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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 594/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Caroni di Limbadi (VV), alla via Parte_1
lo studio dell'avv. Castagna Maria Antonia (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
[...] io della Società di cartolarizzazione dei crediti elettivamente Controparte_2 domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, 09, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo Email_2 rappresenta e difende, giust SI
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3
o PI (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194, presso lo studio dell'avv. Domenico Simone (PEC
) che la rappresenta e difende, giusta Email_3
SI
, in persona del rappresentante Controparte_4 la dei Controparte_5 crediti elettivamente domiciliato pres ibo Controparte_2
Valent snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) dell'avvocatura interna, giusta Email_4 procura in atti.
1 SI
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie portate dall'intimazione di pagamento impugnata n. 13920229000689844/000, notificata il 14.03.2023, limitatamente alle cartelle n. 13920120012252158000, n. 13920160005653433000 e n. 13920170003916033000 nonché agli avvisi di addebito n. 43920120000170742000, n. 43920120000939410000, n. 43920170000189249000 e n. 43920170000639790000, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I. In via preliminare, SOSPENDERE, anche inaudita altera parte, l'inefficacia esecutiva del titolo. II. Nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento n. 13920120012252158000, n. 13920160005653433000 e n. 13920170003916033000 e negli avvisi di addebito n. 43920120000170742000. n.43920120000939410000. n. 43920170000189249000, n. 43920170000639790000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920229000689844/000 e, per l'effetto, DICHIARARE nulla e/o inefficace e comunque annullare l'intimazione di pagamento de qua nonché le predette cartelle e i predetti avvisi di addebito e l'iscrizione a ruolo degli stessi per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa. III. CONDANNARE le controparti tutte, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) e CPA (4%) come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore. IV. CONDANNARE le controparti tutte, ciascuna per quanto di competenza, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i CP_6 CP_2 CP_1 quali contestavano integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con i e di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920120012252158000 avvisi di addebito n. 43920120000170742000 e 43920120000939410000, sottesi all'intimazione odiernamente avversata, perché, come riconosciuto dagli Enti impositori, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Occorre preliminarmente recepire la contestazione sollevata da in relazione CP_2 alla carenza di legittimazione passiva della Società di cartolari dei crediti in persona del rappresentante legale pro tempore. Controparte_2
2 3. L'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Giova preliminarmente osservare che, la disciplina dell'opposizione ad avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale è contenuta nel comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, il quale prescrive espressamente che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
6. Non nuoce rammentare che, il sistema di tutela inerente la riscossione esattoriale, ruota attorno a tre strumenti, ovverosia: 1) l'opposizione ex art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. n. 46/99 avverso l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva;
2) l'opposizione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.lgs. n. 46/99 qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale, dell'Ava e/o degli atti esecutivi o conservativi della garanzia patrimoniale.
7. Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
3 7.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 335/1995, “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
7.2. Nella specie, ha omesso di dar prova della asserita, ma indimostrata, CP_2 notifica del .12.2017, relativamente all'avviso di addebito n. 43920170000639790000, sotteso all'intimazione avversata.
7.3. In particolare, l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 182 giorni, per complessivi 311 giorni. Ebbene, considerato che gli atti di pagamento relativi alle pretese creditorie inerenti i premi e la contribuzione per gli anni 2015 e 2016, CP_1 CP_7 sono stati no il 9.5.2017, 2 21.12.2017 mediante, rispettivamente, le cartelle n° 13920160005653433000, 13920170003916033000 e l'avviso di addebito n. 43920170000189249000, considerato anche il periodo di sospensione di cui alla normativa emergenziale, non risulta maturata l'eccepita prescrizione.
8. Ne consegue il rigetto del ricorso, per il resto.
9. L'esito della lite, per la soccombenza reciproca, consente la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore;
4 - dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920120012252158000 avvisi di addebito n. 43920120000170742000 e 43920120000939410000, sottesi all'intimazione opposta;
- accoglie parzialmente nel merito la domanda e per l'effetto accerta e dichiara la non debenza delle poste creditorie di cui all'avviso di addebito n. 43920170000639790000, sottesi all'intimazione avversata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Caroni di Limbadi (VV), alla via Parte_1
lo studio dell'avv. Castagna Maria Antonia (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
[...] io della Società di cartolarizzazione dei crediti elettivamente Controparte_2 domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, 09, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo Email_2 rappresenta e difende, giust SI
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3
o PI (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194, presso lo studio dell'avv. Domenico Simone (PEC
) che la rappresenta e difende, giusta Email_3
SI
, in persona del rappresentante Controparte_4 la dei Controparte_5 crediti elettivamente domiciliato pres ibo Controparte_2
Valent snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) dell'avvocatura interna, giusta Email_4 procura in atti.
1 SI
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie portate dall'intimazione di pagamento impugnata n. 13920229000689844/000, notificata il 14.03.2023, limitatamente alle cartelle n. 13920120012252158000, n. 13920160005653433000 e n. 13920170003916033000 nonché agli avvisi di addebito n. 43920120000170742000, n. 43920120000939410000, n. 43920170000189249000 e n. 43920170000639790000, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I. In via preliminare, SOSPENDERE, anche inaudita altera parte, l'inefficacia esecutiva del titolo. II. Nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento n. 13920120012252158000, n. 13920160005653433000 e n. 13920170003916033000 e negli avvisi di addebito n. 43920120000170742000. n.43920120000939410000. n. 43920170000189249000, n. 43920170000639790000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920229000689844/000 e, per l'effetto, DICHIARARE nulla e/o inefficace e comunque annullare l'intimazione di pagamento de qua nonché le predette cartelle e i predetti avvisi di addebito e l'iscrizione a ruolo degli stessi per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa. III. CONDANNARE le controparti tutte, ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) e CPA (4%) come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore. IV. CONDANNARE le controparti tutte, ciascuna per quanto di competenza, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i CP_6 CP_2 CP_1 quali contestavano integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con i e di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920120012252158000 avvisi di addebito n. 43920120000170742000 e 43920120000939410000, sottesi all'intimazione odiernamente avversata, perché, come riconosciuto dagli Enti impositori, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Occorre preliminarmente recepire la contestazione sollevata da in relazione CP_2 alla carenza di legittimazione passiva della Società di cartolari dei crediti in persona del rappresentante legale pro tempore. Controparte_2
2 3. L'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Giova preliminarmente osservare che, la disciplina dell'opposizione ad avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale è contenuta nel comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, il quale prescrive espressamente che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
6. Non nuoce rammentare che, il sistema di tutela inerente la riscossione esattoriale, ruota attorno a tre strumenti, ovverosia: 1) l'opposizione ex art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. n. 46/99 avverso l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva;
2) l'opposizione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.lgs. n. 46/99 qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale, dell'Ava e/o degli atti esecutivi o conservativi della garanzia patrimoniale.
7. Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
3 7.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 335/1995, “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
7.2. Nella specie, ha omesso di dar prova della asserita, ma indimostrata, CP_2 notifica del .12.2017, relativamente all'avviso di addebito n. 43920170000639790000, sotteso all'intimazione avversata.
7.3. In particolare, l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 182 giorni, per complessivi 311 giorni. Ebbene, considerato che gli atti di pagamento relativi alle pretese creditorie inerenti i premi e la contribuzione per gli anni 2015 e 2016, CP_1 CP_7 sono stati no il 9.5.2017, 2 21.12.2017 mediante, rispettivamente, le cartelle n° 13920160005653433000, 13920170003916033000 e l'avviso di addebito n. 43920170000189249000, considerato anche il periodo di sospensione di cui alla normativa emergenziale, non risulta maturata l'eccepita prescrizione.
8. Ne consegue il rigetto del ricorso, per il resto.
9. L'esito della lite, per la soccombenza reciproca, consente la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore;
4 - dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 13920120012252158000 avvisi di addebito n. 43920120000170742000 e 43920120000939410000, sottesi all'intimazione opposta;
- accoglie parzialmente nel merito la domanda e per l'effetto accerta e dichiara la non debenza delle poste creditorie di cui all'avviso di addebito n. 43920170000639790000, sottesi all'intimazione avversata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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