Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 7625
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale.

Commentario1

  • 1Legittimazione passiva
    Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 17 febbraio 2022

    Legittimazione passiva: l'individuazione della controparte Difetto di legittimazione passiva Carenza di legittimazione passiva: estromissione Difetto di legittimazione passiva e decreto ingiuntivo Legittimazione passiva erede: prova Legittimazione passiva assicurazioni Legittimazione passiva amministratore di condominio Legittimazione passiva: l'individuazione della controparte [Torna su] La legittimazione passiva, nel nostro sistema processuale, è la titolarità della potestà di resistere in giudizio. In buona sostanza, chi intende esperire un'azione giudiziaria per far valere un proprio diritto deve correttamente individuare il soggetto contro il quale rivolgersi, titolare di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 7625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7625
Data del deposito : 26 marzo 2013

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