Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 15 luglio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 22/12/2025, n. 23582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23582 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2024, proposto da ER RD, NI RD, IO RD, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Romina Coccioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 11.09.2023 e prot. nn. 0023815/2023 - 0023808/2023 - 0023806/2023, notificata in data 23.11.2023, con cui il Comune di Castel Gandolfo ha approvato il “ progetto di fattibilità tecnico - economico per la realizzazione di parcheggi a servizio della zona lago Albano di Castel Gandolfo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ” ed è stata determinata l’indennità di esproprio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Gandolfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il Dott. RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4.1.2024 e depositato in data 31.1.2024, ER RD, IO RD e NI hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Castel Gandolfo al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 11.09.2023 e prot. nn. 0023815/2023 - 0023808/2023 - 0023806/2023, notificata in data 23.11.2023, con cui è stato approvato il “ progetto di fattibilità tecnico - economico per la realizzazione di parcheggi a servizio della zona lago Albano di Castel Gandolfo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ” ed è stata determinata l’indennità di esproprio.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato perché: a) difetterebbe l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; b) ove apposto, esso sarebbe divenuto inefficace; c) difetterebbe, ovvero sarebbe intempestiva, la comunicazione di avvio del procedimento; d) difetterebbero i requisiti afferenti alla dichiarazione di pubblica utilità, anche stante la non intellegibilità della relazione tecnica a essa allegata; e) sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 15 d.P.R. 327/2001.
In data 31.1.2024, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione della pubblica udienza.
In data 7.2.2024, il Comune di Castel Gandolfo si è costituito in giudizio con una memoria di stile e, con memoria del 14.6.2024, esso ha eccepito, in via pregiudiziale di rito: a) l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso; b) l’irricevibilità del libello introduttivo perché notificato in violazione del termine di cui all’art. 29 c.p.a.; c) l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, parte resistente ha insistito nel rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21.2.2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato atto della rinuncia della stessa a opera di parte ricorrente.
Con avviso comunicato alle parti costituite in data 7.3.2024, è stata fissata la camera di consiglio ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a. per il 19.6.2024.
In tale ultima occasione, il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio dei ricorrenti per poter consentire all’Amministrazione di valutare la proposta del 14.06.2024 prot. n.0013418/2024 dagli stessi formulata al fine di definire in via stragiudiziale la vicenda. A tal fine, il Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 14317, pubblicata in data 15.7.2024, dal seguente tenore: “ il processo può quindi essere rinviato ad udienza da definirsi a presentazione di DFU da parte della ricorrente, nei termini di cui all’art. 81 del c.p.a. (e con i relativi effetti in caso di inosservanza) ”.
In data 2.10.2025, il Collegio ha comunicato alle parti costituite avviso di fissazione di pubblica udienza ex art. 71 c.p.a. per il 5 dicembre 2025.
In data 14.11.2025, parte resistente ha depositato in atti le comunicazioni di avvio del procedimento di esproprio nn. 17639, 17640, 17641, tutte del 30.8.2023, rispettivamente indirizzate e comunicate ai tre ricorrenti, aventi a oggetto la medesima area mappale 446, fg. 7.
Con memoria depositata in data 19.11.2025, parte resistente ha eccepito, tra l’altro, l’intervenuta perenzione del ricorso ex art. 81 c.p.a.
Con nota del 3.12.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di rinviare la causa, ovvero di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta perenzione dello stesso.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, deve, dapprima, essere respinta la richiesta di rinvio del giudizio, formulata dai ricorrenti, non ricorrendo “ i casi eccezionali ” di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a. Del resto, siffatta richiesta non risulta nemmeno argomentata.
In via pregiudiziale di rito, ritiene il Collegio, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 4, c.p.a., così come interpretato da C.d.S., A.P., 5/2015, che occorra indagare, con priorità, le questioni afferenti ai presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione (interesse ad agire e legittimazione ad agire) e quindi ai motivi di merito del ricorso.
A tal fine, la richiamata pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 5/2015 ha stabilito l’ordine d’esame, da parte del Collegio, dei presupposti processuali e segnatamente: a) giurisdizione, b) competenza, c) capacità delle parti, d) ius postulandi , e) ricevibilità e rimessione in termini, f) contraddittorio, g) estinzione del giudizio.
Ciò posto e prendendo le mosse dalla questione di cui al sub e), come detto da esaminarsi prima di quella di cui al sub g) relativa all’estinzione del giudizio (come invece sollecitato da parte ricorrente, che ha invocato la perenzione del ricorso), il ricorso è irricevibile per essere stato depositato tardivamente.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.s., n. 5200/2006), il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. - che prevede, al comma 2, il dimezzamento per il ricorrente del termine di giorni 30 di cui all’art. 45 c.p.a. per costituirsi in giudizio - trova applicazione anche in riferimento all’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità.
E poiché nel caso di specie il ricorrente ha notificato il ricorso in data 4.1.2024, ma si è costituito in data il 31.1.2024, la tardività del deposito in parola rende il ricorso introduttivo del giudizio irricevibile.
Il ricorso è poi ulteriormente irricevibile in quanto, alla data del 15.10.2023 (cfr. memoria inviata dal ricorrente all’Amministrazione), lo stesso ha dichiarato di essere stato a conoscenza del provvedimento gravato e ha invitato parte resistente a procedere in via di autotutela.
Consegue che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 4.1.2024, si pone in aperta violazione del termine di cui all’art. 29 c.p.a.
La chiusura in rito del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG AV, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
RI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OR | NG AV |
IL SEGRETARIO