Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 34
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Sentenza 17 febbraio 2025

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La Corte di Appello di Potenza, pronunciandosi sull'appello proposto da un soggetto contro la sentenza del Tribunale di Potenza n. 217/2018, ha parzialmente accolto il gravame. La vicenda trae origine da una serie di opposizioni a decreti ingiuntivi emessi a favore di una ditta artigiana per lavori di ristrutturazione e impiantistica idraulica eseguiti per un condominio e per un privato. Il Tribunale di prime cure aveva rigettato l'opposizione principale avverso il decreto ingiuntivo n. 258/2004, confermandolo parzialmente e condannando l'opponente al pagamento di residui importi, aveva rigettato l'opposizione avverso altro decreto ingiuntivo relativo a lavori di impiantistica, e, nel giudizio più complesso introdotto da una successiva richiesta monitoria, aveva riconosciuto parzialmente i crediti della ditta per saldo lavori e IVA anticipata, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi dell'opera avanzata dall'appellante e dichiarando cessata la materia del contendere per una parte in virtù di un accordo transattivo. L'appellante aveva sollevato tre motivi di gravame: il primo contestava la conferma del decreto ingiuntivo nonostante un parziale pagamento avvenuto prima della sua emissione e un credito accertato inferiore a quello ingiunto; il secondo lamentava il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale per vizi dell'opera; il terzo censurava la condanna alle spese del giudizio per reciproca soccombenza quantitativa e l'eccessività della liquidazione.

La Corte di Appello ha accolto parzialmente il primo motivo di appello, riformando la statuizione del Tribunale relativa al giudizio n. 1175/2004. Ha stabilito che, a fronte di un accertato pagamento parziale, seppur successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo dovesse essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della differenza residua, in applicazione del principio secondo cui la sentenza di condanna sostituisce l'originario decreto ingiuntivo. Di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 258/2004 e condannato l'appellante al pagamento della somma di € 16.395,69. Il secondo motivo di appello è stato rigettato, ritenendo l'appellante decaduto dall'azione risarcitoria per vizi dell'opera per omessa denuncia tempestiva, questione dirimente rispetto alla prova dei vizi stessi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo l'appellante indicato le domande dell'appellato rimaste senza accoglimento né quantificato la presunta soccombenza reciproca, né specificato in che modo la liquidazione delle spese fosse eccessiva. In virtù della riforma parziale della sentenza, la Corte ha proceduto a un nuovo regolamento delle spese processuali, ponendo a carico dell'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio relative al giudizio n. 1175/2004 e le spese del secondo grado relative al giudizio n. 924/2008, rigettando l'appello su quest'ultimo punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 34
    Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
    Numero : 34
    Data del deposito : 17 febbraio 2025

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