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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Presidente
Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.353/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Pagliuca
Appellante
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Carmine Mangione
Appellato
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n.258/2004 del 20.02.2004 il Tribunale di Potenza aveva ingiunto a , in proprio e quali amministratori del Controparte_2 Controparte_3
condominio U.M.P. n.93 sito in C.da D. Caterina di Mura Lucano (PZ), di pagare in favore della ditta artigiana del sig. la somma di €.30.059,35, iva Controparte_1
compresa, portata dalla fattura n.10 del 19.11.2003 emessa a fronte di lavori di ristrutturazione eseguiti e contabilizzati con il 7° SAL corredato da certificato di pagamento n.7 del 10.11.2003. 2. Avverso detto decreto propose opposizione, in proprio e quale amministratore del detto Condominio, il sig. contestando il fermo lavori da parte della ditta Pt_1
esecutrice, la richiesta di pagamento relativa ad uno scavo non previsto e mai richiesto, la difformità di alcune delle opere eseguite ed il versamento di un acconto di
€.13.663,34, eseguito per i titoli e la causale di cui al decreto opposto.
3. La causa, rubricata al n.1175/2004, veniva riunita a quella recante n.2481/2004 di rg., nella quale era stata la ditta ad opporsi ad altro decreto Controparte_1
ingiuntivo con la quale la sig.ra (alla quale, nel corso del giudizio ed Parte_2
in seguito al decesso, era subentrato il marito aveva richiesto il Parte_1
pagamento di €.12.614,33 per lavori di impiantistica idraulica eseguiti in favore della ditta . CP_1
4. Ai due giudizi proseguiti insieme, era stato infine riunito quello recante il n.924/2008 di rg. con il quale aveva nuovamente chiesto il Controparte_1
pagamento, nei confronti del medesimo Condominio e dei sigg.ri e Parte_1
(con il quale nel corso di causa veniva raggiunto accordo transattivo) Controparte_3
della somma di €.13.663,34, quale residuo credito derivante dal medesimo SAL n.7 e dal certificato di pagamento n.7 del 10.11.2003, nonché della somma di €.4.552,15, per saldo finale, al Novembre 2005, dei lavori, e della somma di €.16.116,81, a titolo di
IVA anticipata e non riscossa.
Tale ulteriore richiesta veniva contestata dal che spiegava altresì domanda Pt_1
riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di €.42.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per “cattiva esecuzione dei lavori”.
5. Con sentenza n. 217/2018 il Tribunale di Potenza, all'esito delle prove espletate e della Ctu eseguita:
- quanto al giudizio rg.1175/2004 r.g., rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto n.258/2004 ottenuto dal , condannando l'opponente al CP_1 Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 1.900,00, oltre spese generali, iva e cpa (cfr. capo 1 della sentenza impugnata).
Riteneva in proposito il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dal “certificato n.7 per il pagamento della settima rata di €.33.812,43” emesso il 7.10.2003 dal e da una comunicazione a firma del Parte_3
Responsabile del Servizio Finanziario del detto che dava atto del credito Pt_3
_______________
pag. 2 dell' e disponeva il pagamento in favore dei delegati all'incasso Parte_4
e nonché dalla Ctu espletata, emergeva la prova del credito Pt_1 CP_3
reclamato in via monitoria, soddisfatto solo in parte, dopo l'emissione del decreto, con conseguente residuo credito dell' per €.13.663,34, oltre Iva. Parte_4
- Quanto al giudizio n.2481/2004 r.g., il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal , avverso il d.i. 491/2004 ottenuto dalla (alla quale, in corso di CP_1 CP_3
causa, era succeduto il ritenendo raggiunta la prova tanto in ordine Pt_1 all'esistenza del rapporto contrattuale, quanto alla esecuzione dei lavori, quanto, infine, all'entità del credito;
conseguentemente il Tribunale confermava il decreto opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio CP_1
(cfr. capo 2 della sentenza impugnata).
- Quanto, infine, al giudizio n.924/2008 di r.g., il Tribunale (cfr. capi 3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata):
rigettava la richiesta di pagamento del saldo dei lavori di cui al 7° SAL (pari ad
€.13.663,34), perché il detto credito era già stato riconosciuto con la conferma del decreto n.258/2004 di cui al giudizio 1175/04;
riconosceva in favore del e a carico del e del da CP_1 Pt_1 CP_4
questi rappresentato, la minor somma di €.2.276,08, rispetto a quella richiesta di
€.4.552,15, per saldo finale dei lavori eseguiti;
riconosceva altresì, sempre in favore del , ma solo a carico del CP_1
la somma di €.16.116,81 determinata dal Controparte_5
Ctu quale residuo credito per Iva anticipata;
riconosceva infine allo stesso , ma solo a carico del il CP_1 Pt_1
credito di €.6.329,52, quale residua somma, determinata dal Ctu, dovuta per lavori eseguiti, nella propria abitazione del Pt_1
rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi dell'opera avanzata dal Pt_1
dichiarava cessata la materia del contendere fra e Controparte_1 [...]
, in virtù dell'accordo transattivo raggiunto;
CP_3
riconosceva in favore della parte creditrice il maggior danno di cui all'art.1224
c.c. liquidando in suo favore, oltre agli interessi legali, anche “l'eventuale
_______________
pag. 3 eccedenza del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, rispetto al tasso legale”;
condannava il ed il in solido, Controparte_6 Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate in € 7.854,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa e poneva a carico del Controparte_6
e del le spese di C.T.U..
[...] Pt_1
6. Ha proposto appello il sig. , articolando tre motivi di gravame Parte_1
con i quali ha riproposto le stesse domande avanzate nei giudizi riuniti, con condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, con CP_1
compensazione delle stesse per reciproca soccombenza.
7. Si è costituito resistendo al gravame, di cui chiede il rigetto. Controparte_1
8. All'udienza del 07.11.2023 tenutasi in forma cartolare, la causa, previo cambio del relatore, è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante, con riferimento al d.i. 258/04 ed al giudizio di opposizione n.1175/04 rg, si duole del fatto che il Giudice di prime cure, benchè abbia accertato l'intervenuto parziale pagamento della somma ingiunta, abbia comunque confermato il decreto ingiuntivo, anziché revocarlo in considerazione del fatto che, secondo l'appellante, il pagamento parziale era avvenuto prima della emissione del decreto e che il Tribunale aveva riconosciuto che il credito esistente
(€.27.326,68) fosse inferiore a quello reclamato con il decreto opposto (€.30.059,23).
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si indicano.
Precisato che a differenza di quanto afferma l'appellante, il pagamento parziale della somma ingiunta, effettuato il 23.02.2004, è avvento dopo l'emissione del decreto che è datato 20.02.2004, e che il Giudice di prime Cure non ha affatto affermato che il credito del fosse inferiore (€.27.326,68) alla somma ingiunta con il decreto opposto Pt_1
(€.30.059,23), giacchè il Tribunale ha invece espressamente affermato che la somma di
“ €.27.326,68, [che] altro non è che l'importo (maggiorato di iva ndr) oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo presentato su istanza dell' ”, Parte_5
vi è che a fronte dell'accertato pagamento parziale, sia pur effettuato dopo l'emissione
_______________
pag. 4 del decreto, quest'ultimo doveva effettivamente essere revocato e l'opponente doveva essere condannato al pagamento della somma, pari alla differenza fra quella ingiunta ed il pagamento parziale eseguito nella misura di €.13.663,34.
Ed invero: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass.21432/2011).
Sotto tale profilo, pertanto, l'appello va accolto e, in riforma del capo 1 della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 258/2004 deve essere revocato, con condanna dell'appellante al pagamento della residua somma di €.16.395,69. Parte_1
10. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta il mancato Pt_1
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio rg. 924/2008 volta al riconoscimento del risarcimento del danno per i vizi dell'opera.
Dopo aver specificato che il Tribunale aveva rilevato che “come correttamente e tempestivamente eccepito dall'attore (cioè dal ) il è in ogni CP_1 Parte_1
caso decaduto dall'azione di cui all'art.1667 c.c. non avendo denunciato i vizi e le difformità all'appaltatore nel termine di sessanta giorni dalla scoperta”, l'appellante richiama puntualmente la documentazione prodotta, a suo ritenere probatoria della effettiva sussistenza dei vizi e delle difformità non riconosciuti dal Tribunale, che aveva invece valorizzato, ai fini probatori, la testimonianza resa dal dall'appellante Tes_1
ritenuto inattendibile;
l'appellante tuttavia omette del tutto di contestare e confutare la sopra riportata affermazione del Tribunale, relativa alla omessa denuncia dei vizi e dalla
_______________
pag. 5 conseguente decadenza dall'azione risarcitoria, che è questione antecedente, e con carattere dirimente, rispetto alla prova dell'esistenza e dell'entità dei vizi stessi.
Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello.
11. Con il terzo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese del giudizio rg.924/2008 che ritiene avrebbero dovuto essere compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza quantitativa.
Nel motivo di appello proposto, tuttavia, l'appellante non indica, né quale sarebbe la domanda proposta dall'appellato nel detto giudizio rg.924/2008, rispetto alla quale quest'ultimo sarebbe rimasto soccombente, né quanta parte delle domande proposte dall'appellato non avrebbe trovato accoglimento con la sentenza impugnata, così rendendo inammissibile il motivo di gravame proposto per mancanza di specificità delle censure, che non consente alla Corte di decidere in merito ad esse.
Ugualmente inammissibile, perché generica e non determinata è infine l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo il quale “la liquidazione delle spese di giudizio è eccessiva e non si attiene al Decreto Ministro Giustizia n.55 del 10/03/2014”.
12. Tenuto conto dell'intervenuta riforma del capo 1 della sentenza impugnata
(ovverosia quello contenente la statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg
1175/2004), occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Ne consegue che, con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/2004 (iscritto in primo grado al rg 1175/2004), le spese del primo e del secondo grado devono essere poste a carico di che, Parte_1
anche all'esito del giudizio di appello, risulta essere la parte soccombente.
Le stesse vengono determinate, quanto al primo grado, nella misura già liquidata dal
Tribunale, e, quanto al secondo grado, nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra €.5.000,01 ed €.26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Tenuto, poi, conto, per un verso, del rigetto dell'appello proposto avverso il mancato accoglimento, nel giudizio iscritto al rg 924/2008, della domanda riconvenzionale
_______________
pag. 6 proposta dal e, per altro verso, della declaratoria di inammissibilità del motivo Pt_1
di appello relativo alla statuizione adottata dal Tribunale in ordine alle spese di lite del giudizio rg 924/2008, occorre condannare l'appellante alla rifusione delle Pt_1
spese di lite sostenute, per detto giudizio di appello, dall'appellato , CP_1
determinate nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra €.26.000,01 ed €.52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.217/2018, ed in parziale
[...]
accoglimento dello stesso, così decide:
a. In riforma della statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg 1175/2004, accoglie parzialmente l'opposizione iscritta al n.1175/2004 rg e, per l'effetto, revoca il d.i. n.258/2004 emesso dal Tribunale di Potenza in data 20.02.2004 e condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di €.16.395,69; condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese dei due gradi di giudizio, determinate, per il primo Controparte_1
grado, nella misura liquidata dal Tribunale e, per il secondo grado, in €.1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
b. Rigetta l'appello proposto avverso la statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg 924/2008 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, determinate in Controparte_1
€.3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Presidente
Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.353/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Pagliuca
Appellante
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Carmine Mangione
Appellato
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n.258/2004 del 20.02.2004 il Tribunale di Potenza aveva ingiunto a , in proprio e quali amministratori del Controparte_2 Controparte_3
condominio U.M.P. n.93 sito in C.da D. Caterina di Mura Lucano (PZ), di pagare in favore della ditta artigiana del sig. la somma di €.30.059,35, iva Controparte_1
compresa, portata dalla fattura n.10 del 19.11.2003 emessa a fronte di lavori di ristrutturazione eseguiti e contabilizzati con il 7° SAL corredato da certificato di pagamento n.7 del 10.11.2003. 2. Avverso detto decreto propose opposizione, in proprio e quale amministratore del detto Condominio, il sig. contestando il fermo lavori da parte della ditta Pt_1
esecutrice, la richiesta di pagamento relativa ad uno scavo non previsto e mai richiesto, la difformità di alcune delle opere eseguite ed il versamento di un acconto di
€.13.663,34, eseguito per i titoli e la causale di cui al decreto opposto.
3. La causa, rubricata al n.1175/2004, veniva riunita a quella recante n.2481/2004 di rg., nella quale era stata la ditta ad opporsi ad altro decreto Controparte_1
ingiuntivo con la quale la sig.ra (alla quale, nel corso del giudizio ed Parte_2
in seguito al decesso, era subentrato il marito aveva richiesto il Parte_1
pagamento di €.12.614,33 per lavori di impiantistica idraulica eseguiti in favore della ditta . CP_1
4. Ai due giudizi proseguiti insieme, era stato infine riunito quello recante il n.924/2008 di rg. con il quale aveva nuovamente chiesto il Controparte_1
pagamento, nei confronti del medesimo Condominio e dei sigg.ri e Parte_1
(con il quale nel corso di causa veniva raggiunto accordo transattivo) Controparte_3
della somma di €.13.663,34, quale residuo credito derivante dal medesimo SAL n.7 e dal certificato di pagamento n.7 del 10.11.2003, nonché della somma di €.4.552,15, per saldo finale, al Novembre 2005, dei lavori, e della somma di €.16.116,81, a titolo di
IVA anticipata e non riscossa.
Tale ulteriore richiesta veniva contestata dal che spiegava altresì domanda Pt_1
riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di €.42.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per “cattiva esecuzione dei lavori”.
5. Con sentenza n. 217/2018 il Tribunale di Potenza, all'esito delle prove espletate e della Ctu eseguita:
- quanto al giudizio rg.1175/2004 r.g., rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto n.258/2004 ottenuto dal , condannando l'opponente al CP_1 Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 1.900,00, oltre spese generali, iva e cpa (cfr. capo 1 della sentenza impugnata).
Riteneva in proposito il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dal “certificato n.7 per il pagamento della settima rata di €.33.812,43” emesso il 7.10.2003 dal e da una comunicazione a firma del Parte_3
Responsabile del Servizio Finanziario del detto che dava atto del credito Pt_3
_______________
pag. 2 dell' e disponeva il pagamento in favore dei delegati all'incasso Parte_4
e nonché dalla Ctu espletata, emergeva la prova del credito Pt_1 CP_3
reclamato in via monitoria, soddisfatto solo in parte, dopo l'emissione del decreto, con conseguente residuo credito dell' per €.13.663,34, oltre Iva. Parte_4
- Quanto al giudizio n.2481/2004 r.g., il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal , avverso il d.i. 491/2004 ottenuto dalla (alla quale, in corso di CP_1 CP_3
causa, era succeduto il ritenendo raggiunta la prova tanto in ordine Pt_1 all'esistenza del rapporto contrattuale, quanto alla esecuzione dei lavori, quanto, infine, all'entità del credito;
conseguentemente il Tribunale confermava il decreto opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio CP_1
(cfr. capo 2 della sentenza impugnata).
- Quanto, infine, al giudizio n.924/2008 di r.g., il Tribunale (cfr. capi 3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata):
rigettava la richiesta di pagamento del saldo dei lavori di cui al 7° SAL (pari ad
€.13.663,34), perché il detto credito era già stato riconosciuto con la conferma del decreto n.258/2004 di cui al giudizio 1175/04;
riconosceva in favore del e a carico del e del da CP_1 Pt_1 CP_4
questi rappresentato, la minor somma di €.2.276,08, rispetto a quella richiesta di
€.4.552,15, per saldo finale dei lavori eseguiti;
riconosceva altresì, sempre in favore del , ma solo a carico del CP_1
la somma di €.16.116,81 determinata dal Controparte_5
Ctu quale residuo credito per Iva anticipata;
riconosceva infine allo stesso , ma solo a carico del il CP_1 Pt_1
credito di €.6.329,52, quale residua somma, determinata dal Ctu, dovuta per lavori eseguiti, nella propria abitazione del Pt_1
rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi dell'opera avanzata dal Pt_1
dichiarava cessata la materia del contendere fra e Controparte_1 [...]
, in virtù dell'accordo transattivo raggiunto;
CP_3
riconosceva in favore della parte creditrice il maggior danno di cui all'art.1224
c.c. liquidando in suo favore, oltre agli interessi legali, anche “l'eventuale
_______________
pag. 3 eccedenza del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, rispetto al tasso legale”;
condannava il ed il in solido, Controparte_6 Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate in € 7.854,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa e poneva a carico del Controparte_6
e del le spese di C.T.U..
[...] Pt_1
6. Ha proposto appello il sig. , articolando tre motivi di gravame Parte_1
con i quali ha riproposto le stesse domande avanzate nei giudizi riuniti, con condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, con CP_1
compensazione delle stesse per reciproca soccombenza.
7. Si è costituito resistendo al gravame, di cui chiede il rigetto. Controparte_1
8. All'udienza del 07.11.2023 tenutasi in forma cartolare, la causa, previo cambio del relatore, è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante, con riferimento al d.i. 258/04 ed al giudizio di opposizione n.1175/04 rg, si duole del fatto che il Giudice di prime cure, benchè abbia accertato l'intervenuto parziale pagamento della somma ingiunta, abbia comunque confermato il decreto ingiuntivo, anziché revocarlo in considerazione del fatto che, secondo l'appellante, il pagamento parziale era avvenuto prima della emissione del decreto e che il Tribunale aveva riconosciuto che il credito esistente
(€.27.326,68) fosse inferiore a quello reclamato con il decreto opposto (€.30.059,23).
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si indicano.
Precisato che a differenza di quanto afferma l'appellante, il pagamento parziale della somma ingiunta, effettuato il 23.02.2004, è avvento dopo l'emissione del decreto che è datato 20.02.2004, e che il Giudice di prime Cure non ha affatto affermato che il credito del fosse inferiore (€.27.326,68) alla somma ingiunta con il decreto opposto Pt_1
(€.30.059,23), giacchè il Tribunale ha invece espressamente affermato che la somma di
“ €.27.326,68, [che] altro non è che l'importo (maggiorato di iva ndr) oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo presentato su istanza dell' ”, Parte_5
vi è che a fronte dell'accertato pagamento parziale, sia pur effettuato dopo l'emissione
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pag. 4 del decreto, quest'ultimo doveva effettivamente essere revocato e l'opponente doveva essere condannato al pagamento della somma, pari alla differenza fra quella ingiunta ed il pagamento parziale eseguito nella misura di €.13.663,34.
Ed invero: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass.21432/2011).
Sotto tale profilo, pertanto, l'appello va accolto e, in riforma del capo 1 della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 258/2004 deve essere revocato, con condanna dell'appellante al pagamento della residua somma di €.16.395,69. Parte_1
10. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta il mancato Pt_1
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio rg. 924/2008 volta al riconoscimento del risarcimento del danno per i vizi dell'opera.
Dopo aver specificato che il Tribunale aveva rilevato che “come correttamente e tempestivamente eccepito dall'attore (cioè dal ) il è in ogni CP_1 Parte_1
caso decaduto dall'azione di cui all'art.1667 c.c. non avendo denunciato i vizi e le difformità all'appaltatore nel termine di sessanta giorni dalla scoperta”, l'appellante richiama puntualmente la documentazione prodotta, a suo ritenere probatoria della effettiva sussistenza dei vizi e delle difformità non riconosciuti dal Tribunale, che aveva invece valorizzato, ai fini probatori, la testimonianza resa dal dall'appellante Tes_1
ritenuto inattendibile;
l'appellante tuttavia omette del tutto di contestare e confutare la sopra riportata affermazione del Tribunale, relativa alla omessa denuncia dei vizi e dalla
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pag. 5 conseguente decadenza dall'azione risarcitoria, che è questione antecedente, e con carattere dirimente, rispetto alla prova dell'esistenza e dell'entità dei vizi stessi.
Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello.
11. Con il terzo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese del giudizio rg.924/2008 che ritiene avrebbero dovuto essere compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza quantitativa.
Nel motivo di appello proposto, tuttavia, l'appellante non indica, né quale sarebbe la domanda proposta dall'appellato nel detto giudizio rg.924/2008, rispetto alla quale quest'ultimo sarebbe rimasto soccombente, né quanta parte delle domande proposte dall'appellato non avrebbe trovato accoglimento con la sentenza impugnata, così rendendo inammissibile il motivo di gravame proposto per mancanza di specificità delle censure, che non consente alla Corte di decidere in merito ad esse.
Ugualmente inammissibile, perché generica e non determinata è infine l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo il quale “la liquidazione delle spese di giudizio è eccessiva e non si attiene al Decreto Ministro Giustizia n.55 del 10/03/2014”.
12. Tenuto conto dell'intervenuta riforma del capo 1 della sentenza impugnata
(ovverosia quello contenente la statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg
1175/2004), occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Ne consegue che, con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/2004 (iscritto in primo grado al rg 1175/2004), le spese del primo e del secondo grado devono essere poste a carico di che, Parte_1
anche all'esito del giudizio di appello, risulta essere la parte soccombente.
Le stesse vengono determinate, quanto al primo grado, nella misura già liquidata dal
Tribunale, e, quanto al secondo grado, nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra €.5.000,01 ed €.26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Tenuto, poi, conto, per un verso, del rigetto dell'appello proposto avverso il mancato accoglimento, nel giudizio iscritto al rg 924/2008, della domanda riconvenzionale
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pag. 6 proposta dal e, per altro verso, della declaratoria di inammissibilità del motivo Pt_1
di appello relativo alla statuizione adottata dal Tribunale in ordine alle spese di lite del giudizio rg 924/2008, occorre condannare l'appellante alla rifusione delle Pt_1
spese di lite sostenute, per detto giudizio di appello, dall'appellato , CP_1
determinate nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra €.26.000,01 ed €.52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.217/2018, ed in parziale
[...]
accoglimento dello stesso, così decide:
a. In riforma della statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg 1175/2004, accoglie parzialmente l'opposizione iscritta al n.1175/2004 rg e, per l'effetto, revoca il d.i. n.258/2004 emesso dal Tribunale di Potenza in data 20.02.2004 e condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di €.16.395,69; condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese dei due gradi di giudizio, determinate, per il primo Controparte_1
grado, nella misura liquidata dal Tribunale e, per il secondo grado, in €.1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
b. Rigetta l'appello proposto avverso la statuizione resa dal Tribunale in ordine al giudizio rg 924/2008 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, determinate in Controparte_1
€.3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
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