Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 13/05/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1511/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Parte_2
n persona del Capo dell' pro tempore, rappresentati e difesi
[...] Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei cui uffici ope legis Pt_2
domiciliano in alla via Armando Diaz n. 11 Pt_2
Appellanti
E rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto De Giorgio ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco (NA) al Vico II°
San Vito n. 51/B
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.04.2021, l' in Parte_1
epigrafe ha proposto appello avverso la sent. n. 8162/2020 pubblicata in data
30.11.2020, con la quale il Tribunale di Napoli – in accoglimento dell'opposizione
22/02/2017 – prot. n. 9002, emessa dall' di Parte_2
notificata il 24/02/2017, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della Pt_2 somma di € 3.316,25, di cui € 3300,00 per sanzione complessiva ed € 16,25 per spese, per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) della sezione I/B del verbale unico di accertamento e notificazione n. 456966/DDL del 02/03/2015, condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'appellante – pur condividendo il principio dettato dalla Suprema Corte (e richiamato anche dal Giudice di primo grado) secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019; Cass. n. 27702/2019) – rileva che il Tribunale non ha fatto una corretta applicazione dello stesso al caso concreto;
rimarca, in particolare, che la Polizia Municipale aveva soltanto segnalato l'illecito, mentre gli ispettori del lavoro lo avevano successivamente accertato, irrogando la relativa sanzione;
con la conseguenza che – essendo l'accertamento avvenuto in data 28.01.2015 (02.03.2015) - l'ordinanza opposta era assolutamente tempestiva.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto dell'opposizione proposta dal CP_1
Quest'ultimo si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito e concludendo per il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
dopo la prima udienza di discussione (tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva rinviata;
quindi, dopo due rinvii d'ufficio, con provvedimento del
17.01.2025, la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a sè stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018). Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto, pur non condividendo la Corte la motivazione addotta dal giudice di primo grado.
Sul punto, si evidenzia che – con la sentenza n. 6681/2014 (richiamata da ultimo da
Cassazione civile sez. lav., 20/12/2024, n.33526) – è stato precisato che
“L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n.
25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità”.
Nel caso di specie, premesso che non si è di fronte ad una pluralità di violazioni
(che avrebbero, indubbiamente, richiesto accertamenti più prolungati e complessi), bensì ad un'unica infrazione consistita nel non aver provveduto alla regolare denuncia agli organi competenti dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (sia pure solo per il periodo di prova), non può ritenersi che la mera denuncia fatta dalla Polizia Municipale sia idonea a far decorrere i termini per la contestazione dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione.
È ben vero che l'ispettorato si è limitato esclusivamente ad escutere nuovamente le parti in causa, senza porre in essere alcuna ulteriore attività: nondimeno, tale attività non può essere considerata meramente ricognitiva, trattandosi, in ogni caso di un'attività di accertamento, per quanto indubbiamente semplice e limitata.
Tanto premesso, tuttavia, l'opposizione proposta dal deve ritenersi CP_1
fondata. L'opponente, infatti, sin dal primo grado ha evidenziato l'infondatezza della contestazione, rimarcando che nessun rapporto di lavoro era in essere con
(presunto lavoratore subordinato in relazione alla cui posizione CP_2
è stata irrogata la sanzione).
Premesso che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita (così da ultimo Cassazione civile sez. II, n.5299/2025), nessuna prova può dirsi raggiunta nel caso in esame.
L'Amministrazione, a supporto della fondatezza delle proprie ragioni, ha prodotto esclusivamente la segnalazione effettuata dalla Polizia Municipale di Portici ed il verbale di accertamento degli ispettori I.N.P.S.
Al Comunale veniva contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 e successive conversioni e modificazioni, nonché dell'art. 4 bis, comma 2, del D.L.vo n. 181/2000 e successive modificazioni per aver impegnato il lavoratore in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria di CP_2
assunzione e senza consegnargli copia della dichiarazione di assunzione contenente i dati dell'avvenuta immissione a lavoro.
Presupposto per l'applicazione della sanzione, dunque, era l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto la prova è assolutamente carente.
In primo luogo, va rilevato che i vigili urbani semplicemente riscontravano la presenza del presso l'officina del COMUNALE “intento a lavorare CP_2 con mezzi in dotazione all'officina nelle vicinanze di un motociclo da riparare”: ma non viene chiarito né che tipo di lavoro stesse effettuando, né se tali lavorazioni fossero state in qualche modo commissionate dal né che tipo di CP_1
rapporti intercorrevano tra i due.
Inoltre, gli stessi ispettori dell'I.N.P.S. non hanno avuto alcuna conoscenza diretta dei fatti, posto che – al momento dell'accesso – il neanche era presente CP_2 in officina (tant'è che, per sentirlo, è stato necessario contattarlo telefonicamente tramite il COMUNALE).
E ciò in disparte la considerazione che non è neanche chiaro quale fosse il giorno
“lavorativo” (07.10.2013 o 07.12.2013).
In sostanza, non può dirsi provato che tra i suddetti COMUNALE e CP_2
intercorresse un rapporto di lavoro subordinato tale da richiedere le comunicazioni che sarebbero state omesse: non vi è alcuna prova di tutti quegli indici che caratterizzano la subordinazione, posto che le scarne dichiarazioni rilasciate
(peraltro, a distanza di ben due anni e senza che successivamente al periodo in contestazione si fosse instaurato alcun rapporto lavorativo) al più attestano la presenza del nell'officina, ma certamente non consentono di affermare CP_2
che egli fosse sottoposto ad un potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del COMUNALE.
In conclusione, sia pure sulla base di differenti argomentazioni rispetto a quelle adottate dal Tribunale, l'appello non può che essere rigettato.
Il differente impianto motivazionale giustifica la compensazione delle spese del grado.
L'amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come la Suprema Corte ha avuto modo di statuire, (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite.
Napoli 13.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Antonietta Savino