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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 922/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Germana Radice Presidente
2) dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 922 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mercurio Giselda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Falerna (CZ), Via
Zara n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore querelante-
E
(P.IVA in persona del OP P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS), alla Via Corso Roma n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta querelata-
NONCHE'
; CP_2
-INTERVENORE EX LEGE-
Oggetto: querela di falso.
1 Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto querela di falso in via principale Parte_2 convenendo in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti OP conclusioni: “Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione delle relazioni di notificazione di cui in epigrafe. Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione delle relazioni di notificazione di cui in epigrafe;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito anitistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, OP la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso nella parte in cui viene contestata la riconducibilità della sottoscrizione al Sig. , Parte_1 atteso che la fede privilegiata che assiste l'avviso di ricevimento non riguarda la riferibilità della firma al destinatario dell'atto, ma piuttosto l'avvenuta consegna della raccomandata presso la sua residenza.
La causa veniva istruita con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relazione grafologica del 31.10.2023).
Dopo una serie di rinvii dovuti a carichi di ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del
20/05/2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. mediante scambio di note scritte, in cui precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
La presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
In via preliminare si ritiene, sussistente la legittimazione passiva dell' OP
, in quanto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che
[...] intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un
2 verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale, cfr. Corte di Cass. Civ. Sez. VI -
2, 17 luglio 2019, n. 19281).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18323 del 2007).
Tanto premesso, il collegio ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 26242 del 2014).
La querela di falso deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice ha dedotto:
- “in data 11/04/2019, l'istante, a seguito di richiesta di accesso agli atti inoltrata all'
[...]
veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico delle cartelle di OP pagamento sotto elencate che il assume essere state notificate al CP_3 destinatario: a. 13920150007255474000, asseritamente notificata in data 17/02/2016, con relazione di notificazione redatta dall'ufficiale della riscossione;
b.
13920130003170990000, asseritamente notificata in data 08/04/2013, con relazione di notificazione redatta dall'ufficiale della riscossione;
- “che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme a quella dell'istante ed alla sua grafia, per cui si rende necessario proporre la presente querela di falso”.
Ciò premesso, è bene ricordare che la querela di falso - proposta in via principale o incidentale -
è uno strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici.
La stessa, dunque, mira a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre poi chiarire la differenza tra i principi regolatori della notifica degli atti giudiziari eseguita dagli ufficiali giudiziari a mezzo posta
(disciplinati ex art. 149 c.p.c. e dalla legge 890 del 1982) e quelli che governano la notificazione di
3 avvisi o altri atti eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti (nella specie,
[...]
) avvalendosi del servizio postale. OP
Infatti, nell'ipotesi di notificazione non eseguita dagli ufficiali giudiziari ovvero di notifica eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti che si avvalgono del servizio postale, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Più precisamente, nel caso di notifica “diretta” a mezzo del servizio postale, l'agente postale si limita ad accertare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario
(cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023). Si tratta, infatti, “di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)”
(cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Ciò implica che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità”
(Cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Quanto sin qui esposto trova conferma in altra pronuncia della Corte in cui ha chiarito che In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (cfr. Cassazione n. 1686 del 2023).
4 Ebbene, nel caso di specie non si tratta di una notifica di un atto giudiziario, atteso che oggetto della presente controversia è la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento n. 78974409621-5
e 67107030363-3, la cui notifica, come emerge dagli atti di causa, è stata eseguita dalla
[...]
direttamente a mezzo posta e non già dall'ufficiale giudiziario. OP
Va, pertanto, esclusa la fondatezza della domanda di parte attrice in quanto l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se si provi di essersi trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. civ. n. 15315 del 04.07.2014).
Circostanza, questa, non ricorrente nella specie ove la notifica è stata effettuata presso il domicilio dell'attore; sicché deve ritenersi provato che lo stesso abbia ricevuto la notifica operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e non avendo dato prova Parte_1 dell'impossibilità di venire a conoscenza dell'atto recapitato presso il suo domicilio.
La domanda deve essere, quindi, dichiarata inammissibile in quanto, come detto, la contestazione formulata da parte attrice ha riguardato la non appartenenza alla sua grafia della firma apposta e non è stato provato null'altro in più al fine di superare la presunzione di cui all'art. 1335
c.c.
Nel caso specifico, infatti, l'attore non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione apposta, negando che essa fosse di propria mano, e non ha articolato istanze istruttorie idonee a consentire il superamento della presunzione.
Tuttavia, come già evidenziato - data la natura della notifica - non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario poiché non è prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale è la consegna presso il domicilio o la residenza del destinatario), l'agente postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario. Ne consegue che nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica.
Resta assorbito l'esame di ogni altra domanda ed eccezione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento nei rapporti tra parte attrice e , questo collegio ritiene che sussistano i presupposti per OP
5 la compensazione integrale tra le parti considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda.
Devono essere, infine, adottate le pronunce accessorie di cui all'art. 226 c.p.c.
Le spese relative alla consulenza tecnica -liquidate con separato Decreto emesso in data odierna- devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e;
OP
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto emesso in data odierna;
-condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
-dispone, a cura della Cancelleria, la restituzione dell'originale del documento oggetto di querela previa menzione della presente sentenza sul documento medesimo.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14.07.2025;
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Gaia Calafiore dott.ssa Germana Radice
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Germana Radice Presidente
2) dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore
3) dott.ssa Claudia De Santi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 922 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mercurio Giselda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Falerna (CZ), Via
Zara n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore querelante-
E
(P.IVA in persona del OP P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS), alla Via Corso Roma n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta querelata-
NONCHE'
; CP_2
-INTERVENORE EX LEGE-
Oggetto: querela di falso.
1 Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto querela di falso in via principale Parte_2 convenendo in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti OP conclusioni: “Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione delle relazioni di notificazione di cui in epigrafe. Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione delle relazioni di notificazione di cui in epigrafe;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito anitistatario”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, OP la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso nella parte in cui viene contestata la riconducibilità della sottoscrizione al Sig. , Parte_1 atteso che la fede privilegiata che assiste l'avviso di ricevimento non riguarda la riferibilità della firma al destinatario dell'atto, ma piuttosto l'avvenuta consegna della raccomandata presso la sua residenza.
La causa veniva istruita con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relazione grafologica del 31.10.2023).
Dopo una serie di rinvii dovuti a carichi di ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del
20/05/2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. mediante scambio di note scritte, in cui precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
La presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
In via preliminare si ritiene, sussistente la legittimazione passiva dell' OP
, in quanto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che
[...] intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un
2 verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale, cfr. Corte di Cass. Civ. Sez. VI -
2, 17 luglio 2019, n. 19281).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18323 del 2007).
Tanto premesso, il collegio ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 26242 del 2014).
La querela di falso deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice ha dedotto:
- “in data 11/04/2019, l'istante, a seguito di richiesta di accesso agli atti inoltrata all'
[...]
veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico delle cartelle di OP pagamento sotto elencate che il assume essere state notificate al CP_3 destinatario: a. 13920150007255474000, asseritamente notificata in data 17/02/2016, con relazione di notificazione redatta dall'ufficiale della riscossione;
b.
13920130003170990000, asseritamente notificata in data 08/04/2013, con relazione di notificazione redatta dall'ufficiale della riscossione;
- “che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme a quella dell'istante ed alla sua grafia, per cui si rende necessario proporre la presente querela di falso”.
Ciò premesso, è bene ricordare che la querela di falso - proposta in via principale o incidentale -
è uno strumento processuale finalizzato a privare un atto pubblico ovvero una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di determinati atti o rapporti giuridici.
La stessa, dunque, mira a privare il documento impugnato non solo della sua efficacia bensì di qualsiasi altro effetto allo stesso attribuito dalla legge.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre poi chiarire la differenza tra i principi regolatori della notifica degli atti giudiziari eseguita dagli ufficiali giudiziari a mezzo posta
(disciplinati ex art. 149 c.p.c. e dalla legge 890 del 1982) e quelli che governano la notificazione di
3 avvisi o altri atti eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti (nella specie,
[...]
) avvalendosi del servizio postale. OP
Infatti, nell'ipotesi di notificazione non eseguita dagli ufficiali giudiziari ovvero di notifica eseguita “direttamente” dagli Uffici competenti che si avvalgono del servizio postale, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Più precisamente, nel caso di notifica “diretta” a mezzo del servizio postale, l'agente postale si limita ad accertare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario
(cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023). Si tratta, infatti, “di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)”
(cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Ciò implica che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità”
(Cfr. Cass. Civ. n. 1686 del 2023).
Quanto sin qui esposto trova conferma in altra pronuncia della Corte in cui ha chiarito che In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (cfr. Cassazione n. 1686 del 2023).
4 Ebbene, nel caso di specie non si tratta di una notifica di un atto giudiziario, atteso che oggetto della presente controversia è la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento n. 78974409621-5
e 67107030363-3, la cui notifica, come emerge dagli atti di causa, è stata eseguita dalla
[...]
direttamente a mezzo posta e non già dall'ufficiale giudiziario. OP
Va, pertanto, esclusa la fondatezza della domanda di parte attrice in quanto l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se si provi di essersi trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. civ. n. 15315 del 04.07.2014).
Circostanza, questa, non ricorrente nella specie ove la notifica è stata effettuata presso il domicilio dell'attore; sicché deve ritenersi provato che lo stesso abbia ricevuto la notifica operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e non avendo dato prova Parte_1 dell'impossibilità di venire a conoscenza dell'atto recapitato presso il suo domicilio.
La domanda deve essere, quindi, dichiarata inammissibile in quanto, come detto, la contestazione formulata da parte attrice ha riguardato la non appartenenza alla sua grafia della firma apposta e non è stato provato null'altro in più al fine di superare la presunzione di cui all'art. 1335
c.c.
Nel caso specifico, infatti, l'attore non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione apposta, negando che essa fosse di propria mano, e non ha articolato istanze istruttorie idonee a consentire il superamento della presunzione.
Tuttavia, come già evidenziato - data la natura della notifica - non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario poiché non è prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale è la consegna presso il domicilio o la residenza del destinatario), l'agente postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario. Ne consegue che nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica.
Resta assorbito l'esame di ogni altra domanda ed eccezione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento nei rapporti tra parte attrice e , questo collegio ritiene che sussistano i presupposti per OP
5 la compensazione integrale tra le parti considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda.
Devono essere, infine, adottate le pronunce accessorie di cui all'art. 226 c.p.c.
Le spese relative alla consulenza tecnica -liquidate con separato Decreto emesso in data odierna- devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e;
OP
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto emesso in data odierna;
-condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
-dispone, a cura della Cancelleria, la restituzione dell'originale del documento oggetto di querela previa menzione della presente sentenza sul documento medesimo.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14.07.2025;
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Gaia Calafiore dott.ssa Germana Radice
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