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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2838 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti, dall'avv. Giacomo Summa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Asiago 9. pec: Email_1
RICORRENTE
E
(P.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra , C.F.: , Controparte_2 C.F._2 domiciliata in Pomezia Via Levante, 21/A, con sede legale in Cerveteri, via Adria, 12, pec:
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CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
1 -condannare la parte convenuta della somma complessiva di € 12.918,48, a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
-accertare e dichiari la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento inflitto con comunicazione ricevuta in data 27.5.2024 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio della parte ricorrente nel suo posto di lavoro e/o il ripristino del rapporto di lavoro;
- condanni la parte convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla base della retribuzione globale di fatto pari e comunque sino alla scadenza del contratto del lavoro a termine e dunque pari a €
18.210,50 in applicazione del CCNL applicato, ovvero nel diverso CCNL e/o della diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto:
-che la convenuta ha sede in Cerveteri in Cerveteri, via Adria, 2 e gestisce un centro estetica avanzata denominato “Seev Cosmeceutical” sito a Pomezia viale Danimarca, 137/
e applica ai propri dipendenti il CCNL del terziario e del commercio.
- di essere stata assunta dalla convenuta per lavorare nel suddetto centro estetico con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.5.2023 al 30.4.2024, successivamente prorogato sino al 30.4.2025, inquadrata nel 4° livello del CCNL applicato con orario di 33 ore settimanali (ovvero part time all'82,5%).
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 16:00, con un'ora di pausa per il pranzo. – di aver percepito la somma di 850 euro al mese, ben inferiore a quella prevista dal CCNL applicato in ragione delle ore di lavoro contrattualmente previste e lavorate.
- di aver fruito esclusivamente di 2 settimane di ferie nel mese di agosto 2023.
- di aver ricevuto in data 27.5.2024 una lettera di licenziamento per giusta causa del seguente tenore: Con la presente le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritto, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
Tale decisione in quanto a causa di atteggiamenti aggressivi e arroganti nei confronti della responsabile del centro. Ultimo episodio sabato 25 dopo essere stata redarguita sulla mancata registrazione al corso di sicurezza, urlava, in risposta alla responsabile che lei era in possesso di un messaggio vocale che la sollevava da ogni responsabilità e che ora lo avrebbe usato contro l'azienda e contro la responsabile.
2 All'invito di lasciare il negozio visto lo scadere dell'orario di lavoro, si rivolgeva sempre alla titolare, questa volta in maniera ancora più aggressiva minacciando la stessa verbalmente ad alta voce, alterando e rovinando anche la giusta armonia fra colleghe e la giusta serenità nei confronti dei clienti.
Pertanto, si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori.
Il licenziamento ha effetto immediato, La invitiamo pertanto a ritirare i Suoi effetti personali”
- Di non aver mai posto in essere la condotta indicata nella lettera di licenziamento.
- Di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari prima della suddetta lettera.
- Di non aver ricevuto le competenze di fine rapporto, né la retribuzione del mese di maggio 2024, né la relativa busta paga
- Di aver impugnato il licenziamento con lettera ricevuta dal datore il 10.7.2024 perché illegittimo.
Nonostante la regolare notifica del ricorso la società resistente non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve osservarsi che risulta provata documentalmente sia l'esistenza del rapporto di lavoro corrispondente quanto a mansioni e orario a quanto indicato nel ricorso, avendo il ricorrente allegato il contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 4) stipulato tra le parti il 28.4.23 con decorrenza dal 1.5.2023, la cui durata inizialmente fissata fino al
30.4.2024 è stata successivamente prorogata al 30.4.2025 (doc. 5).
Essendo il contratto fonte dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro e avendo il lavoratore dedotto l'inadempimento della convenuta, l'onere della prova del corretto adempimento grava sulla resistente.
La società non costituendosi non ha fornito prova del pagamento e pertanto la domanda volta al pagamento delle differenze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro deve essere accolta.
In particolare, spetta alla ricorrente la retribuzione ordinaria prevista dall'art. 206 del
CCNL del settore terziario, servizi e distribuzione del 2019 Confcommercio, espressamente richiamato nel contratto di lavoro e allegato in atti, composta da paga, indennità di contingenza e terzo elemento, parametrata ad un lavoratore inquadrato nel IV livello, che ha svolto 33 ore settimanali, nonché le mensilità aggiuntive (13 e 14 mensilità) nelle modalità indicate dagli artt. 220 e 221 del CCNL.
3 Non può essere riconosciuta l'indennità per mancata fruizione delle ferie e dei permessi in quanto difetta l'allegazione e la prova specifica del fatto costitutivo del diritto, ovvero nell'aver lavorato nei giorni e nelle ore destinate al riposo, in quanto non è stata versata in atti l'ultima busta paga, ne fornita al prova al riguardo.
Con riferimento al quantum debeatur può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso, in quanto specifici e fondati sulle tabelle del CCNL del settore terziario, servizi e distribuzione del 2019 Confcommercio, decurtando le voci relative alle indennità sostitutive dei permessi non goduti e ferie.
Deve pertanto essere condannata la resistente al pagamento di € 9.030,90 a favore della ricorrente a titolo di differenze retributive, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione ex art
429 c.p.c. dalla scadenza di ogni singola mensilità.
Può ora passarsi ad esaminare la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento comminato con lettera del 27.5.2024.
A tal fine deve essere rammentata la particolarità della disciplina licenziamento nel lavoro a termine, in quanto tale tipologia di contratto è quella all'esame del tribunale.
Non trovano applicazione a tale ipotesi né l'art. 18 l 300/1970, né la l 604/1966 né tantomeno il D.lgs 23/2015, norme destinate a disciplinare il solo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Assume, invece, rilievo l'art. 2119, co 1 c.c. che consente il recesso anticipato dal contratto solo in presenza di una giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il recesso per giusta causa deve essere comminato nel rispetto della procedura disciplinare si cui all'art. 7 della l 300/1970, norma imperativa a carattere generale applicabile anche al contratto a tempo determinato.
In particolare, l'importanza della contestazione quale indispensabile adempimento prodromico al recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa è stata sottolineata già da tempo dalla Corte Costituzionale, secondo la quale “il secondo comma dell'art 7
...raccoglie il ben noto sviluppo... che ha indotto ad esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento , di quella forma, cioè, di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio.." ( C. cost 204/1982)
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa posta alla base del recesso grava sulla parte datoriale.
4 Nel caso di specie, parte resistente, non costituendosi non ha fornito prova, come era suo onere, della giusta causa di recesso.
Si rileva, peraltro, che il licenziamento appare altresì nullo per contrarietà a norme imperative ai sensi del combinato disposto dell'art 1418 cc e 7 del Dl 300/1970 in quanto comminato in assenza totale di prodromica contestazione.
Va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso ante tempus dal rapporto di lavoro intimato nel caso di specie.
Quanto alla tutela applicabile, il licenziamento intimato illegittimamente prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da inadempimento di un obbligo contrattuale, che può essere quantificato in via equitativa nella somma corrispondente a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va, in altri termini, commisurato all'entità dei compensi retributivi il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto , non trovando applicazione alla fattispecie in esame le disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi Cass. 6439/1995). Invero, "Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata senza giusta causa va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli art. 1283 ss.
c.c., per cui il danno che il prestatore d'opera eventualmente subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti però quei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto abbia conseguito, usando la ordinaria diligenza, da una nuova attività lavorativa." (Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9122; Cass. civile sezione lavoro 12092/2004; Cass.,
Sez. Lav., Sent. n. 11692/2005 ).
Pertanto, attesa l'inapplicabilità della disciplina dei licenziamenti individuali al contratto a termine, dovrà trovare applicazione la disciplina di diritto comune e dunque il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento 27.5.2024 sino alla scadenza contrattuale del 30.4.2025.
Nel caso in esame la retribuzione mensile spettante al maggio 2024 , sulla base dei conteggi di parte, era pari ad € 1.418,00 (arrotondato per eccesso), moltiplicata per 11 mensilità, consente di quantificare il danno risarcibile alla ricorrente in € 15.598,00.
5 A tale somma devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.c. con decorrenza dalla data del licenziamento.
In tale senso si è esprezsa la giurisprudenza di legittimità, sottolineando la specialità della disciplina relativa ai crediti da lavoro, rispetto alla generalità dei crediti di natura risarcitoria. E' stato, infatti, affermato che “Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2014, n. 11235). Tale orientamento peraltro era stato già espresso dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale “Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito”(
Cass. civ., Sez. lavoro, 29/05/1995, n. 5993; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 21/04/1993, n.
4672)
Deve ora passarsi ad esaminare la domanda relativa al versamento dell'indennità di mancato preavviso.
Tale voce retributiva non può essere riconosciuta, perché il diritto non è riconosciuto né dalla legge , né dalla contrattazione collettiva.
L'art. 248 del CCNL dispone, infatti, che “ Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13 a e 14° mensilità”.
Il CCNL riconosce l'indennità solo nei limiti in cui è normativamente prevista dal codice civile, ovvero per i contratti a tempo indeterminato, ai quali si riferisce l' art 2118 c.c..
Tale opzione interpretativa risulta conforme all'orientamento della Corte di cassazione in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all'art. 2118
c.c.. Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termite sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è
6 dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. n. 10430 del 2007; Cass n. 24335 del
2013).
Spetta, invece, alla ricorrente, il diritto alla percezione del Trattamento di Fine Rapporto, essendo provati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art 2120 cc, ovvero la cessazione del rapporto e la retribuzione spettante al lavoratore.
Con riferimento al quantum debeatur può farsi riferimento ai conteggi di parte ricorrente che hanno tenuto debitamente conto dei criteri di computo indicati dall'art 289 del CCNL.
La resistente deve pertanto essere condannata a versare alla ricorrente la somma di €
1.433,32 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (27.5.2024)
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM
55/14, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente.
PQM
NN la al pagamento a favore della ricorrente della Controparte_1 somma di € 9.030,90 a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze mensili sino al saldo.
ACCERTA l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera del
27.5.2024 e per l'effetto NN la resistente al versamento della somma di €
15.598,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ex art 429 c.p.c. dalla data del licenziamento (27.5.2024) fino al saldo.
NN la resistente al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 1433,32 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro ( 27.5.2024) al saldo.
NN la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi a favore del difensore antistatario avv.to Giacomo Summa
7 Civitavecchia li 16.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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