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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 11 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PELLIZZARI CLAUDIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 CP_2
2) La casa coniugale sita in Schio (VI), Via Pisa n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, rimarrà in uso esclusivo della stessa, essendosi il signor già trasferito altrove, CP_1 CP_2
asportando dalla stessa ogni effetto personale e comunque ogni bene di suo interesse e null'altro avendo più a pretendere per nessun titolo, motivo o ragione.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo per il mantenimento CP_2 Controparte_1
della figlia un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare Persona_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente intestato
1 alla sig.ra del quale gli sono già note le relative coordinate bancarie, e ciò fino al Controparte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia . Tale assegno verrà Persona_1 rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
I sig.ri e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_2 Controparte_1
accessorie per il mantenimento della figlia . Dette spese dovranno essere rimborsate Persona_1
nella misura del 50% a colui e/o a colei che le avrà sostenute entro 10 giorni dall'esibizione delle relative pezze giustificative.
Si precisa che il contratto per l'uso del wi-fi nell'immobile di via Pisa n. 10, dove vivono la sig.ra
e i figli e , è ancora intestato al sig. che si impegna a CP_1 Per_2 Persona_1 CP_2
mantenere e pagare al 100% (cento per cento) almeno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , salvo diverso accordo con la sig.ra Persona_1 CP_1
4) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente autonomi;
pertanto, Controparte_1 CP_2 nessun contributo l'uno dovrà versare all'altro, nemmeno a titolo di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CA (VE) in data 31/08/2002, che dall'unione erano nati Persona_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), che l'unione era entrata in irreversibile crisi, Persona_1 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne Controparte_1 Persona_1
ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al
50% le spese straordinarie relative alla medesima, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere
2 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Controparte_1 CP_2
in CA (VE) in data 31/08/2002 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie C, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (VE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 11 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PELLIZZARI CLAUDIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 CP_2
2) La casa coniugale sita in Schio (VI), Via Pisa n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, rimarrà in uso esclusivo della stessa, essendosi il signor già trasferito altrove, CP_1 CP_2
asportando dalla stessa ogni effetto personale e comunque ogni bene di suo interesse e null'altro avendo più a pretendere per nessun titolo, motivo o ragione.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo per il mantenimento CP_2 Controparte_1
della figlia un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare Persona_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente intestato
1 alla sig.ra del quale gli sono già note le relative coordinate bancarie, e ciò fino al Controparte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia . Tale assegno verrà Persona_1 rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
I sig.ri e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_2 Controparte_1
accessorie per il mantenimento della figlia . Dette spese dovranno essere rimborsate Persona_1
nella misura del 50% a colui e/o a colei che le avrà sostenute entro 10 giorni dall'esibizione delle relative pezze giustificative.
Si precisa che il contratto per l'uso del wi-fi nell'immobile di via Pisa n. 10, dove vivono la sig.ra
e i figli e , è ancora intestato al sig. che si impegna a CP_1 Per_2 Persona_1 CP_2
mantenere e pagare al 100% (cento per cento) almeno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , salvo diverso accordo con la sig.ra Persona_1 CP_1
4) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente autonomi;
pertanto, Controparte_1 CP_2 nessun contributo l'uno dovrà versare all'altro, nemmeno a titolo di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CA (VE) in data 31/08/2002, che dall'unione erano nati Persona_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), che l'unione era entrata in irreversibile crisi, Persona_1 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne Controparte_1 Persona_1
ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al
50% le spese straordinarie relative alla medesima, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere
2 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Controparte_1 CP_2
in CA (VE) in data 31/08/2002 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie C, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (VE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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