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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6282 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to ZEOLI Parte_1
GIORGIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del Ministro Controparte_1 pt rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domiciliato al Corso Vittorio Emanuele 58
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 2.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato regolarmente incluso alla posizione n. 144 con punti 30,10, nella graduatoria permanente
ATA relativa al profilo di Assistente Amministrativo e di aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'I.C. “Manzoni” in Rescaldina
(AN), esponeva che, precedentemente, aveva ottenuto l'inserimento nella graduatoria di
Istituto di terza fascia afferente al personale A.T.A., per il triennio 2017-2020, nel profilo di
Assistente Amministrativo, con attribuzione di 26,30 punti, rettificati a 21,20; che in data
19.4.2024 aveva ricevuto dall'Amministrazione una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare per aver reso dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie A.T.A. – consistite, in particolare, nell'aver falsamente dichiarato di aver svolto il servizio presso l'Istituto Paritario “Mini Club I sogni dei Bimbi” per il periodo dal 02.01.2011 al 31.12.2015; che detta nota aveva tratto origine dall'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di CE RI, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4756/2018 R.G.N.R., nella quale figurava anche il suo nominativo;
che dalla citata ordinanza sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione in alcune scuole paritarie, tra cui quella presso cui egli aveva dichiarato di aver prestato servizio;
che, secondo quanto asserito dall'amministrazione scolastica, il servizio de quo era stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio ed era stato determinante per l'individuazione del medesimo come destinatario di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria era palesemente illegittimo, dal momento che egli non era imputato e/o indagato nel suindicato procedimento penale, né era stato destinatario di misure restrittive, bensì risultava semplicemente inserito in un elenco di persone che avevano prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine; che, peraltro, in data 5.1.2023 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza del suo rapporto di lavoro a tempo determinato con la predetta scuola per il periodo dal 2.01.2011 al 31.12.2015; che, inoltre, l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del
2000 – regolante i casi di falsità dichiarativa – non prevede un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che la decadenza può colpire soltanto i vantaggi derivanti dalla dichiarazione non veritiera;
che, quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento di depennamento e, per l'effetto, della risoluzione del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario che il Ministero avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione asseritamente mendace e il conseguimento dell'impiego, ossia che in assenza della falsa dichiarazione quest'ultimo non sarebbe stato da lui ottenuto;
che, pur volendo ritenere falso il menzionato titolo di servizio, il avrebbe potuto al più CP_1 rettificare il punteggio a lui attribuito al momento dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A.; che, infatti, pur con un punteggio decurtato (da 21,20 a 11,30), avrebbe comunque svolto le supplenze per un periodo di 24 mesi, arco temporale utile a fargli conseguire l'inserimento in prima fascia;
che l'amministrazione, a fronte dell'asserita dichiarazione mendace, aveva errato anche nell'adottare il provvedimento espulsivo, in luogo di una misura conservativa del suo posto di lavoro. Tanto premesso, il ricorrente adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno per vedere “accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di
AN , nonché dall'impiego (prot. provv.decr. U0001257 del 24.05.2024) emesso dall' di AN Controparte_2
unitamente alla sanzione della risoluzione del contratto a tempo indeterminato (prot.
0002850/U del 28/05/2024) emessa dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Con
“Rescaldina” di AN (MI) per i motivi di cui al ricorso e ordinare al l'immediato Per reinserimento del ricorrente tra gli aspiranti al RUOLO del personale , profilo di assistente amministrativo, della provincia di Salerno, ove ha ottenuto il definitivo trasferimento in servizio presso l'I.C. di Ogliara (SA); ordinando al i riconoscere, anche CP_4
Par ai fini giuridici, il servizio precedentemente prestato presso la per gli aa.ss. 2018/2019,
Con 2019/2020 e 2020/21, con ogni conseguenza di legge;
condannando il al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento sino alla data di materiale reintegrazione al lavoro;
con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre
CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese
a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il si costituiva Controparte_1
in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.04.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
1.SUI FATTI DI CAUSA
All'esame delle doglianze di parte ricorrente giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti oggetto di causa. E' pacifico in giudizio che, a seguito di domanda presentata in data 28 ottobre 2017, parte attrice è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di AN;
nella suddetta domanda, a pag. 8, il ricorrente ha allegato di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario
“Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE RI (SA) nel periodo compreso tra il 2 gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015 (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nelle more, con decreto del 13.02.2019 n. prot. 904/VII.1, il Dirigente dell' CP_5
disponeva la rettifica del punteggio per il profilo di assistente amministrativo da
[...]
26,30 a 21,20.
In forza della suddetta domanda, il ricorrente, con il profilo di assistente amministrativo, è stato individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per gli a.s. sino al 2020/2021.
Il successivo 6 maggio 2021 il ricorrente ha chiesto di essere inserito nella graduatoria permanente ATA per l'Anno Scolastico 2021/2022, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi e valutabili per il profilo di assistente amministrativo.
Con l'avvio dell'a.s. 2021/2022, il ricorrente veniva assunto dalla graduatoria permanente per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come Assistente Amministrativo dal 07/09/2021 al 18/05/2022 presso l'Istituto Comprensivo DANTE ALIGHIERI –
Rescaldina.
In occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2022/2024, in data 10.05.2022, presentava domanda.
In data 1.09.2022 il ricorrente veniva chiamato dalla menzionata graduatoria permanente
ATA per la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. “Manzoni” in
Rescaldina (MI) con la mansione di Assistente Amministrativo.
Tuttavia, con nota del 19.04.2024, n. prot. 9689, l Controparte_6
di AN comunicava all'odierno ricorrente l'avvio di un procedimento
[...]
amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di assistente amministrativo e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
con successivo decreto del 24 maggio 2024, n. 1257, la medesima
Amministrazione disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di AN per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, profilo professionale di assistente amministrativo, per mancanza del requisito di un servizio statale di almeno 24 mesi, disponendo contestualmente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 8, fascicolo ricorrente).
Risulta altresì che, al momento della cessazione del rapporto, parte attrice era in assegnazione provvisoria presso l'Istituto I.C. OGLIARA in Salerno.
E' circostanza altresì pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell' del Controparte_2
13 marzo 2023, n. prot. 6581, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “Mini Club I
Sogni dei Bimbi” di CE RI (SA), nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018
R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di CE
RI (docc. 1-2, fascicolo resistente).
L' provvedeva invero a trasmettere l'ordinanza Controparte_2
cautelare ai Dirigenti degli , invitandoli Controparte_7
a effettuare, in raccordo con i DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche interessate, un'attenta verifica delle posizioni dei lavoratori indicati nell'ordinanza individuando i nominativi di coloro che risultavano aver lavorato nelle scuole statali dei rispettivi territori in virtù del servizio dichiarato come prestato presso le scuole paritarie dell' coinvolte Parte_3 nelle indagini, tra le quali risultava l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
Come si legge nel corpo della citata ordinanza, con riferimento alla scuola paritaria “Miniclub
I sogni dei bimbi sas”, si apprendeva che “gli Ispettori constatano che i numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei
Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini. […] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all' , le posizioni assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. CP_8
302 persone fisiche” (cfr. pag. 429), l'Ufficio scolastico procedeva a fare richiesta, all' CP_8
competente, dei provvedimenti di disconoscimento del servizio fittizio dichiarato (all. 3).
Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023, l di CE RI comunicava di aver CP_8
annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria denominata
“Mini Club I sogni dei bimbi sas”, per il periodo dal 02/01/2011 al 31/12/2015. Nello specifico, l'Amministrazione Scolastica ha contestato la veridicità della dichiarazione relativa al servizio svolto presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE
RI (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi nel triennio scolastico e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile nella graduatoria permanente ATA per l'Anno Scolastico 2021/2022.
Risulta altresì agli atti di causa che la , a seguito della trasmissione dei Controparte_9
nominativi da parte della della Repubblica di CE RI, come seguito del Pt_4
procedimento penale n. 4756/218 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P., procedeva a contestare al ricorrente l'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter c.p. per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316ter c.p.) (all. 10 resistente).
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, occorre esaminare le doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
Giova premettere che nella fattispecie che ci occupa non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015,
13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014,
19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Non vi è dubbio che, a partire dalla conclusione del contratto, la Pubblica Amministrazione non eserciti più poteri di carattere autoritativo, ma agisca con le capacità proprie del datore di lavoro privato, sicchè non può far valere la mancanza o il vizio della procedura concorsuale attraverso lo strumento tecnico-giuridico dell'autotutela.
Ciò, però, non significa che le norme inderogabili di legge che disciplinano le modalità e le forme del reclutamento non condizionino la validità del contratto concluso, bensì solo che, definita la fase concorsuale ed individuato sulla base della graduatoria il destinatario della proposta di assunzione, il vizio del negozio deve essere necessariamente ricondotto ad una delle categorie note al diritto civile ed assoggettato alla relativa disciplina (in tal senso cfr
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, n.4057).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei potere in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perchè il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr Cass. n. 25761 del 2008).
2.SULL'ILLEGITTIMITà DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA PERMANENTE PER DICHIARAZIONE MENDACE
Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l lo ha cancellato dalla graduatoria Controparte_2 provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui stipulato.
Secondo parte attrice il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica del servizio nella qualità̀ di assistente amministrativo per 6 ore settimanali presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE RI (SA), che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di
AN, per il triennio 2018/2021, non ha alcuna giustificazione.
In particolare, il ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari, che hanno indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il detto Istituto paritario, causando quindi il depennamento del ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lui dichiarato con la domanda di inserimento. Infatti, egli PE apparirebbe soltanto in un elenco dei nominativi del personale che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie coinvolte nelle indagini. Al contrario, ricalca la circostanza di essere escluso da siffatta indagine e l'evidenza documentale a prova dell'effettiva prestazione del servizio a titolo di assistente amministrativo presso la scuola Mini Club I
Sogni dei Bimbi risultante dalla produzione in causa del certificato di servizio, della lettera di assunzione, delle buste paga e dell'estratto contributivo . CP_8
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così Cass. 20.1.2017, n. 1593;
Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale
(Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass.
18.4.2019, n. 10853; Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018
R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle Controparte_1
indagini penali, contrariamente da quanto asserisce il ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dal medesimo dichiarato in data 30.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico
2017/2020.
La richiamata ordinanza cautelare (all. 2 parte resistente)– emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio
a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza).
Nello specifico, l'istituto paritario “Mini Club I sogni dei Bimbi” è esaminato dall'ordinanza
GIP a pagg. 406 e ss. Dalla stessa risulta che l'accesso ispettivo, effettuato in data
4/06/2018 dagli Ispettori dell' e dell'INL di Salerno presso la sede legale ed operativa CP_8
della "Mini Club I Sogni dei Bimbi di ", consentiva di constatare che Controparte_10
l'attività realizzata era quella di Scuola dell'infanzia paritaria. Al momento dell'accesso erano presenti soltanto due lavoratrici, ossia un'assistente amministrativa e una maestra.
L'assistente amministrativa forniva notizie utili al riguardo alla forza lavoro nel tempo occupata presso la scuola, delineando una gestione dell'attività scolastica realizzata prevalentemente con la compresenza di una sola maestra, di un'unica assistente amministrativa, e due soli collaboratori scolastici/bidelli in alternanza tra loro, uno dei quali identificato come “ ” (pag. 407 ordinanza). Per_2
Dal sopralluogo descritto dagli ispettori è emerso che la scuola, posta tutta al piano terra, è risultata articolarsi in un piccolo ingresso che disimpegna a destra per chi entra verso un mini studio costituito da un ambiente molto ristretto, quasi totalmente occupato dall'arredo e appena sufficiente per ospitare una sola postazione di lavoro e nel caso specifico occupata dall' assistente amministrativa . Tes_1
Si legge nell'ordinanza che dai dati contenuti nelle dichiarazioni di cui ai modelli tipo sottoscritti e prodotti al Controparte_11
per i vari anni scolastici dai soci accomandatari succedutesi,
[...]
emerge un contesto di scuola dell'infanzia paritaria operante per un ridotto numero di bambini (sedici alunni) per i quali sono impegnate, in numero di due e più raramente di tre maestre, assunte nello stesso anno scolastico unitamente ad uno o al massimo due assistenti amministrativi ( sin dall'ottobre 2014 e, per un limitato periodo, Pt_5 Parte_6
alla quale risulta però attribuita la qualifica di collaboratore scolastico) e ad un solo
[...]
collaboratore scolastico, qualifica presente nella documentazione prodotta al dalla CP_4
società de quo per una sola unità in ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2011/12 (Molinaro
C.), 2015/2016 ( I.), 2016/2017 (Desiderio A.) e 2017/2018 (Annunziata S.M.). CP_12
Per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 i legali rappresentanti succedutesi hanno prodotto dichiarazioni suppletive motivanti l'assenza della figura del collaboratore scolastico, al riguardo dichiarando: "il servizio di pulizie e di collaboratore scolastico per l'anno scolastico
..... viene svolto da familiari senza retribuzione" .
Tali dati, si legge nell'ordinanza, riflettono il ristretto e stabile numero dei bambini, circoscritto a sole sedici unità e il ridotto numero di maestre, assistenti amministrativi, cuochi e collaboratori scolastici, peraltro compatibili con quelli di cui alle informazioni assunte in occasione dell'accesso ispettivo.
In sintesi, la Mini Club I sogni dei Bimbi s.a.s ha gestito una piccola realtà scolastica costituita da una scuola materna per soli 16 bambini, di qui la singolarità delle risultanze delle analisi di comunicazioni Unilav trasmesse al Centro per l'impiego sia in ragione della loro entità numerica (476 Comunicazioni Unilav) che la anomala distribuzione per qualifiche di tale ingente numero di lavoratori.
L'accertamento ispettivo rileva che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano le numerosissime Comunicazioni Unilav (circa 476 CP_4
per complessivi 341 codici fiscali di persone fisiche) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, per la maggior parte relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo (dal 13.11.2017 al 20.07.2018). Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che numerosissime Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti "a posteriori" , prevalentemente comunicati al Centro per l'Impiego (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi, posteriori alla data del 26/10/2017 di nomina dell'attuale socio accomandatario ed in concomitanza dell'emanazione del D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa infatti, in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia Mini
Club I Sogni dei Bimbi al Corso Vittorio Emanuele 101 in CE RI, ma anche con i contenuti sia delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento che della documentazione, trasmessa al (prospetti del personale e Controparte_11
schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del Legale Rappresentante
e del Coordinatore didattico (pag. 412 ordinanza).
L'assistente amministrativa trovata all'atto dell'ispezione, invero, ha riferito solo di due bidelli in tutti gli anni di ininterrotto servizio (dal 2014), assunti in alternanza ed impegnati solo per un'ora al giorno tra le 14:00 e le 15:00, dichiarando di essere stata l'unica dipendente occupata in qualità di assistente amministrativa (pag. 420 ordinanza cautelare).
Tale contrasto appare ancora più marcato in relazione alla visione dei luoghi ove si svolge l'attività scolastica, effettuata in occasione dell'accesso ispettivo del 4 giugno 2018 dagli
Ispettori verbalizzanti e dalle notizie in tale occasione e in tempi successivi assunte.
Come di legge nell'ordinanza (pag. 426) nessuno dei tre soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere dichiarazioni ai verbalizzanti , ha fornito elementi e conferme circa l'effettivo verificarsi in un ampio temporale di tanti rapporti di lavoro oggetto di retroattive trasmissioni della relativa Comunicazione Unilav di assunzione.
Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era
“largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si è ritenuto dunque che “numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini.
[…] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all' , le posizioni CP_8 assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. 302 persone fisiche” (cfr. pag. 429 ordinanza).
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo del ricorrente.
Alla pagina 446 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che , Parte_1 nato a [...] il [...], “in data 28/10/2017 ha presentato presso l'
[...]
- AN, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e Parte_7
di Istituto di terza fascia per il personale A TA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club i Sogni dei Bimbi dal2/0l/2011 al 31/12/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Tecnico Statale Ad Ordinamento Speciale Via San Dionigi
AN (AN) dal 28/09/2018 al 31/08/2019”.
Con riferimento a siffatta posizione, a fronte di un rapporto di lavoro iniziato nel gennaio del
2011, la comunicazione Unilav risulta trasmessa solo il 13 novembre del 2017 e le denunce il 04.04.2018. Pt_8
CP_ In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l' ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, alla luce delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dal ricorrente presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE
RI (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria
ATA presentata il 28.10.2017, sarebbe stato onere esclusivo del ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020. Ma tale onere non è stato adempiuto.
Invero, a fronte di una quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, il ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi presenti sul luogo di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Né la documentazione depositata, ossia il certificato di servizio, i cedolini paga, la lettera di assunzione e l'estratto contributivo , può essere utile a comprovare l'intercorso CP_8 rapporto di lavoro del ricorrente con l'Istituto Paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi”, nel periodo dal medesimo indicato.
Al contrario, alla luce del delineato quadro probatorio, trattasi di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, nonostante il rapporto di lavoro del ricorrente intercorso con la detta scuola paritaria sia iniziato nel gennaio del 2011, tutte le buste paga risultano stampate il 31.01.2018.
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come il ricorrente non abbia ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE RI (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
Né può assumere rilievo – come condivisibilmente già affermato da questo Tribunale - la circostanza che, in data 5.1.2023, il legale rappresentante della scuola paritaria in esame e il ricorrente hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale per dirimere i contrasti insorti in merito alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro.
Invero, l'accordo siglato in sede conciliativa, con il quale la detta scuola si è obbligata a corrispondere al ricorrente la somma di € 32.350,00 a titolo di bonus transattivo e di danno emergente derivante anche dall'eventuale successiva esclusione e/o depennamento dello stesso dalle graduatorie relative al personale A.T.A., altro non è che una modalità, concordata tra le parti, attraverso reciproche rinunce e concessioni, di componimento dei CP_ contrasti originati proprio dal disconoscimento, operato dall' , dell'attività lavorativa del
(cfr sentenza del 25.02.2025 del Presidente Gibboni R.). Pt_1
Dunque, certamente esso non può spiegare effetti inter alios e, in specie, nei confronti dell'amministrazione scolastica resistente, né tantomeno è idoneo a dimostrare, ex se,
l'esistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In punto di diritto, rilevare rammentare che, per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 cod. civ., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti e non anche soggetti estranei all'accordo, che sono terzi rispetto al negozio concluso tra il datore di lavoro ed i propri dipendenti (cfr Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2012, n. 12781).
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante,
l'archiviazione del procedimento penale a carico del lavoratore dal momento che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma
(beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio territoriale, appena illustrate. CP_8
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale assistente amministrativo, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
3.SULLE CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI RESE NELLA DOMANDA
DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE ATA E SULL'INVALIDITA'
DEL SERVIZIO STATALE SVOLTO NEL TRIENNIO 2018/2021
Occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone: art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.
7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda,
l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […]
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante
e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda – Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445” .
Rileva ancora richiamare l'art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' , prot. 818 del 22/04/2022 relativo alla graduatorie permanenti di cui al CP_13
D.lgs 297/94 art 554, profilo professionale Assistente Amministrativo (all. 18 resistente) secondo cui “Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere “una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre”.
La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta.
Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierno ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall' , che, CP_8 addirittura, comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra parte attrice e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento del dalla graduatoria permanente. Pt_1
Ed invero, come già ricordato, il ricorrente proponeva domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, nel triennio 2017/2020, dichiarando di aver prestato servizi presso l'Istituto Paritario “Miniclub I sogni dei Bimbi”, accertati poi come mai svolti.
In forza dell'inserimento in tale graduatoria, il ricorrente stipulava vari contratti a tempo determinato.
Ebbene, come correttamente rammentato da parte convenuta, il servizio a tempo determinato reso dal ricorrente negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- che ha contribuito alla maturazione dei 24 mesi di servizio utili all'inserimento in graduatoria provinciale permanente di prima fascia - è stato, da quest'ultimo, quindi, reso in virtù del punteggio indebitamente maggiorato dal servizio presso la scuola Mini Club I sogni dei
Bimbi S.a.s.. Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto,
e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati nei predetti anni scolastici non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dal ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario in esame.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr
Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo 2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente si ritrovava sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso
(cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell , prot. CP_13
818 del 22/04/2022 (all. 22 resistente), che prevede, come appena visto, quale requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali.
Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale assistente amministrativo, negli aa.ss.. predetti e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di CE RI (SA), parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione. L'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 (art. 8, comma
2, lett. d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
Con riguardo al possesso dei requisiti per poter essere inserita nella graduatoria permanente anno 2021-2022 non può pertanto trovare accoglimento l'argomento svolto dal ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio paritario (pari a 9,90).
Tale argomentazione non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria.
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante e dagli altri partecipanti alla procedura.
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020, della provincia di AN si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice meno i punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr sentenze allegate in atti), per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato.
4. CONCLUSIONI Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando il ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023, profilo Assistente Amministrativo, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 2.224,00 oltre 15% spese generali
Salerno, 30.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino