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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: Opposizione avverso D.I.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1228 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni
Salvaggio e Giovanni Turco;
OPPONENTI
nei confronti di:
Controparte_2
(cod. fisc. e p.iva ) con sede legale e direzione generale in Milano (MI) in P.IVA_1 persona del procuratore della società in forza di procura rilasciata per atto con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Notaio in Milano, del 4/4/2022 (rep. n. 40445 – Persona_1 racc. n. 18842), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L di seguito solo Controparte_2
, mediante il rilascio della polizza per cauzione n. 722560 si costituiva garante CP_2 dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE. N. 1698/2005 nell'interesse della contraente
, corrente in Naro (AG) ed in favore di Controparte_3 CP_4
Le obbligazioni di cui alla predetta polizza venivano assunte, in solido tra loro con il contraente, mediante apposita dichiarazione di Parte_2
1 a fronte dell'inadempimento del contraente, provvedeva all'escussione della polizza CP_4 per l'ammontare di € 104.184,30. provvedeva quindi a corrispondere ad il CP_2 CP_4 suddetto importo in data 31.8.2021, dandone avviso al contraente e agli altri obbligati con comunicazione del 3-14.9.2021.
In forza del pagamento effettuato;
surrogata nei diritti del creditore principale ai CP_2 sensi e per gli effetti degli artt. 1949 e 1950 c.c., nonché dell'art. 4) delle condizioni generali di assicurazione, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 239/2022, provvisoriamente esecutivo, in danno di e per l'importo dii € Parte_1 Controparte_1
104.184,30, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dalla data del pagamento
(31.3.2021) al saldo effettivo.
Avverso il superiore decreto e spiegavano opposizione;
Pt_1 CP_1 specificamente gli opponenti, menzionando le vicende relative ai fondi coltivati da CP_3
(figlio), oggetto di un Piano di Sviluppo Rurale, deducevano in primo luogo
[...]
l'impossibilità oggettiva sopravvenuta alla realizzazione del progetto;
in secondo luogo, la nullità delle fideiussioni prestate in quanto riproduttive dello schema elaborato dall'ABI e, in particolare, per la deroga all'art. 1957 c.c.; infine contestavano la natura certa, liquida ed esigibile del credito evidenziando altresì che era stato pagato in favore di un importo CP_4 superiore rispetto a quanto effettivamente erogato ( €. 94.713,00).
Chiedevano dunque al Tribunale di revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il
D.I. oggi opposto sotto i dedotti profili.
si costituiva contestando tutte le avverse pretese e chiedendone il rigetto. CP_2
Disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali e dunque trattenuto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie replica ( che non risultano depositate dagli opponenti ma unicamente dall'opposta).
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, l'opposizione è fondata e va respinta.
La polizza stipulata va qualificata quale contratto autonomo di garanzia, essendovi un'autonomia sostanziale del rapporto che non risulta vincolato, nella sua operatività, dalle vicende che concernono il rapporto garantito. Difatti, al punto 6 della polizza si prevede espressamente che “ …il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo sarà CP_4 effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre all'organismo pagatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità CP_4 di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati…”
2 Tale clausola, per costante e consolidata giurisprudenza, vale di per sé a trasformare una polizza fideiussoria in una garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà tipico delle prime (tra le tante: Cass. 22233/2014, Cass. 14853/2007).
Con riguardo alla prima doglianza spiegata con l'opposizione, proprio la mancanza del carattere di accessorietà preclude qualsiasi valutazione delle vicende sottese al rapporto che ha dato origine alla garanzia: con la garanzia autonoma si crea un'obbligazione parallela indipendente da quella principale, tale da incidere sulle eccezioni che il garante può sollevare, essendo altrettanto noto che il debitore che intenda paralizzare l'escussione deve addurre circostanze atte a fondare l'exceptio doli; il carattere abusivo dell'escussione ricorre, infatti, solo quando il garantito azioni la polizza in una situazione nella quale è all'evidenza chiaro che la pretesa non solo è infondata ma appare, altresì, fraudolenta e dunque espressione di una condotta abusiva. Nella fattispecie, tuttavia, nessuna allegazione in tal senso è contenuta nell'atto di opposizione.
Anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust è infondata non essendovi prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dal momento che il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 limita la sua indagine al periodo temporale
2002-2005 mentre la polizza in parola è stata sottoscritta nel maggio 2015; peraltro, a prescindere dal superiore rilievo, la pretesa nullità delle clausole per violazione della normativa antitrust non ricorre nella fattispecie in esame mancando pure in concreto la dimostrazione dell'incidenza dei pretesi vizi sulla scelta degli opponenti tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti così come la prova dell'eventuale effetto pregiudizievole dell'intesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005).
Ulteriormente, per le specifiche doglianze spiegate in relazione alla deroga all'art. 1957 c.c. basta osservare che risulta documentalmente l'avvenuta coltivazione delle istanze contro il debitore nel termine semestrale decorrente dal 31.8.2021 (data in cui è avvenuto il pagamento in favore di;
, già con missiva pervenuta sia al debitore principale che CP_4 CP_2 ai garanti il 14.9.2021 (v. produzione fasc. monitorio), ha esercitato il regresso richiedendo la restituzione dell'importo liquidato per effetto dell'escussione della polizza;
ha poi successivamente depositato in data 1.12.2021 il ricorso per decreto ingiuntivo contro il contraente principale innanzi al Tribunale di Milano.
Infine non si rivelano neppure fondate le contestazioni sul quantum della pretesa: come risulta dalla polizza il pagamento anticipato è stato garantito per l'importo complessivo di €
104.183,00 pari al 110% dell'aiuto richiesto, come previsto dal R.G. CE n. 1698/2005 e dal
FEASR PSR Sicilia 2007/2013 Misura 3.1.1.; l'obbligazione restitutoria attiene dunque ad un credito certo, liquido ed esigibile in forza del quale la garante, surrogata nei diritti del creditore principale, ha diritto di regresso nei confronti dei coobbligati.
3 In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (fascia fino ad € 260.000,00) in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto il principio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso D.I. proposta da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2 assorbita, così provvede:
RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 239/2022 già esecutivo;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 22 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1228 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni
Salvaggio e Giovanni Turco;
OPPONENTI
nei confronti di:
Controparte_2
(cod. fisc. e p.iva ) con sede legale e direzione generale in Milano (MI) in P.IVA_1 persona del procuratore della società in forza di procura rilasciata per atto con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Notaio in Milano, del 4/4/2022 (rep. n. 40445 – Persona_1 racc. n. 18842), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L di seguito solo Controparte_2
, mediante il rilascio della polizza per cauzione n. 722560 si costituiva garante CP_2 dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE. N. 1698/2005 nell'interesse della contraente
, corrente in Naro (AG) ed in favore di Controparte_3 CP_4
Le obbligazioni di cui alla predetta polizza venivano assunte, in solido tra loro con il contraente, mediante apposita dichiarazione di Parte_2
1 a fronte dell'inadempimento del contraente, provvedeva all'escussione della polizza CP_4 per l'ammontare di € 104.184,30. provvedeva quindi a corrispondere ad il CP_2 CP_4 suddetto importo in data 31.8.2021, dandone avviso al contraente e agli altri obbligati con comunicazione del 3-14.9.2021.
In forza del pagamento effettuato;
surrogata nei diritti del creditore principale ai CP_2 sensi e per gli effetti degli artt. 1949 e 1950 c.c., nonché dell'art. 4) delle condizioni generali di assicurazione, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 239/2022, provvisoriamente esecutivo, in danno di e per l'importo dii € Parte_1 Controparte_1
104.184,30, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dalla data del pagamento
(31.3.2021) al saldo effettivo.
Avverso il superiore decreto e spiegavano opposizione;
Pt_1 CP_1 specificamente gli opponenti, menzionando le vicende relative ai fondi coltivati da CP_3
(figlio), oggetto di un Piano di Sviluppo Rurale, deducevano in primo luogo
[...]
l'impossibilità oggettiva sopravvenuta alla realizzazione del progetto;
in secondo luogo, la nullità delle fideiussioni prestate in quanto riproduttive dello schema elaborato dall'ABI e, in particolare, per la deroga all'art. 1957 c.c.; infine contestavano la natura certa, liquida ed esigibile del credito evidenziando altresì che era stato pagato in favore di un importo CP_4 superiore rispetto a quanto effettivamente erogato ( €. 94.713,00).
Chiedevano dunque al Tribunale di revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il
D.I. oggi opposto sotto i dedotti profili.
si costituiva contestando tutte le avverse pretese e chiedendone il rigetto. CP_2
Disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali e dunque trattenuto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie replica ( che non risultano depositate dagli opponenti ma unicamente dall'opposta).
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, l'opposizione è fondata e va respinta.
La polizza stipulata va qualificata quale contratto autonomo di garanzia, essendovi un'autonomia sostanziale del rapporto che non risulta vincolato, nella sua operatività, dalle vicende che concernono il rapporto garantito. Difatti, al punto 6 della polizza si prevede espressamente che “ …il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo sarà CP_4 effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre all'organismo pagatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità CP_4 di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati…”
2 Tale clausola, per costante e consolidata giurisprudenza, vale di per sé a trasformare una polizza fideiussoria in una garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà tipico delle prime (tra le tante: Cass. 22233/2014, Cass. 14853/2007).
Con riguardo alla prima doglianza spiegata con l'opposizione, proprio la mancanza del carattere di accessorietà preclude qualsiasi valutazione delle vicende sottese al rapporto che ha dato origine alla garanzia: con la garanzia autonoma si crea un'obbligazione parallela indipendente da quella principale, tale da incidere sulle eccezioni che il garante può sollevare, essendo altrettanto noto che il debitore che intenda paralizzare l'escussione deve addurre circostanze atte a fondare l'exceptio doli; il carattere abusivo dell'escussione ricorre, infatti, solo quando il garantito azioni la polizza in una situazione nella quale è all'evidenza chiaro che la pretesa non solo è infondata ma appare, altresì, fraudolenta e dunque espressione di una condotta abusiva. Nella fattispecie, tuttavia, nessuna allegazione in tal senso è contenuta nell'atto di opposizione.
Anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust è infondata non essendovi prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dal momento che il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 limita la sua indagine al periodo temporale
2002-2005 mentre la polizza in parola è stata sottoscritta nel maggio 2015; peraltro, a prescindere dal superiore rilievo, la pretesa nullità delle clausole per violazione della normativa antitrust non ricorre nella fattispecie in esame mancando pure in concreto la dimostrazione dell'incidenza dei pretesi vizi sulla scelta degli opponenti tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti così come la prova dell'eventuale effetto pregiudizievole dell'intesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005).
Ulteriormente, per le specifiche doglianze spiegate in relazione alla deroga all'art. 1957 c.c. basta osservare che risulta documentalmente l'avvenuta coltivazione delle istanze contro il debitore nel termine semestrale decorrente dal 31.8.2021 (data in cui è avvenuto il pagamento in favore di;
, già con missiva pervenuta sia al debitore principale che CP_4 CP_2 ai garanti il 14.9.2021 (v. produzione fasc. monitorio), ha esercitato il regresso richiedendo la restituzione dell'importo liquidato per effetto dell'escussione della polizza;
ha poi successivamente depositato in data 1.12.2021 il ricorso per decreto ingiuntivo contro il contraente principale innanzi al Tribunale di Milano.
Infine non si rivelano neppure fondate le contestazioni sul quantum della pretesa: come risulta dalla polizza il pagamento anticipato è stato garantito per l'importo complessivo di €
104.183,00 pari al 110% dell'aiuto richiesto, come previsto dal R.G. CE n. 1698/2005 e dal
FEASR PSR Sicilia 2007/2013 Misura 3.1.1.; l'obbligazione restitutoria attiene dunque ad un credito certo, liquido ed esigibile in forza del quale la garante, surrogata nei diritti del creditore principale, ha diritto di regresso nei confronti dei coobbligati.
3 In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (fascia fino ad € 260.000,00) in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto il principio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso D.I. proposta da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2 assorbita, così provvede:
RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 239/2022 già esecutivo;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 22 marzo 2025 Il Giudice
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