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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'Avv. M. Tagliabue;
Parte_1
e
”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, il conveniva dinanzi Pt_1
al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano la , la CP_1 [...]
e la chiedendo di “ accertare e Controparte_2 Controparte_3
dichiarare, ove occorra e se esistente, la natura subordinata ed a tempo pieno del rapporto di lavoro “ulteriore” instaurato tra il ricorrente e;
CP_1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via principale, nel 2° livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni,
1 ovvero in via subordinata nel livello 3°S, ovvero in estremo subordine nel livello 3° CCNL, a decorrere dal 1°.10.2020, ovvero in subordine dal
1°.10.2021 ai sensi dell'art. 8 comma 2 CCNL Logistica, ovvero in estremo subordine dalle diverse date che emergeranno in corso di causa;
anche a prescindere dall'accoglimento delle domande di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, c) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
d) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
il pagamento di mezz'ora di retribuzione per ogni giorno di lavoro di almeno 8 ore ex art. 9 CCNL;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità
e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “straordinario sabato 50%”, nonché delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di pausa, come è stato chiesto accertarsi al precedente alinea 2; l'integrazione a carico del datore di lavoro dell'indennità di malattia a carico ai sensi dell'art. 63 CCNL;
il pagamento del TFR CP_4 in misura piena ai sensi dell'art. 37 CCNL ivi compresa l'incidenza sullo stesso dell'indennità di mensa continuativamente corrisposta;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di vestizione/svestizione e raggiungimento della sala carrelli dedotte nella narrativa del presente atto, nella misura di venti minuti complessivi (6 + 4 = 10 minuti x 2) per ciascuna giornata di lavoro effettivo, ovvero per quel diverso lasso di tempo che risulterà all'esito del presente giudizio;
condannare
[...]
, in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con Controparte_5
e in Controparte_3 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive dallo stesso maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi
2 prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque l'importo lordo di € 23.356,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio la e la chiedendo il rigetto delle CP_2 Pt_2
domande.
Nessuno si costituiva in giudizio per la e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Successivamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale tra il ricorrente e la e la dichiarazione di liquidazione Pt_2
giudiziale della e della veniva disposta la interruzione del CP_1 CP_2
giudizio.
Il ricorrente procedeva alla riassunzione del giudizio nei soli confronti della giudiziale limitando la domanda al solo Controparte_1
capo b) delle conclusioni relativo al diritto a vedere accertato il superiore inquadramento contrattuale, ossia “b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via principale, nel 2° livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, ovvero in via subordinata nel livello 3°S, ovvero in estremo subordine nel livello 3° CCNL, a decorrere dal 1°.10.2020, ovvero in subordine dal 1°.10.2021 ai sensi dell'art. 8 comma 2 CCNL Logistica, ovvero in estremo subordine dalle diverse date che emergeranno in corso di causa;
”), limitando la domanda al mero accertamento e rinunziando a tutte le domande ulteriori.
3 Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in riassunzione, nessuno si costituiva in giudizio per la in liquidazione CP_1
giudiziale.
1.Premesso che il ricorrente si limita a formulare nei confronti della società in liquidazione giudiziale solo una domanda di accertamento, rinunziando alle richieste di condanna e che dunque tale domanda, essendo priva di risvolti economici, appare proponibile innanzi al Giudice del lavoro, occorre ricordare che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( Cass., 27 febbraio 2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n. 14981).
Il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed alla relativa qualifica non può prescindere dalla verifica che tale assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio della autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate successivamente le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato ( Cass., 27 dicembre 1999, n. 14569; Cass., 14 agosto 2001, n. 11125).
Il diritto alle mansioni superiori presuppone il concreto ed effettivo svolgimento delle medesime, indipendentemente dalla qualifica attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica (
Cass., 20 maggio 2000, n. 6600).
Il ricorrente è stato inquadrato nel quarto livello per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_6
2.Il ricorrente con la documentazione prodotta e con le dichiarazioni
[...]
testimoniali assunte ha fornito la prova di aver svolto le mansioni di responsabile di reparto.
4 Tale mansione emerge in modo chiaro dalla lettera di incarico consegnata all'istante (doc. 3 del fascicolo dell'istante). Tale mansione non rientra sicuramente nel quarto livello del CCNL, assegnato in quanto né la declaratoria contemplata da tale livello né i profili esemplificativi prevedono alcun ruolo di responsabile.
A tal proposito occorre ricordare che in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461), sicché nel caso, quale quello in esame, di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e quelle del profilo professionale tipizzato non sarebbe neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica.
Orbene il secondo livello del ccnl Logistica rivendicato dall'istante contempla la figura del “capo reparto”. Il secondo livello fa riferimento ai lavoratori “con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
5 Tale profilo è corrispondente a quello indicato nella comunicazione di incarico di preposto consegnata al ricorrente (doc. 3), nella quale si legge
“nell'ambito delle sue funzioni di responsabile di reparto”.
Il ricorrente ha sempre ricoperto tale ruolo, vigilando e coordinando l'attività svolta dai lavoratori del reparto allo stesso assegnato, ossia circa quindici operai presso il reparto Eurospin.
I testimoni escussi hanno dichiarato che il ricorrente ha sempre svolto
“mansioni di concetto”, ossia di carattere intellettuale. Quanto alla
“specifica collaborazione”, le prove orali hanno confermato che il ricorrente collaborava con il capo impianto , ovvero con Persona_1
l'altro responsabile al fine di rappresentare eventuali Persona_2
problematiche presenti in magazzino e di porvi rimedio.
Con riferimento al requisito della “autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive assegnate”, tutte le mansioni erano svolte dal ricorrente in totale autonomia operativa e decisionale, nei limiti delle sole direttive generali assegnate dal capo impianto . Persona_1
La “particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica” emerge chiaramente dalla lettera di incarico di cui al doc. 3, nella quale si legge che la mansione di responsabile di reparto è stata assegnata al ricorrente “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo nell'ambito dell'organizzazione aziendale”.
Inoltre la “notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa” si desume dal fatto che il ricorrente aveva già svolto la mansione di responsabile di reparto anche alle dipendenze della precedente società assegnataria dell'appalto, la a far tempo dal 1.2.2016. Tale CP_7
circostanza è confermata dalla lettera di incarico consegnata al ricorrente dalla (cfr.doc. 9 del fascicolo dell'istante) il cui contenuto è il CP_7
medesimo rispetto alla comunicazione pervenuta al ricorrente da . CP_1
Dunque, risulta provato che il ricorrente abbia svolto la mansione di responsabile di reparto a far tempo dal 1.10.2020. Il secondo livello va
6 riconosciuto a far tempo dal 1.01.2021, stante la applicazione del terzo comma dell'art. 7 del CCNL Logistica che individua in tre mesi il periodo di espletamento minimo delle mansioni superiori per la acquisizione del livello superiore.
In conclusione va accolta la domanda di accertamento della domanda di inquadramento superiore, mentre in relazione alle domande economiche occorre dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il ricorrente ha formulato con il ricorso in riassunzione una espressa dichiarazione di rinunzia.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, IG NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso in riassunzione Parte_1 proposto nei soli confronti della “ Controparte_1
”, così provvede:
[...]
1) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Logistica a far tempo dal 1.01.2021;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domande di condanna al pagamento di somme formulate con il ricorso originario;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. M. Tagliabue dichiaratosi anticipatario.
Milano, 1.07.2025
Il Giudice
7 ( IG NZ)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'Avv. M. Tagliabue;
Parte_1
e
”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, il conveniva dinanzi Pt_1
al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano la , la CP_1 [...]
e la chiedendo di “ accertare e Controparte_2 Controparte_3
dichiarare, ove occorra e se esistente, la natura subordinata ed a tempo pieno del rapporto di lavoro “ulteriore” instaurato tra il ricorrente e;
CP_1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via principale, nel 2° livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni,
1 ovvero in via subordinata nel livello 3°S, ovvero in estremo subordine nel livello 3° CCNL, a decorrere dal 1°.10.2020, ovvero in subordine dal
1°.10.2021 ai sensi dell'art. 8 comma 2 CCNL Logistica, ovvero in estremo subordine dalle diverse date che emergeranno in corso di causa;
anche a prescindere dall'accoglimento delle domande di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, c) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
d) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
il pagamento di mezz'ora di retribuzione per ogni giorno di lavoro di almeno 8 ore ex art. 9 CCNL;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità
e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “straordinario sabato 50%”, nonché delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di pausa, come è stato chiesto accertarsi al precedente alinea 2; l'integrazione a carico del datore di lavoro dell'indennità di malattia a carico ai sensi dell'art. 63 CCNL;
il pagamento del TFR CP_4 in misura piena ai sensi dell'art. 37 CCNL ivi compresa l'incidenza sullo stesso dell'indennità di mensa continuativamente corrisposta;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la retribuzione per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di vestizione/svestizione e raggiungimento della sala carrelli dedotte nella narrativa del presente atto, nella misura di venti minuti complessivi (6 + 4 = 10 minuti x 2) per ciascuna giornata di lavoro effettivo, ovvero per quel diverso lasso di tempo che risulterà all'esito del presente giudizio;
condannare
[...]
, in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con Controparte_5
e in Controparte_3 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive dallo stesso maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi
2 prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque l'importo lordo di € 23.356,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio la e la chiedendo il rigetto delle CP_2 Pt_2
domande.
Nessuno si costituiva in giudizio per la e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Successivamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale tra il ricorrente e la e la dichiarazione di liquidazione Pt_2
giudiziale della e della veniva disposta la interruzione del CP_1 CP_2
giudizio.
Il ricorrente procedeva alla riassunzione del giudizio nei soli confronti della giudiziale limitando la domanda al solo Controparte_1
capo b) delle conclusioni relativo al diritto a vedere accertato il superiore inquadramento contrattuale, ossia “b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via principale, nel 2° livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, ovvero in via subordinata nel livello 3°S, ovvero in estremo subordine nel livello 3° CCNL, a decorrere dal 1°.10.2020, ovvero in subordine dal 1°.10.2021 ai sensi dell'art. 8 comma 2 CCNL Logistica, ovvero in estremo subordine dalle diverse date che emergeranno in corso di causa;
”), limitando la domanda al mero accertamento e rinunziando a tutte le domande ulteriori.
3 Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in riassunzione, nessuno si costituiva in giudizio per la in liquidazione CP_1
giudiziale.
1.Premesso che il ricorrente si limita a formulare nei confronti della società in liquidazione giudiziale solo una domanda di accertamento, rinunziando alle richieste di condanna e che dunque tale domanda, essendo priva di risvolti economici, appare proponibile innanzi al Giudice del lavoro, occorre ricordare che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( Cass., 27 febbraio 2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n. 14981).
Il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed alla relativa qualifica non può prescindere dalla verifica che tale assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio della autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate successivamente le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato ( Cass., 27 dicembre 1999, n. 14569; Cass., 14 agosto 2001, n. 11125).
Il diritto alle mansioni superiori presuppone il concreto ed effettivo svolgimento delle medesime, indipendentemente dalla qualifica attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica (
Cass., 20 maggio 2000, n. 6600).
Il ricorrente è stato inquadrato nel quarto livello per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_6
2.Il ricorrente con la documentazione prodotta e con le dichiarazioni
[...]
testimoniali assunte ha fornito la prova di aver svolto le mansioni di responsabile di reparto.
4 Tale mansione emerge in modo chiaro dalla lettera di incarico consegnata all'istante (doc. 3 del fascicolo dell'istante). Tale mansione non rientra sicuramente nel quarto livello del CCNL, assegnato in quanto né la declaratoria contemplata da tale livello né i profili esemplificativi prevedono alcun ruolo di responsabile.
A tal proposito occorre ricordare che in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461), sicché nel caso, quale quello in esame, di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e quelle del profilo professionale tipizzato non sarebbe neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica.
Orbene il secondo livello del ccnl Logistica rivendicato dall'istante contempla la figura del “capo reparto”. Il secondo livello fa riferimento ai lavoratori “con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
5 Tale profilo è corrispondente a quello indicato nella comunicazione di incarico di preposto consegnata al ricorrente (doc. 3), nella quale si legge
“nell'ambito delle sue funzioni di responsabile di reparto”.
Il ricorrente ha sempre ricoperto tale ruolo, vigilando e coordinando l'attività svolta dai lavoratori del reparto allo stesso assegnato, ossia circa quindici operai presso il reparto Eurospin.
I testimoni escussi hanno dichiarato che il ricorrente ha sempre svolto
“mansioni di concetto”, ossia di carattere intellettuale. Quanto alla
“specifica collaborazione”, le prove orali hanno confermato che il ricorrente collaborava con il capo impianto , ovvero con Persona_1
l'altro responsabile al fine di rappresentare eventuali Persona_2
problematiche presenti in magazzino e di porvi rimedio.
Con riferimento al requisito della “autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive assegnate”, tutte le mansioni erano svolte dal ricorrente in totale autonomia operativa e decisionale, nei limiti delle sole direttive generali assegnate dal capo impianto . Persona_1
La “particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica” emerge chiaramente dalla lettera di incarico di cui al doc. 3, nella quale si legge che la mansione di responsabile di reparto è stata assegnata al ricorrente “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo nell'ambito dell'organizzazione aziendale”.
Inoltre la “notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa” si desume dal fatto che il ricorrente aveva già svolto la mansione di responsabile di reparto anche alle dipendenze della precedente società assegnataria dell'appalto, la a far tempo dal 1.2.2016. Tale CP_7
circostanza è confermata dalla lettera di incarico consegnata al ricorrente dalla (cfr.doc. 9 del fascicolo dell'istante) il cui contenuto è il CP_7
medesimo rispetto alla comunicazione pervenuta al ricorrente da . CP_1
Dunque, risulta provato che il ricorrente abbia svolto la mansione di responsabile di reparto a far tempo dal 1.10.2020. Il secondo livello va
6 riconosciuto a far tempo dal 1.01.2021, stante la applicazione del terzo comma dell'art. 7 del CCNL Logistica che individua in tre mesi il periodo di espletamento minimo delle mansioni superiori per la acquisizione del livello superiore.
In conclusione va accolta la domanda di accertamento della domanda di inquadramento superiore, mentre in relazione alle domande economiche occorre dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il ricorrente ha formulato con il ricorso in riassunzione una espressa dichiarazione di rinunzia.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, IG NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso in riassunzione Parte_1 proposto nei soli confronti della “ Controparte_1
”, così provvede:
[...]
1) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Logistica a far tempo dal 1.01.2021;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domande di condanna al pagamento di somme formulate con il ricorso originario;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. M. Tagliabue dichiaratosi anticipatario.
Milano, 1.07.2025
Il Giudice
7 ( IG NZ)
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