CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 3453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 3 luglio e vertente
TRA
nella qualità di socio amministratore della (p.i.: Parte_1 CP_1
) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo De Sanctis
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_2
) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parenti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire nella qualità di socio amministratore della Parte_1 CP_1
- ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7659/2022, che ha
[...] respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2020/220702 emessa dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di con cui è stata irrogata a CP_2
(nella qualità di trasgressore) e alla (nella qualità di responsabile in Parte_1 CP_1 solido) una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.500,00 € - unitamente alla confisca della merce di cui era stato disposto il sequestro in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 12 settembre 2019 - per violazione dell'art. 112, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2005
(Codice del consumo).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, perché non tiene conto del fatto che:
1) nel verbale di accertamento la Guardia di Finanza ha contestato la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 9 del Codice del consumo (in materia di informazioni sui prodotti destinati al consumatore) che trovano tuttavia applicazione soltanto nei confronti dei commercianti al dettaglio (come si evince dall'art. 7 del Codice del consumo e dalla circolare del Ministero delle attività produttive n. 1 del 24 gennaio 2006), laddove la CP_1 svolge attività di vendita all'ingrosso e non anche attività di vendita diretta del prodotto
[...] al consumatore;
2) la sanzione irrogata dalla si fonda sulla violazione di Controparte_2 disposizioni (quelle relative alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato: artt. 104 ss. del
Codice del consumo) diverse rispetto a quelle indicate nel verbale di contestazione della
Guardia di Finanza, senza che vi fosse alcuna prova della pericolosità dei prodotti confiscati alla e non potendo la pericolosità di un prodotto essere desunta dalla mera CP_1 carenza di informazioni sul prodotto stesso.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e degli atti amministrativi ad essa presupposti.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
(d'ora in poi anche , domandando il rigetto dell'appello perché
[...] CP_3 infondato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata emessa dalla Camera di Commercio
e Agricoltura di Roma per violazione delle disposizioni contenute nel Controparte_2
2 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che impongono al produttore di immettere sul mercato solo prodotti sicuri (art. 104, comma 1) e al distributore di agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri (art. 104, comma 6).
Premesso che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la operasse in CP_1 qualità di distributore (v. pag. 7 dell'atto di appello, ove si legge che “la qualifica della società ricorrente non può definirsi né produttore né importatore, ma mero distributore”; v. altresì pag. 3 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, dove si legge che “la parte riveste il ruolo di grossista dei prodotti oggetto di sequestro e, pertanto, non trovano applicazione nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 206/2005, bensì gli obblighi di cui all'art. 104, comma 6, dello stesso decreto”), si osserva che all'odierna appellante è stata contestata proprio la violazione dell'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata), ciò che presuppone non solo la tracciabilità del prodotto (attraverso l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore), ma anche il rispetto delle disposizioni che regolano l'etichettatura dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.
Nel caso di specie la Guardia di Finanza – Gruppo Pronto Impiego di ha accertato CP_2 che nei magazzini in uso alla erano stoccati migliaia di prodotti muniti della CP_1 marcatura “CE” (attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente) senza che il distributore sia stato in grado di esibire la documentazione tecnica attestante l'effettiva conformità del prodotto (ciò che ha indotto l'organo accertatore a ritenere che la marcatura “CE” fosse stata indebitamente apposta sui prodotti sequestrati): v. il verbale di accesso, perquisizione locale e sequestro del 12 settembre
2019.
La doglianza dell'appellante (secondo cui “la è caduta in errore, Controparte_2 in quanto ha contestato la pericolosità di tutti gli articoli sottoposti a sequestro amministrativo senza addurre motivazione alcuna”) risulta dunque infondata, in quanto l'illecito contestato dall'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione è coerente con l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza.
Al riguardo è irrilevante il fatto che quest'ultima abbia erroneamente ricondotto la violazione accertata nell'ambito dell'art. 11 del Codice del consumo (che vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti le informazioni di cui agli articoli
6, 7 e 9 del Codice del consumo), norma che per stessa ammissione della Camera di
Commercio è applicabile soltanto nei confronti di chi effettua la vendita al dettaglio (nello stesso senso v. anche la circolare n. 1 del 24 gennaio 2006 del Ministero delle attività produttive).
Trovano infatti applicazione al caso di specie i princìpi giurisprudenziali richiamati dalla difesa della di secondo cui in tema di violazioni amministrative, l'obbligo di CP_3 CP_2 contestazione prescritto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa
3 del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa l'individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti – come nel caso di specie - che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato (Cass. 7123/2006;
Cass. 11475/2003; Cass. 6621/1997).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nella qualità di socio amministratore della Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7659/2022; CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] di liquidandole in complessivi Controparte_2 CP_2
5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 3453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 3 luglio e vertente
TRA
nella qualità di socio amministratore della (p.i.: Parte_1 CP_1
) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo De Sanctis
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_2
) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parenti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire nella qualità di socio amministratore della Parte_1 CP_1
- ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7659/2022, che ha
[...] respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2020/220702 emessa dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di con cui è stata irrogata a CP_2
(nella qualità di trasgressore) e alla (nella qualità di responsabile in Parte_1 CP_1 solido) una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.500,00 € - unitamente alla confisca della merce di cui era stato disposto il sequestro in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 12 settembre 2019 - per violazione dell'art. 112, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2005
(Codice del consumo).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, perché non tiene conto del fatto che:
1) nel verbale di accertamento la Guardia di Finanza ha contestato la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 9 del Codice del consumo (in materia di informazioni sui prodotti destinati al consumatore) che trovano tuttavia applicazione soltanto nei confronti dei commercianti al dettaglio (come si evince dall'art. 7 del Codice del consumo e dalla circolare del Ministero delle attività produttive n. 1 del 24 gennaio 2006), laddove la CP_1 svolge attività di vendita all'ingrosso e non anche attività di vendita diretta del prodotto
[...] al consumatore;
2) la sanzione irrogata dalla si fonda sulla violazione di Controparte_2 disposizioni (quelle relative alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato: artt. 104 ss. del
Codice del consumo) diverse rispetto a quelle indicate nel verbale di contestazione della
Guardia di Finanza, senza che vi fosse alcuna prova della pericolosità dei prodotti confiscati alla e non potendo la pericolosità di un prodotto essere desunta dalla mera CP_1 carenza di informazioni sul prodotto stesso.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e degli atti amministrativi ad essa presupposti.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
(d'ora in poi anche , domandando il rigetto dell'appello perché
[...] CP_3 infondato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata emessa dalla Camera di Commercio
e Agricoltura di Roma per violazione delle disposizioni contenute nel Controparte_2
2 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che impongono al produttore di immettere sul mercato solo prodotti sicuri (art. 104, comma 1) e al distributore di agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri (art. 104, comma 6).
Premesso che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la operasse in CP_1 qualità di distributore (v. pag. 7 dell'atto di appello, ove si legge che “la qualifica della società ricorrente non può definirsi né produttore né importatore, ma mero distributore”; v. altresì pag. 3 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, dove si legge che “la parte riveste il ruolo di grossista dei prodotti oggetto di sequestro e, pertanto, non trovano applicazione nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 206/2005, bensì gli obblighi di cui all'art. 104, comma 6, dello stesso decreto”), si osserva che all'odierna appellante è stata contestata proprio la violazione dell'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata), ciò che presuppone non solo la tracciabilità del prodotto (attraverso l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore), ma anche il rispetto delle disposizioni che regolano l'etichettatura dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.
Nel caso di specie la Guardia di Finanza – Gruppo Pronto Impiego di ha accertato CP_2 che nei magazzini in uso alla erano stoccati migliaia di prodotti muniti della CP_1 marcatura “CE” (attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente) senza che il distributore sia stato in grado di esibire la documentazione tecnica attestante l'effettiva conformità del prodotto (ciò che ha indotto l'organo accertatore a ritenere che la marcatura “CE” fosse stata indebitamente apposta sui prodotti sequestrati): v. il verbale di accesso, perquisizione locale e sequestro del 12 settembre
2019.
La doglianza dell'appellante (secondo cui “la è caduta in errore, Controparte_2 in quanto ha contestato la pericolosità di tutti gli articoli sottoposti a sequestro amministrativo senza addurre motivazione alcuna”) risulta dunque infondata, in quanto l'illecito contestato dall'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione è coerente con l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza.
Al riguardo è irrilevante il fatto che quest'ultima abbia erroneamente ricondotto la violazione accertata nell'ambito dell'art. 11 del Codice del consumo (che vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti le informazioni di cui agli articoli
6, 7 e 9 del Codice del consumo), norma che per stessa ammissione della Camera di
Commercio è applicabile soltanto nei confronti di chi effettua la vendita al dettaglio (nello stesso senso v. anche la circolare n. 1 del 24 gennaio 2006 del Ministero delle attività produttive).
Trovano infatti applicazione al caso di specie i princìpi giurisprudenziali richiamati dalla difesa della di secondo cui in tema di violazioni amministrative, l'obbligo di CP_3 CP_2 contestazione prescritto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa
3 del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa l'individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti – come nel caso di specie - che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato (Cass. 7123/2006;
Cass. 11475/2003; Cass. 6621/1997).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nella qualità di socio amministratore della Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7659/2022; CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] di liquidandole in complessivi Controparte_2 CP_2
5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4