TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11652/2022 promossa da:
(C.F. – P.I. Parte_1 P.IVA_1
), P.IVA_2
(C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio Russo
Attori contro
C.F./P.I. , difesa dall'Avv. Marco Verdi Controparte_1 P.IVA_3
Convenuta
e contro
(C.F./P.I. Controparte_2
), difesa dall'Avv. Isabella Melchiori P.IVA_4
Intervenuta
OGGETTO: contratti bancari
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 17 Per parte attrice:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere
e statuire: Preliminarmente, riconvocare il Ctu per formulare allo stesso il quesito integrativo di formulato all''udienza del 26.6.2024 da intendersi qui trascritto per relationem. In ogni caso: 1)
Accertare e dichiarare, sulla scorta delle esposte motivazioni e documentazione, la legittimazione e la titolarità attiva degli attori rispetto alla pretesa restitutoria formulata ex art. 2033 cc, con la presente domanda giudiziale;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente e aperture di credito intercorse tra la e la , Controparte_3 Controparte_4 specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche ultra legali, relative ai rapporti bancari per cui è causa, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità; 3) Ricostruire secondo legge, per le esposte causali, il c/c oggetto di causa, depurandolo dagli addebiti di interessi e commissioni ultra legali non pattuite in forma scritta in eccesso ad esse ove mai esistenti;
4) Accertare e dichiarare il reale saldo di dare/avere tra le parti in €. 329.189,08, o a quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, a credito della società correntista e per essa Con degli attori, suoi legittimi aventi causa;
5) Condannare la convenuta , alla CP_4 restituzione, ex art. 2033 cc, in favore degli attori, della complessiva somma di €. 329.189,08 o di quella maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria, cosi come individuata, imputata e richiesta in premessa, versata e non dovuta dalla loro dante causa alla banca convenuta, Controparte_3 per le causali di cui in premessa (interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, ecc…) e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi moratori ex art. 1284 terzo comma cc., anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante Ctu contabile che, in caso di contestazioni della convenuta, sin da ora si richiede;
6) Condannare la convenuta banca alla refusione delle spese di Ctp
e delle competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 per tutte le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e scritti difensivi successivi;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli odierni attori, per tutte le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e scritti difensivi successivi;
- accertare e dichiarare l'avvenuto compimento della prescrizione decennale e conseguentemente dichiarare estinti a tale titolo i diritti affermati da parte attrice alla rideterminazione del saldo dei rapporti impugnati, così come di pagina 2 di 17 ripetizione di somme che risultassero indebitamente corrisposte alla in relazione ai rapporti per CP_2 cui è causa, per il periodo anteriore al 4 aprile 2009, per tutte le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e scritti difensivi successivi;
Nel merito: - respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi indicati nella parte narrative della propria comparsa di costituzione e nell'ambito dei successive scritti difensivi, tutte le domande formulate da
, , , Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Controparte_5
Per parte intervenuta:
“In via preliminare: A) dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori;
B) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di C) dichiarare Controparte_5
l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83, 3° comma T.U.B. di qualsiasi domanda venisse svolta nei confronti della;
D) accertare e Controparte_2 dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, dell'azione proposta. In via principale: per i motivi tutti esposti, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 07.06.2022, la (d'ora Parte_6 in avanti anche solo la ”), nonché i Sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio rilevando: Parte_4 Controparte_1
- che la , cancellata Controparte_3 Parte_7
d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 28.01.2022, era creditrice nei confronti della banca
[...] della somma complessiva di € 329.189,08 (oltre interessi dal 04.04.2019 – data di Controparte_1 messa in mora), a titolo di interessi debitori ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, addebitati illegittimamente sul c/c nr. 1000/365, assistito da apertura di credito e anticipazioni bancarie, intercorso con la convenuta dal 31.03.1990 al 27.09.2018; CP_2
- che, infatti, non vi erano validi contratti e clausole contrattuali riguardanti condizioni economiche ultra-legali;
- che vi era stata variazione unilaterale peggiorativa dei tassi debitori;
- che era stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione della Delibera CICR 09.02.2000; pagina 3 di 17 - che anche le commissioni di massimo scoperto erano state applicate dalla Banca ma non pattuite tra le parti e analogamente la commissione di istruttoria veloce;
- che nonostante non vi fosse alcuna convenzione scritta, la banca aveva accreditato somme con valuta successiva a quella della effettiva operazione e, al contrario, addebitato con valute antecedenti
(sistema delle valute fittizie), con ingiustificati e illegittimi vantaggi a favore dell'istituto di credito;
- che, analogamente, altre spese, oneri e commissioni non pattuite erano state comunque applicate;
- che per tutti questi addebiti illegittimi e tenuto conto che il c/c era stato chiuso a zero, gli attori avevano diritto alla ripetizione della somma di € 329.189,08;
- che alla data della cancellazione della società correntista, i soci superstiti risultavano essere gli odierni attori, che subentravano e succedevano nei diritti e nelle sopravvenienze attive della società cancellata.
Tanto dedotto, la e i Sigg. , e , chiedevano la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 condanna di alla restituzione, in loro favore, della somma sopra specificata, Controparte_1 oltre interessi e spese, da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 09.01.2023 di parte Controparte_1 convenuta contestava le pretese attoree, rilevando:
- in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva per le contestazioni che riguardavano il periodo antecedente alla cessione del 26/06/2017;
- che, infatti, la parte originaria nei rapporti di conto corrente e Controparte_2 di apertura di credito dedotti in giudizio, era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
- che con contratto di cessione di azienda stipulato in data 26.06.2017, Controparte_1 aveva acquistato da coatta amministrativa, certe Controparte_2 Controparte_2 attività, passività e rapporti giuridici di di VB, alle condizioni e con le limitazioni previste nel CP_6 contratto di cessione stesso, in conformità agli effetti previsti anche dal Decreto Legge 25.06.2017, nr.
99; Cont
- che, in data 19.12.2017, e avevano sottoscritto il “Primo Accordo Controparte_1
Ricognitivo”, seguito in data 17.01.2018 dal “Secondo Accordo Ricognitivo”;
- che negli accordi citati veniva operata un'importante distinzione tra “Contenzioso Pregresso” e
“Contenzioso Escluso”;
- che il giudizio promosso dagli odierni attori non poteva essere ricompreso nel “Contenzioso
Pregresso”, vale a dire, il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26.06.2017, ma che andava pagina 4 di 17 ricompreso nel “Contenzioso Escluso”, in quanto sorto dopo il 26.06.2017 e relativo ad atti e fatti accaduti prima della cessione;
- che, dunque, era carente di legittimazione passiva, non essendo stato ceduto Controparte_1 alla odierna convenuta il contenzioso, seppur successivo alla cessione, ma relativo a fatti CP_2 accaduti prima di essa;
- sempre in via preliminare, che vi era, altresì, il difetto di legittimazione attiva dei soci della società cancellata dal Registro delle Imprese, in quanto escluse dal trasferimento ai soci le mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, di crediti ancora incerti o illiquidi;
- ancora in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree per il periodo precedente al 04.04.2009 (oltre al decennio della prima contestazione del 04.04.2019), attesa la natura non affidata del conto corrente in oggetto e, comunque, in assenza di prova, di cui era gravata parte attrice, del carattere affidato del rapporto;
- che era onere del correntista, in quanto attore, provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese, attraverso la produzione del contratto di accensione del conto corrente, oltre che di tutti gli estratti conto analitici e scalari, a partire dall'apertura del conto e che tale onere non era stato assolto;
Cont
- che, di contro, la Banca aveva già confermato la legittimità della condotta di in punto anatocismo, interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri e che, comunque, la documentazione richiesta da controparte era già stata consegnata;
- che alcun valore probatorio aveva la perizia di parte avversaria.
Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale/preliminare, di dichiarare il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, nonché di legittimazione attiva dei soci odierni attori e l'avvenuto compimento della prescrizione decennale;
nel merito di respingere le pretese attoree.
3) Con la comparsa di intervento volontario del 16.01.2023 di
[...]
Cont
(d'ora in avanti anche solo in LCA”), parte Controparte_2 intervenuta rilevava:
- la carenza di legittimazione passiva in capo ad atteso che il contenzioso Controparte_1 in questione rientrava tra quelli espressamente esclusi dalla cessione, come peraltro indicato anche all'art. 3, comma 1, lettera c del DL 99/2017;
- l'improcedibilità dell'azione nei confronti di , in quanto l'asserito credito che gli CP_8 attori vantavano doveva essere fatto valere in sede concorsuale, come stabilito dal TUB;
pagina 5 di 17 - il difetto di legittimazione attiva dei soci, atteso che la cancellazione dal Registro delle Imprese della Società correntista doveva intendersi quale implicita rinuncia a far valere un proprio eventuale diritto, soprattutto in quanto non accertato e non liquido;
- nel merito, le medesime contestazioni sollevate da in ordine alla Controparte_9 prescrizione e all'esistenza di addebiti illegittimi, i criteri di calcolo e la valenza probatoria della perizia attorea.
LCA concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di CP_8 legittimazione attiva degli attori, il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_1
l'improcedibilità di qualsiasi domanda svolta nei suoi confronti, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta;
in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree formulate.
4) Alla prima udienza di comparizione del 08.02.2023, su istanza delle parti, venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in occasione delle quali gli attori ritenevano ricomprese nelle “Attività Incluse” il rapporto oggetto di lite e ribadivano la legittimazione passiva di Con ordinanze del 06.11.2023 e del 20.12.2023, da intendersi qui Controparte_1 integralmente richiamate, veniva disposta CTU, all'esito della quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa a decisione e assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e replica.
5) Le domande di parte attrice vanno accolte solo in minima parte.
5.1) L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per i fatti anteriori Controparte_1 alla cessione merita un'attenta analisi del quadro normativo di riferimento.
Il d.l. 25.6.2017 n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121) regola “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di [..] Controparte_2 Parte_8 nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per 'soggetti sottoposti a liquidazione' si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
2” (art. 1).
L'art. 3, rubricato “Cessioni”, prevede che “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici
pagina 6 di 17 individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
In ogni caso non possono formare oggetto di cessione, neppure sull'accordo delle parti (“restano in ogni caso esclusi dalla cessione”), per quanto qui interessa, “c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).
Dei debiti, dunque, che, per accordo tra le parti o in virtù della norma imperativa sopra citata, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito.
Che non si possa dubitare dell'efficacia verso terzi del contratto di cessione è tesi avvalorata dallo stesso d.l. 25/06/2017 nr. 99 che all'art. 2 prevede espressamente che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa”.
Medesimo principio è affermato dalla Corte d'Appello di Torino con la pronuncia nr. 2189 del
27.12.2018: “le disposizioni dell'art. 3 cit., anche alla luce delle considerazioni svolte, non permettono di risolvere la questione della legittima partecipazione al presente giudizio di Controparte_5 come una diretta conseguenza della cessione di azienda del giugno 2017, limitando il rilievo del contenuto della stessa ai soli rapporti tra cedente e cessionario (si richiama, in particolare, l'efficacia verso i terzi della cessione, pubblicizzata, come nel caso di specie è avvenuto, nelle forme previste)”.
Ritenuto dunque pacifico che il perimetro della cessione non regola solo i rapporti interni tra le parti ma è opponibile anche ai terzi interessati, occorre verificare se il rapporto contrattuale cui inerisce il credito di ripetizione, oggetto di accertamento in questa sede, rientri o meno nell'ambito della cessione di azienda effettuata a da in Controparte_1 Controparte_2
LCA: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017.
Nel contratto di cessione (cfr. doc. 1 costituzione di viene Controparte_2 operata un'importante distinzione tra “Contenzioso Pregresso”, previsto all'art.
3.1.2 lettera b n. VII, incluso nel perimetro della cessione e “Contenzioso Escluso”, previsto dall'art.
3.1.4 lettera b n. VI, escluso dalla cessione perché instauratosi in data successiva alla data di cessione medesima oppure perché riguardante casi non ricompresi tra le “Passività Incluse”.
Il Secondo Accordo Ricognitivo (cfr. doc. 3 costituzione , ha dato Controparte_1 interpretazione autentica delle clausole “giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” e “Contenzioso
Pregresso”, nel senso più stretto e aderente al concetto di “pendenza della lite”, facendo espresso pagina 7 di 17 riferimento all'art. 39 ultimo comma c.p.c.: in altri termini è incluso nel perimetro della cessione il contenzioso già pendente alla data di cessione, mentre è escluso quello non pendente alla data di cessione anche se compreso tra le “Passività Incluse”.
L'art. 3.1.4. del contratto di cessione definisce poi in maniera analitica le “Attività Escluse” e le
“Passività Escluse”, queste ultime intese alla lettera b) come “ogni passività, obbligazione, debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno, responsabilità, rischio o elemento negativo, onere, costo, di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, Co liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno
a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di Cont legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione e, comunque, che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale (…)”.
Il secondo Accordo Ricognitivo, inoltre, all'allegato 1.1. (cfr. doc. 1 convenuta cit.) specifica, con apposita tabella, i criteri di ripartizione del contenzioso passivo e al numero 5 indica tra il
“Contenzioso Escluso” il “contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26/06/2017, da chiunque promosso, relativo ad atti e fatti accaduti prima della cessione”.
Alla luce di queste premesse, secondo quanto fissato dal D.L. 99/2017, dal contratto di cessione
26.6.2017 e dal secondo accordo integrativo, tenuto conto che il presente giudizio è stato incardinato in data successiva al 26/06/20171 e riguarda rapporti ancora in essere o, comunque, proseguiti dopo l'avvenuta cessione (rapporto di c/c nr. 1000/365), è carente di legitimatio ad causam Controparte_5 rispetto alla domanda degli attori per le contestazioni che riguardano il periodo antecedente alla cessione, da considerare “Contenzioso Escluso” in quanto contenzioso nuovo per fatti pregressi
(cioè fatti antecedenti la cessione).
A sua volta e vale solo appena il caso di ricordarlo, tenuto conto che alcuna domanda di ripetizione è stata dagli attori formulata nei confronti della intervenuta, le stesse pretese attoree per il periodo antecedente alla cessione non possono essere fatte valere nelle forme ordinarie nei confronti della in LCA, intervenuta volontariamente in questo giudizio. Controparte_2 Vale, invero, nei suoi confronti l'art. 83 TUB che, per il tramite del rinvio alle pertinenti disposizioni della legge fallimentare, assoggetta le pretese nei confronti della Liquidatela alle disposizioni sull'accertamento del passivo (cfr. art. 86 TUB).
Nel quadro normativo e contrattuale così esplicato, questo Giudice non ravvisa alcuna violazione del principio di tutela effettiva.
Invero, la limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti oggetto della cessione è conforme ai principi in tema di vendite coattive nelle procedure concorsuali. La ratio sottostante alla previsione dell'esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente (c.d. effetto purgativo delle vendite) riposa nell'intento di incentivare la vendita di aziende o rami di aziende di società fallite, che sarebbe invece pregiudicato a fronte del possibile rischio per l'acquirente di dover rispondere di debiti verosimilmente superiori all'attivo.
Proprio il D.L. n. 99 del 2017, come convertito, richiama nel proprio Preambolo, le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017, con le quali era stato accertato che
[...]
erano in dissesto o a rischio di dissesto e che non erano Controparte_11 CP_2 configurabili misure alternative che permettessero di superare tale situazione. La Banca d'Italia aveva allora ravvisato la necessità di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di e di e il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, Controparte_2 Parte_8 al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ed evitare un grave turbamento dell'economia nella loro area di operatività, aveva quindi dettato la disciplina dell'avvio e dello svolgimento delle procedure, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle banche coinvolte, in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
E' in tale contesto che viene effettuata la cessione del ramo di azienda da Controparte_2
a che, quindi, non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti
[...] Controparte_5 capo a secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 CP_2 Controparte_2
c.c., ma solamente, in quelli espressamente indicati nel D.L. n. 99/2017 e nel contratto di cessione
d'azienda del 26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Sul punto si è anche espressa la Corte Costituzionale, 07/11/2022, n.225: “Il D.L. n. 99 del
2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e pagina 9 di 17 passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” e ciò in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto. È evidente, quindi, che la norma in oggetto ha perseguito un intento più ampio rispetto a quanto preteso dagli attori in merito alla possibilità del correntista di agire nei confronti del cessionario anche per le situazioni pregresse alla cessione, e cioè quello di garantire la stabilità del sistema bancario nel suo complesso nonché quella di consentire la prosecuzione dell'attività bancaria. E per fare ciò è stato necessario prevedere l'esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente.
In definitiva, allora, se non vi è legittimazione passiva di per le Controparte_1 contestazioni che riguardano il periodo antecedente alla cessione, le domande attoree in punto addebiti illegittimi sul c/c nr. 1000/365 non possono trovare accoglimento sino al 26.06.2017 ma dovranno essere analizzate limitatamente al periodo successivo.
Né, al riguardo, si può obiettare che il rapporto dedotto in giudizio, trattandosi di contratto di conto corrente, è un rapporto di durata, il cui saldo finale è necessariamente influenzato dai precedenti versamenti effettuati dal correntista e dai precedenti addebiti operati dalla Banca. Tale contestazione, infatti, non coglie nel segno, in quanto, comunque, gli eventuali oneri in capo alla Banca cessionaria, conseguenza delle variazioni del saldo, sono stati, per quanto sopra, a priori esclusi dalla normativa di cui al D.L. nr. 99/2017.
E, ancora, irrilevanti sono le deduzioni attoree in ordine alla circostanza che la Banca cessionaria, con racc.a.r. del 06.06.2023 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria attorea) abbia rivendicato il pagamento di rate insolute relative ad un contratto di mutuo acceso nel 2013, trattandosi di circostanza non oggetto di causa, relativa a fatti per i quali né parte attrice né parte convenuta hanno formulato domande e da sola non sufficiente a ritenere che sia subentrata Controparte_1 indistintamente su tutte le passività di in contrasto tanto con la Controparte_2 normativa di riferimento quanto con gli accordi di cessione.
pagina 10 di 17 5.2) Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni attori, sollevata dalla convenuta e ripresa da , la stessa non merita accoglimento. Controparte_2
Come è noto, all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle
Imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in base al quale i beni/crediti non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione
(cfr. Cass. Sez. Un. nn. 6070,6071 e 6072 del 12/03/2013).
Né i crediti di una società estinta si possono ritenere rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione o che non siano ancora stati accertati giudizialmente, a meno che tali circostanze non siano accompagnate da ulteriori fattori – che devono essere verificati in concreto – tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa apposizione in bilancio non possa avere altra causa se non la volontà di rinunciare a quel credito. E tali fattori, nel caso di specie, non si ravvisano, anzi, la diffida/messa in mora del 04.04.2019 inoltrata dalla stessa Società correntista prima della sua cancellazione (cfr. doc. 1 atto di citazione) dimostra, in maniera incontrovertibile, la volontà di soddisfare quel credito oggi oggetto del presente giudizio che, pertanto, si è legittimamente trasferito ai soci.
5.3) Quanto all'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione, occorre ribadire che, ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e la prescrizione decorre dal momento in cui hanno avuto luogo, mentre i versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass. Civ. SU nr. 24418/2010). Ne deriva che ricorre una rimessa solutoria se il versamento avviene su conto con un saldo oltre il limite del fido oppure su rapporto non affidato e una rimessa ripristinatoria se il versamento avviene su un conto con saldo entro il limite del fido.
Nel caso di specie, se, dunque, il difetto di legittimazione passiva di copre Controparte_1 le contestazioni relative al periodo precedente la cessione del 26/06/2017 e se, allora, il solo periodo da analizzare nel merito va dal 27/06/2017 alla chiusura conto del 27.09.2018, trattandosi di arco temporale rientrante nel decennio precedente alla diffida del 04.04.2019 (cfr. doc. 1 parte attrice, cit.) non rileva, ai fini del termine di prescrizione, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, né pagina 11 di 17 il carattere affidato o meno del conto corrente. Invero, anche volendo ritenere tutte le rimesse solutorie, il termine prescrizionale, anche fosse decorrente dal primo giorno considerato del
27/06/2017, sarebbe comunque interrotto dalla diffida del 04.04.2019.
5.3.1) Quanto, ora, al merito della vicenda e alla documentazione prodotta in causa, occorre ribadire che il correntista che agisce in giudizio deve produrre la documentazione posta a fondamento delle sue richieste e che, pertanto, le domande dell'attrice vanno esaminate relativamente al periodo per il quale è prodotta in giudizio la documentazione (estratti conto e riassunti scalari dal 31.03.1990 al
27.09.2018 cfr. doc. 3 citazione).
Tale principio deve, in ogni caso, conformarsi ad un altro principio altrettanto consolidato, per cui la che eccepisce la validità di una pattuizione, la cui esistenza viene contestata, deve CP_2 produrre in giudizio la documentazione attestante tale pattuizione.
Ora, nel caso di specie, emerge che con la missiva del 04.04.2019 (cfr. doc. 1, atto di citazione), la società correntista abbia formulato istanza ex art. 119 TUB, avente ad oggetto la documentazione di cui al conto corrente nr. 1000/365, ivi compresi gli accordi contrattuali di apertura conto corrente, mentre non emerge, né risulta provato, che la abbia consegnato al cliente il carteggio CP_2 contrattuale richiesto (dalla lettera del 6.04.2021 – doc. 1 attoreo – sembra che la abbia CP_2 provveduto ad inviare solo gli estratti conto ma non le pattuizioni contrattuali).
Ne deriva, quindi, che ove gli attori abbiano lamentato un addebito da parte della CP_2 illegittimo in quanto non pattuito tra le parti, e la non abbia prodotto la documentazione CP_2 attestante tale pattuizione, la doglianza attorea va accolta. Ed è proprio sulla base di tale principio che, con ordinanza del 06.11.2023, è stata disposta CTU.
Essendo, poi, il correntista che agisce, in assenza di domande riconvenzionali della banca convenuta, non si applica il criterio del c.d. “saldo zero”, ma si parte, per le analisi contabili, dal primo estratto conto disponibile, così com'è, anche con saldo a debito del correntista medesimo. La tesi del
“saldo zero”, infatti, riguarda la diversa ipotesi in cui sia la ad agire per ottenere il pagamento di CP_2 quanto dovuto dal correntista, in ossequio alle regole dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
In altri termini, essendo ciascuna delle parti onerata della prova della propria pretesa, in assenza di elementi che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, si deve partire dal primo estratto utile, anche con saldo negativo, se agisce il correntista;
con saldo zero o con il primo saldo positivo documentato se, di contro, agisce la banca. pagina 12 di 17
5.3.2) Nel merito della vicenda, sulla capitalizzazione degli interessi nel c/c nr. 1000/365, il periodo da analizzare riguarda l'arco temporale 27.06.2017 – 27.09.2018 (ultimo estratto conto – cfr. doc. 3 attoreo).
Il legislatore, con la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, era intervenuto sul tema dell'anatocismo bancario modificando il testo dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. ed introducendo la seguente clausola: “Gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” ma lasciando al CICR la possibilità di stabilire “modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La nuova formulazione appariva in una certa misura contraddittoria o comunque non del tutto chiara in quanto, se da un lato escludeva che gli interessi potessero produrre ulteriori interessi, dall'altro rinviava ad una successiva delibera CICR la determinazione dei criteri per la produzione degli stessi interessi.
La giurisprudenza è intervenuta sulla questione esprimendo un giudizio definitivo sulla illegittimità della pratica anatocistica a seguito dell'entrata in vigore della legge, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi. L'anatocismo deve, pertanto, considerarsi del tutto illegittimo, a far data dal 01 gennaio 2014, anche in assenza di delibere attuative da parte del CICR (ex multis, Cass. Civ., n.
9127 del 06/05/2015).
Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con legge n.49 dell'8 aprile 2016, il legislatore ha ulteriormente novellato il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., che adesso così recita:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) di chiusura pagina 13 di 17 definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
È da notare come l'effettiva operatività della norma in commento sia subordinata alla emanazione della apposita Delibera del CICR, emanata il 03 agosto 2016.
Con la Delibera CICR del 3 agosto 2016 risulta quindi definitivamente stabilito che:
1. È sempre illegittima la capitalizzazione infrannuale (trimestrale, semestrale etc.) degli interessi;
2. A “particolari condizioni”, che sono quelle di cui agli art. 3 e 4 della Delibera sopracitata, è legittima la capitalizzazione annuale degli interessi corrispettivi sugli scoperti di c/c maturati fino al 31 dicembre, che divengono in ogni caso esigibili solo al 31 marzo dell'anno successivo.
La recente evoluzione normativa, come appena esaminata, circoscrive l'anatocismo a certe condizioni: sicuramente, in quanto vietato dalla norma primaria, è sempre invalido l'anatocismo infrannuale (trimestrale).
L'anatocismo sugli interessi corrispettivi (sia trimestrale che annuale) è sempre illegittimo a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla effettiva entrata in vigore del D.L. 14 febbraio 2016 n.18, vale a dire alla emanazione della sopracitata Delibera CICR. Dal 03/08/2016 la pratica della capitalizzazione degli interessi diviene legittima, a differenza di quanto stabilito dal Legge n°147 del 27/12/2013, ma tale legittimità opera solo per la capitalizzazione annuale e non per quella trimestrale e previa autorizzazione del correntista ad addebitare gli interessi in conto maturati sino al 31/12 e che diventano esigibili a partire dal 31/03.
Fatta questa doverosa premessa, il CTU ha rilevato che la per il periodo oggetto di CP_2 indagine, ha applicato indebitamente interessi anatocistici per € 36,53 che devono essere restituiti agli attori.
5.3.3) In punto interessi ultra-legali, l'art.1284, comma 3, c.c., che impone di pattuirli per iscritto, non ammette forme equipollenti.
Nel caso in esame, la documentazione contrattuale non è stata prodotta in giudizio, né l'Istituto di credito ha dimostrato di averla consegnata al correntista a seguito dell'istanza formulata ex art. 119 TUB. Ne consegue, anche in virtù della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.,
pagina 14 di 17 che, a fronte della contestazione attorea di illegittimo addebito di interessi ultra-legali non pattuiti, spettava alla Banca dimostrarne la pattuizione, pena, l'esclusione di tali interessi.
E, infatti, il CTU dà correttamente atto che “dall'esame della documentazione agli atti non è stato rinvenuto alcun contratto di conto corrente né di altro rapporto bancario. Pertanto, appare preliminarmente opportuno evidenziare che tutti gli addebiti effettuati (intendendosi quelli riguardanti il periodo oggetto di quesito – dal 27.06.2017 alla chiusura del conto) in termini di spese commissioni ed interessi non sono supportati da alcun elemento documentale. Pertanto, si dà atto che gli interessi ultra-legali non sono stati originariamente pattuiti. Nel periodo oggetto di analisi risultano addebitati interessi a debito pari ad euro 127,39. Gli interessi ricalcolati sul medesimo scoperto al tasso di cui all'art. 117 T.U.B [comma 7, lettera a), da applicarsi in caso di nullità/mancata pattuizione scritta dei contratti e condizioni] risultano pari a zero (essendo i tassi di interesse negativi nel periodo) con una differenza quindi di euro 127,39” (cfr. pag. 6 Consulenza Tecnica d'Ufficio).
5.3.4) Quanto agli addebiti di CMS, CIV, spese fisse e CDF, in forza dei principi sopra richiamati in materia di onere probatorio e documentazione contrattuale, il CTU ha correttamente rilevato l'addebito illegittimo, in quanto non pattuito (“…non è stato prodotto alcun contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti” - cfr. pagg. 7 e 8), di commissioni CIV per € 145,88 e di spese fisse per € 252,31.
Nulla è stato riscontrato in tema di CMS (con riferimento al periodo antecedente il 2009 la CMS ha idonea causa giustificatrice solo qualora sia espressamente prevista e specificamente determinata - calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, mentre risulta abolita per il periodo successivo) e di
CIV.
Quanto, di contro, alla commissione di disponibilità fondi, la relativa eccezione di illegittimità, in quanto sollevata da parte attrice per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria, è inammissibile perché tardiva (non si rileva alcuna contestazione sul punto né nel primo atto introduttivo né nella prima memoria di precisazione) e, pertanto, non è stata oggetto di indagine da parte del CTU.
5.3.5) Quanto, ancora, alle date di decorrenza delle valute, in ossequio al principio della pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali, il CTU ha correttamente rilevato che “in assenza del contratto di conto corrente non è stato possibile verificare la corretta applicazione delle date di decorrenza delle valute. Pertanto, si è proceduto al ricalcolo considerando le date di effettuazione delle operazioni, cosiddette valute reali” (cfr. pag. 10). pagina 15 di 17
5.3.6) Mentre, per le variazioni unilaterali, non ne sono state rilevate dal CTU sfavorevoli al cliente che non abbiano rispettato le condizioni di cui all'art. 118 TUB (cfr. pag. 11).
5.3.7) Sulla base di quanto rilevato dal CTU e dei principi sopra ampiamente argomentati, lo stesso consulente ha provveduto al ricalcolo dell'esatto saldo dare-avere, “considerando, ai fini della ricostruzione contabile, il tasso di interesse ex art. 117 TUB vigente alle varie epoche (…)” e “all'esito del ricalcolo effettuato, al netto dell'eliminazioni degli oneri e spese come sopra evidenziate, risulta un saldo a favore del correntista pari ad euro 525,47” (cfr. pag. 11).
È, dunque, limitatamente a tale somma che va accolta la pretesa degli attori, in assenza, peraltro, di osservazioni contabili da parte degli stessi, i quali si sono limitati a sostenere l'ampliamento dell'indagine peritale anche per il periodo antecedente la cessione ma la cui richiesta resta da respingere in virtù dell'esclusione dalla cessione di conteziosi successivi riguardanti fatti pregressi, per i motivi di cui al paragrafo 5.1, a cui pare importante aggiungere che, ad oggi, sul punto, alcuna decisione della Corte di Cassazione, preannunciata con l'ordinanza n. 14500/2024, citata da parte attrice, è giunta.
È il caso, infine, di rilevare che gli odierni attori, soci della Società correntista cancellata dal
Registro delle Imprese, avranno diritto alla ripetizione della somma in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione e alle successive vicende successorie indicate in citazione
(cfr. docc. 6, 7, 8, 9), non contestate dalla convenuta e, precisamente:
- 90%; Parte_1
- : 7,5%; Parte_2
- : 1,5%; Parte_3
- : 1%. Parte_4
5.3.8) Sul presupposto che il giudice è tenuto ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, in quanto compresi ex lege nel titolo restitutorio (si veda tra le tante Cass. Civ., III Sez., 12/11/2021 nr. 34011), competono, nel caso di specie, anche gli interessi in misura legale da 09.04.2019 (data di ricezione della diffida – cfr. doc. 1 attoreo) ed in misura moratoria, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla notifica dell'atto di citazione (13.06.2022 – notificazione allegata con l'iscrizione a ruolo – fascicolo attoreo). L'art. 1284, comma 4, c.c. ha, infatti, inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagina 16 di 17 pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.
5.3.9) Nei rapporti tra gli attori e , tenuto conto che la domanda attorea è Controparte_9 stata accolta in misura di molto inferiore rispetto alla richiesta (da € 329.189,08 ad € 525,47) e che è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta per la maggior parte del periodo in contestazione, le spese di lite vengono integralmente compensate.
Nulla da statuire, invece, quanto, alla posizione di intervenuta Controparte_2 volontariamente e nei confronti della quale alcuna domanda gli attori hanno formulato.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di per le contestazioni Controparte_1 concernenti il periodo anteriore al 26.06.2017 e, per l'effetto, rigetta le domande di parte attrice in punto addebiti illegittimi sul c/c nr. 1000/365 sino al 26.06.2017;
- Accoglie parzialmente la domanda attorea limitatamente al periodo 27.06.2017-27.09.2018 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a corrispondere, in favore Controparte_12 della , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, la somma complessiva di € 525,47, oltre interessi al tasso legale dal 09.04.2019, data di
[...] ricezione della diffida, e al tasso moratorio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione (13.06.2022), al saldo;
somma così ripartita: alla il Parte_1
90%, a il 7,5%, a l'1,5% e a l'1%; Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra parte attrice e la convenuta
[...]
Controparte_1
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.
3.1.4 del contratto di cessione esclude la legittimazione della cessionaria per le passività derivanti dall'attività di Con
in LCA fino alla data di esecuzione della cessione e la pagina 16 dello stesso accordo di cessione, contenente l'art.
6.1 rubricato “la data di esecuzione”, dalla quale si potrebbe evincere l'effettiva data di esecuzione dell'accordo o, comunque, i criteri per la sua esatta determinazione, non è stata prodotta nel presente giudizio. Pertanto, in assenza di allegazione agli atti della diversa data di esecuzione della cessione, lo spartiacque tra passività incluse e passività escluse deve essere fissato nella data di stipula della cessione, vale a dire il 26/06/2017. pagina 8 di 17