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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 582.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Alassio, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 13/3, presso e nello studio dell'avv. Federico Benvenuto del foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE= contro
in persona del procuratore speciale CP_1 [...]
con sede in Milano, CP_2
elettivamente domiciliata in Genova, via XII ottobre n. 12/5 scala B, presso nello studio dell'avv. Anna Lisa Ferrari del foro di Genova che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
L'avv. Sergio Benvenuto per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui alla narrativa, così
1 provvedere: 1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per grave inadempimento e conseguentemente dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 1453 C.C, il contratto per l'acquisto delle obbligazioni Astaldi Spa, stipulato il
13.1.2016 dal signor e, per l'effetto, condannare Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante protempore, alla restituzione della somma capitale versata, pari ad € 200.000,00= o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale non connotato dal carattere della gravità e, in via di ulteriore subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1337 C.C, e, per l'effetto, in entrambi i casi, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in almeno € 228.732,96= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto di acquisto di obbligazioni Astaldi Spa, stipulato il 13.1.2016 dal signor e Pt_1
conseguentemente condannare al risarcimento di tutti i CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali procurati all'esponente, di cui alla narrativa, nella misura di almeno € 228.732,96= o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità di per la violazione degli obblighi informativi CP_1
e di tutela dell'investitore e, per l'effetto, condannare in CP_1
2 persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in almeno € 228.732,96= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite”.
L'avv. Anna Lisa Ferrari per parte convenuta: “In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per la sua genericità; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle pretese restitutorie/risarcitorie oggetto di domanda;
in via principale, nel merito, rigettare le tutte le avverse domande perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse istanze, dichiarare parte attrice tenuta a restituire gli importi percepiti dai signori e in relazione alle cedole Controparte_3 Parte_1
maturate, pari a complessivi € 28.500,00=, sulle obbligazioni Astaldi o, comunque, la loro compensazione con quanto dovesse eventualmente essere accertato di spettanza di parte attrice;
sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse istanze, accertare e quantificare, in misura percentuale, il contributo colposo di parte attrice alla causazione del danno;
con condanna di controparte alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 24.2.2023, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto CP_1
segue: su consiglio di consulenti finanziari operanti presso CP_1
filiale di Albenga, in data 13.1.2016, (che aveva all'epoca Controparte_3
87 anni) aveva investito la somma di € 200.000,00= sul titolo Astaldi Spa;
era poi deceduto in data 3.11.2016 e quale erede dello Controparte_3
3 stesso ne aveva acquisito il patrimonio;
a causa dello stato di insolvenza di
Astaldi Spa, accertato già a fine 2016, detto titolo aveva iniziato a perdere valore e, dopo il concordato preventivo richiesto dalla società nel
2018 e omologato il 17.7.2020, aveva perso tutto il capitale investito nelle obbligazioni della società, anche in questo caso senza alcuna preventiva comunicazione da parte del consulente della banca sulla situazione in essere;
alla luce della scarsa preparazione di in materia Controparte_3
finanziaria e della sua bassa propensione al rischio, sussisteva la responsabilità dell'intermediario per le perdite da lui CP_1
subite; in particolare l'intermediario aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativa verso il cliente, in quanto era ben a conoscenza della situazione economica e patrimoniale in cui si trovava
Astaldi Spa e/o, comunque, delle variazioni medio tempore intervenute che avevano poi portato al successivo default; il rischio effettivo dei titoli
Astaldi Spa, era ben superiore a quello medio basso indicato nei questionari MIFID, così da avere ingenerato in fiducia Controparte_3
sull'emittente ed in ogni caso, l'istituto bancario non aveva rappresentato l'inadeguatezza dell'operazione (di natura rischiosa) in rapporto alla ridotta propensione al rischio del predetto, in violazione dell'art. 21 T.U.F.
e del Regolamento Consob 11522/1998; d'altra parte la banca aveva sottoscritto con un contratto di consulenza finanziaria ed Controparte_3
era pertanto tenuta, non solo ai più generici obblighi informativi previsti dall'art. 21 del Regolamento degli Intermediari della , ma anche con CP_4
quelli relativi agli obblighi consulenziali;
nella fattispecie risultava configurabile la responsabilità contrattuale della per il rapporto Pt_2
instaurato con il cliente ed il comportamento della stessa poteva essere qualificato anche come una fattispecie atipica di sollecitazione all'investimento, ovvero di offerta al pubblico di prodotti finanziari
4 prevista dall'art. 1 comma 1 lett. T) del T.U.F, con profilo di responsabilità da contatto sociale, avendo generato nell'investitore la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento; il “Contratto-Quadro” sottoscritto non escludeva la negoziazione di titoli in conto proprio e/o per via diretta in nome e per conto del cliente ed includeva il servizio di consulenza finanziaria al cliente sottoscrittore e doveva essere richiamata la disciplina del D.L.vo n. 58.1998; circa la quantificazione del danno occorreva tenere conto dell'importo capitale investito perduto
(ammontante a € 200.000,00=) attualizzato e, quindi, € 228.732,96= per i titoli Astaldi Spa.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di per grave inadempimento e/o per la CP_1
violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, conseguentemente, dichiarare risolti i contratti stipulati da CP_3
per l'acquisto delle obbligazioni Astaldi Spa, oggetto di causa
[...]
(avvero dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di detti contratti) e condannare l'istituto bancario alla restituzione della somma capitale versata attualizzata, pari ad € 228.732,96=, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni ed indicava quanto segue;
dal contenuto del questionario
MIFID datato 13.3.2013 sottoscritto da , si ricavava che: Controparte_3
l'obiettivo del predetto era quello di fare crescere in modo significativo il suo capitale nel medio e lungo periodo anche a fronte di rischi collegati a forti oscillazioni dei mercati, con profilo di rischio alto e disposizione a sopportare significative perdite potenziali in conto capitale per puntare ad un obiettivo di forte crescita del suo capitale;
possedeva manifesta conoscenza di tutti i prodotti finanziari ad eccezione di derivati, gestioni
5 patrimoniali e altri strumenti alternativi e negli ultimi 5 anni aveva effettuato operazioni nei principali strumenti finanziari (azioni, fondi, fondi bilanciati ed azionari); già in precedenza aveva Controparte_3
effettuato operazioni di analoga natura di quella contestata ed aveva proceduto ad ordini di acquisto relativi ad obbligazioni classificate, come investimenti “altamente speculativi” (segnatamente le obbligazioni Wind
11,75% 2017, acquistate il 13.3.2013 e l'11.7.2013 ed Obrascom 7,15%
2020, acquistate il 8.1.2016); l'art. 2 del “Contratto di consulenza n.
10000690379” prevedeva che esso aveva ad oggetto la prestazione da parte della in favore del cliente del servizio di Consulenza in Pt_2
materia di investimenti limitatamente a strumenti e prodotti finanziari emessi o collocati, tempo per tempo, dalla o da soggetti Pt_2
appartenenti al Gruppo NC OP (cosiddetti “Prodotti Branded”) e connessi con la prestazione dei servizi e delle attività di investimento regolati nel contratto di negoziazione, con compito di fornire consigli e raccomandazioni specifici e personalizzati e che con riferimento agli strumenti o prodotti diversi dai prodotti Branded, la effettuava in Pt_2
ogni caso la valutazione di adeguatezza;
inoltre era espressamente escluso dall'oggetto del Servizio il rilascio di consigli, raccomandazioni sia specifici, sia generici, in fase successiva all'effettuazione dell'operazione disposta nell'ambito del contratto di negoziazione, con riguardo ad esempio all'opportunità di mantenere o meno gli strumenti finanziari acquisiti all'analisi di portafogli e/o all'opportunità di effettuare nuove operazioni sugli investimenti già effettuati e, in ogni caso, non assumeva alcuna funzione di garanzia nei confronti del cliente in merito all'effettivo raggiungimento della finalità sottesa al Consiglio, all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti;
quanto alla valutazione di adeguatezza il successivo art. 4 prevedeva che l'istituto bancario doveva
6 basarsi sulle informazioni ricevute dal cliente e doveva verificare che la specifica operazione corrispondesse agli obiettivi di investimenti del cliente, fosse di natura tale da consentire al cliente di fare fronte ai rischi connessi all'investimento, fosse conforme alla sua esperienza e conoscenza così da consentirgli di comprendere i rischi inerenti all'operazione; nel caso concreto detti principi erano stati assolutamente rispettati e non risultava sussistere alcuna sua responsabilità; inoltre le domande attoree erano ormai prescritte, poiché l'operazione negoziale era avvenuta in data 13.1.2016; comunque medio tempore Controparte_3
aveva ricavato dallo specifico investimento ricavi in termini di cedole pari a € 14.250,00= e, nell'ambito del concordato preventivo Astaldi, era stata prevista l'attribuzione ai creditori chirografari di n. 12493 azioni, aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, in ragione di ogni € 100,00= di credito e, a seguito della scissione di Astaldi in WeBuild erano state attribuite n. 203 azioni di quest'ultima per ogni 1000 azioni Astaldi possedute, e cioè n. 5072,16 azioni e nell'ambito degli adempimenti concordatari, ai creditori chirografari, quali gli obbligazionisti, erano stati riconosciuti Strumenti
Finanziari Partecipativi (SFP), non quotati né negoziabili sui mercati regolamentati, che avrebbero attribuito a ciascun titolare ”(…) il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnati ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni
Euro di credito vantato (…)”.
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande attrici o, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di Parte_1
chiedeva, in via riconvenzionale ordinare la restituzione degli importi percepiti rivenienti dalle cedole maturate riferiti alle obbligazioni Astaldi, pari a complessivi € 28.500,00=, ovvero operarsi la compensazione.
7 Concessi alle parti i termini per il deposito delle istanze istruttorie ex art. 183 C.P.C, con ordinanza riservata datata 8.4.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. contabile volta a ricostruire la tipologia di operazioni di investimento poste in essere da , anche alla luce della Controparte_3
dichiarata propensione al rischio e delle caratteristiche dell'investitore emergenti dalla profilatura in atti e da lui sottoscritta nonché del patrimonio personale del cliente, e nominava perito la dr.ssa . Persona_1
Dopo il deposito della C.T.U, la causa veniva rinviata per assegnazione della causa a sentenza e, all'udienza del 15.11.2024, veniva trattenuta a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. redatta dalla dr.ssa (la quale ha Persona_1
compiutamente risposto alle osservazioni delle parti) e le cui valutazioni e conclusioni vanno integralmente fatte proprie e richiamate dal Giudicante
è emerso quanto segue (vengono riportati per completezza, integralmente o quasi integralmente, stralci delle parti della C.T.U. rilevanti ai fini della decisione).
I rapporti oggetto di contestazione tra e (già Controparte_3 CP_1
Banca OP di Lodi Spa), risultano regolati dal contratto quadro datato
18.10.2011.
Detto contratto prevede le condizioni generali relative al rapporto Banca-
Cliente, le norme generali che regolano i servizi di pagamento, il deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari n.
2553/117954, il servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione,
8 ricezione e trasmissioni ordini, collocamento n. 10000690379 ed il servizio di consulenza n. 10000690379.
Più in dettaglio le disposizioni e norme pattuite dalle parti Controparte_3
e Banca OP di Lodi Spa in relazione ai “Servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento n.
10000690379”, collegato al deposito a custodia ed amministrazione n.
2553/117954 e appoggiato al c/c 2553/156385 prevedevano quanto segue:
art. 1.1 “La banca svolge i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento su strumenti finanziari e prodotti finanziari ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 58.1998 e successive modificazioni – Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito nonché della vigente disciplina regolamentare e di vigilanza. CP_5
Più precisamente e fermi restando gli artt.
2.2 e 2.3 del contratto di consulenza integrativo del presente contratto: a) relativamente ai servizi che hanno ad oggetto strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi o collocati, tempo per tempo dalla o da soggetti appartenenti al Pt_2
Gruppo NC OP (di seguito anche prodotti Branded) la prestazione dei servizi stessi è subordinata alla circostanza che il Cliente abbia sottoscritto ed abbia in essere con la il contratto per la prestazione Pt_2
del servizio di consulenza integrativo del presente contratto. Tale contratto di consulenza stabilisce, in particolare modalità e contenuti sulla base dei quali viene prestato il servizio di consulenza in connessione con i servizi disciplinati dal presente contratto;
b) relativa ai servizi che hanno ad oggetto strumenti o prodotti diversi dai Prodotti Branded, è esclusa la prestazione del servizio di consulenza”;
9 art. 1.2: “Con riferimento agli strumenti o prodotti diversi dai prodotti
Branded la banca: effettua la valutazione di adeguatezza ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8.1”
In atti risultano essere state prodotte due profilature in base alla direttiva MIFID del cliente di cui una più risalente datata Controparte_3
18.7.2008 e quella successiva, rilevante ai fini della presente causa, datata
13.3.2013.
Nel caso esaminato il contratto quadro prevedeva, che anche per la mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente la banca dovesse procedere a verifica di adeguatezza dell'operazione (vale a dire all'accertamento che l'operazione fosse conforme agli obiettivi d'investimento, all'orizzonte temporale ed alla propensione al rischio, considerata la conoscenza e l'esperienza dell'investitore e la sua situazione economica e patrimoniale) e che non si dovesse limitare alla semplice verifica dell'appropriatezza dell'operazione (ossia che il cliente fosse solo informato del rischio legato all'operazione): solo, quindi, per accordo contrattuale e non per previsione normativa, l'intermediario si era impegnato a verificare l'adeguatezza degli ordini di investimento impartiti dal cliente in base alla profilatura dello stesso come emersa dalle risposte fornite al questionario MIFID.
Ciò premesso dal contenuto del questionario MIFID del 13.3.2013, redatto in base alle risposte fornite da si possono ricavare le Controparte_3
seguenti informazioni: aveva quale obiettivo di quello di far crescere in modo significativo il capitale nel medio lungo periodo anche a fronte di rischi collegati a forti oscillazioni di mercato;
quale orizzonte temporale riteneva di poter mantenere il capitale investito anche per un periodo lungo (oltre 5 anni); in relazione al profilo di rischio che era disposto a correre nei suoi investimenti accettava un rischio alto essendo disposto a
10 sopportare significative perdite potenziali in conto capitale per puntare ad un obiettivo di forte crescita del suo capitale;
in merito a conoscenza ed esperienza di prodotti finanziari dichiarava di conoscere pronti contro termine, titoli obbligazionari a tasso fisso e variabile, certificato di deposito, obbligazioni strutturate, azioni, fondi comuni, gestioni patrimoniali e polizze assicurativo a carattere finanziario;
come riferimenti temporali dichiarava di aver effettuato negli ultimi 5 anni investimenti principalmente in strumenti finanziari quali azioni fondi bilanciati ed azionari, unit linked, con attività non frequente (meno di un'operazione a trimestre), ma per volumi rilevanti;
in termini di grado di istruzione, dichiarava di aver conseguito un diploma, una laurea e/o maturato esperienza in materie economico/finanziarie; ai fini della propria situazione finanziaria indicava di avere quale fonte principale di reddito lavoro/pensione, con un reddito annuo lordo tra € 25.000,00= e €
40.000,00= e di avere un patrimonio personale al netto di eventuali debiti tra € 300.000,00= e € 1.000.000,00=.
Circa l'ordine d'acquisto oggetto di contestazione esso è avvenuto in data
13.1.2016 (e, quindi, risulta essere stato eseguito entro il termine di tre anni della durata di operatività della profilatura del 13.3.2013), ha avuto ad oggetto obbligazioni Astaldi 13-20 tasso fisso 7,125% per nominali €
200.000,00= da acquistare al prezzo (corso secco) limite di 98,20, è stato impartito alla banca da in qualità di delegato di Parte_1
: la banca ha ritenuto tale ordine adeguato alla profilatura Controparte_3
del cliente , ha informato per iscritto l'ordinante circa la Controparte_3
piazza di quotazione (titolo quotato su mercato regolamentato EUROTLX –
FSCF), la natura altamente speculativa dell'investimento ed il rating attribuito all'emittente dalle principali società di rating (B+ Standard and
Poor's, B1 Moody's, b+ Fitch), la classificazione di titolo liquido, con
11 precisazione di aver trattato l'operazione in regime di adeguatezza (quindi con una verifica più stringente di quella dovuta per legge, in ottemperanza del contratto stipulato con il cliente il 18.10.2011) e , Parte_1
all'esito delle precisazioni fornite dalla banca, ha confermato la volontà di procedere con l'operazione per conto del delegante . Controparte_3
Alla luce di altra documentazione versata in atti di causa (dossier titoli, altri ordini di acquisto di titoli aventi caratteristiche similari, etc.), le risposte al questionario appaiono coerenti.
Al momento dell'esecuzione dell'ordine, visto il rating del titolo negoziato, la banca non poteva prevedere il default verificatosi nel medio periodo.
è deceduto in data 3.11.2016 e a tale data le obbligazioni Controparte_3
Astaldi in questione non risultavano aver mutato le loro caratteristiche in termini di rischiosità e neppure in termini di valore di mercato, tanto è vero che la dichiarazione di consistenza resa dalla banca ai fini della dichiarazione di successione (che riporta un patrimonio complessivo del de cuius di € 7.764.614,40= quasi totalmente costituito da valori mobiliari, di cui € 825.640,40= depositati presso ), evidenziava un valore dei CP_1
titoli oggetto di causa di € 205.712,33=.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione del
5.12.2016, detti titoli risultano trasferiti agli eredi di , tra Controparte_3
cui anche . Parte_1
Le quotazioni del titolo sono rimaste stabili sostanzialmente fino a fine
2017 (il 22 novembre 2017 è stato reso noto che aveva deciso di CP_6
tagliare il rating di Astaldi da B+ a B, confermando comunque la società tra gli emittenti speculativi) quando il titolo ha subito una prima perdita di valore (di circa il 20%), per poi perdere circa il 75% rispetto al valore di
12 acquisto da parte di solo a settembre 2018, epoca Controparte_3
quest'ultima corrispondente anche con il declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate a seguito della richiesta di ammissione alla procedura di concordato in continuità avvenuta in data 28.9.2018.
In data 18.12.2018 ha poi disposto il trasferimento Parte_1
del proprio dossier titoli che includeva anche le obbligazioni Astaldi oggetto di causa presso Banca Generali Spa e in atti non sono stati prodotti documenti tali da potere comprendere le scelte operate su detti titoli dal proprietario successivamente al trasferimento, ragione per la quale non vi è prova, dell'entità del danno concretamente da lui patito, né delle iniziative volte a compensare i creditori chirografari del Concordato preventivo Astaldi, fra cui gli obbligazionisti, poi poste in essere.
ha quantificato le cedole lorde relative alle obbligazioni CP_1
Astaldi oggetto di causa incassate sia dal defunto , che Controparte_3
dagli eredi, in complessivi € 35.625,00= e sul punto non risulta sussistere contestazione alcuna.
In forza di quanto in precedenza esposto e rilevato che le obbligazioni
Astaldi oggetto di causa non fanno parte dei titoli c.d. “Branded” in quanto trattasi di titoli di soggetto terzo rispetto al Gruppo NC OP Spa e sono stati acquistati sul mercato regolamentato e non in sede di collocamento e che, pertanto, l'acquisto delle stesse non è avvenuto nell'ambito del contratto di consulenza, bensì nell'ambito del servizio contrattualizzato di ricezione ed esecuzione ordini impartiti dal cliente, appaiono coerenti le argomentazioni difensive svolte dalla banca convenuta nella comparsa di risposta con la documentazione precontrattuale
(contratto quadro, questionario MIFID) e contrattuale relativa all'acquisto contestato (ordine di acquisto impartito dal delegato Parte_1
13 odierno attore, contenente la valutazione di adeguatezza svolta dalla banca rispondente alla profilatura del cliente e l'informativa sulla rischiosità dell'investimento).
Le obbligazioni Astaldi oggetto di causa sono titoli relativi ad un prestito obbligazionario senior (ossia ordinario e non subordinato) a tasso fisso
7,125% emesso alla pari dalla società Astaldi Spa nel 2013 e scadenza
2020, il prestito è stato collocato presso investitori qualificati e solo successivamente e stato reso accessibile sul mercato regolamentato per i clienti retail.
I rating in sede di emissione sono risultati gli stessi vigenti all'epoca dell'acquisto sul mercato regolamentato da parte di ed Controparte_3
identificano un titolo speculativo caratterizzato da un rischio specifico che richiede un monitoraggio continuo (titoli di qualità media che garantiscono il pagamento del capitale e degli interessi nel presente, ma non altrettanto in futuro).
In ogni caso le obbligazioni Astaldi oggetto di causa risultavano alla data dell'acquisto avere caratteristiche compatibili con la profilatura da questionario MIFID e il dossier titoli dell'investitore , Controparte_3
ancor più alla luce delle caratteristiche dell'investitore e del rilevante patrimonio complessivo dello stesso, ben maggiore in realtà di quello dichiarato in sede di questionario, come emerso dalla dichiarazione di successione in atti di causa.
In conclusione tenuto conto delle caratteristiche del cliente CP_3
come emergenti sia dalla profilatura del 2013 (questionario
[...]
MIFID), che dal dossier titoli e dagli acquisti di altri titoli con caratteristiche similari a quelli oggetto di causa e differente emittente,
14 nonché e a conferma dalla dichiarazione di successione del medesimo, dei contratti che legavano all'epoca dell'acquisto alla banca Controparte_3
convenuta, di quanto riportato nell'ordine di acquisto contestato e delle caratteristiche del titolo oggetto di causa, non risultano ravvisabili profili di imprudenza e/o negligenza in capo alla banca convenuta per inosservanza di obblighi a tutela del risparmio sia in sede di acquisto che successivamente allo stesso e la domanda risarcitoria formulata da deve, pertanto, essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollate a
[...]
e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. Parte_1
147.2022 (cause di scaglione da € 52,000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella, per tutte le fasi del procedimento).
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in € 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
15 PONE A CARICO
di le spese di C.T.U. come già liquidate in corso Parte_1
di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 19.3.2025 IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 582.2023 R.C. CIV.
tra
, residente in Alassio, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 13/3, presso e nello studio dell'avv. Federico Benvenuto del foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE= contro
in persona del procuratore speciale CP_1 [...]
con sede in Milano, CP_2
elettivamente domiciliata in Genova, via XII ottobre n. 12/5 scala B, presso nello studio dell'avv. Anna Lisa Ferrari del foro di Genova che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
L'avv. Sergio Benvenuto per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui alla narrativa, così
1 provvedere: 1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per grave inadempimento e conseguentemente dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 1453 C.C, il contratto per l'acquisto delle obbligazioni Astaldi Spa, stipulato il
13.1.2016 dal signor e, per l'effetto, condannare Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante protempore, alla restituzione della somma capitale versata, pari ad € 200.000,00= o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
2) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale non connotato dal carattere della gravità e, in via di ulteriore subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1337 C.C, e, per l'effetto, in entrambi i casi, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in almeno € 228.732,96= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto di acquisto di obbligazioni Astaldi Spa, stipulato il 13.1.2016 dal signor e Pt_1
conseguentemente condannare al risarcimento di tutti i CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali procurati all'esponente, di cui alla narrativa, nella misura di almeno € 228.732,96= o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) in via subordinata e/o alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità di per la violazione degli obblighi informativi CP_1
e di tutela dell'investitore e, per l'effetto, condannare in CP_1
2 persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si quantificano in almeno € 228.732,96= o il diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite”.
L'avv. Anna Lisa Ferrari per parte convenuta: “In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per la sua genericità; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riguardo alle pretese restitutorie/risarcitorie oggetto di domanda;
in via principale, nel merito, rigettare le tutte le avverse domande perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse istanze, dichiarare parte attrice tenuta a restituire gli importi percepiti dai signori e in relazione alle cedole Controparte_3 Parte_1
maturate, pari a complessivi € 28.500,00=, sulle obbligazioni Astaldi o, comunque, la loro compensazione con quanto dovesse eventualmente essere accertato di spettanza di parte attrice;
sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse istanze, accertare e quantificare, in misura percentuale, il contributo colposo di parte attrice alla causazione del danno;
con condanna di controparte alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 24.2.2023, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando quanto CP_1
segue: su consiglio di consulenti finanziari operanti presso CP_1
filiale di Albenga, in data 13.1.2016, (che aveva all'epoca Controparte_3
87 anni) aveva investito la somma di € 200.000,00= sul titolo Astaldi Spa;
era poi deceduto in data 3.11.2016 e quale erede dello Controparte_3
3 stesso ne aveva acquisito il patrimonio;
a causa dello stato di insolvenza di
Astaldi Spa, accertato già a fine 2016, detto titolo aveva iniziato a perdere valore e, dopo il concordato preventivo richiesto dalla società nel
2018 e omologato il 17.7.2020, aveva perso tutto il capitale investito nelle obbligazioni della società, anche in questo caso senza alcuna preventiva comunicazione da parte del consulente della banca sulla situazione in essere;
alla luce della scarsa preparazione di in materia Controparte_3
finanziaria e della sua bassa propensione al rischio, sussisteva la responsabilità dell'intermediario per le perdite da lui CP_1
subite; in particolare l'intermediario aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informativa verso il cliente, in quanto era ben a conoscenza della situazione economica e patrimoniale in cui si trovava
Astaldi Spa e/o, comunque, delle variazioni medio tempore intervenute che avevano poi portato al successivo default; il rischio effettivo dei titoli
Astaldi Spa, era ben superiore a quello medio basso indicato nei questionari MIFID, così da avere ingenerato in fiducia Controparte_3
sull'emittente ed in ogni caso, l'istituto bancario non aveva rappresentato l'inadeguatezza dell'operazione (di natura rischiosa) in rapporto alla ridotta propensione al rischio del predetto, in violazione dell'art. 21 T.U.F.
e del Regolamento Consob 11522/1998; d'altra parte la banca aveva sottoscritto con un contratto di consulenza finanziaria ed Controparte_3
era pertanto tenuta, non solo ai più generici obblighi informativi previsti dall'art. 21 del Regolamento degli Intermediari della , ma anche con CP_4
quelli relativi agli obblighi consulenziali;
nella fattispecie risultava configurabile la responsabilità contrattuale della per il rapporto Pt_2
instaurato con il cliente ed il comportamento della stessa poteva essere qualificato anche come una fattispecie atipica di sollecitazione all'investimento, ovvero di offerta al pubblico di prodotti finanziari
4 prevista dall'art. 1 comma 1 lett. T) del T.U.F, con profilo di responsabilità da contatto sociale, avendo generato nell'investitore la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento; il “Contratto-Quadro” sottoscritto non escludeva la negoziazione di titoli in conto proprio e/o per via diretta in nome e per conto del cliente ed includeva il servizio di consulenza finanziaria al cliente sottoscrittore e doveva essere richiamata la disciplina del D.L.vo n. 58.1998; circa la quantificazione del danno occorreva tenere conto dell'importo capitale investito perduto
(ammontante a € 200.000,00=) attualizzato e, quindi, € 228.732,96= per i titoli Astaldi Spa.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di per grave inadempimento e/o per la CP_1
violazione degli obblighi informativi e di tutela dell'investitore e, conseguentemente, dichiarare risolti i contratti stipulati da CP_3
per l'acquisto delle obbligazioni Astaldi Spa, oggetto di causa
[...]
(avvero dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di detti contratti) e condannare l'istituto bancario alla restituzione della somma capitale versata attualizzata, pari ad € 228.732,96=, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie CP_1
argomentazioni ed indicava quanto segue;
dal contenuto del questionario
MIFID datato 13.3.2013 sottoscritto da , si ricavava che: Controparte_3
l'obiettivo del predetto era quello di fare crescere in modo significativo il suo capitale nel medio e lungo periodo anche a fronte di rischi collegati a forti oscillazioni dei mercati, con profilo di rischio alto e disposizione a sopportare significative perdite potenziali in conto capitale per puntare ad un obiettivo di forte crescita del suo capitale;
possedeva manifesta conoscenza di tutti i prodotti finanziari ad eccezione di derivati, gestioni
5 patrimoniali e altri strumenti alternativi e negli ultimi 5 anni aveva effettuato operazioni nei principali strumenti finanziari (azioni, fondi, fondi bilanciati ed azionari); già in precedenza aveva Controparte_3
effettuato operazioni di analoga natura di quella contestata ed aveva proceduto ad ordini di acquisto relativi ad obbligazioni classificate, come investimenti “altamente speculativi” (segnatamente le obbligazioni Wind
11,75% 2017, acquistate il 13.3.2013 e l'11.7.2013 ed Obrascom 7,15%
2020, acquistate il 8.1.2016); l'art. 2 del “Contratto di consulenza n.
10000690379” prevedeva che esso aveva ad oggetto la prestazione da parte della in favore del cliente del servizio di Consulenza in Pt_2
materia di investimenti limitatamente a strumenti e prodotti finanziari emessi o collocati, tempo per tempo, dalla o da soggetti Pt_2
appartenenti al Gruppo NC OP (cosiddetti “Prodotti Branded”) e connessi con la prestazione dei servizi e delle attività di investimento regolati nel contratto di negoziazione, con compito di fornire consigli e raccomandazioni specifici e personalizzati e che con riferimento agli strumenti o prodotti diversi dai prodotti Branded, la effettuava in Pt_2
ogni caso la valutazione di adeguatezza;
inoltre era espressamente escluso dall'oggetto del Servizio il rilascio di consigli, raccomandazioni sia specifici, sia generici, in fase successiva all'effettuazione dell'operazione disposta nell'ambito del contratto di negoziazione, con riguardo ad esempio all'opportunità di mantenere o meno gli strumenti finanziari acquisiti all'analisi di portafogli e/o all'opportunità di effettuare nuove operazioni sugli investimenti già effettuati e, in ogni caso, non assumeva alcuna funzione di garanzia nei confronti del cliente in merito all'effettivo raggiungimento della finalità sottesa al Consiglio, all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti;
quanto alla valutazione di adeguatezza il successivo art. 4 prevedeva che l'istituto bancario doveva
6 basarsi sulle informazioni ricevute dal cliente e doveva verificare che la specifica operazione corrispondesse agli obiettivi di investimenti del cliente, fosse di natura tale da consentire al cliente di fare fronte ai rischi connessi all'investimento, fosse conforme alla sua esperienza e conoscenza così da consentirgli di comprendere i rischi inerenti all'operazione; nel caso concreto detti principi erano stati assolutamente rispettati e non risultava sussistere alcuna sua responsabilità; inoltre le domande attoree erano ormai prescritte, poiché l'operazione negoziale era avvenuta in data 13.1.2016; comunque medio tempore Controparte_3
aveva ricavato dallo specifico investimento ricavi in termini di cedole pari a € 14.250,00= e, nell'ambito del concordato preventivo Astaldi, era stata prevista l'attribuzione ai creditori chirografari di n. 12493 azioni, aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, in ragione di ogni € 100,00= di credito e, a seguito della scissione di Astaldi in WeBuild erano state attribuite n. 203 azioni di quest'ultima per ogni 1000 azioni Astaldi possedute, e cioè n. 5072,16 azioni e nell'ambito degli adempimenti concordatari, ai creditori chirografari, quali gli obbligazionisti, erano stati riconosciuti Strumenti
Finanziari Partecipativi (SFP), non quotati né negoziabili sui mercati regolamentati, che avrebbero attribuito a ciascun titolare ”(…) il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnati ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni
Euro di credito vantato (…)”.
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande attrici o, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di Parte_1
chiedeva, in via riconvenzionale ordinare la restituzione degli importi percepiti rivenienti dalle cedole maturate riferiti alle obbligazioni Astaldi, pari a complessivi € 28.500,00=, ovvero operarsi la compensazione.
7 Concessi alle parti i termini per il deposito delle istanze istruttorie ex art. 183 C.P.C, con ordinanza riservata datata 8.4.2024, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. contabile volta a ricostruire la tipologia di operazioni di investimento poste in essere da , anche alla luce della Controparte_3
dichiarata propensione al rischio e delle caratteristiche dell'investitore emergenti dalla profilatura in atti e da lui sottoscritta nonché del patrimonio personale del cliente, e nominava perito la dr.ssa . Persona_1
Dopo il deposito della C.T.U, la causa veniva rinviata per assegnazione della causa a sentenza e, all'udienza del 15.11.2024, veniva trattenuta a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. redatta dalla dr.ssa (la quale ha Persona_1
compiutamente risposto alle osservazioni delle parti) e le cui valutazioni e conclusioni vanno integralmente fatte proprie e richiamate dal Giudicante
è emerso quanto segue (vengono riportati per completezza, integralmente o quasi integralmente, stralci delle parti della C.T.U. rilevanti ai fini della decisione).
I rapporti oggetto di contestazione tra e (già Controparte_3 CP_1
Banca OP di Lodi Spa), risultano regolati dal contratto quadro datato
18.10.2011.
Detto contratto prevede le condizioni generali relative al rapporto Banca-
Cliente, le norme generali che regolano i servizi di pagamento, il deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari n.
2553/117954, il servizio di negoziazione per conto proprio, esecuzione,
8 ricezione e trasmissioni ordini, collocamento n. 10000690379 ed il servizio di consulenza n. 10000690379.
Più in dettaglio le disposizioni e norme pattuite dalle parti Controparte_3
e Banca OP di Lodi Spa in relazione ai “Servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento n.
10000690379”, collegato al deposito a custodia ed amministrazione n.
2553/117954 e appoggiato al c/c 2553/156385 prevedevano quanto segue:
art. 1.1 “La banca svolge i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento su strumenti finanziari e prodotti finanziari ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 58.1998 e successive modificazioni – Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito nonché della vigente disciplina regolamentare e di vigilanza. CP_5
Più precisamente e fermi restando gli artt.
2.2 e 2.3 del contratto di consulenza integrativo del presente contratto: a) relativamente ai servizi che hanno ad oggetto strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi o collocati, tempo per tempo dalla o da soggetti appartenenti al Pt_2
Gruppo NC OP (di seguito anche prodotti Branded) la prestazione dei servizi stessi è subordinata alla circostanza che il Cliente abbia sottoscritto ed abbia in essere con la il contratto per la prestazione Pt_2
del servizio di consulenza integrativo del presente contratto. Tale contratto di consulenza stabilisce, in particolare modalità e contenuti sulla base dei quali viene prestato il servizio di consulenza in connessione con i servizi disciplinati dal presente contratto;
b) relativa ai servizi che hanno ad oggetto strumenti o prodotti diversi dai Prodotti Branded, è esclusa la prestazione del servizio di consulenza”;
9 art. 1.2: “Con riferimento agli strumenti o prodotti diversi dai prodotti
Branded la banca: effettua la valutazione di adeguatezza ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8.1”
In atti risultano essere state prodotte due profilature in base alla direttiva MIFID del cliente di cui una più risalente datata Controparte_3
18.7.2008 e quella successiva, rilevante ai fini della presente causa, datata
13.3.2013.
Nel caso esaminato il contratto quadro prevedeva, che anche per la mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente la banca dovesse procedere a verifica di adeguatezza dell'operazione (vale a dire all'accertamento che l'operazione fosse conforme agli obiettivi d'investimento, all'orizzonte temporale ed alla propensione al rischio, considerata la conoscenza e l'esperienza dell'investitore e la sua situazione economica e patrimoniale) e che non si dovesse limitare alla semplice verifica dell'appropriatezza dell'operazione (ossia che il cliente fosse solo informato del rischio legato all'operazione): solo, quindi, per accordo contrattuale e non per previsione normativa, l'intermediario si era impegnato a verificare l'adeguatezza degli ordini di investimento impartiti dal cliente in base alla profilatura dello stesso come emersa dalle risposte fornite al questionario MIFID.
Ciò premesso dal contenuto del questionario MIFID del 13.3.2013, redatto in base alle risposte fornite da si possono ricavare le Controparte_3
seguenti informazioni: aveva quale obiettivo di quello di far crescere in modo significativo il capitale nel medio lungo periodo anche a fronte di rischi collegati a forti oscillazioni di mercato;
quale orizzonte temporale riteneva di poter mantenere il capitale investito anche per un periodo lungo (oltre 5 anni); in relazione al profilo di rischio che era disposto a correre nei suoi investimenti accettava un rischio alto essendo disposto a
10 sopportare significative perdite potenziali in conto capitale per puntare ad un obiettivo di forte crescita del suo capitale;
in merito a conoscenza ed esperienza di prodotti finanziari dichiarava di conoscere pronti contro termine, titoli obbligazionari a tasso fisso e variabile, certificato di deposito, obbligazioni strutturate, azioni, fondi comuni, gestioni patrimoniali e polizze assicurativo a carattere finanziario;
come riferimenti temporali dichiarava di aver effettuato negli ultimi 5 anni investimenti principalmente in strumenti finanziari quali azioni fondi bilanciati ed azionari, unit linked, con attività non frequente (meno di un'operazione a trimestre), ma per volumi rilevanti;
in termini di grado di istruzione, dichiarava di aver conseguito un diploma, una laurea e/o maturato esperienza in materie economico/finanziarie; ai fini della propria situazione finanziaria indicava di avere quale fonte principale di reddito lavoro/pensione, con un reddito annuo lordo tra € 25.000,00= e €
40.000,00= e di avere un patrimonio personale al netto di eventuali debiti tra € 300.000,00= e € 1.000.000,00=.
Circa l'ordine d'acquisto oggetto di contestazione esso è avvenuto in data
13.1.2016 (e, quindi, risulta essere stato eseguito entro il termine di tre anni della durata di operatività della profilatura del 13.3.2013), ha avuto ad oggetto obbligazioni Astaldi 13-20 tasso fisso 7,125% per nominali €
200.000,00= da acquistare al prezzo (corso secco) limite di 98,20, è stato impartito alla banca da in qualità di delegato di Parte_1
: la banca ha ritenuto tale ordine adeguato alla profilatura Controparte_3
del cliente , ha informato per iscritto l'ordinante circa la Controparte_3
piazza di quotazione (titolo quotato su mercato regolamentato EUROTLX –
FSCF), la natura altamente speculativa dell'investimento ed il rating attribuito all'emittente dalle principali società di rating (B+ Standard and
Poor's, B1 Moody's, b+ Fitch), la classificazione di titolo liquido, con
11 precisazione di aver trattato l'operazione in regime di adeguatezza (quindi con una verifica più stringente di quella dovuta per legge, in ottemperanza del contratto stipulato con il cliente il 18.10.2011) e , Parte_1
all'esito delle precisazioni fornite dalla banca, ha confermato la volontà di procedere con l'operazione per conto del delegante . Controparte_3
Alla luce di altra documentazione versata in atti di causa (dossier titoli, altri ordini di acquisto di titoli aventi caratteristiche similari, etc.), le risposte al questionario appaiono coerenti.
Al momento dell'esecuzione dell'ordine, visto il rating del titolo negoziato, la banca non poteva prevedere il default verificatosi nel medio periodo.
è deceduto in data 3.11.2016 e a tale data le obbligazioni Controparte_3
Astaldi in questione non risultavano aver mutato le loro caratteristiche in termini di rischiosità e neppure in termini di valore di mercato, tanto è vero che la dichiarazione di consistenza resa dalla banca ai fini della dichiarazione di successione (che riporta un patrimonio complessivo del de cuius di € 7.764.614,40= quasi totalmente costituito da valori mobiliari, di cui € 825.640,40= depositati presso ), evidenziava un valore dei CP_1
titoli oggetto di causa di € 205.712,33=.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione del
5.12.2016, detti titoli risultano trasferiti agli eredi di , tra Controparte_3
cui anche . Parte_1
Le quotazioni del titolo sono rimaste stabili sostanzialmente fino a fine
2017 (il 22 novembre 2017 è stato reso noto che aveva deciso di CP_6
tagliare il rating di Astaldi da B+ a B, confermando comunque la società tra gli emittenti speculativi) quando il titolo ha subito una prima perdita di valore (di circa il 20%), per poi perdere circa il 75% rispetto al valore di
12 acquisto da parte di solo a settembre 2018, epoca Controparte_3
quest'ultima corrispondente anche con il declassamento del rating da parte delle agenzie specializzate a seguito della richiesta di ammissione alla procedura di concordato in continuità avvenuta in data 28.9.2018.
In data 18.12.2018 ha poi disposto il trasferimento Parte_1
del proprio dossier titoli che includeva anche le obbligazioni Astaldi oggetto di causa presso Banca Generali Spa e in atti non sono stati prodotti documenti tali da potere comprendere le scelte operate su detti titoli dal proprietario successivamente al trasferimento, ragione per la quale non vi è prova, dell'entità del danno concretamente da lui patito, né delle iniziative volte a compensare i creditori chirografari del Concordato preventivo Astaldi, fra cui gli obbligazionisti, poi poste in essere.
ha quantificato le cedole lorde relative alle obbligazioni CP_1
Astaldi oggetto di causa incassate sia dal defunto , che Controparte_3
dagli eredi, in complessivi € 35.625,00= e sul punto non risulta sussistere contestazione alcuna.
In forza di quanto in precedenza esposto e rilevato che le obbligazioni
Astaldi oggetto di causa non fanno parte dei titoli c.d. “Branded” in quanto trattasi di titoli di soggetto terzo rispetto al Gruppo NC OP Spa e sono stati acquistati sul mercato regolamentato e non in sede di collocamento e che, pertanto, l'acquisto delle stesse non è avvenuto nell'ambito del contratto di consulenza, bensì nell'ambito del servizio contrattualizzato di ricezione ed esecuzione ordini impartiti dal cliente, appaiono coerenti le argomentazioni difensive svolte dalla banca convenuta nella comparsa di risposta con la documentazione precontrattuale
(contratto quadro, questionario MIFID) e contrattuale relativa all'acquisto contestato (ordine di acquisto impartito dal delegato Parte_1
13 odierno attore, contenente la valutazione di adeguatezza svolta dalla banca rispondente alla profilatura del cliente e l'informativa sulla rischiosità dell'investimento).
Le obbligazioni Astaldi oggetto di causa sono titoli relativi ad un prestito obbligazionario senior (ossia ordinario e non subordinato) a tasso fisso
7,125% emesso alla pari dalla società Astaldi Spa nel 2013 e scadenza
2020, il prestito è stato collocato presso investitori qualificati e solo successivamente e stato reso accessibile sul mercato regolamentato per i clienti retail.
I rating in sede di emissione sono risultati gli stessi vigenti all'epoca dell'acquisto sul mercato regolamentato da parte di ed Controparte_3
identificano un titolo speculativo caratterizzato da un rischio specifico che richiede un monitoraggio continuo (titoli di qualità media che garantiscono il pagamento del capitale e degli interessi nel presente, ma non altrettanto in futuro).
In ogni caso le obbligazioni Astaldi oggetto di causa risultavano alla data dell'acquisto avere caratteristiche compatibili con la profilatura da questionario MIFID e il dossier titoli dell'investitore , Controparte_3
ancor più alla luce delle caratteristiche dell'investitore e del rilevante patrimonio complessivo dello stesso, ben maggiore in realtà di quello dichiarato in sede di questionario, come emerso dalla dichiarazione di successione in atti di causa.
In conclusione tenuto conto delle caratteristiche del cliente CP_3
come emergenti sia dalla profilatura del 2013 (questionario
[...]
MIFID), che dal dossier titoli e dagli acquisti di altri titoli con caratteristiche similari a quelli oggetto di causa e differente emittente,
14 nonché e a conferma dalla dichiarazione di successione del medesimo, dei contratti che legavano all'epoca dell'acquisto alla banca Controparte_3
convenuta, di quanto riportato nell'ordine di acquisto contestato e delle caratteristiche del titolo oggetto di causa, non risultano ravvisabili profili di imprudenza e/o negligenza in capo alla banca convenuta per inosservanza di obblighi a tutela del risparmio sia in sede di acquisto che successivamente allo stesso e la domanda risarcitoria formulata da deve, pertanto, essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno accollate a
[...]
e liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. Parte_1
147.2022 (cause di scaglione da € 52,000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella, per tutte le fasi del procedimento).
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
RESPINGE
le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
CONDANNA
al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in € 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
15 PONE A CARICO
di le spese di C.T.U. come già liquidate in corso Parte_1
di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 19.3.2025 IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
16