Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Assegno di invalidità ex L. 222/1984 promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Ivano Macedone e Maria Rosaria Bat- tiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Salvatore Lucchesi – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1513 del 25.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavo- ro, accoglieva il ricorso proposto da volto ad ottenere CP_1
l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di decreto di omolo- ga del 17.7.2019, emesso nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. per ATP, iscritto al n. RG 2675/2018 e indi dichiarava «il diritto di ad otte- CP_1 nere l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n.
222/1984 dal marzo 2017, con conseguente condanna dell al pagamento Pt_1 in favore del ricorrente dei ratei maturati dal marzo 2017 e maturandi, oltre ri- valutazione monetaria ed interessi».
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Il tribunale – che reputava sussistenti anche i requisiti «contributivi e socio- economici» previsti dalla L. 222/1984 – respingeva l'eccezione dell'istituto se- condo cui il ricorrente aveva già consumato, per la stessa domanda amministra- tiva, il diritto di agire in giudizio in altro procedimento per ATP, RG n.
3605/2016, conclusosi con un decreto negativo di omologa del requisito sanita- rio.
Ad avviso del tribunale, quel giudizio RG 3605/2016 era inammissibile poiché proposto, come anche affermato dell nella nota del 3.8.2017, prima della Pt_1 definizione del ricorso al comitato provinciale, né, peraltro, l'istituto aveva ec- cepito la duplicazione dei giudizi nel procedimento RG n. 2675/2018.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 3.1.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, articolato in due capi, l'istituto appellante lamenta la violazione «degli artt.112, 115 e 445 bis cpc e dell'art.46
l.88/1989».
Osserva che il tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, me- glio, l'improcedibilità del ricorso RG 3605/2016 in quanto tale pronuncia avrebbe dovuto essere resa in quel giudizio. Una volta intervenuta, per la stessa domanda amministrativa, la omologa negativa, il ricorrente avrebbe dovuto proporre una nuova domanda amministrativa, senza la quale lo stesso nuovo procedimento per ATP 2675/2018, avrebbe dovuto «ritenersi tamquam non es- set». In ogni caso, comunque, il primo ricorso era ammissibile poiché proposto dopo la formazione del silenzio rigetto, ex art. 46 L. 88/1989.
In altro capo dell'appello l censura la sentenza rilevando che il dissenso Pt_1 ex art. 445 bis c.p.c. vale solo per i profili di carattere sanitario e non per quelli afferenti all'inammissibilità del successivo ricorso.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante critica la sentenza per viola-
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zione «degli artt.112 e 115 cpc, e dell'art.4 l.222/1984 in combinato disposto con l'art.9 l. 636/1939».
Osserva che avrebbe errato il tribunale a ritenere sussistente il requisito contri- butivo, sulla scorta dell'estratto conto in atti.
Invero, dal documento emergerebbe, semmai, che «il , alla data del mar- CP_1 zo 2017, non aveva più di 118 settimane utili, calcolando i contributi dal marzo
2012, e non potendosi considerare le 3,62 settimane di febbraio 2012», non sussisterebbe il requisito contributivo per come disciplinato dall'art. 4 della legge 222/1984 di «almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio anterio- re alla domanda amministrativa», anche volendo considerare il raggiungimento del quinquennio in corso di causa (arg. ex Cass. 26094/2017).
3. Con il terzo motivo di appello, lamenta la violazione dell'art. 16 della L.
412/1991 per avere il primo giudice condannato l'istituto al cumulo di interessi e rivalutazione.
4. Con il quarto motivo, infine, l'appellante si duole della condanna alle spese, della quale chiede la riforma come conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. La giurisprudenza della S.C., pronunciandosi sui lineamenti del procedi- mento previsto dall'art. 445 bis c.p.c e, in particolare, sulla distinzione tra le due fasi a seguito del parere del CTU nominato dal giudice, ha precisato che
«ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa"
l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal
CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile. In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo pare- re. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmen- te sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto.
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Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espres- samente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, né al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi in- tenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio av- verso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
3.4. Se invece una delle parti contesta le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusio- ni del perito… Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, es- sendo evidente che la prestazione richiesta non compete» (Cass. 6085/2014).
5.2. Nel caso in esame, l non ha sollevato contestazioni, nel corso del Pt_1 procedimento per ATP per cui è causa (RG 2675/2018), in merito alla duplica- zione dei giudizi e, pertanto, alla Corte è precluso l'esame della questione.
5.3. È, invece, fondato il secondo motivo di appello.
L'art. 4 della L. 222/1984, stabilisce che «1. Ai fini del perfezionamento del di- ritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contri- buzione stabiliti dall'art.9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
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2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'art. 9, n. 2), di cui al comma prece- dente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispetti- vamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 9, n.
2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri […].
L'art. 9, nr. 2 del RDL 363/1939, a sua volta, stabilisce che «L'assicurato ha diritto alla pensione: […] 2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando […] b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno… 156 contributi giornalieri», elevati a 156 con- tributi settimanali dall'art. 4 della L. 222/1984, sopra riportato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26094/2017, ha precisato che «esa- minando le disposizioni di legge delle quali si assume la violazione, la L. n.
222 del 1984, art. 4, commi 1 e 2, (che ha elevato, per gli operai agricoli, a
810 i contributi giornalieri), rinvia, per i requisiti di contribuzione, al R.D.L.
n. 636 del 1939, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 1272 del 1939, come sosti- tuito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e richiede la sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione. 17. Dall'esegesi di tali norme questa Corte è già pervenuta all'affermazione del principio secondo cui la con- temporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per que- sta ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda ammi- nistrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribu- zione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei proce- dimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n.
4674). 18. Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr.
Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla
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sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto di- sposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v., da ultimo, Cass. 9 agosto 2016, n.
16847)».
Nel caso in esame, il requisito sanitario si è perfezionato nell'ambito del pro- cedimento per ATP per cui è causa, con la decorrenza fissata dal marzo 2017, come stabilito nella sentenza impugnata.
E, pertanto, valutando il requisito contributivo per un quinquennio antecedente al marzo 2017, quindi al marzo 2012, le settimane di contribuzione risultano essere 117,38 (pari a 121 settimane meno le 3,62 settimane di febbraio 2012, escluse dal computo), quindi insufficienti rispetto a quelle previste dalla legge in 156.
Da tanto discende l'accoglimento dell'appello, ogni altra questione assorbita.
6. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazio- ne ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originariamente proposta;
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.1.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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