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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2338/2024R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...], il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], entrambi Parte_1 C.F._2
residenti in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Tarallo e presso il suo studio in Torino,
Via San Francesco d'Assisi n. 24 hanno eletto domicilio, come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel
mutuo e civile reciproco rispetto.
2) I coniugi, di comune accordo, decidono che la casa coniugale, sita in Brandizzo (TO), via I
Maggio n. 14, di proprietà di entrambi, rimanga al sig. CP_1
3) A fronte dell'accordo di cui al punto 2), la sig.ra si impegna a trasferire, al sig. Parte_1
la sua quota del 50% della seguente unità immobiliare, sita in Brandizzo (TO), CP_1
via I Maggio n. 14, meglio identificata al catasto fabbricati del Comune di Brandizzo (TO), al
foglio 1, particella 490, subalterno 3, categoria A/2, classe 2, piano 2, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale mq 113, superficie totale escluse aree scoperte mq 105, rendita catastale euro
441,57.
Tale unità immobiliare – contraddistinto con la sigla “A/22” nella pianta del piano allegata al
Regolamento di Condominio, è composto da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio e due balconi, confinante con cortile comune a tre lati e vano scala.
4) al momento del trasferimento del 50% della quota dell'immobile, sopra meglio identificato, il
sig. si impegna a corrispondere la somma di € 8.827,44 in favore della sig.ra CP_1 [...]
. Pt_1
5) Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di
aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a
pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni
bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi
di cui al presente ricorso.
Si richiede, altresì, all'Ill.mo Organo Giudicante, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., decorso il
termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di emettere ogni provvedimento
idoneo per la declaratoria di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i
coniugi e alle stesse condizioni contenute nel presente ricorso.” CP_1 Parte_1 Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.10.2024, CP_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la
[...] Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti,
anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- in data 08/09/2018 contraevano matrimonio in Settimo Torinese (TO), trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Settimo Torinese (TO), Parte 2, Serie C, atto n.
125, anno 2018, adottando il regime della separazione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 13 maggio
2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 08 settembre 2018 in Settimo Torinese (TO) ed il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di
Matrimonio, n. 125, parte 2 serie C, anno 2018;
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le parti hanno concordemente regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 27/11/2024, trasmesso alla cancelleria dell'intestato
Tribunale, ha espresso parere favorevole.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata lo scioglimento, ovvero, la cessazione effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto matrimonio il giorno CP_1 Parte_1
il 08 settembre 2018 in Settimo Torinese (TO) ed il relativo atto è stato trascritto ed il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel
Registro Atti di Matrimonio, parte 2 serie C, n. 125, anno 2018 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 24 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)