Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 686/2023 promossa
DA
C.F. , residente in [...] C.F._1
Sopra n. 22, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 3 presso lo studio dell'Avv. Aurelio
Rosario Raiola che la rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Cologno Monzese, via Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Volta n. 16, in persona del procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliato in CP_2
Monza, via Padre Reginaldo Giuliani n. 4presso lo studio dell'Avv. Giorgio Walter Spione che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024 le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito: accertato e dichiarato la presenza della sig.ra -al momento del sinistro di cui in Pt_1
narrativa quale terza trasportata anteriore destra, a bordo del veicolo Fiat 500 tg. FP239PH, condotto dal sig. , di proprietà di assicurato con , condannare Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 141 Cod. Ass., a risarcire Controparte_7 all'attrice la residua somma di €72.200,75 (già dedotto l'acconto corrisposto di € 4.194,00), per le lesioni personali da danno biologico, quantificato nella misura del 16-17% (vd. doc. 20, relazione
pagina 1 di 13
C.P.A. 4% e successive come per legge, oltre alle spese stragiudiziali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
In via istruttoria:
Ammettersi, in quanto occorra, prova interpello e per testi, sulle circostanze articolate in narrativa, così come verranno peraltro ri-articolate nelle concedenti memorie ex art. 183 VI comma, n. 1, 2 e 3
C.p.c., da aversi per cui trascritte e precedute dalle parole “Vero che”. Disporsi, in quanto occorra,
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, al fine di quantificare i postumi invalidanti permanenti, in termini di danno biologico (comprensivo del danno psichico) e di inabilità temporanea assoluta e parziale, riportate dall'attrice, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui é causa,
l'incapacità lavorativa specifica e quali le spese mediche di cura sostenute e da sostenersi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi, nelle concedende memorie ex art. 183 VI comma n. 1, 2 e 3 Cpc”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare: in via preliminare:
-ordinare a parte attrice di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti del proprietario del veicolo (Fiat 500 tg. FP239PH) su cui viaggiava come trasportata al verificarsi del sinistro per cui è causa;
nel merito:
-preso atto dell'avvenuta corresponsione da parte dell'esponente convenuta della somma di €
4.194,00, dichiarare che la predetta somma costituisce congruo ed esaustivo risarcimento di tutti i danni subiti dalla Signora e, conseguentemente, respingere, in ogni caso, tutte le Parte_1
domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
-con vittoria di competenze di lite, spese forfetarie ed oneri fiscali del presente giudizio;
In via istruttoria: senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova, si chiede:
pagina 2 di 13 -ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a parte attrice di produrre in giudizio la copia del contratto di lavoro (indicante anche le mansioni) con la Lavoro Mio S.p.A., nonché la copia”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2023 ha convenuto in questa Parte_1 sede esercitando nei confronti di quest'ultima l'azione prevista dall'art. 141 Controparte_1
d. lgs. n. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del sinistro stradale occorsole in data 6 aprile 2019 allorquando, trovandosi nella qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Fiat 500 targato FP239PH condotto da , Controparte_8 all'altezza del tratto autostradale A21 km233+700, l'autovettura era stata violentemente urtata da tergo dalla Mercedes GLC targata FP222MJ condotta da tale . Persona_2
Immediatamente trasportata al pronto soccorso, aveva riportato una diagnosi “policontusa da incidente stradale con prognosi di 7gg”, asseritamente aggravatasi nei mesi successivi, nei quali si era sottoposta ad ulteriori esami e visite specialistiche di controllo all'esito delle quali aveva riportato problematiche al rachide cervicale da trauma distorsivo, discopatie e lombalgia post traumatica, oltre ad un grave stato di disagio che l'aveva indotta a recarsi presso lo studio della dott.ssa psicologa e CP_9
psicoterapeuta, che le aveva proposto una specifica terapia volta al contenimento del danno psichico lamentato, portata avanti da giugno 2019 sino alla fine di gennaio 2020.
Ciò non di meno, interrotta la terapia, il disagio si era nuovamente manifestato, rendendo necessario un'ulteriore visita neurologica effettuata in data 18 febbraio 2021, dalla quale era emersa la compatibilità dei sintomi avvertiti con una sindrome post-traumatica da stress.
Conseguentemente a tale diagnosi aveva conferito incarico al prof. di redigere una Persona_3
relazione medico-legale sulla propria persona, dalla quale era emerso un quadro menomativo consistente in un trauma contusivo-distorsivo cranio-cervicale e dorso-lombo-sacrale, oltre, a livello psichico, una sindrome post traumatica certificata con conseguente riconoscimento di un danno biologico di natura permanente pari al 3%, lievitato al 16/17% a causa del concomitante danno di natura psichica residuatole, cui aggiungere un danno da inabilità temporanea parziale complessivamente parti a 307 giorni, di cui 7 al 75%, 90 al 50% e 210 al 25%.
Ha chiesto, pertanto, condannarsi la compagnia assicurativa del veicolo su cui si trovava nella qualità di terza trasportata a corrisponderle la complessiva somma di € 72.200,75 (già al netto di quella già percepita ante causam), oltre alla rifusione delle spese mediche quantificate in € 3.312,70 e del danno da perdita di chance lavorativa, avendo perso il posto di lavoro a tempo determinato a seguito del sinistro e delle patologie che ne erano seguite, da liquidarsi in via equitativa.
pagina 3 di 13 Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, la necessità, ai sensi Controparte_1 dell'art. 102 c.p.c., di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario/conducente Fiat 500 targato FP239PH, e, nel merito, la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria proposta, avendo provveduto a liquidare ante causam l'intero danno residuatole a seguito del sinistro, di cui parte attrice ha lamentato le conseguenze.
Rigettate la richiesta di integrazione del contraddittorio, non reiterata dalla compagnia assicurativa, e le istanze istruttorie di natura orale articolate dalla difesa attorea, disposta ed espletata una C.T.U. medico legale al fine di quantificare il danno non patrimoniale residuatole a seguito del sinistro, all'udienza del
16.12.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Sulla scorta di quanto riportato in citazione, ribadito sia nella prima memoria ex 183, comma 6, c.p.c. che nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 13 febbraio 2025, la domanda risarcitoria proposta da per il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro Parte_1
occorsole in data 6 aprile 2029, seppur notevolmente ridimensionata nel quantum come di qui a breve sarà chiarito, merita di essere accolta.
Sotto il profilo sistematico, ferma restando la non reiterazione in questa sede dell'eccezione preliminare di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo su cui l'attrice era terza trasportata, è, tuttavia, opportuno precisare che l'azione proposta da quest'ultima è quella prevista dall'art. 141 d. lgs. n. 209/2005, secondo cui, “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)”.
Trattasi di una norma di favore per il terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, mirando ad assicurargli una tutela rafforzata in quanto gli consente di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e purché, come precisato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, nel medesimo sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez.
Un., 30 novembre 2022, n 35318).
pagina 4 di 13 La tutela si realizza, quindi, mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore il quale, quindi, potrà successivamente rivalersi per l'equivalente sborsato nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Non v'è peraltro discussione sul punto sicché non è necessario spendere ulteriori argomenti.
Prima di analizzare la dinamica del sinistro che presuppone, in ogni caso, l'individuazione della responsabilità quantomeno di uno dei soggetti coinvolti, fatta salva - come detto – la sola ipotesi del caso fortuito, occorre, inoltre, premettere che il danno non patrimoniale allegato, seppur a seguito di un'evoluzione giurisprudenziale travagliata, trova la sua naturale collocazione nell'art. 2059 c.c., il cui tenore letterale tipizza esplicitamente i casi di risarcimento del danno previsti, pur non elencandoli.
Esso è conformemente definito dalla Suprema Corte come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008): da tale assunto sono evincibili, quali casi tipici di risarcibilità del danno non patrimoniale, le ipotesi in cui esso derivi da fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.), quando sia leso un diritto della persona costituzionalmente garantito, tra cui il diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. e, tra i casi previsti dalla legge, è possibile ricomprendere le lesioni personali conseguenti a sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli artt.
138 e 139 del codice delle assicurazioni d. lgs. 209/2005. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza, richiede quali requisiti per la configurabilità del danno non patrimoniale in tutte le sue manifestazioni (biologico, morale, esistenziale, ecc.) la gravità della lesione e la serietà del danno: in particolare, la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, ossia il pregiudizio deve rivelarsi talmente serio da oltrepassare il grado minimo di tolleranza al fine di poter essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento, attuando un vero e proprio bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e la tolleranza, con la conseguenza che il danno è ritenuto risarcibile solo nel caso del superamento di tale soglia ed il pregiudizio non sia futile.
Orbene, il pregiudizio non patrimoniale può manifestarsi sotto varie forme ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese, ma il danno in sé stesso è da considerarsi “(…) categoria unitaria ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un. nn. 26972/2008, 26973/2008, 26974/2008).
Tale orientamento è, per l'appunto, volto a identificare un unicum risarcitorio per la riparazione del danno, al fine di evitare inopportune sovrapposizioni dello stesso nelle sue varie rappresentazioni e per parametrarne in modo corretto ed esaustivo il ristoro. L'accertamento del danno non patrimoniale,
pagina 5 di 13 pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è, causalmente, immediata conseguenza. È necessario descrivere la condotta che ha determinato la lesione dell'interesse giuridicamente protetto, la perdita di tutte le utilità che sono derivate dalla lesione del medesimo e proporre giudizialmente richiesta circa il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale. Il danneggiato deve poi provare l'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità: va, quindi. dimostrata sia la lesione dell'interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite. Inoltre, nell'ambito della prova delle conseguenze dannose di tipo non patrimoniale, posto che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e l'essenza del danno risiede nel valore umano perduto, ossia nelle conseguenze negative che la lesione dell'interesse ha prodotto sulla vita del danneggiato, la prova per presunzioni può assumere particolare rilievo, a fronte della possibile difficoltà oggettiva di assolvere altrimenti all'onere probatorio richiesto. Pertanto, al fine di stabilire equamente sulla base dei fatti acclarati nel corso del giudizio il perimetro e la misura del risarcimento richiesto, la Corte di Cassazione ha ritenuto utilizzabili quale indispensabile criterio di liquidazione del danno le Tabelle di Milano, atte a circoscrivere in qualche modo la discrezionalità dell'organo giudicante, ma fornendo una guida ritenuta dall'ordinamento valida ai fini del ristoro dei danni subiti, fatta salva l'ipotesi che il danno scaturente da un sinistro stradale di natura permanente sia compreso tra il 1 e il 9%, dovendosi in tal caso fare cogente applicazione delle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005.
Orbene, nel caso di specie prima, di stabilire quale danno abbia concretamente patito l'attrice a seguito del sinistro, pur a non volere dare eccessivo rilievo alla mancata contestazione della dinamica ad opera della compagnia convenuta, è fuor di dubbio che ne sia rimasta coinvolta nella Parte_1
qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Fiat 500 tg FP239PH se si considera che, all'altezza del tratto autostradale A21 km233+700, l'auto su cui si trovava è stata violentemente tamponata da quella condotta da , conducente del veicolo Mercedes GLC tg. FP222MJ, come accertato Persona_2 nell'immediatezza dei fatti dalla relazione, prodotta in atti, espletata a cura della polstrada di
Montichiari e ulteriormente confermato nella perizia di parte effettuata da , Persona_4 perito di “Gis Consult Srls”, neppure quest'ultima specificamente contestata dalla convenuta.
Sulla scorta di tali conformi elementi documentali è emerso in maniera inequivocabile che il sinistro sia stato causato dalla condotta del il quale, contrariamente a quanto dichiarato e riportato nel Per_2
verbale di dichiarazioni spontanee rese immediatamente dopo l'incidente (cfr. in tal senso il documento n. 1 prodotto dalla convenuta), poco prima di tamponare la Fiat 500 su cui si trovava l'attrice, non stava affatto percorrendo il tratto autostradale ad una velocità pari a 110-120 km/h, bensì ad una velocità di pagina 6 di 13 gran lunga superiore in quanto stimata in perizia in 190 km/h circa, superando oltremodo il limite consentito dal codice stradale.
Ma, anche a prescindere da tale abnorme comportamento di guida e dalla velocità di guida concretamente tenuta, già solo il tamponamento del veicolo che gli stava innanzi è il frutto del mancato rispetto della distanza di sicurezza sanzionato dall'art. 149 d. lgs. n. 285/1992, il cui primo comma stabilisce espressamente che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
quale convenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 Controparte_1
in quanto compagnia assicurativa del veicolo su cui era trasportata l'attrice, già nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva semplicemente richiamato in punto di responsabilità il contenuto del verbale predisposto dalla polizia stradale, contestualmente prodotto al documento n. 1, dalla cui lettura emerge inoltre, così da aggravare ulteriormente la responsabilità già gravemente colposa del conducente il veicolo investitore, come il tasso alcolemico rilevato a carico di quest'ultimo nei due prelievi effettuati fosse pari, rispettivamente, a 1,51g/l e a 1,58 g/l e, quindi, ben al di sopra del limite consentito.
Pertanto, essendo indiscutibile la responsabilità del conducente il veicolo investitore e stante anche la mancata dimostrazione del “caso fortuito”, venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale subito da a seguito del sinistro, è opportuno rilevare come in data 30 marzo 2021 Parte_1 quest'ultima avesse richiesto una consulenza specialistica psichiatrico-forense presso lo studio del dott. il quale, esaminata la documentazione medica prodottagli, aveva concluso per un danno Per_5
biologico permanente del 15%; successivamente, precisamente il 1 dicembre 2021, la medesima Pt_1
aveva incaricato il prof. il quale, nel redigere una perizia medico-legale sulla persona Per_1 dell'attrice, aveva a propria volta rilevato un danno biologico permanente nella misura del 3%, cui sommarsi la quota di danno psichico già quantificata dal dott. per un totale di danno psico- Per_5
fisico di natura permanente accertato pari al 16-17%, oltre ad un'invalidità temporanea parziale di ben
307 giorni.
Il Tribunale, al fine di ponderare il danno non patrimoniale effettivamente subito dalla danneggiata, ha ritenuto opportuno nominare in questa sede il dott. e dalla relazione espletata, logica, coerente, Per_6 frutto dell'esame della perizianda e, soprattutto, di un'attenta valutazione della documentazione prodotta, è emerso che l'attuale stato fisico della danneggiata non presenta particolari stati patologici, ad eccezione di una lieve disfunzione del rachide cervico-lombare sicché, in conseguenza di ciò, ridimensionando non poco il danno biologico allegato, ne ha quantificato i postumi di natura pagina 7 di 13 permanenti in misura compresa tra il 4% e 6%, oltre ad un' inabilità temporanea di giorni 55 al 75%, di giorni 60 al 50%, di giorni 60 al 25% e, infine, di ulteriori giorni 120 al 10%.
Quanto all'impatto di tali postumi sulla vita quotidiana e gli aspetti dinamico-relazionali dell'attrice, la valutazione del C.T.U. è stata di un'incidenza minima, avendo egli rilevato come gran parte delle sofferenze asseritamente patite siano in realtà eziologicamente riconducibili a ben altri eventi traumatici più o meno concorrenti, essendo, quindi, del tutto slegate dal sinistro stradale in cui è stata coinvolta.
Nel proprio atto di citazione aveva più volte sostenuto come, in conseguenza Parte_1 dell'evento occorsole, sarebbe tata colpita da un disturbo da stress post traumatico, impattante non solo sulla propria vita di relazione, ma anche su quella lavorativa, avendo vista preclusa la possibilità di rinnovo del contratto a tempo determinato presso l'azienda per la quale all'epoca lavorava.
Ha, quindi, allegato sia un maggior danno non patrimoniale sia un danno patrimoniale da perdita della propria occupazione lavorativa.
In realtà ed a ben vedere, nessuna di tali poste di danno è concretamente individuabile dalla documentazione prodotta, non avendo l'attrice sufficientemente suffragato il nesso eziologico tra il sinistro subito e l'aggravamento della propria condizione psichica se si considera che, come affermato dal C.T.U. nella relazione depositata in atti, l'incidente si è sovrapposto a ben due eventi traumatici che hanno parimenti colpito l'attrice: l'uno avvenuto prima del sinistro, ovverosia la morte del marito;
il secondo avvenuto poco dopo, ovverosia la perdita della madre a seguito di una breve, quanto fulminea, malattia.
Può, quindi, al più ragionevolmente presumersi che nei mesi di c.d. sovrapposizione tra gli eventi luttuosi ed il sinistro stradale occorsole vi sia stata una sorta di potenziamento degli effetti di un disturbo post traumatico ricollegabile a ben altro evento, di certo di gran lunga più “stressante”, potenziamento a cui il C.T.U. ha inteso dare una pur minima valenza sotto il profilo di un potenziale incremento del danno da invalidità permanente e che può ulteriormente valutarsi all'interno degli scaglioni percentuali previsti nel calcolo dell'inabilità temporanea, così come ricalcolati dal C.T.U. nella propria relazione peritale.
Non pare, infatti, esserci alcun ulteriore significativo nesso di causalità tra il sinistro e un disturbo post- traumatico dell' essendo quest'ultimo principalmente riconducibile agli eventi luttuosi che Pt_1
l'hanno colpita nel medesimo contesto temporale nonché al conseguente disadattamento ambientale, più che agli effetti concreti dell'incidente.
Per le medesime ragioni non può neppure ritenersi fondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa, non potendo minimamente affermarsi che il mancato pagina 8 di 13 rinnovo del contratto di lavoro, di cui agli atti mancano addirittura basilari elementi documentali, sia stato determinato dalle conseguenze traumatiche del sinistro, pur sempre una “micro-permanente”, e non già per le predette ragioni, del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Con riferimento alle spese mediche sostenute, il C.T.U. ha affermato non essere necessarie spese future e che le spese documentate sono congrue per l'ammontare di € 2.109,70, a fronte della richiesta di €
3.312,70, cifra peraltro già corrisposta alla ricorrente con l'offerta di risarcimento danni formulatale dalla compagnia in data 2 maggio 2022 per il complessivo ammontare di € 4.194,00 (doc. cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dalla convenuta).
Possono essere risarcite le spese affrontate per la consulenza medico legale effettuata dal prof.
e per la consulenza medico-legale espletata dal dott. in quanto entrambe funzionali Per_1 Per_5
e necessarie al fine di dimostrare le conseguenze invalidanti fisiche e, come detto, solo in minima parte, anche psichiche residuatele, il tutto per un totale di € 3.219,70.
Non è, di contro, accoglibile la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la terapia di coppia a cui l' si sarebbe sottoposta, non essendo stato adeguatamente dimostrato un peggioramento della sua Pt_1
relazione con il partner e, tanto meno, il nesso causale tra tale peggioramento ed il sinistro per cui è causa.
Venendo a questo punto alla liquidazione del danno non patrimoniale di natura permanente e temporanea, il dott. , per tutte le ragioni sopra esposte, ha indicato come il primo possa Per_6
attestarsi in un range compreso tra il 4 ed il 6%, e, quindi, è fuor di dubbio che vada ricompreso nel novero dei danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) in quanto ricompreso nella forbice tra 1 e 9 punti di invalidità.
Ai fini della liquidazione delle articolate voci di danno, dovendosi attestare quello permanente nella misura del 6%, vanno necessariamente utilizzate le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Il danno non patrimoniale astrattamente liquidabile in favore dell'attrice sulla base di quanto accertato dal C.T.U. è, quindi, il seguente:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 35 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 55
pagina 9 di 13 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 8.454,65
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.278,65
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60
€ 1.200,00 Invalidità temporanea parziale al 10%
€ 5.964,45 Totale danno biologico temporaneo
Danno morale (33,33%) € 4.806,37
TOTALE GENERALE: € 19.225,47
Non si ritengono sussistenti i presupposti per effettuare un'ulteriore personalizzazione del danno, non essendo state specificamente allegate e articolate circostanze idonee a giustificare un aumento del danno biologico standard nel suo aspetto dinamico-relazionale, essendo tutti i pregiudizi lamentati correlati alla menomazione subita e neppure tali da giustificare un aumento in quanto non causalmente collegati al sinistro de quo. Nello specifico, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha affermato che
“…in conseguenza del sinistro…l'intera progettualità di vita futura della sig.ra con specifico Pt_1
riferimento al desiderio di allargare la famiglia-desiderio che ha spinto l'attrice ad acquistare, unitamente al compagno, un'abitazione più grande- veniva completamente meno, con una serie di ripercussioni negative sul rapporto di coppia”, non suffragando, però, l'eccezionalità delle menomazioni psico-fisiche patite, peraltro citando una recente pronuncia della suprema Corte che afferma come la configurabilità della personalizzazione del danno non costituisca un automatismo bensì vada ricercata “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n. 25164 del
10.11.2020).
È, pertanto, di indubbia evidenza come tale “eccezionalità” degli eventi intercorsi successivamente al sinistro non abbia trovato effettivo riscontro, se non a livello di pura allegazione, con la realtà dei fatti, non essendo stata prodotta alcuna prova tangibile che giustifichi la corresponsione di un importo superiore a quello già standardizzato nelle predette tabelle.
pagina 10 di 13 Aggiungendovi la spese mediche ritenute congrue dal CTU, pari ad € 3.219,70, ne consegue che l'importo dovuto in favore di parte attrice è pari a complessivi € 22.445,17.
Trattandosi in tutti i casi di somme dovute per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse costituiscono un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
La prima va effettuata applicando su tali somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia quelli del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutando tale superiore importo alla data di scadenza del periodo di inabilità temporanea
(6.2.2020), esso è pari ad € 18.973,09 e, successivamente rivalutato sino alla data del 2.5.2022 in cui è stata corrisposta la somma di € 4.194,00, esso è pari ad € 20.567,65.
Detraendovi tale importo e rivalutando il residuo (ovverosia la minor somma di € 16.373,65) sino alla data odierna, comprensivo degli interessi compensativi nelle more maturati, ne consegue che l'importo residuo da corrispondere in favore dell'attrice è pari ad € 19.528,42.
Su tale somma andranno corrisposti i soli interessi moratori nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite, riparametrate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate, vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso conforme dichiarazione in tal senso.
pagina 11 di 13 Del pari, le spese di CTU, separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
Da ultimo, come noto, l'articolo 59 D.P.R. 131/1986, alla lettera d), prevede, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito (cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute), “le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”. La ratio normativa è stata individuata in ragioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. È stato inoltre precisato che il termine “sentenze”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali, ben potendo il giudice civile, così come avvenuto nel caso di specie, essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte offesa ai sensi dell'articolo 2059 c.c. (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 414/1989). A tal proposito, è stato ripetutamente affermato che “la norma dell'art. 59 fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano 'astrattamente' configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale” (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 5952/2007 e Cass. Civ. n. 24096/2014). Pertanto, ai fini della prenotazione a debito, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato, così come ricorrente nel caso di specie, laddove il conducente della Mercedes GLA targata
FP222MJ è astrattamente responsabile dei reati previsti e puniti dall'art. 590 c.p..
Ne deriva che l'attrice, “danneggiata da fatto-reato” e in deroga al generale vincolo di solidarietà che accomuna tutte le parti processuali, vanno dichiarato esenti dall'obbligo tributario conseguente alla registrazione del presente provvedimento giudiziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di , conducente del veicolo Mercedes GLC Persona_2
tg. FP222MJ nella causazione del sinistro stradale occorso a terza trasportata a Parte_1 bordo dell'autovettura Fiat 500 targata FP239PH, in data 6 aprile 2019, lungo la tratta autostradale A21, all'altezza del km 233+700;
- per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore di a titolo di risarcimento integrale dei danni non Parte_1
pagina 12 di 13 patrimoniali subiti a seguito del sinistro e già detrattavi l'acconto di € 4.194,00 versatole in data
2.5.2022, la residua somma di € 19.528,42, già rivalutata e comprensiva di interessi compensativi maturati sino alla data odierna, a cui aggiungere gli interessi legali maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore di Controparte_1 le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che, liquidate in Parte_1 complessivi € 5.622,00, di cui 545,00 per spese esenti e 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, vanno distratte in favore dell'Avv. Aurelio
Rosario Raiola;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. separatamente Controparte_1
liquidate nel corso del giudizio;
- accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 D.P.R. 131/1986, lettera d), per la registrazione a debito della presente decisione la cui imposta dovrà essere recuperata nei soli confronti di Controparte_1
Così deciso in Monza in data 4.6.2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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