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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena TT Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12268/2025 R.G. promossa da
(C.F: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Casciano Val Di Pesa (FI), Via Fratelli Cervi n. 33 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mammini
(C.F.: ) PEC: come da mandato in atti C.F._2 Email_1
Parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di attribuzione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del marcatore di genere da femminile a maschile e il nome da a ”, Pt_1 Pt_2 ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di San Casciano Val di Pesa o dove sia conservato l'atto di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione 143/2024, accertare,
pagina 1 di 5 specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere affermando il diritto della parte in tal senso.
Infine di liquidare il compenso del difensore per la parte patrocinio a spese dello Stato, come nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al P.M. - che è nubile e non ha figli - ha esposto di essere un Parte_1 individuo di sesso biologico femminile ma di aver, sin dall'infanzia, sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile;
di aver ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche;
di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile e che si è quindi rivolto nel marzo 2022 al centro del servizio sanitario pubblico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Dipartimento DAI materno-infantile sessualità/andrologia e in particolare endocrinologia femminile e incongruenza di genere, la cui equipe di medici, psicologi e psichiatri ha redatto, una relazione psico-sessuale che certifica la sua condizione di disforia di genere, ed evidenzia la necessità di procedere alla rettifica del sesso e del nome della parte attrice contestualmente all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. La ricorrente ha altresì esposto di avere ormai assunto l'aspetto esteriore di un uomo a seguito della somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante.
All'udienza del 03.12.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha aspetto, Parte_1
barba, voce, movenze ed abbigliamento maschile, ha confermato di non essersi mai identificata con il genere femminile, di aver preso consapevolezza della propria disforia sin dalla scuola dell'infanzia e di essersi rivolta nel marzo 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi, di aver avuto dopo il percorso psicologico la diagnosi di disforia e, quindi, di aver iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti dal mese di aprile 2025. Ha dichiarato di non aver effettuato, sinora, alcuna operazione chirurgica, ma di esserne intenzionata in futuro e di trarre beneficio psicologico dai cambiamenti fisici ottenuti con le terapie ormonali;
ha rappresentato il proprio disagio a livello sociale e la difficoltà che incontra quando deve esibire i propri documenti a causa della non rispondenza tra i documenti e il proprio aspetto fisico;
ha manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del pagina 2 di 5 servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 cpc, all'udienza del 03.12.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEDU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti, rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per pagina 3 di 5 l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “in conclusione, (all'anagrafe ) Pt_2 Pt_1
presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA6 e DSM 5 Pt_1
(codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che
vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di Pt_2
rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità di genere l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere maschile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tanto da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante i trattamenti ormonali e il sostegno psicologico.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato, le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice e le modificazioni già intervenute appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di riassegnazione e di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili a cui intende sottoporsi. Parte_1
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte pagina 4 di 5 soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di (C.F: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...], trascritti presso il Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) n. 57, parte 2, serie B, anno 2005, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da a . Pt_1 Pt_2
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile e che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- Nulla sulle spese;
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 su relazione del Giudice Serena
TT
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena TT Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena TT Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12268/2025 R.G. promossa da
(C.F: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Casciano Val Di Pesa (FI), Via Fratelli Cervi n. 33 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mammini
(C.F.: ) PEC: come da mandato in atti C.F._2 Email_1
Parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di attribuzione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del marcatore di genere da femminile a maschile e il nome da a ”, Pt_1 Pt_2 ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di San Casciano Val di Pesa o dove sia conservato l'atto di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione 143/2024, accertare,
pagina 1 di 5 specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere affermando il diritto della parte in tal senso.
Infine di liquidare il compenso del difensore per la parte patrocinio a spese dello Stato, come nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al P.M. - che è nubile e non ha figli - ha esposto di essere un Parte_1 individuo di sesso biologico femminile ma di aver, sin dall'infanzia, sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile;
di aver ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche;
di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile e che si è quindi rivolto nel marzo 2022 al centro del servizio sanitario pubblico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Dipartimento DAI materno-infantile sessualità/andrologia e in particolare endocrinologia femminile e incongruenza di genere, la cui equipe di medici, psicologi e psichiatri ha redatto, una relazione psico-sessuale che certifica la sua condizione di disforia di genere, ed evidenzia la necessità di procedere alla rettifica del sesso e del nome della parte attrice contestualmente all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. La ricorrente ha altresì esposto di avere ormai assunto l'aspetto esteriore di un uomo a seguito della somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante.
All'udienza del 03.12.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha aspetto, Parte_1
barba, voce, movenze ed abbigliamento maschile, ha confermato di non essersi mai identificata con il genere femminile, di aver preso consapevolezza della propria disforia sin dalla scuola dell'infanzia e di essersi rivolta nel marzo 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi, di aver avuto dopo il percorso psicologico la diagnosi di disforia e, quindi, di aver iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti dal mese di aprile 2025. Ha dichiarato di non aver effettuato, sinora, alcuna operazione chirurgica, ma di esserne intenzionata in futuro e di trarre beneficio psicologico dai cambiamenti fisici ottenuti con le terapie ormonali;
ha rappresentato il proprio disagio a livello sociale e la difficoltà che incontra quando deve esibire i propri documenti a causa della non rispondenza tra i documenti e il proprio aspetto fisico;
ha manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del pagina 2 di 5 servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 cpc, all'udienza del 03.12.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEDU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti, rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per pagina 3 di 5 l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “in conclusione, (all'anagrafe ) Pt_2 Pt_1
presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA6 e DSM 5 Pt_1
(codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che
vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di Pt_2
rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità di genere l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere maschile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tanto da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante i trattamenti ormonali e il sostegno psicologico.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato, le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice e le modificazioni già intervenute appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di riassegnazione e di adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili a cui intende sottoporsi. Parte_1
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte pagina 4 di 5 soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di (C.F: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...], trascritti presso il Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) n. 57, parte 2, serie B, anno 2005, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da a . Pt_1 Pt_2
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile e che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- Nulla sulle spese;
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 su relazione del Giudice Serena
TT
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena TT Dott.ssa Silvia Governatori
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