Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Decreto presidenziale 27 luglio 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, decreto presidenziale 27/07/2023, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 00017/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN IA
(Sezione Prima)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Impresa GA RL & C. S.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Rti con Italspurghi Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9515933C52, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi e Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Tudor in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;
contro
Comune di Muggia, non costituito in giudizio;
NE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Romea Bon, Francesco Quaranta e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sole Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Adamic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Con il ricorso introduttivo depositato in data 05/06/2023
- della deliberazione del 4 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione della NE s.p.a. che ha aggiudicato a Sole soc.coop. il “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, indifferenziati e differenziati, e dei rifiuti conferiti al centro di raccolta, prodotti sul territorio del Comune di Muggia”;
- dei provvedimenti della NE s.p.a. del 5 maggio 2023 prot. n. 2223/2023/DSGA/AA/GZ/z e prot. n. 2221/2023/ DSGA/AA/GZ/z;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, tra gli altri, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui hanno optato per aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo;
nonché per la caducazione ex tunc , o in subordine ex nunc , del contratto frattanto stipulato, con richiesta di esecuzione integrale del servizio, o in subordine, di subentro nell'esecuzione contrattuale.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/07/2023
oltre che dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo (docc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), della deliberazione 4.5.2023 del Consiglio di amministrazione (“Cda”) di NE (doc 26), conosciuta nel testo a seguito del deposito giudiziale fattone da NE su ordine dell’Ecc.ma Sezione, che aggiudica a Sole il “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, indifferenziati e differenziati, e dei rifiuti conferiti al centro di raccolta, prodotti sul territorio del Comune di Muggia” [CIG 9515933C52], già impugnata per estremi con ricorso introduttivo, ma conosciuta solo il 29.6.2023 quando è stata depositata in giudizio da NE, nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusa la deliberazione 26.10.2022 del Cda di NE (doc 25), conosciuta nell’esistenza e nel testo solo il 29.6.2023 a seguito del deposito giudiziale fattone da NE su ordine dell’Ecc.ma Sezione, nelle parti in cui essa – insieme a bando (doc 13), disciplinare di gara (doc 14) e capitolato speciale d’appalto (doc 15) già impugnati con ricorso introduttivo - sia valutata essere presupposto necessario della detta aggiudicazione e, nel rispetto della graduazione tra le censure infra illustrata, nella parte essa si ritenga optare per aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016 (“CCP”), senza motivazione e in assenza dei dovuti presupposti di legge,
nonché per la caducazione
ex tunc , o in subordine ex nunc , del contratto che fosse stato frattanto stipulato,
con richiesta
di esecuzione integrale del servizio, o in subordine, di subentro nell’esecuzione contrattuale che fosse frattanto avviata, fatta salva ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria per equivalente, che potrà essere proposta entro il termine ex art. 30 c. 5 cpa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la richiesta di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a. presentata da parte ricorrente in allegato ai motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2023;
Visto che l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso introduttivo è già stata fissata al 27 settembre 2023 (ord. caut. n. 63 in data 17/07/2023);
Ritenuto che sussistono i presupposti di urgenza per accordare a parte ricorrente l’abbreviazione dei termini richiesta e ciò per garantire la trattazione del ricorso per motivi aggiunti all’udienza pubblica su indicata e assicurare al contempo alle parti i termini a difesa, seppur proporzionalmente ridotti;
P.Q.M.
Il Consigliere delegato accoglie l’istanza di parte ricorrente e per l’effetto dispone la dimidiazione di tutti i termini processuali.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste il giorno 27 luglio 2023.
| Il Consigliere delegato |
| Manuela Sinigoi |
IL SEGRETARIO