TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/09/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 25274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa IS HE Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 25274/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Marchiori, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Mestre Venezia, via Caneve n.
77/b;
RICORRENTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso per la regolamentazione dell'affidamento di prole minore.
CONCLUSIONI Il Procuratore della ricorrente ha così concluso:
“ Nel merito:
- Disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, la quale assumerà le decisioni relative Persona_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico-naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_
- Tenuto conto delle esigenze del figlio minore e delle risorse economiche dei genitori e del pagamento del canone di locazione della casa familiare da parte della ricorrente (di € 650,00), condannare il signor a versare alla CP_1 signora , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, con decorrenza dal mese di Febbraio 2024 ordinando al datore di lavoro Bag Delivery Srl, con sede in Via Larga n. 8, 20122, Milano (MI) di provvedere al versamento diretto.
L'importo sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello di comparizione dei ricorrenti avanti il Tribunale di Venezia. Porre a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.12.2024 chiedeva l'affido super-esclusivo del figlio Parte_1 R_
, nonché la previsione a carico del padre, dell'obbligo di concorrere al mantenimento
[...] CP_1 del minore mediante il versamento di un assegno mensile nella somma di euro 1.100,00 a mezzo di versamento diretto da parte del di lui datore di lavoro Bag Delivery S.r.l., oltre la contribuzione in quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come da Protocollo del
Tribunale di Venezia.
Esponeva in particolare: a) che aveva intrapreso nel 2015 una relazione sentimentale con il sig. CP_1 con il quale nel 2018 aveva iniziato a convivere presso l'abitazione familiare sita in Mestre Venezia, via
Piave 23 H, con l'accordo che lo stesso avrebbe provveduto al pagamento del canone di locazione;
b) che dalla loro unione, il giorno 09.04.2019, era nato il figlio c) che lo stesso anno la coppia Persona_1 aveva acquistato una vettura con l'intesa che essa ricorrente avrebbe provveduto al pagamento del relativo finanziamento mentre il sig. i sarebbe fatto carico delle spese relative al bollo e assicurazione;
d) CP_1 che il sig. aveva omesso di adempiere ai suddetti oneri e nemmeno si era preoccupato di pagare CP_1 le contravvenzioni notificate dall'Agenzia delle Entrate, tanto che ella era stata costretta a presentare plurime istanze di rateizzazione all'Ente pubblico facendosi carico dei versamenti mensili per complessivi euro 112,00; e) che il disinteresse del padre nei confronti del figlio era nato già durante il periodo del congedo di maternità di essa ricorrente;
f) che la coppia aveva contratto un finanziamento per l'importo totale di euro 7.500,00, il cui rateo mensile (di euro 139,00) era stato intestato solo a suo carico;
g) che tale somma di denaro era stata accreditata sul conto corrente intestato al solo sig. il quale aveva CP_1 usufruito del denaro per scopi estranei al nucleo familiare;
h) che il sig. i era sempre dimostrato CP_1 una persona inaffidabile;
i) che il resistente aveva venduto l'auto in precedenza compravenduta per acquistare una nuova autovettura che era stata a lei intestata a sua insaputa mediante la sottoscrizione di un finanziamento personale per la somma di euro 21.500,00, a fronte del pagamento di un rateo mensile di euro 240,00; l) che, ulteriormente, il sig. non aveva mai corrisposto il canone di locazione per CP_1
l'abitazione familiare;
m) che dopo un periodo di distacco dal compagno quest'ultimo nel 2022 l'aveva convinta a riprendere la convivenza;
n) che la coppia aveva dunque preso in locazione l'appartamento sito in Quarto d'Altino, via Giacomo Matteotti n. 5, del cui canone di locazione ella si era fatta carico, per un esborso mensile pari ad euro 650,00; o) che di tutte le spese relative alla convivenza si era sempre occupata essa ricorrente;
p) che nel corso del 2023 aveva scoperto che il resistente aveva instaurato una relazione sentimentale con altra donna;
q) che la situazione era degenerata nel corso del 2024 quando il resistente aveva iniziato a proporsi come gigolò attraverso siti online e aveva iniziato a mostrarsi aggressivo verbalmente e fisicamente nei suoi confronti e violento contro i beni domestici, il tutto di Per fronte al figlio;
r) che il sig. veva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti;
s) che il giorno CP_1
21.02.2024 il resistente aveva abbandonato la casa familiare, sottraendo l'automobile a lei intestata;
t) che il complessivo contegno del sig. e il suo completo disinteresse nei confronti della prole minore CP_1 giustificavano la pronuncia di affidamento super-esclusivo del figlio in favore della madre;
u) che per quanto concerneva la situazione economico-patrimoniale delle parti, ella percepiva mensilmente redditi per euro 1.500,00 a fronte di spese da sostenere per l'importo complessivo di circa 1.200,00 euro, mentre il resistente percepiva dalla propria attività lavorativa di autista presso la società Bag Delivery Srl redditi per euro 1.800,00 al mese;
v) che il predetto effettuava inoltre prestazioni sessuali a pagamento e abitava presso i suoi genitori, sicché non aveva spese di alloggio e non era gravato nemmeno da oneri e spese relativi a veicoli e/o finanziamenti.
Un tanto esposto, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione del 05.06.2025, ascoltata la ricorrente, espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni. La parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con note telematiche del 10.04.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso promosso da è fondato e perciò meritevole di accoglimento. Parte_1 Per quanto concerne anzitutto la domanda avente ad oggetto l'affidamento (super-esclusivo) del minore Per
non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore dei minori (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni del figlio.
Per quel che qui più rileva, vale osservare che la sig.ra , all'udienza del giorno 05.06.2025, ha Pt_1 dichiarato: di aver ripetutamente provato a rendere partecipe il sig. ispetto alle scelte da assumere CP_1 nei confronti del figlio minore senza tuttavia riuscire mai ad avere un dialogo con lo stesso;
che da oltre due mesi il padre non vede il figlio che nemmeno ha sentito al telefono;
che dal mese di febbraio 2024 il padre ha visto il bambino al massimo 5 volte e non ha mai contributo al suo mantenimento economico;
che il sig. allorquando vi è la necessità di assumere decisione riguardanti la vita del figlio, rifiuta CP_1 di risponderle;
di trovarsi in difficoltà economica anche a causa del fatto che ella è costretta a pagare la rateizzazione delle multe prese dal sig. entre lui usava la macchina a lei intestata. CP_1
Per Il disinteresse del padre nei confronti del figlio ha trovato poi riscontro nel corso dell'escussione testimoniale del sig. avvenuta sempre all'udienza sopra citata, il quale ha riferito: che Testimone_1 durante la relazione sentimentale della figlia con il sig. questi trascorreva la maggior del Pt_1 CP_1 tempo a casa seduto in divano a dormire o a mangiare, non partecipando alla vita familiare, passando il tempo al cellulare oppure online a fare scommesse di calcio, senza giocare e/o interagire con il figlio;
che il sig. al mese di febbraio 2024 si è allontanato dalla casa familiare;
che da quel momento l'odierno CP_1
Per resistente è rimasto del tutto assente dalla vita del figlio , tanto è vero che non lo ha mai più visto.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcun valido motivo di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del sig. he non ha partecipato al giudizio, denotano da parte CP_1 di quest'ultimo un atteggiamento di grave indifferenza verso il figlio minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra un rifiuto al fattivo e pieno esercizio della responsabilità genitoriale mediante una partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole anche sotto il profilo economico (atteso il mancato pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie denunciato dalla madre) che certamente è foriero di un pregiudizio per il corretto sviluppo psico-fisico del minore e dimostra una condizione di inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla sig.ra , nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità Pt_1 Per genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) di con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita del figlio minore
(salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché
l'indifferenza a mantenere un pieno e solido legame con il figlio mediante l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità dei genitori rendono di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
Per quanto concerne il regime di frequentazione padre/figlio che deve essere necessariamente regolamentato, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto il diritto del sig. i vedere e tenere CP_1
Per con sé il figlio il fine settimana (dal sabato mattina o finita la scuola sino alla domenica sera alle ore
20.00) a week-end alternati e un giorno infrasettimanale da individuarsi dai genitori di comune accordo e, in caso di contestazione, nella giornata di mercoledì finito l'orario scolastico sino alla sera alle ore 20.00; oltre a tre giorni nelle vacanze di Pasqua, in cui sia compreso - ad anni alterni- il giorno di Pasqua o
Pasquetta; quindici giorni, anche non consecutivi durante l'estate, e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, in cui verrà compreso - ad anni alterni - o il giorni di Natale o l'Epifania.
Quanto alle richieste relative ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal padre, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole,
a seguito della disgregazione del nucleo familiare, ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza in via esclusiva del minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata la situazione economico-reddituale delle parti (la ricorrente, in particolare, lavora presso la A.G.
Consulting ed ha percepito redditi complessivi da lavoro dipendente pari ad euro 22.313,72 per l'anno di imposta 2021; ad euro 23.041,00, per l'anno di imposta 2022; ad euro 23.722,85 per l'anno di imposta
2023; risulta inoltre dalle buste paga dimesse in atti (doc. 19) che ella ha percepito dal medesimo datore di lavoro una retribuzione pari ad euro 1.549,00 per il mese di gennaio 2024 e ad euro 1.540,00 per il mese di febbraio 2024. La predetta inoltre è gravata (doc. 3-4-7-8-21-22) da spese mensili per la somma totale di circa euro 1.200,00, per il pagamento delle rate all'Agenzia delle Entrate in relazione alle multe comminate al sig. quando utilizzata la sua auto, per il pagamento di due finanziamenti personali CP_1 nonché del canone di locazione dell'abitazione ove vive con il figlio, oltre ai costi dell'asilo del bambino.
Il resistente, invece, lavora alle dipendenze della Bag Delivery S.r.l. percependo redditi mensili pari a circa euro 1.800,00 al mese. Pare altresì, dall'esposizione della ricorrente e dagli annunci allegati in atti sub. doc.
10, che il sig. volga anche prestazioni sessuali verosimilmente a pagamento;
sul predetto, infine, CP_1 non gravano spese abitative posto che, per quel che consta, a seguito dell'abbandono della casa familiare egli è tornato a vivere e risiedere presso l'abitazione dei genitori, né risultano altri oneri relativi all'accensione di finanziamenti), ritiene congruo il Collegio prevedere a carico del sig. 'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. n.
21785/2024 e Cass. n. 10359/2024), la somma mensile di euro 650,00, a titolo di concorso al Per mantenimento del figlio minore , oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale del 20.09.2019.
Per quanto riguarda la domanda di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del resistente se ne rileva in questa sede la inammissibilità, posto che, a seguito delle modifiche normative intervenute con la riforma (d.lgs. n.149/2022), è stata introdotta la previsione di cui all'art. 473- CP_2 bis.37 c.p.c. che prevede una procedura stragiudiziale a favore del coniuge per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato”, senza necessità di intraprendere la via giudiziale, e di cui la parte ricorrente potrà/dovrà avvalersi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente, totalmente soccombente all'esito del giudizio, va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato-complessità bassa (scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00), facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e del valore tabellare prossimo ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e del pregio dell'attività difensiva svolta, nulla riconoscendo per la fase decisionale, posto che tutta l'attività difensiva si è concentrata in sede di prima udienza e che la parte ricorrente ha fatto integrale richiamo al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 25274/2024 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed
[...] CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio alla madre, alla Persona_1 Parte_1 quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del minore;
dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano nei termini indicati nella parte motiva della presente decisione;
dispone l'obbligo di i corrispondere a , con decorrenza dalla data CP_1 Parte_1
Per della domanda giudiziale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat;
dispone l'obbligo di di concorrere al pagamento delle spese straordinarie CP_1 nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale del
20.09.2019;
dichiara inammissibile la domanda formulata da avente ad oggetto il pagamento Parte_1 diretto dell'assegno di mantenimento della prole minore da parte del datore di lavoro di CP_1
[...]
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre al contributo unificato e alle spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice estensore dott. Matteo Del Vesco
La Presidente
dott.ssa IS HE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa IS HE Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 25274/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Marchiori, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Mestre Venezia, via Caneve n.
77/b;
RICORRENTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso per la regolamentazione dell'affidamento di prole minore.
CONCLUSIONI Il Procuratore della ricorrente ha così concluso:
“ Nel merito:
- Disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, la quale assumerà le decisioni relative Persona_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico-naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_
- Tenuto conto delle esigenze del figlio minore e delle risorse economiche dei genitori e del pagamento del canone di locazione della casa familiare da parte della ricorrente (di € 650,00), condannare il signor a versare alla CP_1 signora , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, con decorrenza dal mese di Febbraio 2024 ordinando al datore di lavoro Bag Delivery Srl, con sede in Via Larga n. 8, 20122, Milano (MI) di provvedere al versamento diretto.
L'importo sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello di comparizione dei ricorrenti avanti il Tribunale di Venezia. Porre a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Condannare il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.12.2024 chiedeva l'affido super-esclusivo del figlio Parte_1 R_
, nonché la previsione a carico del padre, dell'obbligo di concorrere al mantenimento
[...] CP_1 del minore mediante il versamento di un assegno mensile nella somma di euro 1.100,00 a mezzo di versamento diretto da parte del di lui datore di lavoro Bag Delivery S.r.l., oltre la contribuzione in quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come da Protocollo del
Tribunale di Venezia.
Esponeva in particolare: a) che aveva intrapreso nel 2015 una relazione sentimentale con il sig. CP_1 con il quale nel 2018 aveva iniziato a convivere presso l'abitazione familiare sita in Mestre Venezia, via
Piave 23 H, con l'accordo che lo stesso avrebbe provveduto al pagamento del canone di locazione;
b) che dalla loro unione, il giorno 09.04.2019, era nato il figlio c) che lo stesso anno la coppia Persona_1 aveva acquistato una vettura con l'intesa che essa ricorrente avrebbe provveduto al pagamento del relativo finanziamento mentre il sig. i sarebbe fatto carico delle spese relative al bollo e assicurazione;
d) CP_1 che il sig. aveva omesso di adempiere ai suddetti oneri e nemmeno si era preoccupato di pagare CP_1 le contravvenzioni notificate dall'Agenzia delle Entrate, tanto che ella era stata costretta a presentare plurime istanze di rateizzazione all'Ente pubblico facendosi carico dei versamenti mensili per complessivi euro 112,00; e) che il disinteresse del padre nei confronti del figlio era nato già durante il periodo del congedo di maternità di essa ricorrente;
f) che la coppia aveva contratto un finanziamento per l'importo totale di euro 7.500,00, il cui rateo mensile (di euro 139,00) era stato intestato solo a suo carico;
g) che tale somma di denaro era stata accreditata sul conto corrente intestato al solo sig. il quale aveva CP_1 usufruito del denaro per scopi estranei al nucleo familiare;
h) che il sig. i era sempre dimostrato CP_1 una persona inaffidabile;
i) che il resistente aveva venduto l'auto in precedenza compravenduta per acquistare una nuova autovettura che era stata a lei intestata a sua insaputa mediante la sottoscrizione di un finanziamento personale per la somma di euro 21.500,00, a fronte del pagamento di un rateo mensile di euro 240,00; l) che, ulteriormente, il sig. non aveva mai corrisposto il canone di locazione per CP_1
l'abitazione familiare;
m) che dopo un periodo di distacco dal compagno quest'ultimo nel 2022 l'aveva convinta a riprendere la convivenza;
n) che la coppia aveva dunque preso in locazione l'appartamento sito in Quarto d'Altino, via Giacomo Matteotti n. 5, del cui canone di locazione ella si era fatta carico, per un esborso mensile pari ad euro 650,00; o) che di tutte le spese relative alla convivenza si era sempre occupata essa ricorrente;
p) che nel corso del 2023 aveva scoperto che il resistente aveva instaurato una relazione sentimentale con altra donna;
q) che la situazione era degenerata nel corso del 2024 quando il resistente aveva iniziato a proporsi come gigolò attraverso siti online e aveva iniziato a mostrarsi aggressivo verbalmente e fisicamente nei suoi confronti e violento contro i beni domestici, il tutto di Per fronte al figlio;
r) che il sig. veva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti;
s) che il giorno CP_1
21.02.2024 il resistente aveva abbandonato la casa familiare, sottraendo l'automobile a lei intestata;
t) che il complessivo contegno del sig. e il suo completo disinteresse nei confronti della prole minore CP_1 giustificavano la pronuncia di affidamento super-esclusivo del figlio in favore della madre;
u) che per quanto concerneva la situazione economico-patrimoniale delle parti, ella percepiva mensilmente redditi per euro 1.500,00 a fronte di spese da sostenere per l'importo complessivo di circa 1.200,00 euro, mentre il resistente percepiva dalla propria attività lavorativa di autista presso la società Bag Delivery Srl redditi per euro 1.800,00 al mese;
v) che il predetto effettuava inoltre prestazioni sessuali a pagamento e abitava presso i suoi genitori, sicché non aveva spese di alloggio e non era gravato nemmeno da oneri e spese relativi a veicoli e/o finanziamenti.
Un tanto esposto, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione del 05.06.2025, ascoltata la ricorrente, espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni. La parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con note telematiche del 10.04.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso promosso da è fondato e perciò meritevole di accoglimento. Parte_1 Per quanto concerne anzitutto la domanda avente ad oggetto l'affidamento (super-esclusivo) del minore Per
non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore dei minori (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni del figlio.
Per quel che qui più rileva, vale osservare che la sig.ra , all'udienza del giorno 05.06.2025, ha Pt_1 dichiarato: di aver ripetutamente provato a rendere partecipe il sig. ispetto alle scelte da assumere CP_1 nei confronti del figlio minore senza tuttavia riuscire mai ad avere un dialogo con lo stesso;
che da oltre due mesi il padre non vede il figlio che nemmeno ha sentito al telefono;
che dal mese di febbraio 2024 il padre ha visto il bambino al massimo 5 volte e non ha mai contributo al suo mantenimento economico;
che il sig. allorquando vi è la necessità di assumere decisione riguardanti la vita del figlio, rifiuta CP_1 di risponderle;
di trovarsi in difficoltà economica anche a causa del fatto che ella è costretta a pagare la rateizzazione delle multe prese dal sig. entre lui usava la macchina a lei intestata. CP_1
Per Il disinteresse del padre nei confronti del figlio ha trovato poi riscontro nel corso dell'escussione testimoniale del sig. avvenuta sempre all'udienza sopra citata, il quale ha riferito: che Testimone_1 durante la relazione sentimentale della figlia con il sig. questi trascorreva la maggior del Pt_1 CP_1 tempo a casa seduto in divano a dormire o a mangiare, non partecipando alla vita familiare, passando il tempo al cellulare oppure online a fare scommesse di calcio, senza giocare e/o interagire con il figlio;
che il sig. al mese di febbraio 2024 si è allontanato dalla casa familiare;
che da quel momento l'odierno CP_1
Per resistente è rimasto del tutto assente dalla vita del figlio , tanto è vero che non lo ha mai più visto.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcun valido motivo di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del sig. he non ha partecipato al giudizio, denotano da parte CP_1 di quest'ultimo un atteggiamento di grave indifferenza verso il figlio minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra un rifiuto al fattivo e pieno esercizio della responsabilità genitoriale mediante una partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole anche sotto il profilo economico (atteso il mancato pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie denunciato dalla madre) che certamente è foriero di un pregiudizio per il corretto sviluppo psico-fisico del minore e dimostra una condizione di inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla sig.ra , nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità Pt_1 Per genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) di con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita del figlio minore
(salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché
l'indifferenza a mantenere un pieno e solido legame con il figlio mediante l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità dei genitori rendono di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
Per quanto concerne il regime di frequentazione padre/figlio che deve essere necessariamente regolamentato, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto il diritto del sig. i vedere e tenere CP_1
Per con sé il figlio il fine settimana (dal sabato mattina o finita la scuola sino alla domenica sera alle ore
20.00) a week-end alternati e un giorno infrasettimanale da individuarsi dai genitori di comune accordo e, in caso di contestazione, nella giornata di mercoledì finito l'orario scolastico sino alla sera alle ore 20.00; oltre a tre giorni nelle vacanze di Pasqua, in cui sia compreso - ad anni alterni- il giorno di Pasqua o
Pasquetta; quindici giorni, anche non consecutivi durante l'estate, e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, in cui verrà compreso - ad anni alterni - o il giorni di Natale o l'Epifania.
Quanto alle richieste relative ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal padre, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole,
a seguito della disgregazione del nucleo familiare, ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza in via esclusiva del minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata la situazione economico-reddituale delle parti (la ricorrente, in particolare, lavora presso la A.G.
Consulting ed ha percepito redditi complessivi da lavoro dipendente pari ad euro 22.313,72 per l'anno di imposta 2021; ad euro 23.041,00, per l'anno di imposta 2022; ad euro 23.722,85 per l'anno di imposta
2023; risulta inoltre dalle buste paga dimesse in atti (doc. 19) che ella ha percepito dal medesimo datore di lavoro una retribuzione pari ad euro 1.549,00 per il mese di gennaio 2024 e ad euro 1.540,00 per il mese di febbraio 2024. La predetta inoltre è gravata (doc. 3-4-7-8-21-22) da spese mensili per la somma totale di circa euro 1.200,00, per il pagamento delle rate all'Agenzia delle Entrate in relazione alle multe comminate al sig. quando utilizzata la sua auto, per il pagamento di due finanziamenti personali CP_1 nonché del canone di locazione dell'abitazione ove vive con il figlio, oltre ai costi dell'asilo del bambino.
Il resistente, invece, lavora alle dipendenze della Bag Delivery S.r.l. percependo redditi mensili pari a circa euro 1.800,00 al mese. Pare altresì, dall'esposizione della ricorrente e dagli annunci allegati in atti sub. doc.
10, che il sig. volga anche prestazioni sessuali verosimilmente a pagamento;
sul predetto, infine, CP_1 non gravano spese abitative posto che, per quel che consta, a seguito dell'abbandono della casa familiare egli è tornato a vivere e risiedere presso l'abitazione dei genitori, né risultano altri oneri relativi all'accensione di finanziamenti), ritiene congruo il Collegio prevedere a carico del sig. 'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. n.
21785/2024 e Cass. n. 10359/2024), la somma mensile di euro 650,00, a titolo di concorso al Per mantenimento del figlio minore , oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale del 20.09.2019.
Per quanto riguarda la domanda di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del resistente se ne rileva in questa sede la inammissibilità, posto che, a seguito delle modifiche normative intervenute con la riforma (d.lgs. n.149/2022), è stata introdotta la previsione di cui all'art. 473- CP_2 bis.37 c.p.c. che prevede una procedura stragiudiziale a favore del coniuge per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato”, senza necessità di intraprendere la via giudiziale, e di cui la parte ricorrente potrà/dovrà avvalersi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente, totalmente soccombente all'esito del giudizio, va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato-complessità bassa (scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00), facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e del valore tabellare prossimo ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e del pregio dell'attività difensiva svolta, nulla riconoscendo per la fase decisionale, posto che tutta l'attività difensiva si è concentrata in sede di prima udienza e che la parte ricorrente ha fatto integrale richiamo al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 25274/2024 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed
[...] CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio alla madre, alla Persona_1 Parte_1 quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del minore;
dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano nei termini indicati nella parte motiva della presente decisione;
dispone l'obbligo di i corrispondere a , con decorrenza dalla data CP_1 Parte_1
Per della domanda giudiziale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat;
dispone l'obbligo di di concorrere al pagamento delle spese straordinarie CP_1 nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale del
20.09.2019;
dichiara inammissibile la domanda formulata da avente ad oggetto il pagamento Parte_1 diretto dell'assegno di mantenimento della prole minore da parte del datore di lavoro di CP_1
[...]
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre al contributo unificato e alle spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice estensore dott. Matteo Del Vesco
La Presidente
dott.ssa IS HE