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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1063 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA COSTA 82020 BASELICE presso lo studio dell'Avv.NICOLA COLUCCI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GA IO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/03/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento e della disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il requisito sanitario per entrambi i benefici ma con decorrnza da data visita;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU quanto alla decorrenza erano viziate dal momento che le medesime patologie refertate preesistevano alla visita Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto dalla domanda ammnistrativa o, in subordine, dall'08.07.2023, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame le contestazioni erano esclusivamente relative alla decorrenza dal momento che, anche in epoca antecedente al 24.11.2024, era sottoposto alla alla medesima BPCO Parte_1
IN O2 TERAPIA DOMICILIARE H24 e, in ogni caso, vi era la certificazione 08.07.2023 attestante i cicli continui 24h su 24 h con flusso giornaliero di 7 l/min. Veniva richiesto di chiarimenti in ordine alla decorrenza al CTU nominato in sede di ATP, e il CTU confermava la decorrenza alla data visita (21.11.2024), precisando che, pur essendo le patologie preesistenti e presenti già al momento della visita della Commissione Medica , il deficit funzionale era stato rilevato solo al momento CP_1 della visita. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farle proprie . Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal novembre 2024. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite. La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
14/03/2025 così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a
2 decorrere dal novembre 2024; 2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 17.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1063 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA COSTA 82020 BASELICE presso lo studio dell'Avv.NICOLA COLUCCI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GA IO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/03/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento e della disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il requisito sanitario per entrambi i benefici ma con decorrnza da data visita;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU quanto alla decorrenza erano viziate dal momento che le medesime patologie refertate preesistevano alla visita Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto dalla domanda ammnistrativa o, in subordine, dall'08.07.2023, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame le contestazioni erano esclusivamente relative alla decorrenza dal momento che, anche in epoca antecedente al 24.11.2024, era sottoposto alla alla medesima BPCO Parte_1
IN O2 TERAPIA DOMICILIARE H24 e, in ogni caso, vi era la certificazione 08.07.2023 attestante i cicli continui 24h su 24 h con flusso giornaliero di 7 l/min. Veniva richiesto di chiarimenti in ordine alla decorrenza al CTU nominato in sede di ATP, e il CTU confermava la decorrenza alla data visita (21.11.2024), precisando che, pur essendo le patologie preesistenti e presenti già al momento della visita della Commissione Medica , il deficit funzionale era stato rilevato solo al momento CP_1 della visita. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farle proprie . Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal novembre 2024. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite. La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
14/03/2025 così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a
2 decorrere dal novembre 2024; 2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 17.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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