Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2892/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Piria Carlo Adelchi, Cardi Marcello e Libanori Francesca per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti D'Angelo Maria Grazia e Romano Alessandra per procura in calce alla comparsa di risposta
) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Meliadò Giovanni e Porta Laura e per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.6495/2021 pubblicata in data 16.4.2021.
FATTO E DIRITTO La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue.
(di seguito ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1 Pt_1 CP_ Roma la (di seguito esponendo che: con scrittura privata sottoscritta in data Controparte_1 25 novembre 2011 e con successivo atto di “cessione di specialità medicinale”, l'attrice aveva acquistato dalla convenuta per la somma complessiva di euro 190.000,00 le Autorizzazioni all'Immissione in Commercio (AIC) e il relativo Dossier registrativo di un medicinale generico a base di ciprofloxacina denominato “Chinocid” (farmaco antibatterico per uso sistemico appartenente alla classe dei fluorochinoloni) autorizzato in tre distinte formulazioni;
il Dossier del medicinale generico e il relativo studio clinico di bioequivalenza con il medicinale di riferimento (CIPROXIN 750 mg) erano stati allestiti dalle società Controparte_2 Parte_2
e originando numerose AIC parallele, che erano state cedute a diverse
[...] Controparte_3 imprese operanti nel settore dei medicinali generici, che a loro volta le avevano ulteriormente cedute,
la S.F. era consapevole, almeno dal marzo 2010, delle deviazioni riscontrate all'esito della verifica ispettiva condotta sullo studio clinico di bioequivalenza, a fronte del quale erano state rilasciate le AIC relative al principio attivo ciprofloxacina e, di conseguenza, anche delle gravi irregolarità autorizzative, che viziavano il rilascio delle AIC;
ciononostante la convenuta, a mezzo del suo legale rappresentante, aveva dichiarato nel contratto (art. 5) che la specialità medicinale
“non è oggetto di procedure di invalidazione da parte dell' e che è libera da eventuali Pt_3 procedimenti pregiudizievoli di qualsiasi natura”; la aveva appreso la realtà dei fatti Pt_1 soltanto dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto delle AIC del generico di ciprofloxacina. La assumendo di aver sottoscritto il contratto di acquisto delle AIC relative al medicinale Pt_1 generico a base di ciprofloxacina sulla base di una distorta rappresentazione della realtà indotta dalla condotta reticente della convenuta e riguardante lo stesso oggetto del contratto (l'AIC) relativamente a sue qualità (la regolarità amministrativa e la sostanziale adeguatezza degli studi di bioequivalenza), ha agito per ottenere, in via principale, l'annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore essenziale e riconoscibile o comunque bilaterale o per dolo. In via subordinata la affermando inoltre che la regolarità delle AIC compravendute costituisca Pt_1 comune presupposizione della volontà contrattuale, ha chiesto la risoluzione o declaratoria di inefficacia del contratto. In ogni caso l'attrice ha chiesto la restituzione della somma versata pari ad euro 190.000,00 e la condanna della convenuta, quale responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi degli art. 1337, 1338 e 1175 cod. civ. per non aver adeguatamente e compiutamenteinformato la al risarcimento del danno emergente (costituito dai costi relativi alla presentazione di un Pt_1 nuovo studio di bioequivalenza e dalle perdite derivanti dalle numerose richieste di reso del medicinale) e di lucro cessante (costituito dal mancato guadagno sia per la commercializzazione di Chinocid in Italia, sia per l'impossibilità di dare corso agli accordi commerciali in Albania),quantificati complessivamente nella somma di euro 400.000,00.
Si è costituita in giudizio la S.F. contestando le domande avversarie. La convenuta ha eccepito che con il contratto del 25/11/2011 aveva ceduto alla l'AIC del farmaco generico denominato Pt_1
Chinocid ed il relativo dossier nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della stipulazione;
che la società attrice, prima di sottoscrivere il contratto, aveva effettuato la due diligence e, pertanto, aveva avuto accesso al dossier dove erano contenuti tutti i documenti attestanti le caratteristiche fisiche del farmaco e tutte le sperimentazioni tese alla dimostrazione della sua efficacia e sicurezza, nonché tutte le vicende giuridicamente rilevanti che lo avevano in qualsiasi modo interessato sin dalla sua prima immissione in commercio, ivi compresa la documentazione attinente al procedimento ispettivo menzionato da controparte;
che le devianze oggetto di attenzione da parte dell'AIFA non attenevano a criticità specifiche del farmaco e quindi all'oggetto del contratto, bensì esclusivamente alle procedure e metodologie usate dal laboratorio che aveva effettuato lo studio di bioequivalenza e, di conseguenza, non incidevano sulla sua validità ed efficacia, tant'è che le relative AIC concesse a suo tempo non erano state mai revocate, ma soltanto temporaneamente sospese, in attesa degli esiti di un ulteriore studio di bioequivalenza, che peraltro era stato già presentato da tutti i titolari di AIC, compresa;
che in ogni caso la convenuta Pt_1 non era responsabile per eventuali criticità, dalle quali dovesse derivare la revoca delle AIC del Chinocid, non avendo essa in alcun modo partecipato all'allestimento degli studi di bioequivalenza, dai quali erano state originate le AIC dei farmaci generici;
che di tali studi era autrice e quindi responsabile esclusiva la capofila dalla quale S.F. aveva a suo tempo acquistato Controparte_2 il dossier della specialità in parola.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte da e al contempo Pt_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di essere garantita e tenuta indenne Controparte_2 nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice. Autorizzata la chiamata in causa la S.F. ha provveduto a citare in giudizio la che Controparte_2 si è regolarmente costituita. La terza chiamata ha sollevato eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito deducendo: la nullità e/o inammissibilità della domanda di manleva per indeterminatezza della causa petendi;
il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che le verifiche di bioequivalenza erano state commissionate al Centro di ricerca della Fondazione “G. D'Annunzio di Chieti” (Ce.S.I.); la decadenza dal diritto di S.F. di avvalersi della garanzia del venditore ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c.; la prescrizione dell'azione di risarcimento danni per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e dell'azione per responsabilità contrattuale. Infine ha contestato anche nel merito la fondatezza della domanda di manleva Controparte_2 chiedendone il rigetto”.
§ 2. - All'esito di un'istruttoria puramente documentale, il Tribunale ha respinto la domanda e condannato la società attrice a rifondere le spese processuali sia alla convenuta che alla chiamata in causa.
§ 2.1. - A motivo della decisione, il primo giudice ha affermato in primo luogo che l'errore dedotto da non presentava il requisito dell'essenzialità di cui all'art.1429 c.c.. Pt_1
Ha osservato, a tale riguardo, che il bene ceduto con il contratto impugnato erano i diritti di proprietà industriale su farmaco denominato Chinocid e che una qualità essenziale di tali diritti era l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall' , che era stata concessa sin dal Pt_3
2008 (con la determinazione n. 2385 del 14/11/2008) e la cui validità ed efficacia era stata Pt_3 CP_ ribadita anche nel 2012, allorquando era stato ratificato il trasferimento della titolarità dalla alla (con la determinazione AIFA V&A/1359 del 18/9/2012).Soltanto nel luglio 2016, a distanza Pt_1 di oltre quattro anni dal contratto di cessione impugnato, l' - continuando ad esercitare il suo Pt_3 potere di controllo sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci in commercio - aveva esercitato il suo potere di sospensione dell'AIC e disposto nuovi approfondimenti sul medicinale in oggetto, all'esito dei quali, verificata l'attendibilità del nuovo studio di bioequivalenza presentato dalla CP_2
e sostenuto dalla stessa attrice (che vi aveva contribuito economicamente), aveva confermato la
[...] piena validità ed efficacia delle autorizzazioni originariamente concesse per il farmaco Chinocid. Osserva il giudice: “Di conseguenza i diritti di privativa oggetto di cessione tra la convenuta e l'attrice non hanno mai perso la qualità promessa ovvero la sussistenza di una valida autorizzazione all'immissione in commercio, che è stata da ultimo ribadita dall' con la determinazione n. aSM Pt_3
– 5/2017 – 3528 del 13 marzo 2017. Quindi, a ben vedere, l'errore dedotto dall'attrice non cade su una qualità del bene ceduto determinante del consenso. Le deviazioni riscontrate dall'AIFA durante l'ispezione svolta nel 2010 presso il Ce.S.I. di Chieti non attengono a criticità specifiche del farmaco e, quindi, all'oggetto della prestazione, bensì esclusivamente alle procedure e metodologie usate dal laboratorio che ha effettuato il primo studio di bioequivalenza. Tali deviazioni non hanno inciso sulla validità ed efficacia delle AIC relative al farmaco Chinocid, che non sono mai state revocate, ma soltanto temporaneamente sospese in attesa degli esiti di un ulteriore studio di bioequivalenza che ha poi consentito di confermare le valutazioni positive originariamente espresse dall' sin dal 2008. CP_4 Appare, quindi, evidente che l'errore dedotto dall'attrice non può considerarsi essenziale, in quanto non attiene ad una qualità dell'oggetto della prestazione. Di conseguenza va escluso l'annullamento del contratto per errore”.
§ 2.2. - Sulla domanda di annullamento del contratto per dolo, il Tribunale ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità della domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore e dolo stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, citando Cass.
11/11/2005 n. 22900. Ha comunque ritenuto insussistente il vizio del consenso lamentato dall'attrice, ritenendo che la stressa fosse nella condizione, peraltro doverosa, di conoscere tutte le vicende e le caratteristiche del farmaco acquistato. Osserva al riguardo il giudice: “Il verbale d'ispezione dell' e il prospetto riassuntivo delle Pt_3 deviazioni rilevate da quest'ultima, prodotti in copia dalla stessa parte attrice (docc. 7 e 8), risalgono a data antecedente al contratto di cessione e, quindi, erano già contenuti nel dossier di registrazione CP_ del prodotto ceduto. Sebbene tale dossier sia stato trattenuto presso gli uffici della sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del trasferimento della titolarità presso l' in capo a Pt_3 Pt_1 (circostanza attestata dall'art. 3 del contratto datato 25/11/2011), la condotta della convenuta deve ritenersi quantomeno negligente con conseguente impossibilità di dare tutela al suo affidamento.
Ed invero la società attrice ben avrebbe potuto attivarsi prima di concludere il contratto, durante la fase delle trattative, per accedere al dossier dove erano contenuti tutti i documenti attestanti le caratteristiche fisiche del farmaco e tutte le sperimentazioni farmacologiche, tossicologiche e cliniche tese alla dimostrazione della sua efficacia e sicurezza, nonchè tutte le vicende giuridicamente rilevanti che lo avevano in qualsiasi modo interessato sin dalla sua prima immissione in commercio.
In considerazione della notevole entità del prezzo di cessione e della qualifica di soggetto professionale rivestita dalla società acquirente, quest'ultima avrebbe dovuto o comunque potuto sottoporre ad un attento esame i documenti contenuti in detto dossier, prendendo così cognizione degli accertamenti ispettivi svolti dall' e delle irregolarità procedimentali rilevate da Pt_3 quest'ultima. Per le stesse ragioni la ben avrebbe potuto avvalersi di professionisti esperti Pt_1 in materia brevettuale in grado di controllare l'adeguatezza dello studio di bioequivalenza del farmaco in esame. Quindi, in relazione alle circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni della parte acquirente, odierna attrice, deve escludersi che i comportamenti ascritti alla convenuta integrino il dolo contrattuale necessario per l'annullamento del contratto”.
§ 2.3. – Il Tribunale ha quindi esaminato la domanda subordinata di risoluzione del contratto per il venir meno di una condizione presupposta, osservando che tale condizione, ossia la regolarità delle
AIC relative al farmaco Chinocid, non era mai venuta meno, ma, anzi, era stata pienamente confermata anche dallo studio successivamente promosso dalla all'esito del quale Controparte_2 l'AIFA aveva revocato la sospensione delle AIC inizialmente disposta soltanto a fini cautelativi.
§ 2.4. – Il primo giudice ha poi escluso che vi fosse stata alcuna violazione da parte della convenuta dei doveri generali di correttezza e buona fede, né tanto meno del generale principio del neminem laedere, per cui ha respinto anche la domanda di risarcimento danni proposta da Pt_1
§ 2.5. - Nel regolamento della spese processuali tra attrice e convenuta il giudice ha seguito il criterio della soccombenza, mentre tra attrice e chiamata in causa ha seguito il criterio causale, affermando che dovesse sostenerne le spese avendone provocato la chiamata in causa e a citando a riguardo Cass.
8/02/2016 n. 2492 tra le tante.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente sette motivi e la Pt_1 riproposizione della domanda di risarcimento danni per i profili assorbiti dal rigetto delle azioni di annullamento. Resistono all'appello e Controparte_1 Controparte_2 La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 6.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
§ 3.1. – Per Pt_1 “In via principale: 1) accertato il dolo di e comunque l'errore (unilaterale o bilaterale) in cui è incorsa CP_1 quali vizi del consenso nella stipulazione del contratto, annullare il Parte_1 contratto sottoscritto in data 25 novembre 2011 tra e Parte_1 CP_1 e il successivo atto di “cessione di specialità medicinale”, sottoscritto tra le medesime parti e
[...] autenticato dal Notaio dott. di Pescara in data 5 marzo – 14 maggio 2012; Persona_1 2) condannare, per l'effetto, alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 del corrispettivo pagato per la cessione delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
[...] medicinale generico “Chinocid”, pari a Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre agli interessi legali dal giorno della sottoscrizione del contratto (o, alternativamente, dal giorno della sospensione delle AIC o dalla domanda) al saldo;
3) accertare la responsabilità ex art. 2043 e/o ex art. 1337, 1338 e 1175 cod. civ. di Controparte_1 e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante al risarcimento in Controparte_1 favore di dei danni Parte_1 subiti e subendi nella somma che si indica in Euro 400.000,00 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche eventualmente attraverso CTU, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma rivalutata fino alla data di liquidazione della sentenza e interessi legali dalla data di liquidazione della sentenza fino al saldo.
In via subordinata al mancato accoglimento delle domande sub 1 e 2:
4) Dichiarare risolto o comunque inefficace il contratto sottoscritto in data 25 novembre 2011 tra e e il successivo atto di “cessione di specialità Parte_1 Controparte_1 medicinale”, sottoscritto tra le medesime parti e autenticato dal Notaio dott. di Persona_1
Pescara in data 5 marzo – 14 maggio 2012 per mancato avveramento della condizione presupposta e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 del corrispettivo pagato per la cessione delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
[...] medicinale generico Chinocid, pari a Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre agli interessi legali dal giorno della sottoscrizione del contratto (o, alternativamente, dal giorno della sospensione delle AIC o dalla domanda) al saldo.
In ogni caso:
5) Riformare la sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese e porre a carico esclusivo di
(o diversamente compensare) le spese da rifondere alla terza chiamata . CP_1 CP_2 Pt_1
6) Ordinare la restituzione di quanto pagato da in esecuzione della Parte_1 sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 3.2. – Per Controparte_1
“voglia l'adita Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) nel merito, rigettare l'appello e tutte le domande in esso avanzate, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 6495/21 del Tribunale di Roma, anche in punto di spese”.
§ 3.3. – Per Controparte_2
“Respinta ogni avversa domanda, istanza deduzione ed eccezione voglia respingere l'appello promosso da e confermare l'impugnata sentenza. Parte_1
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso da relativa alla Pt_1 pronuncia di assorbimento della domanda di manleva della , rassegna le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale /preliminare: accertare e dichiarare che la chiamata in causa di CP_2 è nulla e/o inammissibile per indeterminatezza della domanda e per l'effetto rigettare la domanda di manleva di;
CP_1 in via subordinata pregiudiziale /preliminare: accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati in narrativa, la carenza di legittimazione passiva di , e per l'effetto estrometterla dal CP_2 presente giudizio dichiarandola esente da qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti di causa;
in via ulteriormente subordinata preliminare: accertare e dichiarare che la è decaduta
CP_1 dal diritto di far valere la garanzia contro i vizi o per mancanza di qualità della cosa compravenduta e per l'effetto rigettare la domanda di manleva di;
CP_1 in via ulteriormente subordinata preliminare: accertare e dichiarare che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. promossa da ai danni di è prescritta per decorso del
CP_1 CP_2 termine quinquennale di prescrizione e per l'effetto rigettare la domanda di manleva
CP_1 in via ulteriormente subordinata preliminare: accertare e dichiarare che l'azione di risarcimento per responsabilità contrattuale promossa da ai danni di è prescritta per
CP_1 CP_2 decorso del termine decennale di prescrizione e per l'effetto rigettare la domanda di manleva
CP_1
[...] nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, che non è incorsa in alcuna responsabilità nei confronti di e per l'effetto CP_2 CP_1 rigettare la domanda di manleva ”. CP_1
§ 4. – Preliminarmente, deve disporsi lo stralcio delle note conclusive depositate da Controparte_1 oltre il termine assegnato allo scopo. Nel merito, i primi tre motivi dell'appello di criticano il rigetto della domanda di Pt_1 annullamento del contratto per errore.
§ 4.1. – “Errata ricostruzione del fatto nell'aver considerato, ai fini della valutazione dell'essenzialità dell'errore, come “qualità” dell'AIC l'AIC stessa e non il fatto, garantito dalla venditrice, che “ non è oggetto di procedure di invalidazione da parte dell' e che è CP_5 Pt_3 libera da eventuali provvedimenti pregiudizievoli di qualsiasi natura” con violazione, pertanto, degli art. 1362 e ss. e 1429 e ss. del cod. civ. e 112 cod. proc. civ.”.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, individuando come oggetto della vendita i diritti sul medicinale Chinocid e come qualità di tali diritti l'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio come medicinale rilasciata dall' ), abbia travisato le proprie deduzioni, secondo le Pt_3 quali i diritti sull'AIC facevano parte dei diritti oggetto della vendita e la qualità dell'AIC determinante del consenso dell'acquirente era l'assenza di provvedimenti pregiudizievoli. Osserva che l'AIC è un provvedimento amministrativo, ma è anche un vero e proprio bene patrimoniale, possibile oggetto di diritti e di circolazione (disciplinata quest'ultima dal Regolamento comunitario 2141/96/CE) e suggerisce un'analogia con i beni della vita le cui caratteristiche dipendono da provvedimenti amministrativi, come i terreni edificabili, citando la sentenza n.27916/2017 della Corte di Cassazione. Il primo giudice, individuando l'esistenza dell'AIC come la qualità determinante del consenso di ad acquistare i diritti di proprietà industriale sul farmaco Chinocid, avrebbe perso di vista Pt_1 che l'AIC era parte dei diritti ceduti e non una qualità degli stessi e che la qualità su cui era caduto l'errore non era quindi l'esistenza dell'AIC, ma l'assenza di provvedimenti pregiudizievoli, che le parti avevano considerato determinante, in quanto garantita dalla società venditrice. Di conseguenza avrebbe omesso di pronunciarsi sull'errore dedotto in giudizio, violando così anche l'art.112 c.p.c..
§ 4.2. – “Errata ricostruzione del fatto nell'aver considerato, ai fini della valutazione del vizio di consenso, il fatto sopravvenuto della revoca della sospensione dell'AIC a seguito dei nuovi studi di bioequivalenza come elemento escludente l'errore. Conseguente falsa applicazione dell'art. 1429 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.”. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare la domanda di annullamento valutando la situazione di fatto esistente al momento del perfezionamento del contratto, così incorrendo in un'ulteriore violazione dell'art.112 c.p.c., e abbia attribuito valore, al fine di escludere l'essenzialità dell'errore, alla revoca della sospensione dell'AIC intervenuta a seguito dei nuovi studi di bioequivalenza, peraltro eseguiti con il concorso finanziario della stessa
Così facendo il Tribunale avrebbe erroneamente “ragionato come se i nuovi studi di Pt_1 Co bioequivalenza avessero funzionato al pari di una offerta, da parte di , ex art. 1432 cod. civ., di eseguire il contratto in modo conforme al suo contenuto (inverando cioè la dichiarazione mendace), con l'effetto di paralizzare l'azione di annullamento”.
§ 4.3. - “ Errata ricostruzione del fatto nell'aver considerato le deviazioni riscontrate da negli Pt_3 studi di bioequivalenza che hanno condotto al primigenio rilascio dell'AIC come “non essenziali”. Falsa applicazione degli art. 10 e 141 del d. lgs. n. 219/2006 e dell'art. 1429 cod. civ.”.
Con il terzo motivo l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'errore sia essenziale quando cade su qualità del bene essenziali, anziché su qualità determinanti del consenso, quali che esse siano. Osserva che requisito essenziale perché un medicinale generico possa ottenere l'AIC è la bioequivalenza, ossia l'equivalenza a un medicinale di riferimento su cui non esistono più diritti esclusivi, che va dimostrata attraverso adeguati studi sottoposti al controllo preventivo e successivo dell'AIFA. Osserva quindi che il mendacio della venditrice riguardava la procedura pregiudizievole e invalidante garantita come inesistente e invece in atto almeno dal 2010 come dimostrerebbe la ricostruzione di tutta la vicenda contenuta nell'allegato alla comunicazione dell' di sospensione dell'AIC Pt_3
(doc.12).
§ 4.4. – I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. È vero che tra i diritti sul farmaco generico denominato “Chinocid” ceduti a con il contratto Pt_1 in forma di scrittura privata datata 25.11.2011 vi fossero i diritti sulle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale (AIC) nelle tre forme farmaceutiche indicate. Infatti tra le parti venne concluso un successivo contratto, in forma di scrittura privata autenticata nelle firme il 5.3.2012 e il 14.5.2012, avente a oggetto specificamente il trasferimento della titolarità delle “AIC della Specialità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova allo stato degli atti”. E' vero anche che un requisito essenziale per l'ottenimento dell'AIC sia la bioequivalenza, attestata da studi sottoposti a controllo dell'AIFA, non solo preventivo, ma anche successivo al rilascio dell'autorizzazione, tanto che questa può essere soggetta a revoche o sospensioni ai sensi dell'art.141 d.lgs.n.219/2006 e che, quindi, l'assenza di provvedimenti pregiudizievoli di tale natura sia una qualità dell'AIC determinante ai fini del consenso dell'acquirente. Tuttavia, la garanzia del venditore che “la non è oggetto di procedura di invalidazione da CP_5 parte dell' e che è libera da eventuali provvedimenti pregiudizievoli di qualsiasi natura”, Pt_3 contenuta nel contratto del 25.11.2011, lungi dal dimostrare l'essenzialità dell'errore sulla condizione giuridica dell'AIC dedotto dall'appellante, dimostra che entrambe le parti erano al corrente del regime dell'autorizzazione e dell'eventualità che questa fosse revocata o sospesa, tanto da includere nel regolamento contrattuale la suddetta garanzia a tutela dell'acquirente rispetto tale evenienza, se già in atto al momento del trasferimento. Ciò esclude l'esperibilità dell'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso dell'acquirente che venga eventualmente a scoprire l'esistenza, all'epoca della conclusione del contratto, di una procedura o di un provvedimento siffatti, essendo esperibile, invece, l'azione contrattuale ex art.1489 c.c., come insegna la Corte di Cassazione proprio con la sentenza n.27916/2017 citata dall'appellante: “In tema di vendita immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un terreno può integrare l'ipotesi normativa dell'errore di fatto su una qualità dell'oggetto ove le parti abbiano concluso il contratto ignorando la vera natura del bene;
nel caso in cui, invece, sia stata garantita la destinazione edificatoria del suolo, la fattispecie può essere ricondotta nell'ambito della garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. in materia di cosa gravata da oneri non apparenti. (…)”. Occorre aggiungere che la garanzia contrattuale sopra menzionata, se da un lato attribuisce al compratore uno strumento di tutela specifico per l'eventualità che le condizioni garantite si siano rivelate insussistenti, dall'altro lato segna anche il limite della rilevanza per l'acquirente di eventuali criticità relative alla condizione giuridica delle AIC, indicandolo in procedure di invalidazione già in essere ed eventuali “provvedimenti pregiudizievoli di qualsiasi natura”. Pertanto, se le procedure d'indagine sulla correttezza degli studi di bioequivalenza del farmaco Chinocid svolte da nel 2010 e di cui lamenta l'omessa informazione da parte di Pt_3 Pt_1 CP_1 fossero riconducibili nell'oggetto della garanzia prestata dalla venditrice, non saremmo in
[...] presenza di un vizio del consenso e l'azione esperibile dall'acquirente sarebbe quella di cui all'art.1489 c.c.; altrimenti, si dovrebbe escludere che le informazioni omesse fossero rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'acquirente, per cui l' errore di quest'ultimo sarebbe privo del requisito dell'essenzialità.
§ 5. – “Errata ricostruzione del fatto nell'aver affermato, ai fini della valutazione del dolo, che i documenti relativi alla procedura d'indagine la cui esistenza è stata espressamente negata in contratto erano contenuti nel dossier e comunque sarebbero stati accessibili a Pt_1 Co indipendentemente da una ostensione volontaria da parte di . Conseguente falsa applicazione dell'art. 1439 cod. civ.”.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto non tutelabile il suo affidamento ai fini dell'annullamento del contratto per dolo in ragione di una sua supposta negligenza nel mancato esame dei documenti relativi alla procedura d'indagine, affermando erroneamente che fossero presenti nel dossier messo a sua disposizione prima della conclusione del contratto.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei primi tre per le ragioni sopra esposte, dato che il dolo di un contraente ai danni dell'altro è causa di annullamento del contratto quando ha determinato una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza (Cass.n.20231/2022, 12892/2015 tre le molte), per cui, esclusa l'esistenza dell'errore e, comunque, dell'essenzialità dello stesso per le ragioni sopra indicate, l'accertamento del carattere incolpevole dell'affidamento è del tutto superfluo.
§ 6. – “Errata ricostruzione del fatto nella identificazione della “comune presupposizione della volontà contrattuale” ai fini della decisione in merito alla inefficacia e/o risoluzione del contratto per inesistenza della condizione. Conseguente violazione degli art. 1362 e ss. 1353 e ss. del cod. civ.”.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto mai venuta meno la condizione presupposta, identificandola in una generica “regolarità delle AIC relative al farmaco Chinocid”, anziché nella inesistenza di provvedimenti pregiudizievoli e procedure invalidanti, mentre le procedure erano in corso e ad esse è seguito l'esito pregiudizievole della sospensione delle AIC.
Il motivo è infondato. La espressa regolamentazione contrattuale della condizione presupposta, oggetto della garanzia del venditore più volte menzionata, esclude che possa parlarsi di presupposizione, dato che questa è identificata dalla giurisprudenza nella condizione inespressa del contratto, ossia in una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale
(Cass.n.6631/2006; n.20620/2016; n.5112/2018 tra le molte). Per rimanere nell'ambito dell'analogia tra AIC e terreni edificabili suggerita dall'appellante, la sopra citata Cass. n.27912/2017 afferma che “Le eventuali diverse determinazioni delle competenti autorità in materia urbanistica possono poi determinare, in applicazione dell'istituto della presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile che le parti abbiano concluso nel comune presupposto della sua edificabilità, sempreché tale fatto non abbia costituito oggetto di espressa regolamentazione”.
§ 7. – “Errata ricostruzione del fatto nell'aver negato l'inadempimento ai doveri generali di correttezza e buona fede, e del generale principio del neminem laedere come fonte autonoma di responsabilità. Conseguente violazione degli art. 1175, 1375, 1337, 1338, 2043 e ss., 1218 e ss. cod. civ.”.
Con il sesto motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per avere, con scarna motivazione, giustificato il mendacio e affermato implicitamente che si tratti di un comportamento corretto, di buona fede e lecito.
Cita giurisprudenza a sostegno della risarcibilità dei danni causati dal dolo del contraente, o comunque dalla violazione del dovere di buona fede nelle trattative e ciò anche se alle trattative sia Co seguito il contratto. Aggiunge che “La mendace dichiarazione di , nel caso sottoposto a giudizio, non si colloca neppure nelle trattative, ma è dichiarazione di garanzia inserita nel contratto”.
Il motivo è infondato. Occorre precisare che l'azione risarcitoria proposta da nel giudizio di primo grado si basava Pt_1 sulla deduzione della responsabilità precontrattuale o extracontrattuale di per cui i Controparte_1 riferimenti del motivo, sia pur solo accennati, alla responsabilità contrattuale della società venditrice (“art.1218 c.c… dichiarazione di garanzia inserita nel contratto”) sono inammissibili ex art.345 c.p.c.. La sentenza impugnata non contiene le affermazioni criticate dall'appellante, ma le statuizioni di rigetto della domanda di risarcimento danni seguono coerentemente quelle di rigetto delle azioni di annullamento del contratto e di risoluzione per il venir meno della condizione presupposta e devono essere confermate data la conferma del rigetto delle suddette azioni, sia pure con diversa motivazione.
§ 8. – “Omissione della considerazione, ai fini della decisione sulle spese, che ha CP_2 sollevato eccezioni pregiudiziali e preliminari e difetta di legittimazione passiva rispetto alla Cont chiamata in garanzia da parte di alsa applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ.”.
Con il settimo e ultimo motivo critica la condanna alla rifusione delle spese processuali Pt_1 pronunciata dal Tribunale a favore di chiamata in causa dalla convenuta Controparte_2 CP_6 con domanda di condanna in manleva rimasta assorbita dal rigetto delle domande attoree,
[...] prescindendo dal necessario giudizio prospettico di ammissibilità e fondatezza della domanda di garanzia o, quanto meno, di effettiva connessione della domanda di garanzia con la domanda principale e, in particolare, omettendo di valutare la virtuale fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato.
Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, il principio di causazione, che giustifica che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato sia posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, incontra un limite unicamente nella manifesta infondatezza o arbitrarietà dell'iniziativa di quest'ultimo, tale da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass.n.31889/2019, n.8710/2021, n.10364/2023). Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della domanda di per indeterminatezza Controparte_6 della causa petendi e per difetto di legittimazione passiva sollevate da erano Controparte_2 infondate, avendo la convenuta indicato il fondamento della propria pretesa risarcitoria nei confronti della sua dante causa nell'avere la società chiamata partecipato all'allestimento degli studi di bioequivalenza poi oggetto di indagine da parte dell' e nell'averle ceduto i diritti sul farmaco Pt_3
Chinocid, il che era sufficiente a far salva la validità della chiamata e a integrare la condizione della legittimazione passiva della parte chiamata in causa. La disamina della virtuale fondatezza delle eccezioni di prescrizione sollevate da Controparte_2 trattandosi di eccezioni non rilevabili d'ufficio, esula dai limiti del giudizio di manifesta infondatezza o arbitrarietà dell'iniziativa della chiamante, per cui la condanna alle spese processuali va confermata.
§ 9. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi come da dispositivo, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, avuto riguardo nei confronti di allo scaglione di valore indeterminabile/complessità alta e nei confronti di Controparte_1
– nei cui confronti non ha riproposto in appello la domanda di Controparte_2 Controparte_1 condanna in manleva rimasta assorbita nella sentenza impugnata – allo scaglione di valore della condanna alle spese impugnata, tra € 5200,01 e € 26.000,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso la Controparte_7 sentenza del Tribunale di Roma n.6495/2021, pubblicata in data 16/04/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere alle appellate le Controparte_7 spese processuali del presente grado, che liquida per compensi in € 12.154,00 a favore di
[...] e in € 4.888,00 a favore di il tutto oltre spese generali ex art.2 CP_1 Controparte_2
D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 06/06/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo