CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Xii Ottobre, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0482023006800345000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il contribuente Ricorrente_1 chiede, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della cartella impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.0482023006800345000 emessa a seguito di iscrizione a ruolo n, 2023550249 relativa ad Irpef, sanzioni ed interessi.
La cartella esattoriale traeva origine da un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo al periodo d'imposta 2017 in cui l'Ufficio disconosceva la detrazione per oneri e spese universitarie sostenute da un familiare non fiscalmente a carico e per altre spese in misura maggiore in quanto in parte già rimborsate dal fondo sanitario.
A seguito del rigetto dell'istanza di autotutela il contribuente presentava ricorso per l'annullamento della parte degli importi relativi al disconoscimento delle spese mediche detraibili oltre alle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava il ricorso del contribuente ribadendo la legittimità della iscrizione a ruolo e della relativa cartella.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello il contribuente avanzando i seguente motivo di nullità : Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter DPR 600/73 e art.15 comma 1 lett. c) DPR 917/86 e violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 602/73 come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2014 nonché l'art.116 c.p.c. e art. 2697 c.
c.
L'Agenzia si costituisce e contesta l'atto di appello per i motivi già esposti in primo grado ed in questa sede reiterati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminati gli atti e documenti di causa osserva : il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese mediche nella somma di euro 4.595,00. Ciò in base anche alla Risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 167/E del 25/11/2005. Tale Risoluzione ha chiarito che la detrazione delle spese spetta anche nell'ipotesi in cui siano pagate direttamente alla struttura sanitaria sdal, fondo in nome e per conto dell'iscritto. Tale modalità di liquidazione é prevista per semplificare e velocizzare le procedure in quanto i pagamenti effettuati avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione. Ciò determina gli stessi effetti del rimborso previsto dall'art. 15 del TUIR.Tutto quanto sopra ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR.
Pertanto le spese mediche per l'anno 2017 erano detraibili dal contribuente in qualità di pensionato anche se le stesse erano state sostenute dal FASI per suo conto.
Ininfluente é il fatto che il contribuente esercitasse altro lavoro in quanto la sua qualità di pensionato costituisce un diritto acquisito non revocabile ed inoltre il lavoro svolto era part time senza alcuna qualifica dirigenziale.
La denuncia presentata dal CAF non inficia il diritto del contribuente alla detrazione non costituendo l'invio di una dichiarazione errata un'atto di rinuncia espresso che il dirigente non ha mai sottoscritto.
Per quanto sopra l'appello é fondato e deve essere accolto. La controvertibilità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 829/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Xii Ottobre, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0482023006800345000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il contribuente Ricorrente_1 chiede, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della cartella impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.0482023006800345000 emessa a seguito di iscrizione a ruolo n, 2023550249 relativa ad Irpef, sanzioni ed interessi.
La cartella esattoriale traeva origine da un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo al periodo d'imposta 2017 in cui l'Ufficio disconosceva la detrazione per oneri e spese universitarie sostenute da un familiare non fiscalmente a carico e per altre spese in misura maggiore in quanto in parte già rimborsate dal fondo sanitario.
A seguito del rigetto dell'istanza di autotutela il contribuente presentava ricorso per l'annullamento della parte degli importi relativi al disconoscimento delle spese mediche detraibili oltre alle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava il ricorso del contribuente ribadendo la legittimità della iscrizione a ruolo e della relativa cartella.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello il contribuente avanzando i seguente motivo di nullità : Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter DPR 600/73 e art.15 comma 1 lett. c) DPR 917/86 e violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 602/73 come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2014 nonché l'art.116 c.p.c. e art. 2697 c.
c.
L'Agenzia si costituisce e contesta l'atto di appello per i motivi già esposti in primo grado ed in questa sede reiterati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminati gli atti e documenti di causa osserva : il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese mediche nella somma di euro 4.595,00. Ciò in base anche alla Risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 167/E del 25/11/2005. Tale Risoluzione ha chiarito che la detrazione delle spese spetta anche nell'ipotesi in cui siano pagate direttamente alla struttura sanitaria sdal, fondo in nome e per conto dell'iscritto. Tale modalità di liquidazione é prevista per semplificare e velocizzare le procedure in quanto i pagamenti effettuati avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione. Ciò determina gli stessi effetti del rimborso previsto dall'art. 15 del TUIR.Tutto quanto sopra ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR.
Pertanto le spese mediche per l'anno 2017 erano detraibili dal contribuente in qualità di pensionato anche se le stesse erano state sostenute dal FASI per suo conto.
Ininfluente é il fatto che il contribuente esercitasse altro lavoro in quanto la sua qualità di pensionato costituisce un diritto acquisito non revocabile ed inoltre il lavoro svolto era part time senza alcuna qualifica dirigenziale.
La denuncia presentata dal CAF non inficia il diritto del contribuente alla detrazione non costituendo l'invio di una dichiarazione errata un'atto di rinuncia espresso che il dirigente non ha mai sottoscritto.
Per quanto sopra l'appello é fondato e deve essere accolto. La controvertibilità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.