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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Francioli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Tronconi, come da procura in atti;
APPELLATA nonché contro
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: , quale erede di Controparte_2 C.F._2 Per_1
;
[...]
(C.F.: ), quale erede di ; Parte_2 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , quale erede di Parte_3 C.F._4 Per_1
;
[...]
(C.F.: ), quale erede di ; Parte_4 C.F._5 Persona_1 (C.F.: , quale erede di Parte_5 C.F._6 Per_1
.
[...]
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 903/2022 del Tribunale di Firenze, emessa il 29.03.2022 e pubblicata il
30.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'08.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data
29/03/2022, depositata in data 30/03/2022, notificata in data 12/04/2022, riformare la medesima accogliendo le seguenti conclusioni, come formulate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado: CONCLUSIONI Nel merito: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze adito, respinta, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del Autocarro Volvo trg. EH400DG di proprietà della
e condotto dal sig. Controparte_1 Persona_1 assicurato con DI e, per l'effetto, in solido con e Controparte_1 Controparte_1
Con C,. e sig.ra , quale erede di , condannarli a risarcire al
[...] CP_3 Persona_1 sig. oltre alla refusione delle spese sostenute così come Parte_1 documentalmente provate, l'importo di €. 70.591,17 oltre spese legali stragiudiziali come da tariffe forensi in vigore o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà stabilita, ovvero che in ipotesi venga stabilita dal giudice in via equitativa e, condanna
d'ufficio dei convenuti ex art. 96 cpc comma 3 per responsabilità aggravata, nella misura che Codesto Giudicante riterrà di giustizia. Col favore della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del fatto -
28/08/2016 al saldo. Con vittoria di spese, anche per CTU e CTP, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. In tesi e in via istruttoria si chiede rinnovazione della CTU ricostruttiva per le causali di cui in premessa. Si reitera la richiesta di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. 6 2 cpc (foto
Polizia Stradale e filmati Polizia Stradale), contenuti nella chiavetta USB di cui il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito, previa apposita istanza, con provvedimento del 19/2/2019 (documento presente nella cartella “DOC. 2E Fascicolo di primo grado”;
Per la parte appellata (DI Assicurazioni S.p.a.): “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il gravame proposto da controparte perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. In via istruttoria la comparente si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. e chiede l'espunzione dei documenti n. 3, 4, 5, 6, dagli atti di causa per i motivi tutti sopra dedotti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 903/2022 del 30.3.2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento nei confronti di Controparte_1
degli eredi di e di DI Ass.ni S.p.a., per i danni,
[...] Persona_1 patrimoniali e non, riportati in seguito al sinistro stradale occorsogli in data 28.8.2016.
A sostegno della domanda, l'attore aveva esposto quanto segue:
- il 28.8.2016, alle ore 23.50 circa, egli, alla guida del motoveicolo ND Hormet tg. CV76214, percorreva la prima corsia di marcia della carreggiata sud dell'Autostrada A1 in direzione Roma quando, giunto all'altezza del Km 286+800, uscita Firenze-Scandicci, veniva tamponato dall'autocarro Volvo tg. EH400DG, di proprietà della e condotto da Controparte_1
assicurato con DI Ass.ni S.p.a.; Persona_1
- la responsabilità dell'accaduto era da imputare esclusivamente al conducente dell'autocarro il quale non aveva tenuto la distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva, tanto che la manovra di frenata posta in essere dal camion all'interno della sua corsia di marcia per una lunghezza di 51,2 metri non era stata sufficiente per fermarne la corsa, per cui la parte anteriore sinistra dell'autotreno urtava la parte posteriore della moto per poi deviare la sua traiettoria verso la corsia di emergenza così investendo la moto e transitando sopra il corpo della passeggera , mentre lui veniva proiettato sulla Persona_2 destra della carreggiata;
- la Polizia Stradale di Firenze Nord, intervenuta sul luogo del sinistro, contestava al la violazione dell'art. 141 commi 2 e 11 C.d.S. per non essere stato Per_1 in grado di arrestare il suo veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità, mentre a lui veniva contestata la violazione dell'art. 141 commi 6 e 11 C.d.S. per aver circolato “a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”;
- in conseguenza dell'urto, era stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Careggi, dove gli venivano riscontrate le seguenti lesioni: “Trauma cranico minore, fratture vertebrali dorsali amieliche. Politrauma inducente trauma toracico con contusioni polmonari inducenti insufficienza respiratoria acuta. Fratture vertebrali D6-D7 amieliche associate ad ematoma paravertebrale con attuale indicazione a trattamento conservativo con busto ortopedico”;
- dopo una lunga malattia durata 130 giorni, gli residuavano postumi permanenti quantificati dal proprio medico di fiducia nella misura del 24%, oltre ai postumi incidenti sul piano psicologico/psichiatrico nella misura del 16-18%, consistenti in un disturbo post traumatico da stress, divenuto cronico;
- a seguito del sinistro, subiva altresì un danno patrimoniale in quanto i postumi ortopedici riportati avevano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica di operaio/pasticciere, aduso a stare in piedi.
Sulla scorta di tali allegazioni, l' aveva adito il Tribunale di Firenze chiedendo che, Pt_1 previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del Per_1 sinistro, i convenuti e DI Controparte_1 Per_1
Assicurazioni S.p.a., fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 338.623,00, oltre € 50.793,45 per onorari stragiudiziali e spese legali.
Si era costituita in giudizio la compagnia assicuratrice DI Ass.ni S.p.a. negando qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro e contestando la pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
La convenuta , proprietaria dell'autocarro, così come gli eredi del Controparte_1 conducente (deceduto medio tempore), erano invece rimasti contumaci. Per_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale adito - istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (tra cui chiavetta USB contenente la videoripresa del sinistro effettuata dalla telecamera dell'ente gestore della rete autostradale, installata in prossimità del luogo dell'incidente), prova testimoniale, espletamento di C.T.U. tecnico-modale e medico-legale – rigettava integralmente la domanda attorea, condannando l' a rifondere alla compagnia di assicurazione le spese di lite e di Pt_1
CTU.
Nello specifico, il primo giudice, facendo proprie le risultanze della CTU cinematica, riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire in via esclusiva all' il Pt_1 quale, dalla corsia centrale, aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento di impegnare la rampa di uscita (con velocità di ingresso stimata in circa 93 km/h), tra l'altro, rallentando fin quasi ad arrestare la marcia al momento della collisione
(tant'è che il motoveicolo era stato ritrovato con la seconda marcia inserita), e in tal modo resezionando le corsie di normale scorrimento dopo aver ampiamente superato
(per circa 265 metri) l'inizio della corsia di decelerazione della rampa di uscita (avente una lunghezza totale di 300 metri). Con una tale condotta di guida, il conducente del motoveicolo - che avrebbe dovuto invece accertarsi che il cambio di marcia e di direzione avvenisse in maniera congrua rispetto alla marcia dei veicoli provenienti da tergo - aveva generato un ostacolo improvviso ed imprevedibile che era risultato inevitabile per il conducente dell'autotreno, proveniente da tergo, con conseguente elisione del normale nesso causale.
Avverso tale decisione, l' interponeva rituale impugnazione dinanzi a questa Corte Pt_1 di Appello lamentando, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale adito si sarebbe limitato a richiamare, a fondamento della decisione, la CTU cinematica e a far proprio il suo contenuto, contraddittorio e lacunoso, attraverso un “vero e proprio copia incolla” rendendo in definitiva una motivazione apparente (primo motivo); dall'altro, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza di prime cure per essere state con essa recepite e condivise le risultanze e le argomentazioni della CTU tecnico-modale nonostante il consulente tecnico d'ufficio fosse incorso in plurimi errori ed omissioni nella ricostruzione della dinamica del sinistro e non avesse fornito una esaustiva risposta alle puntuali osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, con conseguente lacunosità e non attendibilità dell'elaborato peritale (secondo motivo).
In ordine al quantum risarcitorio, l'appellante quantificava il danno da lesioni personali nell'importo complessivo di euro 70.591,17, sulla scorta della valutazione medico-legale effettuata in primo grado, da cui emergeva una invalidità permanente nella misura del
15%, una inabilità temporanea totale di gg. 132 (ITT gg. 50, ITP al 75% gg. 40, ITP al
50% GG. 20, itp al 25% gg. 22) e la somma di € 208,67 per spese mediche congrue e compatibili con il sinistro. Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, anche in via istruttoria, con vittoria di spese di lite e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata DI
Assicurazioni S.p.a., la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché l'inammissibilità delle censure relative alla CTU espletata in primo grado in quanto formulate per la prima volta dall' in sede di Pt_1 gravame;
nel merito, si opponeva alla richiesta di rinnovazione della CTU, chiedeva l'espunzione dagli atti di causa dei documenti n. 3, 4, 5 e 6 depositati per la prima volta con l'atto di appello e contestava in fatto e in diritto le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese di lite.
Gli appellati e , pur ritualmente citati, non si costituivano Per_1 Controparte_1 in giudizio e, con ordinanza del 23.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 16.01.2024, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 23/1/2024 e, successivamente, rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 06.03.2025); infine, con ordinanza in data 12.5.2025 (all'esito di udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
3. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, l'appellata DI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'appellante non avesse indicato, né specificato, i motivi di impugnazione.
L'eccezione è priva di fondamento. Giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass.
n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante ha posto a confronto le proprie tesi difensive con le diverse valutazioni espresse dal giudice di prime cure, confutando le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata e indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
4. Sull'ammissibilità dei documenti nn.
3-6 prodotti dall'appellante.
Sempre in via preliminare, l'appellata DI Assicurazioni S.p.a. ha eccepito l'inammissibile produzione dei documenti nn.
3-6 allegati all'atto di appello poiché depositati per la prima volta in sede di gravame, sebbene non si tratti di documenti “di nuova formazione”, che l' se avesse voluto, avrebbe potuto e dovuto produrre Pt_1 nel corso del primo grado di giudizio entro i termini processuali all'uopo stabiliti. Ne ha quindi chiesto l'espunzione dagli atti causa.
Nello specifico, con l'impugnazione l'appellante ha depositato i seguenti documenti:
- due visure PRA dell'autocarro tg. EH400DG e del rimorchio tg. AC66527 di proprietà della che risultano Controparte_1 datate, rispettivamente, 21 e 22 aprile 2022 (doc. n. 3); - copia della relazione della consulenza tecnica sulla “RICOSTRUZIONE DINAMICA
DELL'INCIDENTE STRADALE del 28 agosto 2016 ore 23:50 circa tra il sig. ed il sig. ”, redatta dall'Ingegnere Persona_1 Parte_1 Per_3 consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, nell'ambito del
[...] procedimento penale R.G.N.R. n. 14276/2016, e depositata presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Firenze il 29.08.2018 (doc. n. 4);
- copia del modulo di richiesta di visione del fascicolo penale R.G.N.R. n.
14276/2016 depositata presso il GIP del Tribunale di Firenze in data 13.04.2022,
e di ritiro copie datato 26.04.2022 (doc. n. 5),
- copia del Certificato del Casellario Giudiziale di (certificato n. Persona_1
29113/2016/R) che risulta rilasciato, sulla richiesta del Pubblico Ministero, in data
05.10.2016 (doc. n. 6).
A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, l'appellante ha insistito per l'ammissibilità di tali produzioni, con particolare riferimento al documento n. 4 (consulenza svolta in ambito di indagini preliminari), deducendo che si tratta di documento mai acquisito dal CTU di questo giudizio, di cui egli non sarebbe mai stato notiziato in passato né personalmente né tramite i propri legali e che sarebbe stato
“acquisito e, pertanto, producibile, solo in data successiva al ritiro, presso la Procura della Repubblica, previa autorizzazione del GIP, del 26/04/2022, a seguito della pronuncia della sentenza appellata, pubblicata in data 30/03/2022, come da modulo di richiesta/ritiro copie allegato (doc. 5)” (cfr. note di trattazione scritta per la prima udienza del 16.01.24).
Il Collegio ritiene che l'istanza dell' debba essere respinta, risultando fondata Pt_1
l'eccezione di tardività formulata dall'appellata.
Invero, l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella nuova formulazione introdotta dal d.l. 83 del
2012, conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede il divieto assoluto di ammissione, nel giudizio di appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità” che, invece, costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma, fatto salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017 e n. 2764/2020), riferibile innanzitutto ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (cfr. Cass. n. 21041/2022). Inoltre, come precisato dalla
Suprema Corte, l'impossibilità di produzione per causa non imputabile va ravvisata anche in relazione a quei documenti che si siano formati a seguito della maturazione delle preclusioni processuali, essendo logicamente evidente l'impossibilità per la parte di produrre un documento non ancora formatosi al momento della maturazione medesima (cfr. Cass. n. 37532/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è emersa l'impossibilità di produzione tempestiva per causa non imputabile all' Pt_1
Invero, nessun impedimento risulta essere stato neppure allegato in ordine al mancato tempestivo deposito delle visure PRA e del certificato del casellario giudiziale di Per_1 che d'altra parte ben avrebbero potuto essere richiesti e prodotti nel precedente grado di giudizio.
Lo stesso dicasi per la copia della consulenza espletata in sede penale nel procedimento a carico del r.g.n.r. 14276/16. Quest'ultima, come emerge dal timbro Per_1 sovraimpresso, risulta essere stata depositata presso la Segreteria della Procura della
Repubblica di Firenze il 29.08.2018. A fronte di ciò, l'appellante si è limitato ad affermare di non essere mai stato notiziato in passato né personalmente né tramite i propri legali di un tale deposito e ha prodotto richiesta di visione del fascicolo penale
R.G.N.R. n. 14276/2016 depositata presso il GIP del Tribunale di Firenze in data
13.04.2022, e di ritiro copie datato 26.04.2022.
Orbene, si tratta di affermazione e di documentazione all'evidenza inidonee a giustificare la produzione tardiva non solo perché fondata su dichiarazioni unilaterali non riscontrabili ex adverso ma anche perché, se l' che era persona offesa nel Pt_1 procedimento penale di cui trattasi, non ha provveduto a compiere i necessari tempestivi accessi presso gli uffici competenti per accertarsi dello stato delle indagini e delle eventuali acquisizioni istruttorie compiute in quella sede è fatto di cui non può che dolersi con se stesso, con conseguente insussistenza del presupposto della non imputabilità all'istante, richiesto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c.. E ciò a maggior ragione se si considera che sono stati invece tempestivamente prodotti dall' con Pt_1 la seconda memoria depositata il 15.2.2019, sia il “decreto fissazione udienza GIP” (doc.
3) sia l'”Ordinanza GIP Dott. Bagnai del 8/2/2018” di rigetto della richiesta di archiviazione e indicazione al Pubblico Ministero di ulteriori indagini (doc. 4), in un momento (ripetesi il 15.2.2019) in cui il procedimento penale doveva essere già stato archiviato per l'intervenuto decesso dell'indagato (cfr. prima memoria ex art. Per_1
183, co. 6 c.p.c. datata 15.01.19 della convenuta DI, pag. 2: “Ricordiamo altresì che il procedimento penale aperto nei confronti del Sig. avanti al Tribunale Persona_1 di Firenze è stato stralciato per l'intervenuto decesso dell'indagato”).
Ne deriva l'inammissibilità delle produzioni in oggetto in quanto non ritualmente introdotte.
5. Sulla richiesta dell'appellante di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. co. 6, c.p.c. n. 2.
Deve essere, altresì, respinta la richiesta, formulata da parte appellante, “di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. 6 2 cpc (foto
Polizia Stradale e filmati Polizia Stradale), contenuti nella chiavetta USB di cui il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito, previa apposita istanza, con provvedimento del 19/2/2019”.
Nel precedente grado di giudizio, l' era stato autorizzato dal Tribunale al deposito Pt_1 della chiavetta USB contenente le videoriprese del tratto autostradale immediatamente precedente al punto in cui si era verificato il sinistro. Non vi era stata, per contro, alcuna richiesta di autorizzazione a depositare in formato cartaceo le foto ed i filmati della
Polizia stradale.
Orbene, nella presente fase processuale, detta richiesta istruttoria non può trovare accoglimento per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la chiavetta USB, contenente - a detta dell'appellante - i suddetti documenti faceva parte del fascicolo di parte di primo grado (in formato cartaceo) dell' che non è stato ridepositato nel Pt_1 presente grado di giudizio, sicché appare fuor di logica autorizzare la stampa di qualcosa che non è presente agli atti di causa e che l'appellante aveva l'onere di depositare se intendeva avvalersene;
in secondo luogo, si tratterebbe in ogni caso di produzione superflua ai fini del vaglio di fondatezza dell'appello non avendo l' neppure Pt_1 esplicitato né quali sarebbero le ragioni per le quali dovrebbe essere acquisito il materiale in questione in forma cartacea né in che modo una tale acquisizione sarebbe idonea a sovvertire il decisum.
6. Difetto di motivazione della sentenza (primo motivo).
Con il primo motivo, l'appellante si duole della natura sostanzialmente apparente della motivazione resa con la sentenza appellata in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare le conclusioni della CTU redatta dall'Ingegner e a farne Per_4 proprio il contenuto, nonostante la presenza di elementi di segno contrario e le contraddizioni segnalate dal CT di parte Pt_1 La censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 6758 del 01/03/2022; nello stesso senso, più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza
n. 1986 del 28/01/2025).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha esplicitato in modo chiaro quale è stato il suo percorso argomentativo per affermare che l' dovesse essere ritenuto Pt_1 esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa.
A tal fine, egli ha, dapprima, richiamato i passaggi “chiave” dell'iter argomentativo compiuto dal tecnico incaricato dall'ufficio evidenziando che essi spiegavano la necessaria concludenza in punto di comprensione della dinamica del sinistro in quanto erano stati sviluppati sulla base di “numerosi elementi oggettivi estrapolati e ricavati dal video registrato dalla telecamera collocata in prossimità del punto d'urto dall'ente gestore della rete autostradale”; indi, ha preso in esame la congruente ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro operata dal perito anche attraverso i rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro (la traccia di frenata del camion sull'asfalto, la sede dell'urto della moto contro l'autotreno, la scia di scarrocciamento della moto, la traccia del sormonto della moto, la scarsa entità dei danni sulla parte anteriore del camion) per ricavarne la correttezza dei dati assunti a presupposto della stessa e concernenti: la posizione avanzata in cui si era verificato l'urto rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita "Firenze-
Scandicci", la durata della manovra di spostamento a destra della moto, la verosimile velocità della moto, la prematura reazione del camionista;
infine, ha ritenuto condivisibili le risultanze cui era pervenuto il tecnico d'ufficio in ordine all'imputabilità del sinistro osservando come, dalla coerente ricostruzione compiuta dal CTU, era emerso che il motociclista, dalla corsia centrale, aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento di impegnare la rampa di uscita (con velocità di ingresso stimata in circa 93 km/h), rallentando, tra l'altro, fino quasi ad arrestare la moto al momento della collisione, tant'è che l'ND era stata ritrovata con la seconda marcia innestata;
l'attore, difatti, si era quasi fermato all'interno del tratto autostradale resezionando le corsie di normale scorrimento, dopo aver ampiamente superato (per circa 265 metri) l'inizio della corsia di decelerazione della rampa di uscita (avente una lunghezza totale di 300 metri) e con tale anomala condotta di guida aveva generato un ostacolo improvviso ed imprevedibile che era risultato inevitabile per il conducente dell'autotreno, proveniente da tergo.
A fronte di tale percorso motivazionale, appare destituita di fondamento la doglianza dell'appellante.
Da esso emerge, infatti, che il giudice di prime cure, diversamente da quanto ritenuto nell'atto di impugnazione, lungi dall'aderirvi acriticamente, ha compiuto una ragionata analisi delle risultanze peritali, indicandole analiticamente, verificandone la coerenza fattuale e logica, compiendo di esse un'autonoma elaborazione critica e, infine, recependole, in modo tutt'altro che supino, a fondamento dell'iter decisionale.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del rilievo – anch'esso infondato – secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno contrario e delle contraddizioni segnalate dal CT di parte Pt_1
In realtà, il Tribunale non ha omesso di prendere in esame i rilievi critici del CT di parte attrice ma, come si evince dal percorso motivazionale adottato in sentenza, ha ritenuto di disattenderli, richiamandosi in proposito alle risposte fornite dal consulente d'ufficio alle contestazioni mosse dal CT di parte attorea all'elaborato peritale sia nell'ambito del subprocedimento tecnico che in sede di udienza.
7. Le risultanze della ctu e la responsabilità nella causazione del sinistro
(secondo motivo).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver recepito e fatte proprie le risultanze e le conclusioni dell'elaborato peritale nonostante il CTU fosse incorso in gravi omissioni e in gravi contraddizioni, con conseguente inattendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo giudice, sotto diversi profili.
L'appellata DI Assicurazioni ha eccepito l'inammissibilità delle contestazioni mosse alla
CTU con l'atto di appello, in quanto costituenti domande e/o eccezioni nuove giacché proposte dall' per la prima volta in sede di gravame e mai sollevate nel pregresso Pt_1 grado di giudizio entro i termini processuali all'uopo stabiliti.
In ordine a tale eccezione, la Corte, nel rilevarne l'infondatezza, evidenzia come, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, le contestazioni mosse alla CTU per la prima volta con l'atto di appello non possano ritenersi tardive. Invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolvendo sul punto il dibattito giurisprudenziale, ha definitivamente affermato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n.
69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”
(cfr. Cass. Civ. Sez. U Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).
Ciò premesso, si analizzano di seguito, partitamente, i rilievi critici dell'appellante.
a) La mancata acquisizione da parte del CTU del cronotachigrafo.
L' lamenta che il CTU non avrebbe acquisito il cronotachigrafo, presente per legge Pt_1 su tutti i mezzi pesanti.
Tale strumento, a detta dell'appellante, avrebbe consentito di accertare in maniera inequivoca non solo la velocità a cui procedeva il camion al momento del sinistro ma anche da quante ore il conducente del mezzo si trovava alla guida;
ciò, oltre che al fine di valutare il rispetto delle norme di legge, soprattutto per accertare in maniera obiettiva il tempo di reazione del conducente dinanzi all'ostacolo rappresentato dalla moto, dal momento che il CTU si era limitato ad ipotizzare, in maniera del tutto avulsa da elementi oggettivi, il tempo di reazione “standard” di 1 secondo in cui reagisce la persona media, mentre sarebbe stato necessario accertare da quanto tempo il conducente del mezzo pesante si trovava alla guida, al fine di verificare se il tempo di reazione del medesimo potesse considerarsi nello “standard” o meno, anche a causa della eventuale stanchezza conseguente ad un numero elevato di ore di guida.
Il rilievo non ha ragion d'essere, alla luce delle considerazioni che seguono.
Occorre tener presente che il calcolo della velocità dei mezzi da parte del CTU è avvenuto attraverso l'analisi dei “video in atti al km 286+380, circa 600 m prima dell'urto tra i veicoli” (cfr. pag.
9-12 della relazione in atti). Il consulente incaricato dall'ufficio, in particolare, ha dato conto di aver utilizzato, per il calcolo della velocità della moto (circa 92 km/h), “due riferimenti, indicati nelle figure 9
e 10, distanziati di circa 34,3 m e percorsi dalla moto in circa 1,35 s.” e, per il calcolo della velocità dell'autotreno (circa 83 km/h), i “medesimi riferimenti utilizzati per la moto, indicati nelle figure 11 e 12, percorsi dall'autotreno in circa 1,49 s.”.
Ciò premesso, per un verso, il modus procedendi del CTU si sottrae alle contestazioni dell'appellante in quanto si basa su dati oggettivi estrapolati dalle videoriprese riproducenti l'andatura dei mezzi coinvolti nel sinistro in un momento immediatamente precedente all'urto; per altro verso, il percorso argomentativo del tecnico dell'ufficio non risulta affatto smentito dalle critiche dell'appellante il quale, senza formulare specifici rilievi alle operazioni di calcolo come sopra compiute e senza contrapporre ad esse risultati diversi da quelli raggiunti nella relazione peritale, si limita ad invocare la necessità di acquisire il cronotachigrafo, strumento del quale, in difetto di motivate censure alle risultanze della CTU, non è possibile apprezzare l'effettiva necessità.
Quanto poi al rilievo compiuto dall'appellante relativo all'indicazione da parte del CTP di
DI della velocità del camion, alle ore 23.46 e 23.48, rispettivamente in 88 km/h e in
87 km/h (cfr. pag. 4 della relazione di parte, a firma dell'ingegner allegate alla Per_5
CTU) e quindi ben superiore a quella consentita dalla legge e ipotizzata dal CTU, vi è da rilevare che nella stessa relazione a firma poco più avanti, si dà conto dei valori Per_5 delle tolleranze dei tachigrafi di tipo digitale, sulla base dei quali “è possibile asseverare per l'autotreno Volvo FH 460 una velocità di entrata in campo intorno agli 80 km/h, o di qualche chilometro leggermente superiore”.
Infine, in ordine al tempo impiegato dal conducente dell'autocarro dal momento della percezione del pericolo al momento dell'urto, rilievo del tutto preminente, nel dibattito che si è svolto nel contraddittorio tecnico tra CTU e CTP, è stato attribuito non al tempo di reazione di 1 s. nella percezione del pericolo bensì al dato rappresentato dall'assunzione del punto d'urto. Orbene, sul tale circostanza, non può che richiamarsi quanto già ampiamente illustrato dal CTU sia in sede di risposta alle osservazioni critiche del CT di parte attrice/odierna appellante, sia in sede di chiarimenti resi all'udienza del
27.11.2019.
A pagina 16 della relazione peritale, il CTU ha compiutamente osservato: “Il CTP Per_6 evidenziava una incongruenza nel tempo complessivamente impiegato dal conducente dell'autocarro dal momento della percezione del pericolo al momento dell'urto. In particolare il CTP, sulla base del diagramma riportato in figura 13 valutava un tempo di 5 s invece che di 4 s come nella presente relazione indicato. Il calcolo svolto dal CTP si basa sull'assunzione che l'urto sia avvenuto a fine della traccia di frenata lasciata dal camion, mentre qui si è considerato che l'urto sia avvenuto prima di tale fine, come indicato nel punto 1 del paragrafo 5.5, ottenendo quindi un tempo inferiore. Si osserva che tale differenza di tempo non incide in modo sostanziale sulla ricostruzione dell'evento, come riportato nelle conclusioni”.
Ed ancora, in sede di chiarimenti il CTU ha ribadito: “le ulteriori ricostruzioni alternative offerte dal CTP risultano meno probabili in considerazione dello stato dei luoghi Per_6 ma soprattutto la ricostruzione presuppone che il punto di urto sia da collocare Per_6 alla fine delle tracce di frenata, mentre è più verosimile che il punto d'urto sia da porre una decina di metri più a monte (v. pagina 13 e 16)”.
A giudizio del Collegio, poi, tale ragionamento di verosimiglianza espresso dal CTU è del tutto condivisibile. Invero, nel paragrafo 5.5. punto 1 della relazione in atti, il tecnico incaricato ha fornito adeguate spiegazioni in proposito osservando: “L'urto, avvenuto con la parte frontale del camion, è verosimile che si sia concretizzato qualche metro prima di quando il camion ha cessato di marcare l'asfalto con la traccia di frenata, al km 286 + 981. La traccia di scarrocciamento e sormonto della moto, infatti, inizia poco più avanti e il guidatore del camion è verosimile che abbia rilasciato il freno a seguito dell'impatto. Tale posizione risulta alcuni metri a monte dell'intersezione tra la traiettoria rettilinea del camion e la traccia di scarrocciamento, congruentmente con lo scenario in cui il camion urta da tergo la moto e questa si abbatte sul fianco dopo pochi metri e viene quindi sormontata”.
b) L'omesso accertamento delle caratteristiche del camion e del rimorchio.
L'appellante sostiene che, ai fini di una corretta ricostruzione del sinistro, sarebbe stato necessario accertare il peso dei due veicoli (trattore e rimorchio) al momento del sinistro e, soprattutto, se i medesimi viaggiassero a pieno carico o meno, al fine di determinare l'effettivo spazio di frenata rispetto alla velocità dei medesimi.
A tal fine ha dedotto che dalle visure PRA di cui al documento n. 3 allegato all'atto di appello, il peso complessivo del camion (tg. EH400DG) risultava pari a 26.000 kg mentre il peso complessivo del rimorchio (tg. AC66527) era pari a 22.000 kg, per un valore globale di 48.000 kg, ovvero un peso pari a quasi 3 volte quello indicato in CTU di 18.000 kg con tutte le conseguenze del caso in merito alla notevole maggiore incidenza del peso dei veicoli sullo spazio e sul tempo di frenata. Infine, ha osservato che nessun accertamento era stato compiuto da parte del CTU né sullo stato degli pneumatici del camion, né sulla regolarità suo impianto frenante.
Il Collegio ritiene di dover disattendere i rilievi dell'appellante.
Ben vero è – come già evidenziato in premessa - che deve ammettersi, anche per la prima volta, e anche in sede di appello, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione. Tuttavia – come non hanno mancato di sottolineare le Sezioni Unite nell'arresto sopra richiamato - dette censure devono essere relative a contestazioni "valutative" e/o "di merito" (cfr. Cass. Civ. Sez. U Sentenza n.
5624 del 21/02/2022).
Con tale precisazione – a giudizio di questa Corte – il massimo organo della nomofilachia ha inteso affermare che deve pur sempre trattarsi di censure afferenti agli aspetti relativi all'apprezzamento delle risultanze tecniche compiute, sia da parte del CTU che da parte del giudice, oppure agli aspetti relativi al portato che quell'apprezzamento possa aver avuto sulla decisione, rimanendo comunque preclusa la possibilità di contestazione fondata su aspetti strettamente tecnici mai sollevati e vagliati e che la parte avrebbe potuto e dovuto sottoporre, nella normale dialettica processuale e nel rispetto del contraddittorio, all'attenzione del CTU e delle controparti nei tempi e nei modi previsti, anche avvalendosi del proprio consulente di parte.
Nel caso di specie, da un lato, lo stesso consulente di parte incaricato dall non Pt_1 ha evidentemente ritenuto che le caratteristiche del camion e del rimorchio rappresentassero aspetti decisivi nella ricostruzione della dinamica;
dall'altro, lo stesso difensore in sede di richiesta di chiarimenti depositata non ha mai sollevato lo specifico tema (cfr. istanza depositata in data 22.10.2019).
Sotto altro diverso profilo - e in aggiunta a quanto sinora considerato - si osserva come l'accertamento del peso del trattore e del rimorchio al momento del sinistro e, in particolare, il fatto che gli stessi viaggiassero o meno a pieno carico, sono circostanze che comunque il CTU non avrebbe potuto autonomamente accertare essendo affidate ad elementi di fatto che avrebbero dovuto costituire oggetto di prova da parte di chi intendeva avvalersene.
Infine, quanto alle risultanze del PRA che l ha chiesto di depositare per contestare Pt_1 gli accertamenti del CT di parte DI – in disparte il fatto che lo stesso appellante ha compiuto un generico ed apodittico riferimento alle “conseguenze del caso in merito alla notevole maggiore incidenza del peso dei veicoli sullo spazio (e sul tempo) di frenata” senza farsi carico di illustrarle e corroborarle nello specifico attraverso argomenti scientificamente dimostrati – prevale in ogni caso la considerazione decisiva – come già osservato nel paragrafo n. 4 che precede – che la relativa documentazione è stata irritualmente prodotta nel presente grado di giudizio, in violazione dell'art. 345, terzo comma, c.c., con conseguente sua inutilizzabilità in questa sede.
c) L'omessa considerazione delle caratteristiche della moto.
L'appellante, dopo aver evidenziato che la moto coinvolta nel sinistro era una ND
Hornett 600 di cilindrata, con faro posteriore ben visibile da parte dei veicoli che seguivano, ha dedotto che l'unico dato evidenziato dal CTU, nella relazione agli atti, era invece rappresentato dal rinvenimento della moto con la seconda marcia inserita da cui il tecnico avrebbe tratto l'erronea conclusione che quest'ultima andava a velocità moderata, con conseguente erroneità della sentenza impugnata laddove in essa si era ritenuto che l'attore stesse “rallentando, tra l'altro, fino quasi ad arrestare la moto al momento della collisione” (pag. 6 cpv. 1 sentenza primo grado).
Un tale ragionamento – a detta dell'appellante – avrebbe completamente obliterato il dato che una moto, come quella coinvolta nel sinistro, in seconda marcia raggiungerebbe agevolmente i 120 km/h, con conseguente caducazione del ragionamento del CTU, totalmente avulso da dati oggettivi e, di conseguenza, delle affermazioni contenute in sentenza, totalmente sfornite di prova.
In aggiunta, si evidenzia da parte dell' la contraddizione in cui sarebbe incorso il Pt_1 giudice di prime cure, il quale dopo aver affermato, a pagina 5, punto 5 della sentenza, che non si era trattato di una manovra repentina, aveva poi soggiunto, a pagina 6 capoverso 1, che l' aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento Pt_1 di impegnare la rampa di uscita e che lo stesso si era quasi fermato all'interno del tratto autostradale.
Secondo l'appellante, sarebbe difficile ipotizzare come la moto potesse aver posto in essere <“deviazione improvvisa” in conseguenza della quale sarebbe risultata, subito dopo, addirittura “quasi ferma”, fermo restando che ciò sarebbe avvenuto a seguito di una manovra “non repentina”>>.
Le contestazioni non colgono nel segno e debbono essere pertanto disattese.
Il consulente incaricato dall'ufficio, sulla scorta di tutti i dati a sua disposizione – costituiti sia dai rilievi planimetrici effettuati in loco dalla Polizia Stradale intervenuta sulla scena del sinistro e dalle immagini contenute nel fascicolo fotografico della p.g. - descrittivi e rappresentativi della posizione di quiete assunta dai due veicoli dopo il sinistro, delle tracce lasciate dagli stessi sul luogo dell'incidente (di frenata, il mezzo pesante, e di scarrocciamento, la moto) e dei danneggiamenti riportati dai due mezzi coinvolti - sia dalle videoriprese registrate dalla telecamera di sorveglianza collocata, al di sopra del pannello a messaggio variabile, dall'ente gestore della rete autostradale in corrispondenza del km 286+360, e quindi in prossimità del punto d'urto (prodotte dallo stesso attore tramite deposito di chiavetta USB), è giunto a conclusioni pienamente coerenti attraverso un iter logico argomentativo compiutamente motivato, supportato da esaustive considerazioni tecnico-scientifiche e scevro da contraddizioni.
In primo luogo, attraverso l'analisi delle videoriprese, egli ha ricavato la velocità di andatura dei due mezzi, calcolandola in base alla distanza tra due punti ed il relativo tempo di percorrenza da parte dei due mezzi, con un margine di errore di circa 2-3 km/h. (cfr. figure 9 – 12 a pag. 9 della consulenza); ha inoltre accertato che, al passaggio in prossimità della telecamera, la moto precedeva il camion di circa 45 m e di circa 2,6 s.
Ciò premesso, il CTU ha individuato sette punti fermi, coerentemente desumibili dai dati oggettivi emersi dal materiale a sua disposizione (pag. 12 e 13 relazione):
“a) l'autotreno marciava sulla corsia più a destra e vi rimaneva fino al punto di urto, ovvero per tutti i circa 550 m precedenti la zona di collisione a partire dal punto in cui inizia la scena ripresa nel filmato;
b) la moto procedeva inizialmente sulla corsia centrale e poi si spostava a destra, verosimilmente per imboccare l'uscita per Firenze Scandicci. Tale circostanza è chiaramente dimostrata dalla posizione di impatto dei veicoli e dalla traccia di scarrocciamento della stessa, verso destra, fino alla posizione di quiete sul margine destro della carreggiata;
c) dal video risulta che per circa almeno 11 secondi dopo che il camion entra nella zona ripresa dalla telecamera, la moto procede regolarmente sulla propria corsia iniziale.
Considerando la velocità del camion costante fino a prima della frenata finale, 11 s corrispondono a circa 255 m. Quindi la moto ha iniziato a deviare verso il margine destro, sicuramente non prima di 300 m dalla zona di conflitto.
d) la moto, nel suo spostamento a destra, intersecava la traiettoria del camion e al momento dell'urto si veniva a trovare davanti alla parte anteriore sinistra dell'autotreno;
e) la velocità della moto era inizialmente poco più elevata di quella dell'autotreno (92 km/h contro 83 km/h), poi rallentava e, al momento in cui si trovava davanti all'autotreno, procedeva più lentamente di quest'ultimo; f) la distanza tra i due veicoli, 550 m prima della zona di conflitto, era di circa 45 m.
Poiché la moto rallentava l'andatura, lo spazio tra i due veicoli diminuiva fino all'urto, anche se non è possibile stabilire se tale diminuzione è avvenuta con regolarità o solo negli ultimi metri o addirittura prima è aumentata e poi diminuita. Il filmato, infatti, non permette di apprezzare questo particolare.
g) il camion lasciava circa 51 m di traccia di frenata con singola ruota. La moto lasciava circa 6 m di traccia di scarrocciamento, con andamento diagonale verso il margine destro della carreggiata. In questa fase, per le posizioni finali raggiunte, sul lato opposto del camion rispetto a quelle di inizio contatto, la moto veniva sormontata dal camion, come anche documentato dalla morfologia dei danni riscontrati sulla moto”.
È opportuno evidenziare che tutti i suddetti sette punti – come emerge dall'elaborato peritale e come è stato confermato dal CTU in sede di risposta ai chiarimenti (cfr. verbale udienza 27.11.2019) – sono stati concordati con entrambi i CT di parte.
Sulla scorta di tali elementi, il tecnico è poi giunto alle seguenti conclusioni:
“1. la traccia di frenata è stata lasciata con ogni probabilità dalle ruote posteriori del trattore o da quelle del rimorchio. L'urto, avvenuto con la parte frontale del camion, è verosimile che si sia concretizzato qualche metro prima di quando il camion ha cessato di marcare l'asfalto con la traccia di frenata, al km 286 + 981.
La traccia di scarrocciamento e sormonto della moto, infatti, inizia poco più avanti e il guidatore del camion è verosimile che abbia rilasciato il freno a seguito dell'impatto.
Tale posizione risulta alcuni metri a monte dell'intersezione tra la traiettoria rettilinea del camion e la traccia di scarrocciamento, congruentemente con lo scenario in cui il camion urta da tergo la moto e questa si abbatte sul fianco dopo pochi metri e viene quindi sormontata.”
2. l'urto si è verificato in una posizione avanzata, rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita "Firenze-Scandicci", come a dimostrare che la decisione di svoltare sia stata presa dal motociclista all'ultimo istante, come peraltro emerge dalle sue stesse dichiarazioni;
3. considerando un tempo di reazione di 1,0 s, il camionista ha percepito il pericolo circa
23 m prima dell'inizio della traccia di frenata e 4 s circa prima dell'urto, come visibile in figura 13;
4. la moto verosimilmente andava ad una velocità pochi chilometri inferiore a quella del camion, vista la scarsa entità dei danni sul camion (quelli sulla parte posteriore della moto sono dovuti anche al successivo sormonto); 5. la manovra di spostamento a destra della moto, dal momento in cui è stata percepita dal camionista come pericolo al momento dell'urto, ovvero quando la moto è giunta davanti alla parte frontale sinistra del camion, è durata circa 4 s.
Quindi non è stata una manovra repentina, ma comunque tale da non potere evitare
l'impatto da parte del camionista, che marciava a velocità attorno al limite imposto per il tipo di mezzo condotto. La durata della manovra e la prematura reazione del camionista indica che quest'ultimo era attento alla guida.”
Il Collegio ritiene che tale iter argomentativo sfugga alle censure mosse dall'appellante.
Il CTU ha valorizzato, in primo luogo, il fatto che l'urto si era verificato in una posizione
“avanzata” rispetto a quella che avrebbe dovuto essere una regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita Firenze-Scandicci, e ciò a dimostrare che la decisione di svoltare a destra da parte del motociclista era stata presa all'ultimo istante.
Tale ricostruzione, peraltro, oltre che verosimile alla luce dei dati oggettivi utilizzati dal
CTU è del tutto congruente anche con le dichiarazioni rese alla p.g. dall che Pt_1 testimoniano del fatto che il motociclista fosse incerto su quale uscita avrebbe dovuto utilizzare per lasciare l'autostrada e dunque avesse esitato nel compiere la manovra di avvicinamento all'uscita, decidendosi quando era troppo tardi.
In tal senso un ulteriore elemento di riscontro è stato opportunamente indicato dal CTU nel fatto che al momento dell'urto la moto si trovasse ancora sul margine sinistro della prima corsia e quindi in ritardo rispetto ad una corretta manovra di svolta per uscire
(cfr. pag. 17 della CTU), mentre invece la traiettoria tenuta dal camion era pacificamente rettilinea (cfr. verbale 27.11.2019).
Quanto alla bassa velocità tenuta dalla moto, sulla quale si soffermano le critiche dell'appellante - premesso che non è stato il CTU a ricavare la ridotta velocità della moto dalla “seconda marcia inserita” bensì il tecnico di parte di DI (cfr. pag. 12 della relazione a firma del tecnico Ing. – vi è da rilevare, sotto tale profilo, che nel Per_5 contraddittorio tecnico svoltosi nel subprocedimento di consulenza il CT di parte attrice, ing. senza confutare il dato tecnico della bassa velocità della moto, ha invece Per_6 contestato il fatto che la manovra di spostamento a destra da parte del motociclista fosse avvenuta tempo prima della percezione da parte del camionista e che si trovasse già in marcia rettilinea quando fu urtata dal camion. Tuttavia, tale alternativa ricostruzione è stata efficacemente contraddetta dal CTU, il quale ha evidenziato, oltre alla bassa velocità della moto: 1) che l'urto si era verificato in una posizione avanzata rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita Firenze Scandicci;
2) che la moto al momento dell'urto era ancora sul margine sinistro della prima corsia e quindi in ritardo rispetto ad una corretta manovra di svolta per uscire;
3) che la traiettoria tenuta dal camion era invece rettilinea (cfr. pag. 17 della relazione in atti e verbale udienza del 27.11.2019); elementi tutti, quelli descritti, che indicavano che il motociclista stava svoltando per imboccare l'uscita, ma aveva effettuato la manovra troppo tardi, forse a causa di una indecisione;
donde, la poco probabile ipotesi sostenuta dal CT secondo la quale il motociclista avrebbe effettuato lo spostamento a Per_6 destra con molto anticipo e che, mentre marciava regolarmente in rettilineo, fosse stato tamponato dal camionista distratto.
Infine, non sussiste la rilevata contraddizione tra il fatto che la manovra di spostamento del motociclista non fosse stata repentina ed il fatto che la motocicletta, spostandosi sulla destra senza avvedersi del sopraggiungere del camion, intersecandone la traiettoria e rallentando notevolmente la propria andatura, era venuta a costituire un intralcio e un ostacolo per il camion, che nonostante la frenata, non riusciva ad evitare di urtarlo.
Tale iter ricostruttivo, infatti, cristallizza due distinti fotogrammi della dinamica del sinistro, compiuta dal CTU e recepita dal primo giudice: il primo, è rappresentato dallo spostamento a destra della moto, che il CTU descrive come manovra non repentina, il secondo, è rappresentato dalla conseguente intersezione della traiettoria del camion da parte della moto, per cui nonostante “la manovra di deviazione a destra della moto
[fosse] avvenuta in tempi relativamente lunghi, dell'ordine di 4s, dal momento in cui fu percepita come pericolo dal date le caratteristiche del mezzo, quest'ultimo non Per_1 riuscì ad evitare l'impatto”, malgrado la manovra di frenata posta in atto quale estremo tentativo.
d) L'omessa considerazione di altri elementi oggettivi meritevoli di rilievo.
L'appellante lamenta che il CTU avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi oggettivi meritevoli di rilievo, e in particolare: sia il trattore che il rimorchio erano privi dei rispettivi libretti di circolazione e, conseguentemente, era stata contestata al la violazione dell'art. 180 c.d.s.; inoltre, il era stato contravvenzionato Per_1 Per_1 ai sensi degli artt. 141 c.
1-11 del c.d.s. per non aver rispettato il limite di velocità di
80 km/h; il era soggetto alla prescrizione di guida con lenti;
la patente di guida Per_1 del era prossima alla scadenza;
il era deceduto pochi mesi dopo Per_1 Per_1
l'incidente, il che poteva far ipotizzare uno stato di salute non perfettamente integro al momento del sinistro;
il procedimento penale per il reato di cui all'art. 590 c.p. era stato aperto unicamente a carico del ed era stato dichiarato estinto per il decesso Per_1 del infine, il aveva riportato plurime condanne per reati inerenti alla Per_1 Per_1 violazione del codice della strada.
L'unico elemento, tra quelli indicati dall'appellante, che potrebbe spiegare una qualche rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro – essendo gli altri, per contro, del tutto ininfluenti - è rappresentato dalla contestazione elevata al ai sensi Per_1 dell'art. 141 c.d.s. che prevede l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Tuttavia, non solo dal verbale della Polizia stradale non è dato evincere in base a quali concreti elementi gli agenti intervenuti formularono la suddetta contestazione, ma – soprattutto – alla stregua della corretta ricostruzione compiuta dal CTU è emerso che il sinistro non si verificò per uno scorretto controllo della velocità da parte del conducente dell'autocarro.
Al riguardo il consulente incaricato dall'ufficio ha evidenziato come a determinare l'incidente fosse stata invece la condotta di guida dell' Invero, mentre non vi era Pt_1 un diretto nesso di causa con il comportamento del il quale marciava sulla Per_1 propria corsia di destra, a velocità attorno o poco superiore al limite imposto per il tipo di veicolo e metteva in atto una manovra di frenata quale estremo tentativo di evitare l'impatto, per contro l' marciando inizialmente nella corsia di sorpasso, si Pt_1 spostava sulla destra senza avvedersi del sopraggiungere del camion e intersecandone la traiettoria e, nel compiere tale manovra, rallentava notevolmente la propria andatura venendo a costituire un intralcio e un ostacolo per il camion, che nonostante la frenata non riusciva ad evitare l'urto.
e) Le contraddizioni e le lacune nel calcolo della velocità tenuta dai due conducenti.
L'appellante sostiene che i videogrammi stampati delle riprese effettuate dalla telecamera installata sul tratto autostradale interessato dal sinistro, presi in esame dal
CTU al fine di stabilire la verosimile velocità di marcia dei due veicoli (cfr. immagini 9,
10, 11 e 12 a pagine 10 e 11 della relazione), in parte, sarebbero carenti di indicazioni fondamentali, in altra parte, offrirebbero elementi di valutazioni utili che non sarebbero stati considerati dal CTU. In ordine al primo aspetto, si evidenzia che la foto n. 12 non indicherebbe alcun orario, per cui il tempo di percorrenza tra i due punti (quelli raffigurati rispettivamente nella foto 11 e nella foto 12) indicato dal CTU in 1,49 s sarebbe “prima che non condivisibile, totalmente privo di riscontro stante la totale assenza di uno dei parametri di riferimento”.
Il Collegio ritiene di non poter condividere il rilievo.
In primo luogo, l'omessa produzione in questo grado di giudizio della chiavetta USB contenente la videoripresa, già presente nel fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, come già in precedenza rilevato, impedisce di compiere una verifica diretta sul punto in contestazione, senza che a ciò possa sopperirsi attraverso la stampa delle immagini, secondo la richiesta dell'appellante già disattesa per i motivi indicati al paragrafo 5.
Ciò premesso, vi è da dire che i dati assunti a riferimento dal CTU (distanza tra i due punti e tempo di percorrenza) sono stati sottoposti al contraddittorio tecnico delle parti nella relazione depositata agli atti e in quella sede non sono stati oggetto di alcuna contestazione;
ciò a conferma della loro verosimile corrispondenza con quanto era possibile direttamente constatare dalla videoripresa e dai tempi di registrazione. Inoltre, tali dati sono confluiti nella decisione impugnata, rappresentando i presupposti del ragionamento del CTU, recepito dal Tribunale.
Lo stesso appellante omette poi di precisare se, dalla visione del filmato, emergerebbe un orario incompatibile con i risultati ricavati dal CTU o se invece si tratterebbe soltanto di un'omessa (ed irrilevante) trascrizione nella relazione tecnica.
In una tale situazione, era onere dell'appellante fornire gli elementi necessari per confutare i dati assunti dal CTU, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine la mera indicazione di una pretesa aporia di cui si è omesso sia di chiarire il presupposto fondante sia di produrre il necessario riscontro.
Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo secondo cui dalle immagini della videoripresa non si potrebbe escludere che, una volta spostatasi a destra, la moto fosse stata a sua volta nuovamente superata dal veicolo presente davanti al camion, ben visibile in foto n. 10 e il camion si fosse trovato davanti la moto senza essere in grado di arrestarsi per tempo, a causa della velocità non consona e/o di altre cause quali stanchezza, distrazione o altro. Il Collegio osserva che si tratta di una ricostruzione meramente ipotetica, non suffragata da alcun elemento di riscontro, mai ipotizzata neppure dal CT di parte attorea e, in ogni caso, inidonea a minare la dinamica per come ricostruita dal CTU che ha evidenziato come la moto, al momento dell'urto, si trovasse ancora vicino al margine sinistro della prima corsia. Non a caso, infatti, le deformazioni hanno interessato la zona anteriore sinistra del camion (cfr. figure 7 e 8 a pag. 9 della CTU).
f) La contraddittorietà delle conclusioni della CTU redatta dall'ingegner con Per_4 quella redatta dall'ingegner nel procedimento penale a carico del Per_3
Per_1
L'appellante invoca le diverse conclusioni cui sarebbe giunto il consulente nominato dal
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del (e Per_1 poi archiviato per intervenuto decesso dello stesso) per argomentare la carenza e la erroneità del percorso motivazionale compiuto dal CTU nel presente processo, e formulando, in ipotesi, richiesta di rinnovazione della CTU.
Il Collegio in dissenso con l'appellante osserva quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
5947 del 28/02/2023).
Orbene, nel caso di specie, come già rilevato in precedenza (cfr. paragrafo 4
Sull'ammissibilità dei documenti nn.
3-6 prodotti dall'appellante), l'appellante non ha ritualmente introdotto in giudizio la consulenza svolta in sede penale, sicché una sua valutazione in questa sede, senza che tale produzione sia stata sottoposta alla discussione delle controparti nelle forme e nei tempi previsti secondo le ordinarie scansioni processuali, finirebbe inevitabilmente per determinare un vulnus del contraddittorio.
Né si giustifica la richiesta di rinnovazione della CTU. Invero, al di là di quelle che possano essere state le conclusioni assunte nel procedimento penale senza il contraddittorio delle parti in causa, il CTU, nel presente processo, ha risposto in modo esaustivo e congruente ai quesiti formulati, senza lasciare perplessità o spazi di indagine inesplorati e superando in modo convincente le contestazioni mosse dal CT di parte attrice.
Infine, per completezza, quanto al preteso valore di prova vincolante del verbale della p.g. laddove in esso era stato rilevato il tamponamento della moto da parte dell'autocarro, giova ricordare che in base all'orientamento qui condiviso della giurisprudenza di legittimità: “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del
07/10/2022).
Allo stesso modo, le valutazioni compiute dal Gip non hanno valore di prova in questo giudizio, tanto più che nella medesima sede (rigetto di richiesta di archiviazione) si dà conto anche di una possibile manovra imprudente ed improvvisa compiuta dall Pt_1
Quanto al risarcimento in regime diretto ottenuto dall' dalla propria assicurazione Pt_1 per i danni riportati dal motoveicolo, si tratta all'evidenza di una mera valutazione di convenienza compiuta dalla compagnia nei confronti del proprio assicurato a cui non può annettersi alcun valore.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Stante la soccombenza dell'appellante, non ricorrono, in radice, i presupposti per la condanna delle parti appellate ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
8. Le spese di lite.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia (dichiarato, ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00), dell'impegno difensivo (medio) prestato e dell'assenza di attività istruttoria - in complessivi € 8.433,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva e in € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro la sentenza n. 903/2022 del Tribunale di Firenze, emessa il Parte_1
29.03.2022 e pubblicata il 30.03.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 8.433,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 25.7.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere estensore Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Francioli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
DI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Tronconi, come da procura in atti;
APPELLATA nonché contro
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: , quale erede di Controparte_2 C.F._2 Per_1
;
[...]
(C.F.: ), quale erede di ; Parte_2 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , quale erede di Parte_3 C.F._4 Per_1
;
[...]
(C.F.: ), quale erede di ; Parte_4 C.F._5 Persona_1 (C.F.: , quale erede di Parte_5 C.F._6 Per_1
.
[...]
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 903/2022 del Tribunale di Firenze, emessa il 29.03.2022 e pubblicata il
30.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'08.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data
29/03/2022, depositata in data 30/03/2022, notificata in data 12/04/2022, riformare la medesima accogliendo le seguenti conclusioni, come formulate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado: CONCLUSIONI Nel merito: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze adito, respinta, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del Autocarro Volvo trg. EH400DG di proprietà della
e condotto dal sig. Controparte_1 Persona_1 assicurato con DI e, per l'effetto, in solido con e Controparte_1 Controparte_1
Con C,. e sig.ra , quale erede di , condannarli a risarcire al
[...] CP_3 Persona_1 sig. oltre alla refusione delle spese sostenute così come Parte_1 documentalmente provate, l'importo di €. 70.591,17 oltre spese legali stragiudiziali come da tariffe forensi in vigore o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà stabilita, ovvero che in ipotesi venga stabilita dal giudice in via equitativa e, condanna
d'ufficio dei convenuti ex art. 96 cpc comma 3 per responsabilità aggravata, nella misura che Codesto Giudicante riterrà di giustizia. Col favore della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del fatto -
28/08/2016 al saldo. Con vittoria di spese, anche per CTU e CTP, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. In tesi e in via istruttoria si chiede rinnovazione della CTU ricostruttiva per le causali di cui in premessa. Si reitera la richiesta di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. 6 2 cpc (foto
Polizia Stradale e filmati Polizia Stradale), contenuti nella chiavetta USB di cui il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito, previa apposita istanza, con provvedimento del 19/2/2019 (documento presente nella cartella “DOC. 2E Fascicolo di primo grado”;
Per la parte appellata (DI Assicurazioni S.p.a.): “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il gravame proposto da controparte perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. In via istruttoria la comparente si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. e chiede l'espunzione dei documenti n. 3, 4, 5, 6, dagli atti di causa per i motivi tutti sopra dedotti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 903/2022 del 30.3.2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento nei confronti di Controparte_1
degli eredi di e di DI Ass.ni S.p.a., per i danni,
[...] Persona_1 patrimoniali e non, riportati in seguito al sinistro stradale occorsogli in data 28.8.2016.
A sostegno della domanda, l'attore aveva esposto quanto segue:
- il 28.8.2016, alle ore 23.50 circa, egli, alla guida del motoveicolo ND Hormet tg. CV76214, percorreva la prima corsia di marcia della carreggiata sud dell'Autostrada A1 in direzione Roma quando, giunto all'altezza del Km 286+800, uscita Firenze-Scandicci, veniva tamponato dall'autocarro Volvo tg. EH400DG, di proprietà della e condotto da Controparte_1
assicurato con DI Ass.ni S.p.a.; Persona_1
- la responsabilità dell'accaduto era da imputare esclusivamente al conducente dell'autocarro il quale non aveva tenuto la distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva, tanto che la manovra di frenata posta in essere dal camion all'interno della sua corsia di marcia per una lunghezza di 51,2 metri non era stata sufficiente per fermarne la corsa, per cui la parte anteriore sinistra dell'autotreno urtava la parte posteriore della moto per poi deviare la sua traiettoria verso la corsia di emergenza così investendo la moto e transitando sopra il corpo della passeggera , mentre lui veniva proiettato sulla Persona_2 destra della carreggiata;
- la Polizia Stradale di Firenze Nord, intervenuta sul luogo del sinistro, contestava al la violazione dell'art. 141 commi 2 e 11 C.d.S. per non essere stato Per_1 in grado di arrestare il suo veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità, mentre a lui veniva contestata la violazione dell'art. 141 commi 6 e 11 C.d.S. per aver circolato “a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”;
- in conseguenza dell'urto, era stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Careggi, dove gli venivano riscontrate le seguenti lesioni: “Trauma cranico minore, fratture vertebrali dorsali amieliche. Politrauma inducente trauma toracico con contusioni polmonari inducenti insufficienza respiratoria acuta. Fratture vertebrali D6-D7 amieliche associate ad ematoma paravertebrale con attuale indicazione a trattamento conservativo con busto ortopedico”;
- dopo una lunga malattia durata 130 giorni, gli residuavano postumi permanenti quantificati dal proprio medico di fiducia nella misura del 24%, oltre ai postumi incidenti sul piano psicologico/psichiatrico nella misura del 16-18%, consistenti in un disturbo post traumatico da stress, divenuto cronico;
- a seguito del sinistro, subiva altresì un danno patrimoniale in quanto i postumi ortopedici riportati avevano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica di operaio/pasticciere, aduso a stare in piedi.
Sulla scorta di tali allegazioni, l' aveva adito il Tribunale di Firenze chiedendo che, Pt_1 previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del Per_1 sinistro, i convenuti e DI Controparte_1 Per_1
Assicurazioni S.p.a., fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 338.623,00, oltre € 50.793,45 per onorari stragiudiziali e spese legali.
Si era costituita in giudizio la compagnia assicuratrice DI Ass.ni S.p.a. negando qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro e contestando la pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
La convenuta , proprietaria dell'autocarro, così come gli eredi del Controparte_1 conducente (deceduto medio tempore), erano invece rimasti contumaci. Per_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale adito - istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (tra cui chiavetta USB contenente la videoripresa del sinistro effettuata dalla telecamera dell'ente gestore della rete autostradale, installata in prossimità del luogo dell'incidente), prova testimoniale, espletamento di C.T.U. tecnico-modale e medico-legale – rigettava integralmente la domanda attorea, condannando l' a rifondere alla compagnia di assicurazione le spese di lite e di Pt_1
CTU.
Nello specifico, il primo giudice, facendo proprie le risultanze della CTU cinematica, riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire in via esclusiva all' il Pt_1 quale, dalla corsia centrale, aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento di impegnare la rampa di uscita (con velocità di ingresso stimata in circa 93 km/h), tra l'altro, rallentando fin quasi ad arrestare la marcia al momento della collisione
(tant'è che il motoveicolo era stato ritrovato con la seconda marcia inserita), e in tal modo resezionando le corsie di normale scorrimento dopo aver ampiamente superato
(per circa 265 metri) l'inizio della corsia di decelerazione della rampa di uscita (avente una lunghezza totale di 300 metri). Con una tale condotta di guida, il conducente del motoveicolo - che avrebbe dovuto invece accertarsi che il cambio di marcia e di direzione avvenisse in maniera congrua rispetto alla marcia dei veicoli provenienti da tergo - aveva generato un ostacolo improvviso ed imprevedibile che era risultato inevitabile per il conducente dell'autotreno, proveniente da tergo, con conseguente elisione del normale nesso causale.
Avverso tale decisione, l' interponeva rituale impugnazione dinanzi a questa Corte Pt_1 di Appello lamentando, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale adito si sarebbe limitato a richiamare, a fondamento della decisione, la CTU cinematica e a far proprio il suo contenuto, contraddittorio e lacunoso, attraverso un “vero e proprio copia incolla” rendendo in definitiva una motivazione apparente (primo motivo); dall'altro, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza di prime cure per essere state con essa recepite e condivise le risultanze e le argomentazioni della CTU tecnico-modale nonostante il consulente tecnico d'ufficio fosse incorso in plurimi errori ed omissioni nella ricostruzione della dinamica del sinistro e non avesse fornito una esaustiva risposta alle puntuali osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, con conseguente lacunosità e non attendibilità dell'elaborato peritale (secondo motivo).
In ordine al quantum risarcitorio, l'appellante quantificava il danno da lesioni personali nell'importo complessivo di euro 70.591,17, sulla scorta della valutazione medico-legale effettuata in primo grado, da cui emergeva una invalidità permanente nella misura del
15%, una inabilità temporanea totale di gg. 132 (ITT gg. 50, ITP al 75% gg. 40, ITP al
50% GG. 20, itp al 25% gg. 22) e la somma di € 208,67 per spese mediche congrue e compatibili con il sinistro. Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, anche in via istruttoria, con vittoria di spese di lite e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata DI
Assicurazioni S.p.a., la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché l'inammissibilità delle censure relative alla CTU espletata in primo grado in quanto formulate per la prima volta dall' in sede di Pt_1 gravame;
nel merito, si opponeva alla richiesta di rinnovazione della CTU, chiedeva l'espunzione dagli atti di causa dei documenti n. 3, 4, 5 e 6 depositati per la prima volta con l'atto di appello e contestava in fatto e in diritto le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese di lite.
Gli appellati e , pur ritualmente citati, non si costituivano Per_1 Controparte_1 in giudizio e, con ordinanza del 23.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 16.01.2024, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 23/1/2024 e, successivamente, rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 06.03.2025); infine, con ordinanza in data 12.5.2025 (all'esito di udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
3. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, l'appellata DI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'appellante non avesse indicato, né specificato, i motivi di impugnazione.
L'eccezione è priva di fondamento. Giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass.
n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante ha posto a confronto le proprie tesi difensive con le diverse valutazioni espresse dal giudice di prime cure, confutando le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata e indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
4. Sull'ammissibilità dei documenti nn.
3-6 prodotti dall'appellante.
Sempre in via preliminare, l'appellata DI Assicurazioni S.p.a. ha eccepito l'inammissibile produzione dei documenti nn.
3-6 allegati all'atto di appello poiché depositati per la prima volta in sede di gravame, sebbene non si tratti di documenti “di nuova formazione”, che l' se avesse voluto, avrebbe potuto e dovuto produrre Pt_1 nel corso del primo grado di giudizio entro i termini processuali all'uopo stabiliti. Ne ha quindi chiesto l'espunzione dagli atti causa.
Nello specifico, con l'impugnazione l'appellante ha depositato i seguenti documenti:
- due visure PRA dell'autocarro tg. EH400DG e del rimorchio tg. AC66527 di proprietà della che risultano Controparte_1 datate, rispettivamente, 21 e 22 aprile 2022 (doc. n. 3); - copia della relazione della consulenza tecnica sulla “RICOSTRUZIONE DINAMICA
DELL'INCIDENTE STRADALE del 28 agosto 2016 ore 23:50 circa tra il sig. ed il sig. ”, redatta dall'Ingegnere Persona_1 Parte_1 Per_3 consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, nell'ambito del
[...] procedimento penale R.G.N.R. n. 14276/2016, e depositata presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Firenze il 29.08.2018 (doc. n. 4);
- copia del modulo di richiesta di visione del fascicolo penale R.G.N.R. n.
14276/2016 depositata presso il GIP del Tribunale di Firenze in data 13.04.2022,
e di ritiro copie datato 26.04.2022 (doc. n. 5),
- copia del Certificato del Casellario Giudiziale di (certificato n. Persona_1
29113/2016/R) che risulta rilasciato, sulla richiesta del Pubblico Ministero, in data
05.10.2016 (doc. n. 6).
A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, l'appellante ha insistito per l'ammissibilità di tali produzioni, con particolare riferimento al documento n. 4 (consulenza svolta in ambito di indagini preliminari), deducendo che si tratta di documento mai acquisito dal CTU di questo giudizio, di cui egli non sarebbe mai stato notiziato in passato né personalmente né tramite i propri legali e che sarebbe stato
“acquisito e, pertanto, producibile, solo in data successiva al ritiro, presso la Procura della Repubblica, previa autorizzazione del GIP, del 26/04/2022, a seguito della pronuncia della sentenza appellata, pubblicata in data 30/03/2022, come da modulo di richiesta/ritiro copie allegato (doc. 5)” (cfr. note di trattazione scritta per la prima udienza del 16.01.24).
Il Collegio ritiene che l'istanza dell' debba essere respinta, risultando fondata Pt_1
l'eccezione di tardività formulata dall'appellata.
Invero, l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella nuova formulazione introdotta dal d.l. 83 del
2012, conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede il divieto assoluto di ammissione, nel giudizio di appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità” che, invece, costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma, fatto salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017 e n. 2764/2020), riferibile innanzitutto ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (cfr. Cass. n. 21041/2022). Inoltre, come precisato dalla
Suprema Corte, l'impossibilità di produzione per causa non imputabile va ravvisata anche in relazione a quei documenti che si siano formati a seguito della maturazione delle preclusioni processuali, essendo logicamente evidente l'impossibilità per la parte di produrre un documento non ancora formatosi al momento della maturazione medesima (cfr. Cass. n. 37532/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è emersa l'impossibilità di produzione tempestiva per causa non imputabile all' Pt_1
Invero, nessun impedimento risulta essere stato neppure allegato in ordine al mancato tempestivo deposito delle visure PRA e del certificato del casellario giudiziale di Per_1 che d'altra parte ben avrebbero potuto essere richiesti e prodotti nel precedente grado di giudizio.
Lo stesso dicasi per la copia della consulenza espletata in sede penale nel procedimento a carico del r.g.n.r. 14276/16. Quest'ultima, come emerge dal timbro Per_1 sovraimpresso, risulta essere stata depositata presso la Segreteria della Procura della
Repubblica di Firenze il 29.08.2018. A fronte di ciò, l'appellante si è limitato ad affermare di non essere mai stato notiziato in passato né personalmente né tramite i propri legali di un tale deposito e ha prodotto richiesta di visione del fascicolo penale
R.G.N.R. n. 14276/2016 depositata presso il GIP del Tribunale di Firenze in data
13.04.2022, e di ritiro copie datato 26.04.2022.
Orbene, si tratta di affermazione e di documentazione all'evidenza inidonee a giustificare la produzione tardiva non solo perché fondata su dichiarazioni unilaterali non riscontrabili ex adverso ma anche perché, se l' che era persona offesa nel Pt_1 procedimento penale di cui trattasi, non ha provveduto a compiere i necessari tempestivi accessi presso gli uffici competenti per accertarsi dello stato delle indagini e delle eventuali acquisizioni istruttorie compiute in quella sede è fatto di cui non può che dolersi con se stesso, con conseguente insussistenza del presupposto della non imputabilità all'istante, richiesto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c.. E ciò a maggior ragione se si considera che sono stati invece tempestivamente prodotti dall' con Pt_1 la seconda memoria depositata il 15.2.2019, sia il “decreto fissazione udienza GIP” (doc.
3) sia l'”Ordinanza GIP Dott. Bagnai del 8/2/2018” di rigetto della richiesta di archiviazione e indicazione al Pubblico Ministero di ulteriori indagini (doc. 4), in un momento (ripetesi il 15.2.2019) in cui il procedimento penale doveva essere già stato archiviato per l'intervenuto decesso dell'indagato (cfr. prima memoria ex art. Per_1
183, co. 6 c.p.c. datata 15.01.19 della convenuta DI, pag. 2: “Ricordiamo altresì che il procedimento penale aperto nei confronti del Sig. avanti al Tribunale Persona_1 di Firenze è stato stralciato per l'intervenuto decesso dell'indagato”).
Ne deriva l'inammissibilità delle produzioni in oggetto in quanto non ritualmente introdotte.
5. Sulla richiesta dell'appellante di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. co. 6, c.p.c. n. 2.
Deve essere, altresì, respinta la richiesta, formulata da parte appellante, “di produzione in formato cartaceo dei documenti n. 5 e 6 allegati alla memoria n. 183. 6 2 cpc (foto
Polizia Stradale e filmati Polizia Stradale), contenuti nella chiavetta USB di cui il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito, previa apposita istanza, con provvedimento del 19/2/2019”.
Nel precedente grado di giudizio, l' era stato autorizzato dal Tribunale al deposito Pt_1 della chiavetta USB contenente le videoriprese del tratto autostradale immediatamente precedente al punto in cui si era verificato il sinistro. Non vi era stata, per contro, alcuna richiesta di autorizzazione a depositare in formato cartaceo le foto ed i filmati della
Polizia stradale.
Orbene, nella presente fase processuale, detta richiesta istruttoria non può trovare accoglimento per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la chiavetta USB, contenente - a detta dell'appellante - i suddetti documenti faceva parte del fascicolo di parte di primo grado (in formato cartaceo) dell' che non è stato ridepositato nel Pt_1 presente grado di giudizio, sicché appare fuor di logica autorizzare la stampa di qualcosa che non è presente agli atti di causa e che l'appellante aveva l'onere di depositare se intendeva avvalersene;
in secondo luogo, si tratterebbe in ogni caso di produzione superflua ai fini del vaglio di fondatezza dell'appello non avendo l' neppure Pt_1 esplicitato né quali sarebbero le ragioni per le quali dovrebbe essere acquisito il materiale in questione in forma cartacea né in che modo una tale acquisizione sarebbe idonea a sovvertire il decisum.
6. Difetto di motivazione della sentenza (primo motivo).
Con il primo motivo, l'appellante si duole della natura sostanzialmente apparente della motivazione resa con la sentenza appellata in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare le conclusioni della CTU redatta dall'Ingegner e a farne Per_4 proprio il contenuto, nonostante la presenza di elementi di segno contrario e le contraddizioni segnalate dal CT di parte Pt_1 La censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 6758 del 01/03/2022; nello stesso senso, più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza
n. 1986 del 28/01/2025).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha esplicitato in modo chiaro quale è stato il suo percorso argomentativo per affermare che l' dovesse essere ritenuto Pt_1 esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa.
A tal fine, egli ha, dapprima, richiamato i passaggi “chiave” dell'iter argomentativo compiuto dal tecnico incaricato dall'ufficio evidenziando che essi spiegavano la necessaria concludenza in punto di comprensione della dinamica del sinistro in quanto erano stati sviluppati sulla base di “numerosi elementi oggettivi estrapolati e ricavati dal video registrato dalla telecamera collocata in prossimità del punto d'urto dall'ente gestore della rete autostradale”; indi, ha preso in esame la congruente ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro operata dal perito anche attraverso i rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro (la traccia di frenata del camion sull'asfalto, la sede dell'urto della moto contro l'autotreno, la scia di scarrocciamento della moto, la traccia del sormonto della moto, la scarsa entità dei danni sulla parte anteriore del camion) per ricavarne la correttezza dei dati assunti a presupposto della stessa e concernenti: la posizione avanzata in cui si era verificato l'urto rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita "Firenze-
Scandicci", la durata della manovra di spostamento a destra della moto, la verosimile velocità della moto, la prematura reazione del camionista;
infine, ha ritenuto condivisibili le risultanze cui era pervenuto il tecnico d'ufficio in ordine all'imputabilità del sinistro osservando come, dalla coerente ricostruzione compiuta dal CTU, era emerso che il motociclista, dalla corsia centrale, aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento di impegnare la rampa di uscita (con velocità di ingresso stimata in circa 93 km/h), rallentando, tra l'altro, fino quasi ad arrestare la moto al momento della collisione, tant'è che l'ND era stata ritrovata con la seconda marcia innestata;
l'attore, difatti, si era quasi fermato all'interno del tratto autostradale resezionando le corsie di normale scorrimento, dopo aver ampiamente superato (per circa 265 metri) l'inizio della corsia di decelerazione della rampa di uscita (avente una lunghezza totale di 300 metri) e con tale anomala condotta di guida aveva generato un ostacolo improvviso ed imprevedibile che era risultato inevitabile per il conducente dell'autotreno, proveniente da tergo.
A fronte di tale percorso motivazionale, appare destituita di fondamento la doglianza dell'appellante.
Da esso emerge, infatti, che il giudice di prime cure, diversamente da quanto ritenuto nell'atto di impugnazione, lungi dall'aderirvi acriticamente, ha compiuto una ragionata analisi delle risultanze peritali, indicandole analiticamente, verificandone la coerenza fattuale e logica, compiendo di esse un'autonoma elaborazione critica e, infine, recependole, in modo tutt'altro che supino, a fondamento dell'iter decisionale.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del rilievo – anch'esso infondato – secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno contrario e delle contraddizioni segnalate dal CT di parte Pt_1
In realtà, il Tribunale non ha omesso di prendere in esame i rilievi critici del CT di parte attrice ma, come si evince dal percorso motivazionale adottato in sentenza, ha ritenuto di disattenderli, richiamandosi in proposito alle risposte fornite dal consulente d'ufficio alle contestazioni mosse dal CT di parte attorea all'elaborato peritale sia nell'ambito del subprocedimento tecnico che in sede di udienza.
7. Le risultanze della ctu e la responsabilità nella causazione del sinistro
(secondo motivo).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver recepito e fatte proprie le risultanze e le conclusioni dell'elaborato peritale nonostante il CTU fosse incorso in gravi omissioni e in gravi contraddizioni, con conseguente inattendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo giudice, sotto diversi profili.
L'appellata DI Assicurazioni ha eccepito l'inammissibilità delle contestazioni mosse alla
CTU con l'atto di appello, in quanto costituenti domande e/o eccezioni nuove giacché proposte dall' per la prima volta in sede di gravame e mai sollevate nel pregresso Pt_1 grado di giudizio entro i termini processuali all'uopo stabiliti.
In ordine a tale eccezione, la Corte, nel rilevarne l'infondatezza, evidenzia come, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, le contestazioni mosse alla CTU per la prima volta con l'atto di appello non possano ritenersi tardive. Invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolvendo sul punto il dibattito giurisprudenziale, ha definitivamente affermato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n.
69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”
(cfr. Cass. Civ. Sez. U Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).
Ciò premesso, si analizzano di seguito, partitamente, i rilievi critici dell'appellante.
a) La mancata acquisizione da parte del CTU del cronotachigrafo.
L' lamenta che il CTU non avrebbe acquisito il cronotachigrafo, presente per legge Pt_1 su tutti i mezzi pesanti.
Tale strumento, a detta dell'appellante, avrebbe consentito di accertare in maniera inequivoca non solo la velocità a cui procedeva il camion al momento del sinistro ma anche da quante ore il conducente del mezzo si trovava alla guida;
ciò, oltre che al fine di valutare il rispetto delle norme di legge, soprattutto per accertare in maniera obiettiva il tempo di reazione del conducente dinanzi all'ostacolo rappresentato dalla moto, dal momento che il CTU si era limitato ad ipotizzare, in maniera del tutto avulsa da elementi oggettivi, il tempo di reazione “standard” di 1 secondo in cui reagisce la persona media, mentre sarebbe stato necessario accertare da quanto tempo il conducente del mezzo pesante si trovava alla guida, al fine di verificare se il tempo di reazione del medesimo potesse considerarsi nello “standard” o meno, anche a causa della eventuale stanchezza conseguente ad un numero elevato di ore di guida.
Il rilievo non ha ragion d'essere, alla luce delle considerazioni che seguono.
Occorre tener presente che il calcolo della velocità dei mezzi da parte del CTU è avvenuto attraverso l'analisi dei “video in atti al km 286+380, circa 600 m prima dell'urto tra i veicoli” (cfr. pag.
9-12 della relazione in atti). Il consulente incaricato dall'ufficio, in particolare, ha dato conto di aver utilizzato, per il calcolo della velocità della moto (circa 92 km/h), “due riferimenti, indicati nelle figure 9
e 10, distanziati di circa 34,3 m e percorsi dalla moto in circa 1,35 s.” e, per il calcolo della velocità dell'autotreno (circa 83 km/h), i “medesimi riferimenti utilizzati per la moto, indicati nelle figure 11 e 12, percorsi dall'autotreno in circa 1,49 s.”.
Ciò premesso, per un verso, il modus procedendi del CTU si sottrae alle contestazioni dell'appellante in quanto si basa su dati oggettivi estrapolati dalle videoriprese riproducenti l'andatura dei mezzi coinvolti nel sinistro in un momento immediatamente precedente all'urto; per altro verso, il percorso argomentativo del tecnico dell'ufficio non risulta affatto smentito dalle critiche dell'appellante il quale, senza formulare specifici rilievi alle operazioni di calcolo come sopra compiute e senza contrapporre ad esse risultati diversi da quelli raggiunti nella relazione peritale, si limita ad invocare la necessità di acquisire il cronotachigrafo, strumento del quale, in difetto di motivate censure alle risultanze della CTU, non è possibile apprezzare l'effettiva necessità.
Quanto poi al rilievo compiuto dall'appellante relativo all'indicazione da parte del CTP di
DI della velocità del camion, alle ore 23.46 e 23.48, rispettivamente in 88 km/h e in
87 km/h (cfr. pag. 4 della relazione di parte, a firma dell'ingegner allegate alla Per_5
CTU) e quindi ben superiore a quella consentita dalla legge e ipotizzata dal CTU, vi è da rilevare che nella stessa relazione a firma poco più avanti, si dà conto dei valori Per_5 delle tolleranze dei tachigrafi di tipo digitale, sulla base dei quali “è possibile asseverare per l'autotreno Volvo FH 460 una velocità di entrata in campo intorno agli 80 km/h, o di qualche chilometro leggermente superiore”.
Infine, in ordine al tempo impiegato dal conducente dell'autocarro dal momento della percezione del pericolo al momento dell'urto, rilievo del tutto preminente, nel dibattito che si è svolto nel contraddittorio tecnico tra CTU e CTP, è stato attribuito non al tempo di reazione di 1 s. nella percezione del pericolo bensì al dato rappresentato dall'assunzione del punto d'urto. Orbene, sul tale circostanza, non può che richiamarsi quanto già ampiamente illustrato dal CTU sia in sede di risposta alle osservazioni critiche del CT di parte attrice/odierna appellante, sia in sede di chiarimenti resi all'udienza del
27.11.2019.
A pagina 16 della relazione peritale, il CTU ha compiutamente osservato: “Il CTP Per_6 evidenziava una incongruenza nel tempo complessivamente impiegato dal conducente dell'autocarro dal momento della percezione del pericolo al momento dell'urto. In particolare il CTP, sulla base del diagramma riportato in figura 13 valutava un tempo di 5 s invece che di 4 s come nella presente relazione indicato. Il calcolo svolto dal CTP si basa sull'assunzione che l'urto sia avvenuto a fine della traccia di frenata lasciata dal camion, mentre qui si è considerato che l'urto sia avvenuto prima di tale fine, come indicato nel punto 1 del paragrafo 5.5, ottenendo quindi un tempo inferiore. Si osserva che tale differenza di tempo non incide in modo sostanziale sulla ricostruzione dell'evento, come riportato nelle conclusioni”.
Ed ancora, in sede di chiarimenti il CTU ha ribadito: “le ulteriori ricostruzioni alternative offerte dal CTP risultano meno probabili in considerazione dello stato dei luoghi Per_6 ma soprattutto la ricostruzione presuppone che il punto di urto sia da collocare Per_6 alla fine delle tracce di frenata, mentre è più verosimile che il punto d'urto sia da porre una decina di metri più a monte (v. pagina 13 e 16)”.
A giudizio del Collegio, poi, tale ragionamento di verosimiglianza espresso dal CTU è del tutto condivisibile. Invero, nel paragrafo 5.5. punto 1 della relazione in atti, il tecnico incaricato ha fornito adeguate spiegazioni in proposito osservando: “L'urto, avvenuto con la parte frontale del camion, è verosimile che si sia concretizzato qualche metro prima di quando il camion ha cessato di marcare l'asfalto con la traccia di frenata, al km 286 + 981. La traccia di scarrocciamento e sormonto della moto, infatti, inizia poco più avanti e il guidatore del camion è verosimile che abbia rilasciato il freno a seguito dell'impatto. Tale posizione risulta alcuni metri a monte dell'intersezione tra la traiettoria rettilinea del camion e la traccia di scarrocciamento, congruentmente con lo scenario in cui il camion urta da tergo la moto e questa si abbatte sul fianco dopo pochi metri e viene quindi sormontata”.
b) L'omesso accertamento delle caratteristiche del camion e del rimorchio.
L'appellante sostiene che, ai fini di una corretta ricostruzione del sinistro, sarebbe stato necessario accertare il peso dei due veicoli (trattore e rimorchio) al momento del sinistro e, soprattutto, se i medesimi viaggiassero a pieno carico o meno, al fine di determinare l'effettivo spazio di frenata rispetto alla velocità dei medesimi.
A tal fine ha dedotto che dalle visure PRA di cui al documento n. 3 allegato all'atto di appello, il peso complessivo del camion (tg. EH400DG) risultava pari a 26.000 kg mentre il peso complessivo del rimorchio (tg. AC66527) era pari a 22.000 kg, per un valore globale di 48.000 kg, ovvero un peso pari a quasi 3 volte quello indicato in CTU di 18.000 kg con tutte le conseguenze del caso in merito alla notevole maggiore incidenza del peso dei veicoli sullo spazio e sul tempo di frenata. Infine, ha osservato che nessun accertamento era stato compiuto da parte del CTU né sullo stato degli pneumatici del camion, né sulla regolarità suo impianto frenante.
Il Collegio ritiene di dover disattendere i rilievi dell'appellante.
Ben vero è – come già evidenziato in premessa - che deve ammettersi, anche per la prima volta, e anche in sede di appello, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione. Tuttavia – come non hanno mancato di sottolineare le Sezioni Unite nell'arresto sopra richiamato - dette censure devono essere relative a contestazioni "valutative" e/o "di merito" (cfr. Cass. Civ. Sez. U Sentenza n.
5624 del 21/02/2022).
Con tale precisazione – a giudizio di questa Corte – il massimo organo della nomofilachia ha inteso affermare che deve pur sempre trattarsi di censure afferenti agli aspetti relativi all'apprezzamento delle risultanze tecniche compiute, sia da parte del CTU che da parte del giudice, oppure agli aspetti relativi al portato che quell'apprezzamento possa aver avuto sulla decisione, rimanendo comunque preclusa la possibilità di contestazione fondata su aspetti strettamente tecnici mai sollevati e vagliati e che la parte avrebbe potuto e dovuto sottoporre, nella normale dialettica processuale e nel rispetto del contraddittorio, all'attenzione del CTU e delle controparti nei tempi e nei modi previsti, anche avvalendosi del proprio consulente di parte.
Nel caso di specie, da un lato, lo stesso consulente di parte incaricato dall non Pt_1 ha evidentemente ritenuto che le caratteristiche del camion e del rimorchio rappresentassero aspetti decisivi nella ricostruzione della dinamica;
dall'altro, lo stesso difensore in sede di richiesta di chiarimenti depositata non ha mai sollevato lo specifico tema (cfr. istanza depositata in data 22.10.2019).
Sotto altro diverso profilo - e in aggiunta a quanto sinora considerato - si osserva come l'accertamento del peso del trattore e del rimorchio al momento del sinistro e, in particolare, il fatto che gli stessi viaggiassero o meno a pieno carico, sono circostanze che comunque il CTU non avrebbe potuto autonomamente accertare essendo affidate ad elementi di fatto che avrebbero dovuto costituire oggetto di prova da parte di chi intendeva avvalersene.
Infine, quanto alle risultanze del PRA che l ha chiesto di depositare per contestare Pt_1 gli accertamenti del CT di parte DI – in disparte il fatto che lo stesso appellante ha compiuto un generico ed apodittico riferimento alle “conseguenze del caso in merito alla notevole maggiore incidenza del peso dei veicoli sullo spazio (e sul tempo) di frenata” senza farsi carico di illustrarle e corroborarle nello specifico attraverso argomenti scientificamente dimostrati – prevale in ogni caso la considerazione decisiva – come già osservato nel paragrafo n. 4 che precede – che la relativa documentazione è stata irritualmente prodotta nel presente grado di giudizio, in violazione dell'art. 345, terzo comma, c.c., con conseguente sua inutilizzabilità in questa sede.
c) L'omessa considerazione delle caratteristiche della moto.
L'appellante, dopo aver evidenziato che la moto coinvolta nel sinistro era una ND
Hornett 600 di cilindrata, con faro posteriore ben visibile da parte dei veicoli che seguivano, ha dedotto che l'unico dato evidenziato dal CTU, nella relazione agli atti, era invece rappresentato dal rinvenimento della moto con la seconda marcia inserita da cui il tecnico avrebbe tratto l'erronea conclusione che quest'ultima andava a velocità moderata, con conseguente erroneità della sentenza impugnata laddove in essa si era ritenuto che l'attore stesse “rallentando, tra l'altro, fino quasi ad arrestare la moto al momento della collisione” (pag. 6 cpv. 1 sentenza primo grado).
Un tale ragionamento – a detta dell'appellante – avrebbe completamente obliterato il dato che una moto, come quella coinvolta nel sinistro, in seconda marcia raggiungerebbe agevolmente i 120 km/h, con conseguente caducazione del ragionamento del CTU, totalmente avulso da dati oggettivi e, di conseguenza, delle affermazioni contenute in sentenza, totalmente sfornite di prova.
In aggiunta, si evidenzia da parte dell' la contraddizione in cui sarebbe incorso il Pt_1 giudice di prime cure, il quale dopo aver affermato, a pagina 5, punto 5 della sentenza, che non si era trattato di una manovra repentina, aveva poi soggiunto, a pagina 6 capoverso 1, che l' aveva deviato improvvisamente sulla prima corsia nell'intento Pt_1 di impegnare la rampa di uscita e che lo stesso si era quasi fermato all'interno del tratto autostradale.
Secondo l'appellante, sarebbe difficile ipotizzare come la moto potesse aver posto in essere <“deviazione improvvisa” in conseguenza della quale sarebbe risultata, subito dopo, addirittura “quasi ferma”, fermo restando che ciò sarebbe avvenuto a seguito di una manovra “non repentina”>>.
Le contestazioni non colgono nel segno e debbono essere pertanto disattese.
Il consulente incaricato dall'ufficio, sulla scorta di tutti i dati a sua disposizione – costituiti sia dai rilievi planimetrici effettuati in loco dalla Polizia Stradale intervenuta sulla scena del sinistro e dalle immagini contenute nel fascicolo fotografico della p.g. - descrittivi e rappresentativi della posizione di quiete assunta dai due veicoli dopo il sinistro, delle tracce lasciate dagli stessi sul luogo dell'incidente (di frenata, il mezzo pesante, e di scarrocciamento, la moto) e dei danneggiamenti riportati dai due mezzi coinvolti - sia dalle videoriprese registrate dalla telecamera di sorveglianza collocata, al di sopra del pannello a messaggio variabile, dall'ente gestore della rete autostradale in corrispondenza del km 286+360, e quindi in prossimità del punto d'urto (prodotte dallo stesso attore tramite deposito di chiavetta USB), è giunto a conclusioni pienamente coerenti attraverso un iter logico argomentativo compiutamente motivato, supportato da esaustive considerazioni tecnico-scientifiche e scevro da contraddizioni.
In primo luogo, attraverso l'analisi delle videoriprese, egli ha ricavato la velocità di andatura dei due mezzi, calcolandola in base alla distanza tra due punti ed il relativo tempo di percorrenza da parte dei due mezzi, con un margine di errore di circa 2-3 km/h. (cfr. figure 9 – 12 a pag. 9 della consulenza); ha inoltre accertato che, al passaggio in prossimità della telecamera, la moto precedeva il camion di circa 45 m e di circa 2,6 s.
Ciò premesso, il CTU ha individuato sette punti fermi, coerentemente desumibili dai dati oggettivi emersi dal materiale a sua disposizione (pag. 12 e 13 relazione):
“a) l'autotreno marciava sulla corsia più a destra e vi rimaneva fino al punto di urto, ovvero per tutti i circa 550 m precedenti la zona di collisione a partire dal punto in cui inizia la scena ripresa nel filmato;
b) la moto procedeva inizialmente sulla corsia centrale e poi si spostava a destra, verosimilmente per imboccare l'uscita per Firenze Scandicci. Tale circostanza è chiaramente dimostrata dalla posizione di impatto dei veicoli e dalla traccia di scarrocciamento della stessa, verso destra, fino alla posizione di quiete sul margine destro della carreggiata;
c) dal video risulta che per circa almeno 11 secondi dopo che il camion entra nella zona ripresa dalla telecamera, la moto procede regolarmente sulla propria corsia iniziale.
Considerando la velocità del camion costante fino a prima della frenata finale, 11 s corrispondono a circa 255 m. Quindi la moto ha iniziato a deviare verso il margine destro, sicuramente non prima di 300 m dalla zona di conflitto.
d) la moto, nel suo spostamento a destra, intersecava la traiettoria del camion e al momento dell'urto si veniva a trovare davanti alla parte anteriore sinistra dell'autotreno;
e) la velocità della moto era inizialmente poco più elevata di quella dell'autotreno (92 km/h contro 83 km/h), poi rallentava e, al momento in cui si trovava davanti all'autotreno, procedeva più lentamente di quest'ultimo; f) la distanza tra i due veicoli, 550 m prima della zona di conflitto, era di circa 45 m.
Poiché la moto rallentava l'andatura, lo spazio tra i due veicoli diminuiva fino all'urto, anche se non è possibile stabilire se tale diminuzione è avvenuta con regolarità o solo negli ultimi metri o addirittura prima è aumentata e poi diminuita. Il filmato, infatti, non permette di apprezzare questo particolare.
g) il camion lasciava circa 51 m di traccia di frenata con singola ruota. La moto lasciava circa 6 m di traccia di scarrocciamento, con andamento diagonale verso il margine destro della carreggiata. In questa fase, per le posizioni finali raggiunte, sul lato opposto del camion rispetto a quelle di inizio contatto, la moto veniva sormontata dal camion, come anche documentato dalla morfologia dei danni riscontrati sulla moto”.
È opportuno evidenziare che tutti i suddetti sette punti – come emerge dall'elaborato peritale e come è stato confermato dal CTU in sede di risposta ai chiarimenti (cfr. verbale udienza 27.11.2019) – sono stati concordati con entrambi i CT di parte.
Sulla scorta di tali elementi, il tecnico è poi giunto alle seguenti conclusioni:
“1. la traccia di frenata è stata lasciata con ogni probabilità dalle ruote posteriori del trattore o da quelle del rimorchio. L'urto, avvenuto con la parte frontale del camion, è verosimile che si sia concretizzato qualche metro prima di quando il camion ha cessato di marcare l'asfalto con la traccia di frenata, al km 286 + 981.
La traccia di scarrocciamento e sormonto della moto, infatti, inizia poco più avanti e il guidatore del camion è verosimile che abbia rilasciato il freno a seguito dell'impatto.
Tale posizione risulta alcuni metri a monte dell'intersezione tra la traiettoria rettilinea del camion e la traccia di scarrocciamento, congruentemente con lo scenario in cui il camion urta da tergo la moto e questa si abbatte sul fianco dopo pochi metri e viene quindi sormontata.”
2. l'urto si è verificato in una posizione avanzata, rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita "Firenze-Scandicci", come a dimostrare che la decisione di svoltare sia stata presa dal motociclista all'ultimo istante, come peraltro emerge dalle sue stesse dichiarazioni;
3. considerando un tempo di reazione di 1,0 s, il camionista ha percepito il pericolo circa
23 m prima dell'inizio della traccia di frenata e 4 s circa prima dell'urto, come visibile in figura 13;
4. la moto verosimilmente andava ad una velocità pochi chilometri inferiore a quella del camion, vista la scarsa entità dei danni sul camion (quelli sulla parte posteriore della moto sono dovuti anche al successivo sormonto); 5. la manovra di spostamento a destra della moto, dal momento in cui è stata percepita dal camionista come pericolo al momento dell'urto, ovvero quando la moto è giunta davanti alla parte frontale sinistra del camion, è durata circa 4 s.
Quindi non è stata una manovra repentina, ma comunque tale da non potere evitare
l'impatto da parte del camionista, che marciava a velocità attorno al limite imposto per il tipo di mezzo condotto. La durata della manovra e la prematura reazione del camionista indica che quest'ultimo era attento alla guida.”
Il Collegio ritiene che tale iter argomentativo sfugga alle censure mosse dall'appellante.
Il CTU ha valorizzato, in primo luogo, il fatto che l'urto si era verificato in una posizione
“avanzata” rispetto a quella che avrebbe dovuto essere una regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita Firenze-Scandicci, e ciò a dimostrare che la decisione di svoltare a destra da parte del motociclista era stata presa all'ultimo istante.
Tale ricostruzione, peraltro, oltre che verosimile alla luce dei dati oggettivi utilizzati dal
CTU è del tutto congruente anche con le dichiarazioni rese alla p.g. dall che Pt_1 testimoniano del fatto che il motociclista fosse incerto su quale uscita avrebbe dovuto utilizzare per lasciare l'autostrada e dunque avesse esitato nel compiere la manovra di avvicinamento all'uscita, decidendosi quando era troppo tardi.
In tal senso un ulteriore elemento di riscontro è stato opportunamente indicato dal CTU nel fatto che al momento dell'urto la moto si trovasse ancora sul margine sinistro della prima corsia e quindi in ritardo rispetto ad una corretta manovra di svolta per uscire
(cfr. pag. 17 della CTU), mentre invece la traiettoria tenuta dal camion era pacificamente rettilinea (cfr. verbale 27.11.2019).
Quanto alla bassa velocità tenuta dalla moto, sulla quale si soffermano le critiche dell'appellante - premesso che non è stato il CTU a ricavare la ridotta velocità della moto dalla “seconda marcia inserita” bensì il tecnico di parte di DI (cfr. pag. 12 della relazione a firma del tecnico Ing. – vi è da rilevare, sotto tale profilo, che nel Per_5 contraddittorio tecnico svoltosi nel subprocedimento di consulenza il CT di parte attrice, ing. senza confutare il dato tecnico della bassa velocità della moto, ha invece Per_6 contestato il fatto che la manovra di spostamento a destra da parte del motociclista fosse avvenuta tempo prima della percezione da parte del camionista e che si trovasse già in marcia rettilinea quando fu urtata dal camion. Tuttavia, tale alternativa ricostruzione è stata efficacemente contraddetta dal CTU, il quale ha evidenziato, oltre alla bassa velocità della moto: 1) che l'urto si era verificato in una posizione avanzata rispetto alla regolare traiettoria per imboccare la rampa di uscita Firenze Scandicci;
2) che la moto al momento dell'urto era ancora sul margine sinistro della prima corsia e quindi in ritardo rispetto ad una corretta manovra di svolta per uscire;
3) che la traiettoria tenuta dal camion era invece rettilinea (cfr. pag. 17 della relazione in atti e verbale udienza del 27.11.2019); elementi tutti, quelli descritti, che indicavano che il motociclista stava svoltando per imboccare l'uscita, ma aveva effettuato la manovra troppo tardi, forse a causa di una indecisione;
donde, la poco probabile ipotesi sostenuta dal CT secondo la quale il motociclista avrebbe effettuato lo spostamento a Per_6 destra con molto anticipo e che, mentre marciava regolarmente in rettilineo, fosse stato tamponato dal camionista distratto.
Infine, non sussiste la rilevata contraddizione tra il fatto che la manovra di spostamento del motociclista non fosse stata repentina ed il fatto che la motocicletta, spostandosi sulla destra senza avvedersi del sopraggiungere del camion, intersecandone la traiettoria e rallentando notevolmente la propria andatura, era venuta a costituire un intralcio e un ostacolo per il camion, che nonostante la frenata, non riusciva ad evitare di urtarlo.
Tale iter ricostruttivo, infatti, cristallizza due distinti fotogrammi della dinamica del sinistro, compiuta dal CTU e recepita dal primo giudice: il primo, è rappresentato dallo spostamento a destra della moto, che il CTU descrive come manovra non repentina, il secondo, è rappresentato dalla conseguente intersezione della traiettoria del camion da parte della moto, per cui nonostante “la manovra di deviazione a destra della moto
[fosse] avvenuta in tempi relativamente lunghi, dell'ordine di 4s, dal momento in cui fu percepita come pericolo dal date le caratteristiche del mezzo, quest'ultimo non Per_1 riuscì ad evitare l'impatto”, malgrado la manovra di frenata posta in atto quale estremo tentativo.
d) L'omessa considerazione di altri elementi oggettivi meritevoli di rilievo.
L'appellante lamenta che il CTU avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi oggettivi meritevoli di rilievo, e in particolare: sia il trattore che il rimorchio erano privi dei rispettivi libretti di circolazione e, conseguentemente, era stata contestata al la violazione dell'art. 180 c.d.s.; inoltre, il era stato contravvenzionato Per_1 Per_1 ai sensi degli artt. 141 c.
1-11 del c.d.s. per non aver rispettato il limite di velocità di
80 km/h; il era soggetto alla prescrizione di guida con lenti;
la patente di guida Per_1 del era prossima alla scadenza;
il era deceduto pochi mesi dopo Per_1 Per_1
l'incidente, il che poteva far ipotizzare uno stato di salute non perfettamente integro al momento del sinistro;
il procedimento penale per il reato di cui all'art. 590 c.p. era stato aperto unicamente a carico del ed era stato dichiarato estinto per il decesso Per_1 del infine, il aveva riportato plurime condanne per reati inerenti alla Per_1 Per_1 violazione del codice della strada.
L'unico elemento, tra quelli indicati dall'appellante, che potrebbe spiegare una qualche rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro – essendo gli altri, per contro, del tutto ininfluenti - è rappresentato dalla contestazione elevata al ai sensi Per_1 dell'art. 141 c.d.s. che prevede l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Tuttavia, non solo dal verbale della Polizia stradale non è dato evincere in base a quali concreti elementi gli agenti intervenuti formularono la suddetta contestazione, ma – soprattutto – alla stregua della corretta ricostruzione compiuta dal CTU è emerso che il sinistro non si verificò per uno scorretto controllo della velocità da parte del conducente dell'autocarro.
Al riguardo il consulente incaricato dall'ufficio ha evidenziato come a determinare l'incidente fosse stata invece la condotta di guida dell' Invero, mentre non vi era Pt_1 un diretto nesso di causa con il comportamento del il quale marciava sulla Per_1 propria corsia di destra, a velocità attorno o poco superiore al limite imposto per il tipo di veicolo e metteva in atto una manovra di frenata quale estremo tentativo di evitare l'impatto, per contro l' marciando inizialmente nella corsia di sorpasso, si Pt_1 spostava sulla destra senza avvedersi del sopraggiungere del camion e intersecandone la traiettoria e, nel compiere tale manovra, rallentava notevolmente la propria andatura venendo a costituire un intralcio e un ostacolo per il camion, che nonostante la frenata non riusciva ad evitare l'urto.
e) Le contraddizioni e le lacune nel calcolo della velocità tenuta dai due conducenti.
L'appellante sostiene che i videogrammi stampati delle riprese effettuate dalla telecamera installata sul tratto autostradale interessato dal sinistro, presi in esame dal
CTU al fine di stabilire la verosimile velocità di marcia dei due veicoli (cfr. immagini 9,
10, 11 e 12 a pagine 10 e 11 della relazione), in parte, sarebbero carenti di indicazioni fondamentali, in altra parte, offrirebbero elementi di valutazioni utili che non sarebbero stati considerati dal CTU. In ordine al primo aspetto, si evidenzia che la foto n. 12 non indicherebbe alcun orario, per cui il tempo di percorrenza tra i due punti (quelli raffigurati rispettivamente nella foto 11 e nella foto 12) indicato dal CTU in 1,49 s sarebbe “prima che non condivisibile, totalmente privo di riscontro stante la totale assenza di uno dei parametri di riferimento”.
Il Collegio ritiene di non poter condividere il rilievo.
In primo luogo, l'omessa produzione in questo grado di giudizio della chiavetta USB contenente la videoripresa, già presente nel fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, come già in precedenza rilevato, impedisce di compiere una verifica diretta sul punto in contestazione, senza che a ciò possa sopperirsi attraverso la stampa delle immagini, secondo la richiesta dell'appellante già disattesa per i motivi indicati al paragrafo 5.
Ciò premesso, vi è da dire che i dati assunti a riferimento dal CTU (distanza tra i due punti e tempo di percorrenza) sono stati sottoposti al contraddittorio tecnico delle parti nella relazione depositata agli atti e in quella sede non sono stati oggetto di alcuna contestazione;
ciò a conferma della loro verosimile corrispondenza con quanto era possibile direttamente constatare dalla videoripresa e dai tempi di registrazione. Inoltre, tali dati sono confluiti nella decisione impugnata, rappresentando i presupposti del ragionamento del CTU, recepito dal Tribunale.
Lo stesso appellante omette poi di precisare se, dalla visione del filmato, emergerebbe un orario incompatibile con i risultati ricavati dal CTU o se invece si tratterebbe soltanto di un'omessa (ed irrilevante) trascrizione nella relazione tecnica.
In una tale situazione, era onere dell'appellante fornire gli elementi necessari per confutare i dati assunti dal CTU, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine la mera indicazione di una pretesa aporia di cui si è omesso sia di chiarire il presupposto fondante sia di produrre il necessario riscontro.
Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo secondo cui dalle immagini della videoripresa non si potrebbe escludere che, una volta spostatasi a destra, la moto fosse stata a sua volta nuovamente superata dal veicolo presente davanti al camion, ben visibile in foto n. 10 e il camion si fosse trovato davanti la moto senza essere in grado di arrestarsi per tempo, a causa della velocità non consona e/o di altre cause quali stanchezza, distrazione o altro. Il Collegio osserva che si tratta di una ricostruzione meramente ipotetica, non suffragata da alcun elemento di riscontro, mai ipotizzata neppure dal CT di parte attorea e, in ogni caso, inidonea a minare la dinamica per come ricostruita dal CTU che ha evidenziato come la moto, al momento dell'urto, si trovasse ancora vicino al margine sinistro della prima corsia. Non a caso, infatti, le deformazioni hanno interessato la zona anteriore sinistra del camion (cfr. figure 7 e 8 a pag. 9 della CTU).
f) La contraddittorietà delle conclusioni della CTU redatta dall'ingegner con Per_4 quella redatta dall'ingegner nel procedimento penale a carico del Per_3
Per_1
L'appellante invoca le diverse conclusioni cui sarebbe giunto il consulente nominato dal
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del (e Per_1 poi archiviato per intervenuto decesso dello stesso) per argomentare la carenza e la erroneità del percorso motivazionale compiuto dal CTU nel presente processo, e formulando, in ipotesi, richiesta di rinnovazione della CTU.
Il Collegio in dissenso con l'appellante osserva quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
5947 del 28/02/2023).
Orbene, nel caso di specie, come già rilevato in precedenza (cfr. paragrafo 4
Sull'ammissibilità dei documenti nn.
3-6 prodotti dall'appellante), l'appellante non ha ritualmente introdotto in giudizio la consulenza svolta in sede penale, sicché una sua valutazione in questa sede, senza che tale produzione sia stata sottoposta alla discussione delle controparti nelle forme e nei tempi previsti secondo le ordinarie scansioni processuali, finirebbe inevitabilmente per determinare un vulnus del contraddittorio.
Né si giustifica la richiesta di rinnovazione della CTU. Invero, al di là di quelle che possano essere state le conclusioni assunte nel procedimento penale senza il contraddittorio delle parti in causa, il CTU, nel presente processo, ha risposto in modo esaustivo e congruente ai quesiti formulati, senza lasciare perplessità o spazi di indagine inesplorati e superando in modo convincente le contestazioni mosse dal CT di parte attrice.
Infine, per completezza, quanto al preteso valore di prova vincolante del verbale della p.g. laddove in esso era stato rilevato il tamponamento della moto da parte dell'autocarro, giova ricordare che in base all'orientamento qui condiviso della giurisprudenza di legittimità: “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del
07/10/2022).
Allo stesso modo, le valutazioni compiute dal Gip non hanno valore di prova in questo giudizio, tanto più che nella medesima sede (rigetto di richiesta di archiviazione) si dà conto anche di una possibile manovra imprudente ed improvvisa compiuta dall Pt_1
Quanto al risarcimento in regime diretto ottenuto dall' dalla propria assicurazione Pt_1 per i danni riportati dal motoveicolo, si tratta all'evidenza di una mera valutazione di convenienza compiuta dalla compagnia nei confronti del proprio assicurato a cui non può annettersi alcun valore.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Stante la soccombenza dell'appellante, non ricorrono, in radice, i presupposti per la condanna delle parti appellate ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
8. Le spese di lite.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia (dichiarato, ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00), dell'impegno difensivo (medio) prestato e dell'assenza di attività istruttoria - in complessivi € 8.433,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva e in € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro la sentenza n. 903/2022 del Tribunale di Firenze, emessa il Parte_1
29.03.2022 e pubblicata il 30.03.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 8.433,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 25.7.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere estensore Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.