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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5306 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 04/12/1970 Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Frasnz Lehar n. 8, presso lo studio dell'avv. Letizia
Mauro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 21/03/1979 elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, via del Bersagliere n. 6, presso lo studio dell'avv. Lipari Marco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024.
All'udienza del 3 giugno 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
2. la casa coniugale, sita in Palermo alla via Oreto n. 336/g, acquistata da entrambi i coniugi, resta assegnata alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al figlio Pt_2
il sig. continuerà a pagare il 50 % del mutuo gravante sull'immobile, così Per_1 Pt_1 come il restante 50 % del mutuo sarà pagato dalla sig.ra, Pt_2
3. Il sig. si obbliga a versare, in favore della sig.ra la somma di € 350,00 Pt_1 Pt_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oltre alla cessione integrale Per_1 dei buoni pasto del valore di euro 150,00 corrisposti al dal datore di lavoro;
le parti Pt_1 concordano che nell'ipotesi di mancata percezione dei buoni pasti, il signor Pt_1 provvederà ad integrare il contributo al mantenimento con l'ulteriore somma di € 50,00 mensili;
4. - le spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo, saranno suddivise nella misura del 60% a carico del sig. e del restante 40% a carico della sig.ra Pt_1
Pt_2
5. Il figlio della coppia sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale.
6. I tempi di permanenza di con entrambi i genitori saranno liberamente concordati Per_1 con il minore tenendo conto delle esigenze anche scolastiche di quest'ultimo nonché le esigenze di lavoro dei genitori;
le festività del Natale o Capodanno, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (un anno trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e l'anno successivo viceversa), analogamente avverrà per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, invece, il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con la madre ed un ulteriore periodo di 15 giorni consecutivi con il padre.
7. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig,ra Pt_2
e dichiarano di avere già attivato la procedura di assegnazione dello stesso in favore di quest'ultima;
8. la sig.ra dovrà provvedere alla voltura delle utenze della casa coniugale a suo Pt_2 carico;
9. il sig. si impegna a continuare a pagare l'assicurazione sulla vita anche in favore Pt_1 della sig.ra Pt_2
10. dichiarano sin d'ora e reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare espressamente ad ogni forma di mantenimento;
11. esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 26/07/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 131 - parte II- serie A – Anno 2006);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5306 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 04/12/1970 Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Frasnz Lehar n. 8, presso lo studio dell'avv. Letizia
Mauro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 21/03/1979 elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, via del Bersagliere n. 6, presso lo studio dell'avv. Lipari Marco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024.
All'udienza del 3 giugno 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
2. la casa coniugale, sita in Palermo alla via Oreto n. 336/g, acquistata da entrambi i coniugi, resta assegnata alla signora che continuerà ad abitarla unitamente al figlio Pt_2
il sig. continuerà a pagare il 50 % del mutuo gravante sull'immobile, così Per_1 Pt_1 come il restante 50 % del mutuo sarà pagato dalla sig.ra, Pt_2
3. Il sig. si obbliga a versare, in favore della sig.ra la somma di € 350,00 Pt_1 Pt_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oltre alla cessione integrale Per_1 dei buoni pasto del valore di euro 150,00 corrisposti al dal datore di lavoro;
le parti Pt_1 concordano che nell'ipotesi di mancata percezione dei buoni pasti, il signor Pt_1 provvederà ad integrare il contributo al mantenimento con l'ulteriore somma di € 50,00 mensili;
4. - le spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo, saranno suddivise nella misura del 60% a carico del sig. e del restante 40% a carico della sig.ra Pt_1
Pt_2
5. Il figlio della coppia sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale.
6. I tempi di permanenza di con entrambi i genitori saranno liberamente concordati Per_1 con il minore tenendo conto delle esigenze anche scolastiche di quest'ultimo nonché le esigenze di lavoro dei genitori;
le festività del Natale o Capodanno, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (un anno trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e l'anno successivo viceversa), analogamente avverrà per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, invece, il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con la madre ed un ulteriore periodo di 15 giorni consecutivi con il padre.
7. le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig,ra Pt_2
e dichiarano di avere già attivato la procedura di assegnazione dello stesso in favore di quest'ultima;
8. la sig.ra dovrà provvedere alla voltura delle utenze della casa coniugale a suo Pt_2 carico;
9. il sig. si impegna a continuare a pagare l'assicurazione sulla vita anche in favore Pt_1 della sig.ra Pt_2
10. dichiarano sin d'ora e reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare espressamente ad ogni forma di mantenimento;
11. esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 26/07/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 131 - parte II- serie A – Anno 2006);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini