Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.03.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 18323/2024 R.G., cui sono state riunite le nn. 18324/2024
e 18325/2024 promosse da:
Parte 2 (C.F. Parte 1 (C.F. C.F. 1
ed (C.F. C.F. 3 ),C.F. 2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Luca
Giordano n. 15, giusta procura allegata in atti;
Ricorrenti
E
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del CP 2 pro tempore.
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte 1
[...] premettendo di prestare servizio come docenti a tempo determinato. 9
In particolare, il ricorrente Parte 1 ha dedotto di aver ricevuto incarichi come docente a termine presso le seguenti istituzioni scolastiche: a.s. 2019/2020, con contratto dal 20.09.2019 al
a.s. 2020/2021, con contratto dal 19.10.2020 al
30.06.2021, presso il L.S. "Caccioppoli" Napoli;
a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.09.2021 al
Napoli; a.s. 2022/2023, con contratto dal 12.09.2022 al30.06.2022, presso il Parte 4
30.06.2023, presso l'I.S. "Gentileschi" Napoli.
L'istante Parte 2 ha affermato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato presso le seguenti istituzioni scolastiche: a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.09.2021 al
30.06.2022, presso la Scuola Primaria Statale “Parini” di Napoli;
a.s. 2022/2023, con contratto dal
12.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Cariteo - Italico” di Napoli;
a.s.
2023/2024, con contratto dall'11.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo Statale “S.
Cariteo - Italico" di Napoli. Il ricorrente Parte_3 ha esposto di aver lavorato come docente a tempo determinato presso le seguenti istituzioni scolastiche: a.s. 2019/2020, con contratto dal 20.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto di Nichelino;
a.s. 2020/2021, con contratto dal 28.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto di Nichelino;
a.s. 2021/2022, con contratto dal 03.09.2021 al 31.08.2022, presso l'Istituto di
Nichelino; a.s. 2022/2023, con contratto dal 17.10.2022 al 31.08.2023, presso l'Istituto Attilio
Romanò.
Hanno esposto di non aver ricevuto, perché precari, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse, previa declaratoria di nullità e/o annullamento o disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss... (come indicati in ciascun ricorso, vale
Parte 1 ; 2021/2022, a dire 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per
2022/2023 e 2023/2024 per Parte 2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per Parte 3 ), ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad €... (per ciascuno indicato in ricorso, vale a dire € 2.500,00 per Parte 1 ; € 1.500,00 per € 2.000,00 Parte_2 Parte 3 ), mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il per personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme"; con condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Con distinte note di deposito i ricorrenti hanno versato in atti prova della permanenza nel sistema delle docenze scolastiche (contratti di docenza a tempo determinato a.s. 2024/2025 per Pt 2 ed
Pt 3 ; GPS 2024-2026 per Parte 1 ).
"benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Il Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Controparte_3 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione redditoaccessoria né imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale
CP 1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107
del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP 1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di essere interni al sistema delle docenze scolastiche. Invero, gli istanti ed Parte 3 hanno Parte 2
versato in atti contratto di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza rispettivamente dal 13.09.2024 e 28.10.2024 e cessazione, per entrambi, al 30.06.2025
(cfr. allegati); mentre Parte 1 ha depositato GPS relativa al biennio 2024-2026, in cui risulta validamente inserito.
Hanno altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere state destinatarie di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica" ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti", valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 1. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato" del
CP 1 rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici "
pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della "rappresentazione di valore" contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto delle ricorrenti ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in favore di Parte 1 ; per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,e 2023/2024 in favore di Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 in favore di Parte 3
2) per l'effetto ordina al Controparte_1 di provvedere all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", relativamente agli anni scolastici di cui al punto
1), con conseguente emissione in favore degli stessi di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del CP 2 pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della residua metà,
[...]
metà che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 26.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori