proposta da
[...]
e nei confronti di diretta ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ottenere la riduzione del prezzo per le opere realizzate, il risarcimento del danno ex art. 1668 c.c. per vizi e difetti dell'opera, il riconoscimento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera, con la compensazione di quanto ancora dovuto all'appaltatrice, accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, accertava il minor credito da versare in favore della parte opposta nella misura pari ad €. 31.942,78, oltre iva e interessi di mora, importo già decurtato della somma ritenuta necessaria per eliminare i vizi dell'opera e quantificata in €.
9.350,00, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta da pagarsi direttamente in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario;
rigettava inoltre la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opponente con condanna della stessa al pagamento in favore di parte opposta delle spese e competenze di lite, ponendo infine le spese di Ctu a totale carico della parte opposta.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti opponenti pur riconoscendo l'esistenza di un primo contratto di appalto del 23.03.2016 per l'importo di €. 128.000,00, oltre iva al 10%, oltre ad €. 2.000,00, oltre iva al 10% per oneri di sicurezza del cantiere, per l'esecuzione dei lavori indicati nell'allegato computo metrico estimativo, di una postilla al primo contratto per lavori aggiuntivi del 23.03.2016, di un secondo contratto di appalto del 02.03.2017 per l'importo di €.
32.605,98, oltre iva al 10%, per l'esecuzione di ulteriori lavori indicati nell'allegato computo metrico estimativo, contestavano nella sostanza l'importo da versare a saldo sul presupposto che, diversamente da quanto riportato nella fattura n. 20 del
05.08.2020 posta a base del decreto ingiuntivo opposto, la somma residua a credito della opposta a seguito di successivi accordi verbali tra le parti verso una minore quantificazione del credito e detratti gli acconti versati per un totale di €. 108.402,39, iva compresa, sarebbe stata da rideterminare nella minor somma di €. 18.472,60, somma dalla quale avrebbero dovuto essere sottratti ulteriormente gli importi relativi ai difetti e alle difformità dell'opera, gli importi relativi ai difetti e alle difformità dell'opera relativa ad ulteriore contratto di appalto commissionato dalla figlia degli opponenti alla medesima impresa ma relativo al medesimo fabbricato di proprietà degli opponenti, nonché l'importo previsto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera prevista dall'art. 4 del primo contratto di appalto del 23.03.2016.
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta, che impugnava e contestava Controparte_1
l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone il rigetto con la conseguente conferma del decreto stesso. In particolare, eccepiva come il credito azionato in via monitoria corrispondesse alla specifica contabilità finale dei lavori redatta dall'ing. in data 18.09.2019, nominato progettista e direttore dei lavori, Controparte_5
contabilità da ritenere accettata e incontestata, laddove i conteggi proposti dagli opponenti da un lato non corrispondevano alla documentazione versata in atti e dall'altro davano atto di una illegittima ed ingiustificata commistione tra i lavori eseguiti su commissione diretta degli opponenti e quelli eseguiti su commissione della figlia degli opponenti che, al contrario, sarebbero da ritenere autonomi e differenti, tenendo comunque presente che le somme versate dalla figlia per conto degli opponenti e riferibili al contratto stipulato da questi ultimi erano state già detratte dall'importo finale. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1668 c.c. da parte degli opponenti in quanto i presunti vizi non sarebbero stati denunziati entro i sessanta giorni dalla asserita scoperta.
1.3 Acquisite le prove documentali, disposto ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte opposta, escussi i testimoni ammessi, disposta ed eseguita la Ctu circoscritta ai soli contratti stipulati tra l'impresa e gli opponenti, la causa era trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza del
4.5.2023.
1.4 A fondamento della sua decisione, previa dichiarazione che ogni rilievo inerente ai lavori effettuati dall'impresa su commissione della figlia degli opponenti fosse da ritenere irrilevante ai fini del giudizio, in quanto l'unico obbligato è il committente e non il proprietario in quanto tale, il primo giudice dava atto dell'esistenza fra le parti in causa di un primo contratto di appalto del 23.03.2016 per la ristrutturazione del fabbricato in cui si prevede un costo complessivo di € 128.000,00, oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza del cantiere, ed iva, di una postilla al contratto del 23.03.2016 indicante un compenso extra per euro 5.000,00 rispetto all'importo pattuito per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto e di un secondo contratto integrativo del primo stipulato il 02/03/2017 in cui è previsto un importo di € 32.605,98, oltre iva, il cui costo totale dovuto per le sole opere eseguite come da contratto, come accertato in sede di Ctu, veniva determinato complessivamente in €. 129.460,62, oltre iva.
Da tale somma, detraeva gli importi documentati e versati dagli opponenti in acconto e il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti rilevati dal Ctu, riconoscendo in favore della opposta il minor credito pari ad €. 31.942,78, su cui era da calcolare l' iva, oltre interessi di mora. Rigettava l'eccezione sollevata dagli opponenti in merito al presunto errato conteggio dei pagamenti ricossi dalla opposta in quanto sulla base delle produzioni offerte non veniva data dimostrazione della diversa ricostruzione contabile;
rigettava inoltre la domanda in riconvenzionale diretta ad ottenere la penale per il ritardo nella consegna dei lavori in quanto indeterminata e in ogni caso perché la clausola non era riproposta anche nel secondo contratto di appalto, rigettava infine l'eccezione di parte opposta in tema di decadenza dall'azione per i vizi poiché dall'istruttoria (in particolare attraverso la deposizione dei testi
[...] escusso all'udienza del 21.9.2021 e di escusso CP_5 Testimone_1 all'udienza del 20.1.2022) emergeva come la parte opponente non fosse incorsa nella decadenza ex art. 1677 c.c., avendo curato tempestivamente la denuncia dei vizi riscontrati.
2. Nel proprio atto di impugnazione, previa istanza di inibitoria per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e Parte_1 Parte_2
hanno contestato la decisione del Tribunale di Pescara chiedendone la
[...]
riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione dell'art. 1655 c.c.
Con tale motivo gli appellanti contestano la decisione del primo giudice in relazione al capo della sentenza in cui dichiara che ogni riferimento ai lavori effettuati dalla ditta su incarico della figlia degli opponenti esula dalle lavorazioni indicate nei contratti intercorsi tra le parti in causa e nei relativi computi metrici posti a fondamento della pretesa creditoria, per i quali diversamente avrebbe potuto essere presentata apposita domanda attraverso diverso e separato giudizio, atteso che nel contratto di appalto l'obbligato è il solo committente e non anche il proprietario in quanto tale.
L'appellante, in particolare, sostiene che il primo giudice, rigettando la richiesta degli opponenti tesa ad ottenere la detrazione, dal credito vantato dall'impresa appaltatrice, dell'importo necessario per eliminare vizi dell'opera relativa anche al contratto di appalto stipulato tra la figlia degli odierni appellanti,
[...]
e la , sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1655 P_ Controparte_1
c.c. in quanto , sebbene i contratti di appalto e i committenti siano più di uno e diversi, l'appalto nel suo complesso deve in realtà considerarsi unico ed unificato poiché nella fattispecie in esame si tratterebbe di un'unica opera avente ad oggetto la medesima proprietà con uno scopo unitario del risultato, con identità degli immobili oggetto dei lavori, della causa da individuarsi nell'opera unitaria di sistemazione e di intervento edilizio e con la medesima organizzazione di uomini e di mezzi, considerato anche che il cantiere interessato dai lavori è sempre rimasto il medesimo ed unico dall'inizio dei lavori fino alla fine.
2.2 Violazione dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 2702 c.c.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice in relazione all'eccezione sollevata dalla difesa opponente sull'errato conteggio dei pagamenti riscossi da parte opposta ha ritenuto che dalla lettura delle produzioni non risulterebbe provata la diversa ricostruzione contabile invocata dall'opponente, risultando allegate fatture che di per sé non comprovano l'avvenuto pagamento, assegni che non attestano l'effettivo incasso, oltre che alcune scansioni che rendono del tutto illeggibili i documenti.
Secondo l'appellante il primo giudice ha errato perchè non avrebbe conteggiato gli acconti che risultano provati con i documenti prodotti in giudizio dagli opponenti unitamente con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., la maggioranza dei quali sono rappresentati da ricevute di pagamento sottoscritte dal legale rappresentante della società appellata e non disconosciute, in tal modo violando oltre che l'art. 2697 c.c. anche l'art. 2702 c.c., secondo cui la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure non la disconosce.
2.3 Violazione del d. p. R. 26/10/1972 n. 633.
Con tale motivo gli appellanti si dolgono del fatto che, in violazione di legge, il primo giudice avrebbe erroneamente calcolato l'iva dovuta dagli opponenti sull'intero debito residuo accertato in favore della opposta e non già soltanto sulle somme pagate in acconto e debitamente fatturate dalla in quanto Controparte_1
l'iva non sarebbe dovuta sugli importi pagati dai committenti in contanti nel corso del rapporto e non fatturati dalla appellata, giacché in mancanza di versamento dell'iva all'erario la appellata non potrebbe pretendere dai committenti il rimborso di somme non pagate. Ed ancora, il primo giudice avrebbe errato anche nella determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per vizi dell'opera in quanto, dopo aver dato atto che il ctu aveva quantificato la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi dell'opera in €. 9.350,00, oltre iva, nel dispositivo e in punto di determinazione dei conteggi di dare e avere tra le parti non avrebbe tenuto conto dell'iva sulla predetta somma di € 9.350,00 da pagarsi all'eventuale all'appaltatrice che avrebbe eliminato i vizi, omettendo di indicare l'espressione “oltre iva” sull'importo di € 9.350,00 e quindi di detrarre il relativo importo dal totale da versare.
2.4 Violazione degli art. 1382, 1218 e 2697 c. c., dell'art. 4 del contratto di appalto del 23.3.2016 e della penultima clausola del contratto di appalto del
2/3/2017.
Con tale motivo gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui il cui il primo giudice in relazione all'eccezione in riconvenzionale relativa all'addebito a titolo penale per il ritardo nella consegna dell'opera ha affermato come nella domanda non fosse formulata una quantificazione specifica dei giorni sui quali applicare la penalità di 100,00 euro giornalieri, e rilevando in ogni caso come la previsione sulla penale fosse contemplata solo nel primo contratto del 3.3.2016 in cui era indicato un termine per il completamento delle opere e non anche nel successivo contratto del 2.3.2017, circostanza per cui, essendo mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti nel detto contratto avrebbero perso efficacia, non potendo più essere invocate di diritto ma incombendo al committente che insista per ottenere il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, in mancanza della fissazione di un nuovo termine, l'onere specifico di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (Cass. n. 8405/2019 e n. 2394/1986).
Tali affermazioni secondo l'appellante sarebbero entrambe errate. Per quanto attiene la mancata specificazione dei giorni rilevano come nelle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti avevano chiesto di accertare e dichiarare che la società appaltatrice non aveva sino ad oggi ultimato i lavori e non aveva riconsegnato il cantiere né lo aveva posto in sicurezza, chiedendone la condanna al risarcimento dei relativi danni, con tale espressione implicitamente intendendo e limitando il periodo di tempo cui applicare la penale giornaliera a quello intercorrente tra il primo giorno successivo al 30.6.2017 (giorno di ultimazione dei lavori aggiuntivi previsto nel secondo contratto) e il giorno di redazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (18/12/2020). Inoltre, unitamente alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., era stato prodotto il messaggio inviato tramite pec il 19.12.2020 all'appaltatrice dal direttore dei lavori, ing. (documento tra l'altro non disconosciuto da controparte), in Controparte_5
cui questi aveva scritto “I predetti lavori sono iniziati nel 2015 e proseguiti fino ad
Aprile 2019 senza essere stati né terminati né collaudati sia per il deterioramento del rapporto di fiducia fra la committenza e l'impresa sia per la presenza di vizi
d'opera”, in tal modo intendendosi limitare la penale al periodo dall'1/7/2017 all'aprile 2019. In buona sostanza gli appellanti lamentano che, contrariamente a quanto statuito, vi fossero dei riferimenti precisi in ordine all'arco temporale per la determinazione della penale. Inoltre, il primo giudice avrebbe omesso di dare atto che le parti nel secondo contratto del 02.03.17, pur non avendo inserito espressamente una nuova clausola per l'applicazione della penale, avevano comunque pattuito un nuovo termine per la consegna dei lavori fissato al 30/6/17 motivo per cui, in applicazione del principio richiamato dallo stesso giudice, si doveva e si deve ritenere che, pur non essendo stata la penale stabilita nel secondo contratto di appalto, essa conserverebbe la sua efficacia in quanto nel secondo contratto, che costituisce in tutto e per tutto una continuazione del primo contratto di appalto, di cui rappresenta una integrazione, le parti avevano fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Inoltre, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe errato anche laddove, in applicazione della disciplina generale delle obbligazioni, ha ritenuto non applicabile la penale sul presupposto che l'eventuale responsabilità della opposta per il preteso ritardo nella consegna dell'opera sarebbe in ogni caso giustificata sulla base della inadempienza della parte opponente.
Tale argomento, tuttavia, deducono gli appellanti, non appare corretto poiché secondo la prevalente giurisprudenza la clausola penale non ha funzione sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente e forfettariamente il danno (Cass. 18195/2007), ragione per cui dovrebbe applicarsi anche in caso di assenza di colpa del contraente inadempiente. In ogni caso, dall'attività istruttoria sarebbe emerso chiaramente che l'eventuale inadempimento era imputabile alla sola impresa per avere realizzato un'opera con vizi e difetti e non anche ai committenti, per cui solo questi ultimi avevano il diritto di eccepire l'inadempimento ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 1460 c.c. per la presenza di vizi e/o difetti delle opere che giustificavano il mancato pagamento del saldo del prezzo dell'appalto.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata impugnando e contestando le avverse deduzioni e richieste perché infondate in fatto e diritto, chiedendo il rigetto del proposto gravame;
inoltre, richiamando tutti i propri precedenti scritti difensivi di primo grado, ha svolto appello incidentale, riproponendo tutte le questioni ed eccezioni, di fatto e di diritto, introdotte in primo grado e non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado, insistendo, previa revoca dell'ordinanza istruttoria del giudice di primo grado, che aveva ritenuto di istruire, (anche mediante
CTU) la causa sugli asseriti vizi solo genericamente allegati in citazione e di cui migliore specificazione veniva fatta in modo inammissibile rispetto alle regole processuali, dagli opponenti solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e previa considerazione tra gli importi da decurtare dal credito per i vizi quanto riferibile a scelte tecniche attribuibili alla stessa committenza per la parziale riforma della sentenza impugnata n. 1071/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data
24.07.2023, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1432/2020 del 03.11.2020 e condanna degli opponenti/appellanti, e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'importo di Euro 41.302,13, oltre interessi al saggio legale dalla data di scadenza del credito e sino al soddisfo, e cioè di tutto quanto dovuto e, comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, con ulteriore revoca della disposizione relativa alla condanna al pagamento delle spese di Ctu.
4. All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello principale è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Il primo motivo deve essere disatteso in quanto, come precisato dal primo giudice, nel contratto di appalto l'obbligato risulta essere il committente e non anche il proprietario in quanto tale. In effetti, i rapporti intercorsi da una parte tra gli opponenti e l'impresa e dall'altra tra la figlia degli opponenti e l'impresa, pur essendo collegati tra di loro, riconoscendosi l'identità della appaltatrice, dei mezzi e dell'organizzazione attivati per realizzare i lavori, tuttavia, mantengono una evidente autonomia anche di risultati. Non possono, quindi, essere ritenuti come un unico rapporto unitario. Sotto tale aspetto, giova segnalare un principio invalso nella giurisprudenza di legittimità penale (Cass. penale sent. n. 34893/2019, conf.
10039/2019) ma estensibile per logica giuridica anche in materia civile, secondo cui non esiste una coincidenza in via assoluta tra proprietario dell'immobile e committente che appalta e tale differenziazione determina profonde conseguenze per quanto riguarda i relativi profili di responsabilità che devono essere disgiunti, laddove il proprietario non risulti direttamente coinvolto, né a titolo di commissione di incarico né quale parte attiva, nell'esecuzione dei lavori. Dunque, atteso che nella fattispecie in esame il contratto stipulato dalla figlia degli opponenti è da ritenere ulteriore e diverso rispetto a quelli conclusi dagli appellanti e che i proprietari non committenti non hanno svolto alcuna parte attiva nel rapporto se non indirettamente, ne deriva che, come deve esserne esclusa qualsivoglia responsabilità, deve altresì esserne esclusa qualsiasi pretesa dal lato attivo. Peraltro, i proprietari non committenti, lamentando danni al bene di proprietà cagionati durante e a causa delle lavorazioni eseguite da una impresa, conservano invero il potere di chiedere il relativo risarcimento ex art. 2043 c.c. che, tuttavia, risulta esercitabile attraverso una specifica indicazione dei pregiudizi sofferti che nel caso in esame non risulta essere stata compiutamente svolta, atteso che gli opponenti si sono limitati a richiedere in forma generica l'accertamento della presenza di vizi e difformità dell'opera rispetto ad un contratto stipulato da un terzo e una presunta diminuzione di valore del bene ma senza fornire alcuna prova o elemento di prova a supporto.
5.2 Anche il secondo motivo con cui si contesta l'errato conteggio da parte del primo giudice in riferimento ai pagamenti che sarebbero stati riscossi da parte appellata deve essere disatteso.
A tal proposito si deve osservare come il primo giudice abbia operato il relativo conteggio sulla base dei documenti ritenuti rilevanti, escludendo solo quelli che apparivano inconferenti e non determinanti come le fatture che in effetti di per sé non comprovano l'avvenuto pagamento, gli assegni che non attestano l'effettivo incasso, nonchè tutte le scansioni che rendono illeggibili i documenti. Né sotto tale profilo può rilevare la contabilità eseguita dal professionista di parte nominato all'esito della sentenza di primo grado, in quanto un'eventuale consulenza avrebbe potuto e dovuto essere prodotta tempestivamente nel primo grado e nella fase adibita alla produzione documentale, atteso che i documenti utilizzati per il conteggio erano tutti a disposizione delle parti già nel precedente grado di giudizio.
Il giudice di primo grado non ha dunque violato gli art. 2697 c.c. 2702 c.c., atteso che erano proprio gli appellanti che avevano sollevato l'eccezione di pagamento ad essere onerati dell'onere della prova dei presunti pagamenti, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Del resto, è un principio pacifico nella giurisprudenza, anche di legittimità, quello per cui “in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ha il compito specifico di dimostrare il proprio assunto difensivo, sul rilievo che colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (Cass. Sez. lav. n.14610/14, Cass. n.1554/05; Cass.
n.7860/95). In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, incombe sulla parte opponente l'onere di fornire la prova dei fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione connessa al pagamento dei crediti azionati in sede monitoria. Nel caso in esame, invece, l'eccezione di pagamento sollevata dagli appellanti non è stata compiutamente supportata e dimostrata, rilevato che, come precisato dal primo giudice, sono stati prodotti diversi documenti non rilevanti a tal fine mentre risultano conteggiati solo i pagamenti documentati con precisione e riferimenti certi.
Tali argomentazioni valgono anche in relazione al dedotto pagamento della somma corrisposta dalla figlia, asseritamente per loro conto, evenienza contestata dall'appellata (che pur riconosce in relazione ad altri importi da quest'ultima versati la riferibilità ai contratti stipulati con gli attuali appellanti) proprio in punto di attinenza al medesimo rapporto, piuttosto che ad altri lavori eseguiti per conto di quest'ultima (che non necessariamente dovevano essere oggetto del successivo contratto con quest'ultima stipulato nel 2018), pagamento rispetto al quale gli appellanti non offrono alcuna indicazione ed alcun riscontro su quale loro posta debitoria fosse destinato ad estinguere.
5.3 Deve inoltre essere disattesa e rigettata anche la doglianza relativa alla presunta violazione del d.p.r. 26/10/1972 n. 633 in materia di applicazione ed esigibilità dell'iva, sul presupposto che il primo giudice avrebbe disposto il pagamento dell'iva sul totale riconosciuto a credito della appellata anziché soltanto sulle somme regolarmente fatturate, così determinandosi un illegittimo rimborso di somme non versate all'erario. In effetti l'IV è dovuta per legge e nella misura prevista per il tipo di operazione effettuato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Pertanto, una volta determinato il costo complessivo di un'operazione soggetta ad iva su di esso deve essere calcolata l'iva dovuta che, tra l'altro, deve essere versata in anticipo e a prescindere dall'effettivo pagamento della cessione o prestazione di servizi. Correttamente, quindi, avendo accertato il primo giudice il credito in favore della odierna appellata quale corrispettivo da versare a saldo dei lavori eseguiti, ancorché in misura inferiore rispetto all'importo richiesto, ne ha disposto il relativo pagamento oltre all'iva, essendo un'operazione soggetta al pagamento dell'iva.
5.4 Per quanto attiene, invece, l'omessa applicazione dell'iva sull'importo determinato a titolo di risarcimento per gli accertati difetti dell'opera, la censura è fondata. In effetti, secondo un principio espresso dalla Cassazione (Ord. n. 21739 del
27.08.19) la richiesta di risarcimento del danno deve comprendere anche l'IV, nel senso che al risarcimento del danno occorre aggiungere anche l'IV che il danneggiato dovrà versare per ripristinare la situazione anteriore al danno. E tale meccanismo si applica non solo in materia di sinistri stradali, ma per qualsiasi altra tipologia di danno, come nell'ambito di un appalto eseguito non a regola d'arte. In particolare, in applicazione di un principio generale disposto in occasione di un sinistro stradale ma estensibile anche in altre materie, la Suprema Corte (sentenza n.
10023/1997, n. 1688/2010, n. 14535/2013) ha affermato che, rilevato che
“il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, il risarcimento comprende anche l'IV, pur se la riparazione non è ancora avvenuta”.
Del resto, accertato che il danneggiante deve tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente all'illecito e che il danneggiato dovrà sostenere, ne deriva per logica conseguenza che del pagamento dell'IV (che rappresenta un costo) deve farsi carico la parte che deve eseguire il risarcimento. In definitiva, essendo un onere accessorio e conseguenziale, si deve affermare che la richiesta di risarcimento del danno comprende anche la richiesta di riconoscimento dell'IV la quale, dunque, deve essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni.
Nel caso in esame, quindi, alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per i difetti dell'opera e quantificata in sede di ctu in €. 9.350,00, deve essere aggiunta anche l'iva sulla stessa e la corrispondente somma, pari ad €. 935,00 ovvero il 10% di 9.350,00, deve essere detratta dall'ammontare del credito accertato in favore della appellata.
5.5 Deve, inoltre, essere disatteso anche l'ultimo motivo di appello attinente alla mancata applicazione della penale per il supposto ritardo nella consegna dell'opera da parte della appellata con la conseguente omessa detrazione delle relative somme sul residuo da versare a saldo.
In primo luogo e in diritto, occorre rilevare la decadenza dell'appellante dall'eccezione svolta in via riconvenzionale in quanto come rilevato dalla appellata detta eccezione non è stata compiutamente e tempestivamente proposta, rilevato che in effetti la richiesta della penale risulta quantificata e determinata dagli opponenti solo con le note conclusionali in primo grado mentre non era neanche contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione se non in forma del tutto generica.
In ogni caso, tale motivo appare infondato anche nel merito. Al proposito occorre osservare come la parte che invoca l'applicazione del presunto ritardo, ha l'onere di indicare il preciso conteggio delle somme dovute a titolo di penale. Viceversa, nel caso in esame l'eccezione in riconvenzionale risulta proposta in forma assolutamente generica senza una dettagliata indicazione dei giorni e delle relative somme da applicare. I riferimenti per induzione e deduzione ricavabili nelle conclusioni dell'atto di opposizione e nel messaggio via pec introdotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non possono essere ritenuti esaustivi sotto tale profilo e non sono idonei a colmare la assoluta genericità della contestazione.
In ogni caso, la previsione della penale, pur regolando una ipotesi in via preventiva del risarcimento del danno conseguente al ritardo nella consegna di un'opera, non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, ragione per cui la responsabilità del debitore è esclusa non solo nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione derivi da causa a lui non imputabile ma anche quando, in virtù dell'exceptio inadimpleti contractus, esso sia determinato dall'inadempimento della controparte (Cass. n.11748/2003), derivandone che la parte che invoca l'applicazione della penale deve essere a sua volta adempiente rispetto alle sue obbligazioni, mentre nel caso in esame il presunto ritardo della ditta nella consegna dell'opera era stato determinato dall'inadempimento degli appellanti nel regolare pagamento del corrispettivo, tanto che la appellata era stata costretta ad agire in sede monitoria per ottenere il pagamento di quanto dovuto.
5.5 Da ultimo, occorre analizzare l'appello incidentale proposto dall'appellata i cui motivi, peraltro, che attengono sostanzialmente alla supposta erroneità dell'ordinanza istruttoria con cui il primo giudice ha ammesso le istanze istruttorie proposte dalla parte opponente, odierna appellante principale, e segnatamente la ctu diretta a verificare l'eventuale presenza, natura e entità dei difetti dell'opera realizzata dalla appellata, insistendo anche sull'eccezione di decadenza per omessa e/o intempestiva denuncia dei vizi da parte appellante, non appaiono fondati.
In primo luogo, occorre rilevare come non si sia verificata alcuna decadenza a carico degli appellanti in quanto , come rilevato dal primo giudice, dall'istruttoria e in particolare attraverso l'escussione dei testi ing. escusso Controparte_5 all'udienza del 21.9.2021 e escusso all'udienza del 20.1.2022 è Testimone_1
emerso come la denuncia dei difetti fosse stata proposta tempestivamente, rilevato anche che per la denuncia dei vizi non sono previste particolari forme sacramentali, potendo essere proposta anche verbalmente e purchè idonea a manifestare tale volontà. Per l'effetto, appare legittima l'ordinanza emessa dal primo giudice con la quale veniva ammessa la ctu diretta a verificare la conformità dell'opera alla commissione e l'eventuale presenza di vizi e difformità limitati ai contratti stipulati fra le parti e con esclusione del contratto concluso dalla figlia degli opponenti. In tale caso, la ctu appariva ed appare ammissibile in quanto , contrariamente alle deduzioni di parte appellata, non si rivela né meramente esplorativa né tantomeno suppletiva di evidenti carenze istruttorie imputabili alla odierna parte appellante la quale in corso del rapporto aveva sollevato contestazioni alla appellata la quale dunque era consapevole delle lamentele formulate e, quindi in grado di difendersi sul punto.
Inoltre, non rilevandosi particolari criticità nell'elaborato peritale, possono essere confermate le relative conclusioni contenute nella relazione di consulenza in punto di accertamento dei i vizi e delle difformità dell'opera nonché in relazione alla misura del risarcimento.
Neppure sotto tale profilo può meritare considerazione la riferibilità di alcuni dei difetti riconosciuti a scelte tecniche della committenza, avallate dal D.L., per conseguire risparmi sui costi, poiché non emerge agli atti che l'impresa appaltatrice abbia fatto constare il suo dissenso.
E' ben noto infatti (cfr. Cass. 7553/18) che “ l'appaltatore è obbligato a controllare il progetto e le istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale mero esecutore. In mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.”
5.6 Deve inoltre essere disattesa la richiesta di modifica della parte del dispositivo relativa alla condanna al pagamento delle spese di ctu a carico della appellata poichè, come giustamente statuito dal primo giudice, la ctu assunta allo scopo di valutare e verificare gli eventuali vizi e difformità dell'opera ha consentito di accertare l'esistenza di detti vizi essendo determinante su un punto decisivo della spiegata opposizione e, quindi, in forza del principio della soccombenza è stata interamente addebitata alla appellata.
5.7 Alla luce di tali evenienze e, quindi, dell'infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi dell'appello principale, ad eccezione del punto relativo all'omesso riconoscimento dell'iva sul risarcimento del danno e della mancata detrazione dell'importo riconosciuto a credito della appellata, nonché dell'appello incidentale devono essere disattese anche le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto per le motivazioni esposte appaiono non decisive e quindi irrilevanti.
6. Conclusivamente, l'appello principale deve essere parzialmente accolto nella parte relativa all'omesso addebito dell'iva sull'importo determinato quale risarcimento per i vizi dell'opera, con la conseguente detrazione della somma di €. 935,00 dall'importo riconosciuto a credito della appellata, mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
7. Alla luce della sostanziale reciproca soccombenza, atteso che il riconoscimento della detrazione dell'iva non incide in modo determinante sulla somma riconosciuta a credito della appellata, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate fra le parti.
8. Rinviene, altresì, in applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), parte che nel caso di specie deve essere individuata nella appellata e appellante in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza impugnata ridetermina la somma a credito della appellata pari ad €. 31.007,78 oltre iva, oltre interessi di mora, importo già decurtato della somma necessaria per sanare i vizi dell'opera accertato in €. 9.350,00 oltre iva al 10% (€. 935,00);
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite del presente grado;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellata e appellante in via incidentale di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono