CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 134/2024 R.G.Lav (+ 135/2024+136/2024) .
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA con MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 1342024 R.G. Lav. (alla quale sono riunite le cause n 135 e 136 del 2024). promosse da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dall'Avv. Luca Marcari, elettivamente domiciliate come in atti appellanti
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avvocati Davide Maggiore e Egidio Ferri appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con tre distinti ricorsi, riuniti in primo grado, al Giudice del Lavoro di Campobasso ciascuna lavoratrice odierna appellante ha esposto:
2. che lavora alle dipendenze della dal 23.11.17, con mansioni di operaio, Controparte_1
contratto part-time, 1 Livello CCNL Pulizia Multiservizi dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, presso l'ASREM – Presidio Ospedaliero sito in Campobasso, c.da
Tappino;
3. che nonostante quanto previsto dalla qualifica di cui sopra, si trova a svolgere sin dall'assunzione, oltre a quanto rientrante nella qualifica di “ausiliario” i seguenti compiti: pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, negli ambulatori, nei laboratori vari e nei reparti in generale;
si occupa inoltre dell'attività di assistenza degli infermi in barella ed in carrozzella, provvedendone all'accompagnamento; svolge attività di collaborazione con il personale infermieristico;
;
4. che è , inoltre, responsabile della corretta esecuzione dei compiti che le vengono affidati di volta in volta dalla responsabile caposala presente in reparto;
5. che (la sola ricorrente ha svolto in passato anche mansioni proprie della figura di Pt_1
O.S.S. - per la quale la stessa ha acquisito il relativo titolo;
6. che a partire dal mese di luglio 2022 ha usufruito dell'inquadramento nel 2^livello parametro
115 del CCNL pulizie multiservizi, senza ricevere però alcun riconoscimento economico per l'antecedente periodo lavorativo;
7. che in virtù dell'anzianità di servizio maturata e delle prestazioni effettivamente svolte di ausiliario socio-sanitario specializzato, il tipo di attività esercitata dalla ricorrente andrebbe inquadrata, sicuramente, nel 3^ livello del CCNL Pulizie Multiservizi e non nel 1^ come attualmente avviene.
8. Ciascuna ricorrente ha chiesto dichiararsi in proprio favore il riconoscimento del 3^livello
CCNL applicato, con riconoscimento delle differenze retributive.
9. Ciascuna parte ha fondato la propria richiesta facendo riferimento all'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con il quale è stata istituita la figura di Ausiliario socio-sanitario specializzato, il quale “assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. Collabora con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto. È responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente”……;
10. Il Tribunale di Campobasso con sentenza 106/2024 ha rigettato la domanda. 11. Il Giudice ha motivato il rigetto osservando che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'accertamento del diritto del lavoratore all'inquadramento in un livello superiore va applicato il criterio cd trifasico che si sviluppa in tre fasi successive consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale.
12. Il Tribunale ha quindi osservato che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda di riconoscimento di mansioni superiori e, segnatamente,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
13. Il Giudice a quo ha rilevato che, nel caso di specie, per alcune delle mansioni asseritamente svolte le ricorrenti hanno fornito un'indicazione solo generica non avendo, in particolare, specificato in cosa consisterebbero le mansioni di “assistenza agli infermi in barella e carrozzella” che, come da attuale profilo, provvedono ad accompagnare né esplicitato in cosa consisterebbe l'attività di collaborazione con il personale infermieristico che assumono di svolgere.
14. Quanto, invece, alla descritta attività di pulizie il Tribunale ha rilevato che essa, per poter rientrare nel 3° livello, richiede l'utilizzo di macchine operatrici complesse, utilizzo che le ricorrenti non hanno allegato.
15. Ancora, il giudicante ha valutato che le ricorrenti non hanno operato nessuna illustrazione/analisi delle mansioni proprie del Terzo Livello del CCNL con le quali andrebbe operato il confronto, ma si sono limitate a riprodurre parte dell'art 1 del DPR n 761 del 1979 che istituisce la figura dell'ausiliario socio-sanitario specializzato e ne descrive i compiti.
16. Infine, la sentenza di primo grado ha ritenuto che dalla genericità o ininfluenza delle circostanze di fatto esposte in ricorso, alla luce di quanto indicato nella relativa parte motiva, fosse derivata la genericità o ininfluenza dei capitoli di prova orale, proprio perché articolati per provare le circostanze, generiche o irrilevanti, esposte nelle premesse del ricorso.
17. Avverso la sentenza hanno proposto appello le tre lavoratrici, appelli riuniti nel presente procedimento.
18. Nell'atto di impugnazione l'appellante trascrive, in primo luogo, le conclusioni formulate con il ricorso di primo grado.
19. Provvede poi ad inserire l'intero testo della sentenza impugnata. 20. Successivamente censura la decisione di primo grado rilevando che essa “non è conforme alle prescrizioni ed alle norme di legge” ; che “non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove non prende in debita considerazione i documenti allegati al ricorso di primo grado che evidenziano il carattere continuativo ed ininterrotto dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto alle normali mansioni per le quali la ricorrente era stata assunta (pag 5 dell'appello); afferma che l'appellante “ha svolto ulteriori mansioni, anche quelle precipue della figura di OSS, per le quali avrebbe dovuto essere inquadrata nel 3° livello”; che al fine di meglio provare lo svolgimento di dette mansioni l'appellante oltre ad allegare le buste paga ed il contratto di lavoro ha richiesto l'escussione delle prova testimoniale nonché ctu contabile e che inverosimilmente tali richieste istruttorie non sono state accolte (pag. 6 dell'appello) “che la prova testimoniale è decisiva contrariamente a quanto affermato dal
Magistrato con un immotivato giudizio” e che la mancata ammissione dei mezzi istruttori si traduce in un vizio della sentenza se poi il Giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere della prova benchè la parte abbia offerto di adempierlo.
21. A seguire, l'appellante ritrascrive interamente il ricorso di primo grado affermando che dalla suddetta trasposizione scaturisce la fondatezza delle censure mosse sui punti specifici dalla ricorrente a nulla rilevando “i rilievi fuorvianti della controparte”.
22. Conclude reiterando le richieste anche istruttorie formulate in primo grado.
23. Parte appellata si è costituita ed ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto comunque il rigetto.
24. Ritiene la Corte che sia fondato il rilievo di inammissibilità dell'appello operato in via preliminare da parte appellata.
25. Invero, il Giudice di primo grado ha motivato il rigetto delle domande sul rilievo che le ricorrenti non avessero adempiuto l'onere di allegazione posto a carico del lavoratore che richiede un inquadramento superiore, il quale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico quali mansioni svolge in concreto;
b) ad operare un raffronto tra le mansioni concretamente svolte e la declaratoria contrattuale del livello di cui chiede il riconoscimento e ad individuare i profili caratterizzanti del livello superiore al fine di consentirne il raffronto con quelli concernenti le mansioni che deduce di svolgere in concreto.
26. Il giudicante ha ritenuto che le ricorrenti non avessero a tanto provveduto evidenziando, sotto il primo profilo, che esse hanno esposto le mansioni svolte in modo generico (assistenza agli infermi, collaborazione con il personale infermieristico) oppure hanno indicato lo svolgimento di mansioni (di pulizia) che, già per come descritte nel ricorso, non sono riconducibili al superiore livello richiesto il quale richiede l'utilizzo di macchine operatrici per le pulizie;
sotto il secondo profilo il Giudice ha evidenziato che le ricorrenti non hanno indicato ed analizzato le mansioni proprie del 3° livello contrattuale essendosi limitate a riportare il testo della norma di legge che regola la figura dell'ausiliario socio-sanitario specializzato senza però indicare l'eventuale connessione esistente tra tale figura ed il 3° livello CCNL da loro rivendicato.
27. Il primo giudice ha infine ritenuto che la genericità e incompletezza delle allegazioni rendesse le istanze istruttorie, formulate mediante richiamo alle circostanze allegate, del pari generiche e, comunque, irrilevanti atteso che il ricorso era carente per la genericità delle attività indicate ed anche perché non operava alcuna individuazione /raffronto tra le supposte mansioni svolte e quelle proprie del superiore profilo contrattuale oggetto di richiesta.
28. L'appellante non si è confrontato con tale prospettazione e non ha provveduto a confutare, in modo argomentato, la constatazione, operata dal giudice a quo, della mancata indicazione da parte delle ricorrenti degli elementi essenziali all'accertamento trifasico necessario per il giudizio di inquadramento superiore (stante la genericità delle mansioni esposte e la mancata individuazione dei profili caratterizzanti le mansioni svolte e la loro corrispondenza a quelli del livello rivendicato).
29. L'atto di appello si limita a riprodurre il testo del ricorso di primo grado ed il testo della sentenza e a lamentare che la decisione “non è conforme alle prescrizioni ed alle norme di legge” ; che “non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove non prende in debita considerazione i documenti allegati al ricorso di primo grado che evidenziano il carattere continuativo ed ininterrotto dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto alle normali mansioni per le quali la ricorrente era stata assunta (pag 5 dell'appello) a ribadire che l'appellante “ha svolto ulteriori mansioni per le quali avrebbe dovuto essere inquadrata nel 3° livello” ed a lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale che sarebbe
“decisiva contrariamente a quanto affermato dal Magistrato”.
30. Ne consegue l' inammissibilità dell'appello, poichè parte appellante venuta meno all'obbligo di indicare specificatamente le circostanze da cui deriva la violazione della legge (art. 342, co.1, n.2, c.p.c.), essendosi limitata a reiterare le allegazioni e richieste del primo grado e ad una generica doglianza di ingiustizia della decisione non ponendo, perciò, la Corte di appello in grado di cogliere le doglianze mosse alla sentenza impugnata ed effettivamente rilevanti per la fattispecie in esame (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 21566 del 18.9.2017:”In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata”).
31. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato, che si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo elementi per disporne la compensazione anche solo parziale.
32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02 e successive modifiche, è dovuto dalla parte soccombente il doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – emessa il 9.4.2024, proposto da , Parte_1 Parte_2
, con ricorsi qui depositati il 24.09.2024, nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed CP_1
eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna le appellanti, in solido, a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida in
€ 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 14.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella