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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1631/2023, promossa
da
Parte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SOTTOCORNO, 52, presso lo studio dell'avvocato
RUGGERO BARILE, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato LORENZO SCOFONE del foro di Genova, la rappresenta e difende in forza di procura generale rep. n. 58.433, racc. n. 21.858 del
19.02.2013, a rogito del notaio Persona_1
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA GRAMSCI, 8,
presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA Email_1
DE STEFANO GRIGIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello su foglio separato,
APPELLATO
OGGETTO: polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER
[...]
“piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni
accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale: - riformare integralmente la
sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, e conseguentemente e
comunque in ogni caso: - previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
opposto; - in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata
in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando
integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare
, a pagare a Controparte_1 [...]
, la somma indicata Parte_2
nel decreto ingiuntivo opposto di € 117.000,00, in linea capitale, oltre agli interessi legali a far data
dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di
giustizia meglio vista;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del presente giudizio;
- con
espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge”;
pagina 2 di 14 per “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione reietta, In via preliminare: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, rigettarsi
per manifesta infondatezza ex artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. tutte le domande proposte dalla
Parte_3
contro e, per l'effetto, confermarsi
[...] Controparte_1
integralmente la Sentenza n. 3792/2023 pubblicata in data 09 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale
di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Carmela GALLINA, nella causa
R.G. n. 13438/2021. In via principale: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, rigettarsi tutte le
domande proposte dalla
[...]
contro e, per l'effetto, Parte_3 Controparte_1
confermarsi integralmente la Sentenza n. 3792/2023 pubblicata in data 09 maggio 2023, pronunciata
dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Carmela
GALLINA, nella causa R.G. n. 13438/2021. In ogni caso: con vittoria di spese di lite per entrambi i
gradi di giudizio, diritti ed onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione regolarmente notificato, ha proposto opposizione davanti al Controparte_1
tribunale di Milano contro il decreto ingiuntivo n. 1358/21, reso in data 4.01.2021, con il quale era stato condannato al pagamento, in qualità di coobbligato, nei confronti di Parte_3
– succeduta a a seguito di fusione per incorporazione -
[...] CP_2
dell'importo di € 117.000, oltre interessi e spese, versato al a seguito dell'escussione CP_3
effettuata sulla base della polizza fideiussoria n. 173616, sottoscritta in data 28.5.07, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, chiedendone la revoca. A fondamento della sua opposizione, l'opponente asseriva: 1) di non essere legittimato passivo;
2) la illegittimità della escussione della garanzia pagina 3 di 14 effettuata dal con conseguente inesistenza della pretesa restitutoria azionata in via di regresso, CP_3
in quanto la richiesta era stata effettuata per un importo che esulava dalla garanzia e per la realizzazione di opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle riportate nella causale. Ha chiesto, altresì, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in misura non inferiore a € 5.000,00.
– succeduta a si era Parte_3 CP_2
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Il tribunale di Milano, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, con sentenza n. 3792/2023, pubblicata il 9.05.2023, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, – succeduta Parte_3
a ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti CP_2
motivi:
1) INGIUSTA E ILLEGITTIMA QUALIFICAZIONE ALLA STREGUA DI EXCEPTIO DOLI DELLA ECCEZIONE DI
MERITO AVVERSARIA – INGIUSTO E ILLEGITTIMO ACCOGLIMENTO DI TALE INFONDATA ECCEZIONE
DI MERITO AVVERSARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO –
ILLEGITTIMA ED ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE
IN GIUDIZIO;
2) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA E DELLA APPENDICE DI
COOBBLIGAZIONE PER CUI È CAUSA IN TERMINI DI “CONTRATTI AUTONOMI DI GARANZIA” –
INGIUSTO ED ILLEGITTIMO ESAME DELLA INAMMISSIBILITÀ DELLA ECCEZIONE “DI MERITO”
AVVERSARIA;
3) IRRILEVANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL 6.06.2018 INVIATA AL DAL LEGALE CP_3
DELLA COMPAGNIA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE DELLA VICENDA – VIOLAZIONE E FALSA pagina 4 di 14 APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO – ILLEGITTIMA ED ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE
DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE IN GIUDIZIO;
4) OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE
DELLE PARTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO – ILLEGITTIMA ED
ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE IN GIUDIZIO.
si è costituito in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio l'udienza del 23.10.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che:
“L'opposizione è fondata. ... omissis ... Quanto al merito, reputa il Tribunale che l'exceptio doli
formulata dal coobbligato solidale sia fondata. Preso atto della divergente ricostruzione delle parti
riguardo alla qualificazione della polizza in esame ivi inclusa l'appendice di coobbligazione in termini
di fideiussione, ovvero, di contratto autonomo di garanzia, rileva il Tribunale come tale profilo non
risulti indispensabile alla luce della contestazione formulata dall'opponente. Trattandosi di exceptio
doli, è indubbio che essa possa inerire ad un'obbligazione qualificata anche in termini di garanzia
autonoma. Va premesso che la polizza fideiussoria reca nel frontespizio quale causale l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti la convenzione in data 29.5.07 stipulata
dal con la società Mi Rab s.r.l. La somma massima garantita pari ad € 295.514,87 CP_3
rappresenta il totale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria identificate nei rispettivi
importi nella sezione relativa alla descrizione della trasformazione edilizia. L'escussione parziale
pagina 5 di 14 effettuata dal Comune beneficiario in data 15.1.18 ha riguardato – stando al tenore della richiesta - le
spese sostenute per l'ultimazione ed il collaudo definitivo della pista ciclabile definito – quest'ultimo –
quale opera di urbanizzazione del piano di recupero per un importo quantificato in Persona_2
€ 146.794,33 giusta perizia di stima eseguita dal tecnico comunale. E' documentato che, nell'ambito
del generale piano di recupero, la realizzazione della pista ciclabile sia stata prevista dalla successiva
convenzione stipulata in data 12.1.12 all'esito della variante adottata dal La clausola 2) CP_3
della convenzione prevede espressamente tale opera qualificata in termini di urbanizzazione primaria
in via incrementativa rispetto a quella anteriore. Il raffronto tra le due convenzioni evidenzia la
diversità delle opere e degli oneri economici necessari per la loro realizzazione sia in termini
complessivi che riferiti a ciascuna tipologia. Il dato assorbente è costituito dall'art. 7 della
convenzione anteriore – recante la dicitura fideiussione - il quale menziona espressamente la polizza in
esame e la sua destinazione ossia garantire l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente
convenzione. Diverso è il tenore della clausola 6) presente nella convenzione successiva – del tutto
omologa - che si limita a ribadire quanto già previsto nella convenzione in data 29 maggio 2007. Così
esplicitati i dati testuali è evidente che l'oggetto della garanzia in data 29.5.07 risulta circoscritto sia
in termini letterali che cronologici: nessun elemento consente di riferire, pertanto, le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria identificate in quella successiva alla precedente - risalente ad
epoca ben anteriore - a meno di voler inammissibilmente estenderne il perimetro. Così facendo –
tuttavia - si violerebbero le basilari regole ermeneutiche obliterandosi la circostanza che le parti, pur
incrementando le opere da realizzarsi, hanno omesso di operare un rinvio alla garanzia pattuita in
epoca anteriore. Né quest'ultima risulta essere stata oggetto di modifiche successive. A riscontro della
rilevanza di tale argomento si pone – del resto - quanto esposto dall'assicurazione nella
comunicazione inviata al beneficiario a seguito della richiesta di escussione. In essa è evidenziato
testualmente che “… nonostante il rilevante aumento degli impegni economici il non ha CP_3
preteso garanzie aggiuntive né ha informato la Compagnia della stipula di nuovi accordi…” per poi
pagina 6 di 14 concludere nel senso che “… la Compagnia non può essere chiamata oggi a indennizzare opere, quale
la pista ciclabile, che non ha garantito con la polizza emessa, ma che sono frutto di accordi successivi
con il soggetto attuatore del piano…”. Tanto palesa che l'opposta - nell'immediato - ha correttamente
rifiutato il pagamento anticipando le contestazioni della controparte, salvo procedere in un momento
successivo nel senso preteso dal beneficiario, sia pur riducendo l'entità del versamento alla CP_3
minor somma di € 117.000. Non risulta condivisibile l'argomento secondo cui tale comunicazione –
avente valenza di mera interlocuzione – sarebbe stata superata ampiamente dalle successive richieste
di escussione ed intimazione di pagamento comunicate dal beneficiario, atteso che nessun ulteriore
elemento – oltre a quelli già vagliati in senso sfavorevole – è stato fornito per riscontare la legittimità
della pretesa. In conclusione, l'iniziativa assunta dall'opposta non può che qualificarsi come
improvvida e tale approdo esclude il diritto della stessa – azionato in sede monitoria - di esercitare il
regresso nei confronti dell'opponente risultando il credito relativo ad un pagamento privo di fonte
negoziale. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo -
seguono la soccombenza”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il tribunale avrebbe errato nel qualificare l'eccezione di merito svolta da controparte come exceptio doli, con conseguente inammissibilità della stessa e, comunque, la sua infondatezza. Evidenzia, inoltre, la irrilevanza della comunicazione inviata dal legale della compagnia in data 6.06.2018, non potendosi a essa attribuire valore di confessione stragiudiziale. A parere dell'appellante, infine, sarebbe errata la decisione di non tenere conto di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, ossia che, alla luce della fattispecie dell'arricchimento senza giusta causa, la domanda di rivalsa della Compagnia avrebbe dovuto comunque essere accolta, in quanto, MI.RA insieme al coobbligato avrebbero tratto un CP_1
immediato e diretto vantaggio dal pagamento della Compagnia, arricchendosi senza giusta causa, con conseguente diritto di quest'ultima a essere indennizzata per la diminuzione patrimoniale subita di €
117.000,00 senza giusta causa ex art. 2041 e 2042 c.c.. pagina 7 di 14 L'appello è infondato.
Si ritiene, innanzitutto, opportuno, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, accertare quale sia l'effettivo oggetto della “polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di cui ai permessi di
costruire/dichiarazione inizio attività” n. 1733616, rilasciata da Coface Assicurazioni in favore dell'Amministrazione Comunale di in data 28.05.2007, con allegata una dichiarazione di CP_3
coobbligazione sottoscritta anche dall'odierno appellato, , in data 28.05.2007. In Controparte_1
particolare, la Corte ritiene necessario verificare se essa abbia a oggetto esclusivamente la Convenzione
Urbanistica del 2007 relativa alle opere di urbanizzazione primaria pari a € 141.273,36 e secondaria pari a € 154.342,01 (doc. 1 del fascicolo di parte appellata) o anche la Convenzione Urbanistica del
2012, riguardante la “realizzazione di reti tecnologiche per pista ciclabile;
rotatoria”, in forza del richiamo effettuato da quest'ultima all'art. 6, avente a oggetto “Fideiussione”, il quale prevede: “Si
ribadisce tutto quanto già previsto nella convenzione in data 29 maggio 2007 n. 15227 di mio rep.
sopracitata” (doc. 3 del fascicolo di parte appellata).
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha limitato l'efficacia della garanzia unicamente alla Convenzione Urbanistica del 2007, alla luce della chiara interpretazione letterale della Polizza, laddove essa indica nel proprio oggetto solo le “opere di
urbanizzazione primaria e secondaria come da Convenzione del 29/05/2007 per l'attuazione del piano
attuativo ai sensi degli artt. 12-14 della L.R. 13/05 e D.M.I.- urbanizzazione primaria pari a euro
141.273,36 – urbanizzazione secondaria pari a € 154.342,01”. Dal testo della polizza si evince,
peraltro, che essa aveva una durata inziale di 3 anni dal 29.05.2007 al 29.05.2010, prevedendo un premio totale di € 5.320,00, con la possibilità di proroghe annuali eventuali, per le quali era stato indicato un premio di € 1.774,00 a decorrere dal 29.05.2010 (doc. 2 del fascicolo di parte appellata).
Tale limitazione riguarda necessariamente anche la dichiarazione di coobbligazione allegata alla polizza, della quale è parte integrante e sostanziale, in cui i coobbligati si erano obbligati a tenere pagina 8 di 14 indenne di ogni pagamento che essa avesse effettuato per effetto di tale polizza e di conoscere e CP_2
di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza a cui la dichiarazione si riferiva,
riconoscendo espressamente che la garanzia loro prestata avrebbe avuto piena efficacia fino a quando l'assicuratore non sarebbe stato completamente liberato dagli obblighi di tale polizza, anche in caso di proroga o di rinnovo della stessa, senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere.
Non è condivisibile quanto affermato da parte appellante, secondo la quale la polizza fideiussoria deve ritenersi estesa anche alla Convenzione urbanistica del 2012, la quale rappresenterebbe una mera variante, in forza del richiamo all'art. 6 della Convenzione, trattandosi, peraltro, di una garanzia dovuta per legge. La Corte rileva, infatti, che nella polizza fideiussoria non è stata prevista alcuna possibilità di allargare il proprio oggetto a eventuali ulteriori integrazioni, tanto meno ricomprendendo una
Convenzione urbanistica distinta e differente, sottoscritta a distanza di 5 anni e fondata su diversi presupposti e opere. Si evidenzia, peraltro, che, allo stato, non vi è nemmeno prova che la polizza in oggetto fosse stata rinnovata e prorogata rispetto a quella stipulata nel 2007 avente durata triennale.
Ciò precisato, per valutare quale tipo di eccezione possa essere fatta valere da parte appellata, è
opportuno qualificare i rapporti de quibus distinguendo tra il contratto di fideiussione e quello autonomo di garanzia.
La Corte osserva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che mentre il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, il contratto del fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione pagina 9 di 14 contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. S.U. 3947/2010).
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione,
per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; Cass.
19693/2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento,
qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene,
peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr.
Cass. S.U. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016). pagina 10 di 14 Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che, in considerazione dei documenti in atti, sia necessario tenere distinti i vari rapporti: quello tra il beneficiario ( ) e la CP_3 Controparte_4
e quello tra quest'ultima e il contraente (MI.RA), entrambi disciplinati nella polizza del 28.05.2007, e quello tra la Coface Assicurazioni e i coobbligati, disciplinati nella “Dichiarazione di coobbligazione”
a essa allegata.
Per quanto concerne i rapporti tra la e , il rapporto deve Controparte_4 CP_3
essere qualificato come fideiussione, non essendo stati previsti alcun pagamento a prima richiesta e la rinuncia a proporre opposizione, come si evince dall'art. 1 (“Alle condizioni tutte previste nella
presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del contraente e in favore
del garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza agli obblighi di cui alla causale CP_3
di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio […]”) e dall'art. 4 (“Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del restando CP_3
inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione
del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.. Restano
salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non
dovute”).
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra Coface Assicurazioni e Mi.RA, la Corte ritiene che esso debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, alla luce della previsione contrattuale di cui all'art. 12: “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le
somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione
comprese quelle previste all'art. 1952 c.c. […]”.
Per quanto concerne, infine, il rapporto tra Coface Assicurazioni e i coobbligati, il Collegio rileva che anche esso debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, come è possibile evincere pagina 11 di 14 dal testo contrattuale, laddove è previsto: “I predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne
COFACE ASSICURAZIONE […] da ogni pagamento” che essa deve effettuare “per effetto della
polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice
richiesta, all'Assicurazione […], senza alcuna eccezione e rinunziando al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate
o che fossero erogate in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in
solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi di proroga dovuti su detta polizza dalla
Ditta Contraente”.
Alla luce di tale distinzione, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di qualificare la eccezione svolta da parte del coobbligato come exceptio doli, essendo l'unica eccezione che può essere fatta valere in un rapporto autonomo di garanzia.
Si ritiene, peraltro, che l'eccezione svolta sia effettivamente una exceptio doli e non una eccezione di merito, essendo essa volta a fare accertare l'abusività della richiesta, in quanto è stato chiesto il pagamento per una garanzia diversa da quella prestata, limitata esclusivamente alla Convenzione
Urbanistica del 2007 e non ricomprendente quella del 2012. Si osserva, peraltro, che, nel caso di specie, l'abusività della richiesta di garanzia risulta comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, avendo l'appellato fin da subito provato, alla luce di una semplice lettura dei documenti prodotti, che l'impegno prestato dal coobbligato riguarda una diversa obbligazione rispetto a quella di cui si chiede il pagamento.
È irrilevante, ai fini della riforma della sentenza, quanto eccepito da parte appellante secondo cui la dichiarazione rilasciata dal procuratore di non ha valore di confessione stragiudiziale, essendo CP_2
evidente che il giudice di prime cure ha tenuto conto di tale dichiarazione solo come mero argomento di prova, volto esclusivamente a rafforzare la decisione assunta e non come elemento fondante.
pagina 12 di 14 Nel rigetto dei precedenti motivi di appello, si ritiene assorbito il quarto motivo volto a chiedere la restituzione della somma escussa per arricchimento senza giusta causa del coobbligato, atteso che, a prescindere dalla novità o meno di tale domanda, ciò che rileva è che il credito relativo al pagamento era privo di fondamento negoziale e, pertanto, non dovuto, non avvantaggiando in alcun modo il coobbligato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte Parte_3
soccombente, tenendo conto della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 117.000,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento Parte_3
in favore del procuratore di avvocato Filippo Maria De Stefano Grigis, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal Parte_3
testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1631/2023, promossa
da
Parte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA SOTTOCORNO, 52, presso lo studio dell'avvocato
RUGGERO BARILE, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato LORENZO SCOFONE del foro di Genova, la rappresenta e difende in forza di procura generale rep. n. 58.433, racc. n. 21.858 del
19.02.2013, a rogito del notaio Persona_1
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA GRAMSCI, 8,
presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA Email_1
DE STEFANO GRIGIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello su foglio separato,
APPELLATO
OGGETTO: polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER
[...]
“piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni
accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale: - riformare integralmente la
sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, e conseguentemente e
comunque in ogni caso: - previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
opposto; - in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata
in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando
integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare
, a pagare a Controparte_1 [...]
, la somma indicata Parte_2
nel decreto ingiuntivo opposto di € 117.000,00, in linea capitale, oltre agli interessi legali a far data
dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di
giustizia meglio vista;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del presente giudizio;
- con
espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge”;
pagina 2 di 14 per “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione reietta, In via preliminare: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, rigettarsi
per manifesta infondatezza ex artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. tutte le domande proposte dalla
Parte_3
contro e, per l'effetto, confermarsi
[...] Controparte_1
integralmente la Sentenza n. 3792/2023 pubblicata in data 09 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale
di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Carmela GALLINA, nella causa
R.G. n. 13438/2021. In via principale: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, rigettarsi tutte le
domande proposte dalla
[...]
contro e, per l'effetto, Parte_3 Controparte_1
confermarsi integralmente la Sentenza n. 3792/2023 pubblicata in data 09 maggio 2023, pronunciata
dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Carmela
GALLINA, nella causa R.G. n. 13438/2021. In ogni caso: con vittoria di spese di lite per entrambi i
gradi di giudizio, diritti ed onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione regolarmente notificato, ha proposto opposizione davanti al Controparte_1
tribunale di Milano contro il decreto ingiuntivo n. 1358/21, reso in data 4.01.2021, con il quale era stato condannato al pagamento, in qualità di coobbligato, nei confronti di Parte_3
– succeduta a a seguito di fusione per incorporazione -
[...] CP_2
dell'importo di € 117.000, oltre interessi e spese, versato al a seguito dell'escussione CP_3
effettuata sulla base della polizza fideiussoria n. 173616, sottoscritta in data 28.5.07, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, chiedendone la revoca. A fondamento della sua opposizione, l'opponente asseriva: 1) di non essere legittimato passivo;
2) la illegittimità della escussione della garanzia pagina 3 di 14 effettuata dal con conseguente inesistenza della pretesa restitutoria azionata in via di regresso, CP_3
in quanto la richiesta era stata effettuata per un importo che esulava dalla garanzia e per la realizzazione di opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle riportate nella causale. Ha chiesto, altresì, la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in misura non inferiore a € 5.000,00.
– succeduta a si era Parte_3 CP_2
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Il tribunale di Milano, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, con sentenza n. 3792/2023, pubblicata il 9.05.2023, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, – succeduta Parte_3
a ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti CP_2
motivi:
1) INGIUSTA E ILLEGITTIMA QUALIFICAZIONE ALLA STREGUA DI EXCEPTIO DOLI DELLA ECCEZIONE DI
MERITO AVVERSARIA – INGIUSTO E ILLEGITTIMO ACCOGLIMENTO DI TALE INFONDATA ECCEZIONE
DI MERITO AVVERSARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO –
ILLEGITTIMA ED ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE
IN GIUDIZIO;
2) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA E DELLA APPENDICE DI
COOBBLIGAZIONE PER CUI È CAUSA IN TERMINI DI “CONTRATTI AUTONOMI DI GARANZIA” –
INGIUSTO ED ILLEGITTIMO ESAME DELLA INAMMISSIBILITÀ DELLA ECCEZIONE “DI MERITO”
AVVERSARIA;
3) IRRILEVANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL 6.06.2018 INVIATA AL DAL LEGALE CP_3
DELLA COMPAGNIA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE DELLA VICENDA – VIOLAZIONE E FALSA pagina 4 di 14 APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO – ILLEGITTIMA ED ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE
DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE IN GIUDIZIO;
4) OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE
DELLE PARTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO – ILLEGITTIMA ED
ERRONEA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLE PROVE DOCUMENTALI PRODOTTE IN GIUDIZIO.
si è costituito in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio l'udienza del 23.10.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del 26.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che:
“L'opposizione è fondata. ... omissis ... Quanto al merito, reputa il Tribunale che l'exceptio doli
formulata dal coobbligato solidale sia fondata. Preso atto della divergente ricostruzione delle parti
riguardo alla qualificazione della polizza in esame ivi inclusa l'appendice di coobbligazione in termini
di fideiussione, ovvero, di contratto autonomo di garanzia, rileva il Tribunale come tale profilo non
risulti indispensabile alla luce della contestazione formulata dall'opponente. Trattandosi di exceptio
doli, è indubbio che essa possa inerire ad un'obbligazione qualificata anche in termini di garanzia
autonoma. Va premesso che la polizza fideiussoria reca nel frontespizio quale causale l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti la convenzione in data 29.5.07 stipulata
dal con la società Mi Rab s.r.l. La somma massima garantita pari ad € 295.514,87 CP_3
rappresenta il totale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria identificate nei rispettivi
importi nella sezione relativa alla descrizione della trasformazione edilizia. L'escussione parziale
pagina 5 di 14 effettuata dal Comune beneficiario in data 15.1.18 ha riguardato – stando al tenore della richiesta - le
spese sostenute per l'ultimazione ed il collaudo definitivo della pista ciclabile definito – quest'ultimo –
quale opera di urbanizzazione del piano di recupero per un importo quantificato in Persona_2
€ 146.794,33 giusta perizia di stima eseguita dal tecnico comunale. E' documentato che, nell'ambito
del generale piano di recupero, la realizzazione della pista ciclabile sia stata prevista dalla successiva
convenzione stipulata in data 12.1.12 all'esito della variante adottata dal La clausola 2) CP_3
della convenzione prevede espressamente tale opera qualificata in termini di urbanizzazione primaria
in via incrementativa rispetto a quella anteriore. Il raffronto tra le due convenzioni evidenzia la
diversità delle opere e degli oneri economici necessari per la loro realizzazione sia in termini
complessivi che riferiti a ciascuna tipologia. Il dato assorbente è costituito dall'art. 7 della
convenzione anteriore – recante la dicitura fideiussione - il quale menziona espressamente la polizza in
esame e la sua destinazione ossia garantire l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente
convenzione. Diverso è il tenore della clausola 6) presente nella convenzione successiva – del tutto
omologa - che si limita a ribadire quanto già previsto nella convenzione in data 29 maggio 2007. Così
esplicitati i dati testuali è evidente che l'oggetto della garanzia in data 29.5.07 risulta circoscritto sia
in termini letterali che cronologici: nessun elemento consente di riferire, pertanto, le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria identificate in quella successiva alla precedente - risalente ad
epoca ben anteriore - a meno di voler inammissibilmente estenderne il perimetro. Così facendo –
tuttavia - si violerebbero le basilari regole ermeneutiche obliterandosi la circostanza che le parti, pur
incrementando le opere da realizzarsi, hanno omesso di operare un rinvio alla garanzia pattuita in
epoca anteriore. Né quest'ultima risulta essere stata oggetto di modifiche successive. A riscontro della
rilevanza di tale argomento si pone – del resto - quanto esposto dall'assicurazione nella
comunicazione inviata al beneficiario a seguito della richiesta di escussione. In essa è evidenziato
testualmente che “… nonostante il rilevante aumento degli impegni economici il non ha CP_3
preteso garanzie aggiuntive né ha informato la Compagnia della stipula di nuovi accordi…” per poi
pagina 6 di 14 concludere nel senso che “… la Compagnia non può essere chiamata oggi a indennizzare opere, quale
la pista ciclabile, che non ha garantito con la polizza emessa, ma che sono frutto di accordi successivi
con il soggetto attuatore del piano…”. Tanto palesa che l'opposta - nell'immediato - ha correttamente
rifiutato il pagamento anticipando le contestazioni della controparte, salvo procedere in un momento
successivo nel senso preteso dal beneficiario, sia pur riducendo l'entità del versamento alla CP_3
minor somma di € 117.000. Non risulta condivisibile l'argomento secondo cui tale comunicazione –
avente valenza di mera interlocuzione – sarebbe stata superata ampiamente dalle successive richieste
di escussione ed intimazione di pagamento comunicate dal beneficiario, atteso che nessun ulteriore
elemento – oltre a quelli già vagliati in senso sfavorevole – è stato fornito per riscontare la legittimità
della pretesa. In conclusione, l'iniziativa assunta dall'opposta non può che qualificarsi come
improvvida e tale approdo esclude il diritto della stessa – azionato in sede monitoria - di esercitare il
regresso nei confronti dell'opponente risultando il credito relativo ad un pagamento privo di fonte
negoziale. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo -
seguono la soccombenza”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il tribunale avrebbe errato nel qualificare l'eccezione di merito svolta da controparte come exceptio doli, con conseguente inammissibilità della stessa e, comunque, la sua infondatezza. Evidenzia, inoltre, la irrilevanza della comunicazione inviata dal legale della compagnia in data 6.06.2018, non potendosi a essa attribuire valore di confessione stragiudiziale. A parere dell'appellante, infine, sarebbe errata la decisione di non tenere conto di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, ossia che, alla luce della fattispecie dell'arricchimento senza giusta causa, la domanda di rivalsa della Compagnia avrebbe dovuto comunque essere accolta, in quanto, MI.RA insieme al coobbligato avrebbero tratto un CP_1
immediato e diretto vantaggio dal pagamento della Compagnia, arricchendosi senza giusta causa, con conseguente diritto di quest'ultima a essere indennizzata per la diminuzione patrimoniale subita di €
117.000,00 senza giusta causa ex art. 2041 e 2042 c.c.. pagina 7 di 14 L'appello è infondato.
Si ritiene, innanzitutto, opportuno, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, accertare quale sia l'effettivo oggetto della “polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di cui ai permessi di
costruire/dichiarazione inizio attività” n. 1733616, rilasciata da Coface Assicurazioni in favore dell'Amministrazione Comunale di in data 28.05.2007, con allegata una dichiarazione di CP_3
coobbligazione sottoscritta anche dall'odierno appellato, , in data 28.05.2007. In Controparte_1
particolare, la Corte ritiene necessario verificare se essa abbia a oggetto esclusivamente la Convenzione
Urbanistica del 2007 relativa alle opere di urbanizzazione primaria pari a € 141.273,36 e secondaria pari a € 154.342,01 (doc. 1 del fascicolo di parte appellata) o anche la Convenzione Urbanistica del
2012, riguardante la “realizzazione di reti tecnologiche per pista ciclabile;
rotatoria”, in forza del richiamo effettuato da quest'ultima all'art. 6, avente a oggetto “Fideiussione”, il quale prevede: “Si
ribadisce tutto quanto già previsto nella convenzione in data 29 maggio 2007 n. 15227 di mio rep.
sopracitata” (doc. 3 del fascicolo di parte appellata).
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha limitato l'efficacia della garanzia unicamente alla Convenzione Urbanistica del 2007, alla luce della chiara interpretazione letterale della Polizza, laddove essa indica nel proprio oggetto solo le “opere di
urbanizzazione primaria e secondaria come da Convenzione del 29/05/2007 per l'attuazione del piano
attuativo ai sensi degli artt. 12-14 della L.R. 13/05 e D.M.I.- urbanizzazione primaria pari a euro
141.273,36 – urbanizzazione secondaria pari a € 154.342,01”. Dal testo della polizza si evince,
peraltro, che essa aveva una durata inziale di 3 anni dal 29.05.2007 al 29.05.2010, prevedendo un premio totale di € 5.320,00, con la possibilità di proroghe annuali eventuali, per le quali era stato indicato un premio di € 1.774,00 a decorrere dal 29.05.2010 (doc. 2 del fascicolo di parte appellata).
Tale limitazione riguarda necessariamente anche la dichiarazione di coobbligazione allegata alla polizza, della quale è parte integrante e sostanziale, in cui i coobbligati si erano obbligati a tenere pagina 8 di 14 indenne di ogni pagamento che essa avesse effettuato per effetto di tale polizza e di conoscere e CP_2
di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza a cui la dichiarazione si riferiva,
riconoscendo espressamente che la garanzia loro prestata avrebbe avuto piena efficacia fino a quando l'assicuratore non sarebbe stato completamente liberato dagli obblighi di tale polizza, anche in caso di proroga o di rinnovo della stessa, senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere.
Non è condivisibile quanto affermato da parte appellante, secondo la quale la polizza fideiussoria deve ritenersi estesa anche alla Convenzione urbanistica del 2012, la quale rappresenterebbe una mera variante, in forza del richiamo all'art. 6 della Convenzione, trattandosi, peraltro, di una garanzia dovuta per legge. La Corte rileva, infatti, che nella polizza fideiussoria non è stata prevista alcuna possibilità di allargare il proprio oggetto a eventuali ulteriori integrazioni, tanto meno ricomprendendo una
Convenzione urbanistica distinta e differente, sottoscritta a distanza di 5 anni e fondata su diversi presupposti e opere. Si evidenzia, peraltro, che, allo stato, non vi è nemmeno prova che la polizza in oggetto fosse stata rinnovata e prorogata rispetto a quella stipulata nel 2007 avente durata triennale.
Ciò precisato, per valutare quale tipo di eccezione possa essere fatta valere da parte appellata, è
opportuno qualificare i rapporti de quibus distinguendo tra il contratto di fideiussione e quello autonomo di garanzia.
La Corte osserva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che mentre il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, il contratto del fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione pagina 9 di 14 contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. S.U. 3947/2010).
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione,
per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; Cass.
19693/2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento,
qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene,
peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr.
Cass. S.U. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016). pagina 10 di 14 Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che, in considerazione dei documenti in atti, sia necessario tenere distinti i vari rapporti: quello tra il beneficiario ( ) e la CP_3 Controparte_4
e quello tra quest'ultima e il contraente (MI.RA), entrambi disciplinati nella polizza del 28.05.2007, e quello tra la Coface Assicurazioni e i coobbligati, disciplinati nella “Dichiarazione di coobbligazione”
a essa allegata.
Per quanto concerne i rapporti tra la e , il rapporto deve Controparte_4 CP_3
essere qualificato come fideiussione, non essendo stati previsti alcun pagamento a prima richiesta e la rinuncia a proporre opposizione, come si evince dall'art. 1 (“Alle condizioni tutte previste nella
presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del contraente e in favore
del garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza agli obblighi di cui alla causale CP_3
di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio […]”) e dall'art. 4 (“Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del restando CP_3
inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione
del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.. Restano
salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non
dovute”).
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra Coface Assicurazioni e Mi.RA, la Corte ritiene che esso debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, alla luce della previsione contrattuale di cui all'art. 12: “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le
somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione
comprese quelle previste all'art. 1952 c.c. […]”.
Per quanto concerne, infine, il rapporto tra Coface Assicurazioni e i coobbligati, il Collegio rileva che anche esso debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, come è possibile evincere pagina 11 di 14 dal testo contrattuale, laddove è previsto: “I predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne
COFACE ASSICURAZIONE […] da ogni pagamento” che essa deve effettuare “per effetto della
polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice
richiesta, all'Assicurazione […], senza alcuna eccezione e rinunziando al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate
o che fossero erogate in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in
solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi di proroga dovuti su detta polizza dalla
Ditta Contraente”.
Alla luce di tale distinzione, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di qualificare la eccezione svolta da parte del coobbligato come exceptio doli, essendo l'unica eccezione che può essere fatta valere in un rapporto autonomo di garanzia.
Si ritiene, peraltro, che l'eccezione svolta sia effettivamente una exceptio doli e non una eccezione di merito, essendo essa volta a fare accertare l'abusività della richiesta, in quanto è stato chiesto il pagamento per una garanzia diversa da quella prestata, limitata esclusivamente alla Convenzione
Urbanistica del 2007 e non ricomprendente quella del 2012. Si osserva, peraltro, che, nel caso di specie, l'abusività della richiesta di garanzia risulta comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, avendo l'appellato fin da subito provato, alla luce di una semplice lettura dei documenti prodotti, che l'impegno prestato dal coobbligato riguarda una diversa obbligazione rispetto a quella di cui si chiede il pagamento.
È irrilevante, ai fini della riforma della sentenza, quanto eccepito da parte appellante secondo cui la dichiarazione rilasciata dal procuratore di non ha valore di confessione stragiudiziale, essendo CP_2
evidente che il giudice di prime cure ha tenuto conto di tale dichiarazione solo come mero argomento di prova, volto esclusivamente a rafforzare la decisione assunta e non come elemento fondante.
pagina 12 di 14 Nel rigetto dei precedenti motivi di appello, si ritiene assorbito il quarto motivo volto a chiedere la restituzione della somma escussa per arricchimento senza giusta causa del coobbligato, atteso che, a prescindere dalla novità o meno di tale domanda, ciò che rileva è che il credito relativo al pagamento era privo di fondamento negoziale e, pertanto, non dovuto, non avvantaggiando in alcun modo il coobbligato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte Parte_3
soccombente, tenendo conto della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 117.000,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento Parte_3
in favore del procuratore di avvocato Filippo Maria De Stefano Grigis, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal Parte_3
testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
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