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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti de- Parte_1 positata telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Ro- berto Pessi e Francesco Giammaria, con i quali e presso i quali elettiva- mente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dagli avvo- cati Benedetto Spinosa e Maria Ticconi, con i quali e presso i quali elettiva- mente domicilia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE- OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9229/2022, pronunciata dal Tri- bunale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata in data 8.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 6.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, acco- gliendo il ricorso proposto da , ha così statuito: «dichiara Controparte_1 che tra il ricorrente e la soc. si è instaurato un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 10 ottobre 2011, tuttora in essere, a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto;
- Ordina alla convenuta di procedere alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente secondo quanto accertato al capo che precede anche nei confronti dell' ». CP_2
In particolare, il primo giudice, premessa la ricognizione dell'evolu- zione storica della normativa in tema di appalto illecito e di interposizione di mano d'opera e dopo aver ritenuto dimostrato in punto di fatto che il lavoratore, formalmente dipendente della , «nel pe- Parte_2 riodo indicato in ricorso ha stabilmente e continuamente lavorato, con ora- rio dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì, presso le sedi di Via Parte_1
EL (da Ottobre 2011), di via FOCHETTI (da novembre 2011 ad oggi, con una pausa di una sostituzione in via Boncompagni nel mese di dicembre
2012), essendo stato sempre adibito a mansioni di addetto all'Ufficio Posta
e Corrispondenza», occupandosi di «ricevimento e registrazione di posta in entrata, smistamento e consegna ai piani, ricevimento di posta in uscita, spedizioni, ricevimento, custodia e consegna buoni pasto», ha poi escluso che detta attività sia stata resa nell'ambito di genuini contratti di appalto stipulati con la . così motivando: (I) «le mansioni di Parte_2 addetto all'Ufficio posta e corrispondenza disimpegnate dal ricorrente dall'inizio del rapporto sono state svolte in ambito radicalmente estraneo al contratto di appalto allora in essere, avente ad oggetto la mera movimen- tazione di merci e di materiali, risalendo il primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'Ufficio posta soltanto all'ottobre 2012»; (II)
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«tanto basterebbe a ritenere fondata la domanda del ricorrente, il quale sino all'ottobre 2012 ha svolto le proprie mansioni di addetto all'Ufficio Po- sta e corrispondenza in assenza di un contratto di appalto avente ad og- getto un tale servizio»; (III) «nel corso del giudizio sono emersi plurimi elementi a sostegno della non genuinità dell'appalto anche nel periodo suc- cessivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro del 2012, che ha aggiunto, al servizio di movimentazione delle merci e dei materiali, anche il servizio di postalizzazione ed alcuni servizi generali»; (IV) «il ricorrente ha sempre svolto attività sovrapponibili a quelle svolte dagli altri dipendenti, con i quali egli era sostanzialmente intercambiabile»; (V) «il ricorrente ha sempre uti- lizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni mezzi e strumenti (posta- zione, PC, telefoni, tool per le registrazioni dei dati ecc.) di proprietà della convenuta, essendo stato dotato dalla cooperativa soltanto della divisa aziendale. È anche emerso che il ricorrente ha sempre avuto accesso, oltre che alla propria casella e-mail creata sul server aziendale, anche alla casella generale dell'ufficio ove pervenivano le richieste degli utenti»; (VI) «la coo- perativa [...] non ha mai svolto alcuna attività di direzione o coordinamento dell'attività degli addetti, essendosi limitata a gestire gli aspetti ammini- strativi del rapporto, e, dunque, la registrazione delle assenze per ferie o permessi e il pagamento dello stipendio»; (VII) la prestazione del ricorrente
è stata diretta dal personale della Banca, sussistendo peraltro un'inter- scambiabilità tra risorse esterne, dimostrata dal coordinamento delle ferie degli addetti esterni e di quelli interni. interpone appello contro questa decisione, affidando Parte_1 la sua impugnazione a due motivi, rispettivamente denominati: (I) erro- neità della sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimi i contratti di appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs.
276/2003 e dell'art. 1655 e seguenti c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell' art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc;
(II) erroneità della sen- tenza impugnata per avere male interpretato le risultanze istruttorie, vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655
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c.c. e ss, e dell' art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc. Chiede la ri- forma della sentenza gravata, nel senso della reiezione del ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Il lavoratore resiste all'avversa impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza e chiedendone la reiezione.
L' resta contumace anche in appello e tale è dichiarato. CP_2
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
6.2.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da disposi- tivo.
2. Il primo motivo di appello addebita alla sentenza gravata:
(a) di non aver considerato la genuinità imprenditoriale dell'appalta- trice, società di primario livello in grado di fornire una pluralità di servizi ad una pluralità di committenti;
(b) del pari di non aver considerato che il contratto di appalto poneva pesanti penali a carico dell'appaltatrice, sicché non poteva dubitarsi del ri- schio d'impresa sulla stessa sussistente;
(c) di aver male interpretato i contratti di appalto conclusi tra essa appellante e la , così pervenendo all'erronea con- Parte_2 clusione che l'attività effettivamente svolta dall'appellato non fosse ricom- presa nell'oggetto di questi ultimi.
Il secondo motivo di appello, invece, censura la decisione di primo grado nella parte in cui:
(a) ha affermato che il lavoratore aveva iniziato a rendere la propria prestazione dall'ottobre 2011, presso la sede di via Paisiello, lad- Parte_1 dove egli in realtà aveva iniziato a lavorare da data successiva e presso la sede di via Fochetti;
(b) ha ritenuto inattendibile il teste e, per contro, stimato Tes_1 attendibile il teste;
Tes_2
(c) non si è avveduta che le attività svolte dall'appellato rientravano pienamente nell'oggetto dell'appalto;
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(d) ha erroneamente attributo rilevanza all'utilizzo da parte del pre- statore d'opera di strumenti forniti dalla committente, trattandosi di circo- stanza normale nell'appalto endoaziendale;
(e) non ha considerato che la commistione fra i dipendenti della com- mittente e della appaltatrice ovvero il semplice fatto che la committente fosse a contatto diretto con i soggetti dedicati ai servizi oggetto degli appalti stipulati era circostanza dipesa da concrete esigenze organizzative, do- vendo i servizi appaltati essere appunto necessariamente svolti all'interno dei locali aziendali;
(f) ha ritenuto che l'assenza di un referente della Parte_2 Pt_3
per l'intero periodo di causa fosse di per sé indice rilevatore della non
[...] genuinità degli appalti intercorsi fra le società, così omettendo di apprez- zare che rientrava nella libertà d'impresa dell'appaltatrice ritenere che presso una specifica sede fosse sufficiente un solo lavoratore e che comun- que la cooperativa aveva indicato lo stesso quale referente;
CP_1
(g) ha affermato, in contrasto con le risultanze istruttorie, che il lavo- ratore era sottoposto al potere direttivo dei dipendenti della banca, senza peraltro considerare che gli osservava un orario di lavoro diverso da quello imposto a questi ultimi.
I motivi di appello presentano profili di interconnessione che ne im- pongono la trattazione congiunta.
3. La decisione gravata fonda l'accoglimento del ricorso su due distinte considerazioni, la prima delle quali è rappresentata dal rilievo per cui «le mansioni di addetto all'Ufficio posta e corrispondenza disimpegnate dal ri- corrente dall'inizio del rapporto sono state svolte in ambito radicalmente estraneo al contratto di appalto allora in essere, avente ad oggetto la mera movimentazione di merci e di materiali, risalendo il primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'Ufficio posta soltanto all'ottobre
2012», dal quale il Tribunale ha fatto discendere la conseguenza per cui
«tanto basterebbe a ritenere fondata la domanda del ricorrente, il quale sino all'ottobre 2012 ha svolto le proprie mansioni di addetto all' Parte_4
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sta e corrispondenza in assenza di un contratto di appalto avente ad og- getto un tale servizio» (cfr., per entrambi i passi citati, pag. 17 della sen- tenza gravata).
L'appello non censura la ricostruzione delle mansioni (di addetto all'Uf- ficio Posta e Corrispondenza, con compiti di ricevimento e registrazione di posta in entrata, smistamento e consegna ai piani, ricevimento di posta in uscita, spedizioni, ricevimento, custodia e consegna buoni pasto) disimpe- gnate dall'appellato operata dal primo giudice, ma addebita alla sentenza gravata di aver male interpretato i contratti di appalto vigenti prima dell'ot- tobre 2012, non avvedendosi che la locuzione «svolgimento delle attività inerenti il servizio di movimentazione di Materiale e di merci da effettuare negli stabili ad uso del contraente dislocati nelle regioni: Lazio e Lombar- dia», utilizzata nell'allegato 3 per descrivere l'oggetto del servizio appal- tato, ben ricomprendeva anche lo smistamento della corrispondenza.
3.1 Tale questione esegetica è già stata affrontata e risolta, in senso sfavorevole all'appellante, in altre decisioni di questa Corte (App. Roma, I sez., 2.12.2024 n. 3152; App. Roma, II sez., 23.5.2023 n. 2167) rese in fattispecie del tutto sovrapponibili, per questo aspetto, alla presente e le cui motivazioni appaiono condivisibili e qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c.
In particolare, in quelle statuizioni, il cui apparato motivazionale è so- stanzialmente sovrapponibile, si è osservato che: «Tanto premesso, risulta documentalmente (v. All.
1-9 della memoria di costituzione della resistente in primo grado) che la ha stipulato con la Parte_1 Parte_2 una serie di contratti di appalto dal 2009 al 2017, prevedendo specificata- mente alla voce OGGETTO (e nei relativi allegati di dettaglio) le attività da svolgersi da parte della . Nel primo contratto del 20 maggio Parte_2
2009 (e nell'omologo del 1 agosto 2009), l'oggetto prevede soltanto la mo- vimentazione di materiale e merci, in cui è difficile far rientrare l'attività di smistamento e consegna della corrispondenza svolta dal non po- Per_1 tendosi condividere la lettura “estensiva” proposta dall'appellante per cui il
“materiale da movimentare” sarebbe anche riferito alla corrispondenza da
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gestire: invero, alla stregua di una interpretazione non solo letterale ma complessiva del comportamento serbato dai contraenti nei successivi ap- palti, si nota che in quello dell'ottobre 2012 (prorogato fino al 2014) la voce di “gestione corrispondenza e plichi” è espressamente prevista, e non come dettaglio analitico della movimentazione materiale (voce non contemplata), bensì come specifica voce di un elenco di attività (gestione accessi, con- trollo e identificazione del personale, controllo sistemi di allarme, gestione chiamate telefoniche in entrata et similia) del tutto estranee al concetto di movimentazione. Il riferimento alla gestione della corrispondenza scom- pare definitivamente dai contratti successivi a quello del 2012, nei quali figura nuovamente soltanto il servizio di gestione di materiale in partenza
e in arrivo, oltre a commissioni esterne della banca, gestione del materiale di cancelleria e dei fogli stampante, facchinaggio, ecc.... La specificità con la quale le parti hanno ritenuto di enucleare i servizi oggetto dei contratti di appalto precedenti e successivi a quello dell'ottobre 2012 (a titolo esem- plificativo carico e scarico da autocarri di materiale d'uso corrente quale ad esempio carta, cancelleria, macchinari, personal computer ecc. , movimen- tazione e stoccaggio di materiale vario (carta cancelleria) tra i vari piani e le apposite aree di stoccaggio nel contratto del 2009, ed altre analoghe dettagliate elencazioni nei contatti dal 2012 in poi) consente di escludere che la gestione della corrispondenza, mancante in tali contratti, possa rite- nersi attività ”operativa” implicita nella descrizione delle attività di movi- mentazione dei materiali. Per altro verso, l'eventualità, rappresentata dall'appellante, che detti contratti siano stati conclusi per facta concludentia
(non essendo prevista per l'appalto la forma scritta ad substantiam ed es- sendo stata svolta di comune accordo l'attività inerente al servizio de quo) deve essere esclusa, tenuto conto che un simile comportamento dovrebbe rilevare in ordine ad un numero cospicuo di contratti, protrattisi o reiterati per più anni e comunque interrotti da un contratto contenente una specifica pattuizione sull'oggetto del servizio che espressamente include l'attività in parola, traendosene, in una visione di insieme, il convincimento che le parti
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non abbiano tenuto alcun comportamento concludente nel senso voluto dall'appellante».
3.2. L'infondatezza della censura diretta a sostenere l'errata interpre- tazione dei contratti di appalto vigenti sino all'ottobre 2012, tuttavia, non
è ancora sufficiente alla conferma della sentenza appellata, posto che nell'ambito del secondo motivo di appello contesta l'affer- Parte_1 mazione del primo giudice per cui l'appellato avrebbe prestato la propria opera per la committente sin dal 2011 e posto che l'ipotetica fondatezza di tale censura (e quindi l'affermazione che la prestazione lavorativa è stata resa successivamente all'ottobre 2012) travolgerebbe la ratio decidendi qui in esame.
Tanto premesso, giova rammentare che in primo grado CP_3
aveva dedotto di aver iniziato a lavorare dal 10 ottobre 2011 (§ 1 del
[...] ricorso), presso la sede di via Paisiello (§ 4 del ricorso), per poi essere adibito dal novembre 2011 alla sede di via Fochetti.
Ne consegue che erra l'appellante allorché, menzionando solo in parte le allegazioni attoree di primo grado, cerca di accreditare la tesi per cui il lavoratore avrebbe dedotto soltanto di aver lavorato dal novembre 2011 presso la sede di via Fochetti (cfr. pag. 13 dell'appello).
Tanto puntualizzato, le censure dell'appellante si sostanziano nell'af- fermazione per cui nessuno dei testi ha confermato la circostanza dell'inizio della prestazione lavorativa presso la sede di via Paisiello.
In questi termini, però, la censura è inammissibile, perché non si av- vede che il primo giudice ha ritenuto detta circostanza in primo luogo pa- cifica, ossia non contestata - così la motivazione della sentenza: «occorre rilevare, da un punto di vista fattuale, come sia sostanzialmente pacifico, e comunque confermato dall'istruttoria espletata, che il ricorrente nel periodo indicato in ricorso ha stabilmente e continuamente lavorato, con orario dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì, presso le sedi di Via PAI- Parte_1
IE (da Ottobre 2011), di via FOCHETTI (da novembre 2011 ad oggi, con una pausa di una sostituzione in via Boncompagni nel mese di dicembre
2012), essendo stato sempre adibito a mansioni di addetto all'Ufficio Posta
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e Corrispondenza) - laddove il richiamo alle risultanze istruttorie, nell'eco- nomia della motivazione, ha un valore meramente confermativo della già ritenuta non contestazione, costituendo mera argomentazione ad abundan- tiam.
L'appello, per contro, nel limitarsi ad invocare gli esiti della prova orale, finisce per contestare solo tale superflua argomentazione aggiuntiva, senza attingere il nucleo essenziale della motivazione, rappresentato dalla rite- nuta natura pacifica del dato fattuale, atteso che la censura in esame nep- pure indica in quale atto processuale e in che modo abbia Parte_1 contestato le avverse allegazioni in fatto.
La contestazione dell'appellante, poi, appare limitata al solo periodo lavorativo inziale (quello presso la sede di via Paisiello), sicché la sua ipo- tetica fondatezza determinerebbe unicamente lo spostamento in avanti
(peraltro di pochi giorni) della data di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato inter partes, senza tuttavia scalfire la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto l'interposizione di mano d'opera per avere l'appel- lato svolto mansioni non ricomprese nei contratti di appalto vigenti sino all'ottobre 2012 poiché resterebbe dato fattuale acquisito al giudizio, sic- come non censurato, l'adibizione all'Ufficio posta e corrispondenza, con le mansioni indicate in sentenza, presso la sede di via Fochetti a far data dal novembre 2011, che - si osserva per completezza – comunque costituisce dato fattuale confermato dalla deposizione di («ho Testimone_3 conosciuto il ricorrente in via FOCHETTI;
gli addetti della arriva- Pt_2
nei primi mesi del 2011, vi erano in particolare »). Pt_5 CP_1
3.3. Le considerazioni che precedono, dunque, portano a condividere la sentenza appellata sia nella parte in cui ha ritenuto che l'appellato «ha stabilmente e continuamente lavorato [...] presso le sedi di Via Parte_1
EL (da Ottobre 2011), di via FOCHETTI (da novembre 2011 ad oggi, con una pausa di una sostituzione in via Boncompagni nel mese di dicembre
2012)» e sia nella parte in cui ha affermato che «le mansioni di addetto all'Ufficio posta e corrispondenza disimpegnate dal ricorrente dall'inizio del rapporto sono state svolte in ambito radicalmente estraneo al contratto di
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appalto allora in essere, avente ad oggetto la mera movimentazione di merci e di materiali, risalendo il primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'Ufficio posta soltanto all'ottobre 2012».
Ne consegue la reiezione dell'intero appello, essendo corretta la con- clusione che il primo giudice ha tratto da detti accertamenti in fatto, ossia che «tanto basterebbe a ritenere fondata la domanda del ricorrente, il quale sino all'ottobre 2012 ha svolto le proprie mansioni di addetto all'Ufficio Po- sta e corrispondenza in assenza di un contratto di appalto avente ad og- getto un tale servizio», poiché il criterio discretivo per individuare una le- gittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, con la conseguenza per cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussi- stenza di una genuina intermediazione di manodopera , che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione
(cfr. Cass. 18.11.2019 n. 29899, in parte motiva), con il corollario per cui, dimostrato nella presente fattispecie che la prestazione dell'appellato è stata resa al di fuori del contratto di appalto, il rapporto di lavoro non può che imputarsi all'effettivo utilizzatore, ossia ad Parte_1
Restano così irrilevanti le ulteriori considerazioni dell'appellante, di- rette a sostenere la natura genuina e non fittizia dell'appaltatrice e a po- stulare che su di essa gravasse un effettivo rischio di impresa, trattandosi di elementi che assumono rilevanza nella sola ipotesi (qui insussistente) in cui la prestazione lavorativa fosse stata riconducibile all'oggetto dell'ap- palto.
4. In ogni caso, queste considerazioni, che l'appellante ripropone nell'abito del secondo motivo d'impugnazione - a confutazione della sen- tenza appellata, laddove ha affermato, con chiara motivazione aggiuntiva, la «non genuinità dell'appalto anche nel periodo successivo alla sottoscri- zione dell'accordo quadro del 2012» (cfr. pag. 17 sentenza appellata) – sono infondate.
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Il primo rilievo della decisione impugnata, ossia che «il ricorrente
[...]
), ha sempre svolto attività sovrapponibili a quelle Controparte_4 svolte dagli altri dipendenti, con i quali egli era sostanzialmente intercam- biabile» (ibidem), è corretto e resiste alle contestazioni dell'impugnante.
Il teste - certamente attendibile per aver lavorato Testimone_4 nell'Ufficio posta di via Fochetti dal 2012 e sino al suo collocamento in quie- scenza avvenuto nel 2018 e quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa - ha riferito sia che detto Ufficio era composto «da tre dipendenti della banca
e due della cooperativa» e sia che tutte e cinque queste unità si occupavano indifferentemente, in base a chi era «disponibile in quel momento», di ri- cevere e registrare la posta, di inserirla nelle buche dei singoli servizi e di smistare i buoni pasto, restando per contro riservato ai dipendenti della la sola consegna ai piani della corrispondenza e l'accesso agli Parte_2 uffici postali per far apporre il timbro “data certa”
Le parole di tale dichiarante, poi, trovano parziale conferma nella de- posizione di indicato dalla parte oggi appellante, il quale Persona_2 ha ricordato come «da un certo momento in poi gli addetti esterni hanno cominciato ad occuparsi anche della registrazione e sono stati dotati di un pc che prima non avevano».
Tale testimonianza, inoltre, assume rilevanza anche (ed in verità so- prattutto) sotto un altro e distinto profilo, ossia perché da essa emerge che la oggi appellante indubbiamene esercitava un potere organizzativo CP_5
e disciplinare sui dipendenti della cooperativa appaltatrice.
dopo aver ricordato il suo ruolo di referente della Persona_2 per i rapporti con la . ha precisato che «all'inizio mi in- CP_5 Parte_2 terfacciavo con tutti gli addetti, in particolare quando venivano segnalate disfunzioni dal personale, come un ritardo nel giro posta;
in tal caso io chiedevo spiegazioni direttamente all'addetto», così confermando il rap- porto diretto tra i dipenderti della Banca committente e quelli della società appaltatrice.
Nello stesso senso è la dichiarazione del teste , dipen- Testimone_5 dente della ed anch'egli addetto alla sede di via Fochetti – le Parte_2
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cui parole, diversamente da quanto opina l'impugnazione non sono affatto
«generiche, contraddittorie, superficiali e poco comprensibili», non essendo certo imputabile al testimone la «schizofrenia» (per usare la terminologia dell'appello) datoriale di assegnarlo e riassegnarlo a sedi via via diverse, correttamente descritta dal dichiarante all'inizio della sua deposizione - lad- dove ha ricordato come il stesso (e non il referente della Coope- Per_2 rativa) li rimproverasse in caso di errori nell'esecuzione della loro presta- zione («è capitato qualche rimprovero da parte di ad esempio ci Per_2 diceva di stare più attenti se qualche volta sbagliavamo»).
Tale univoco quadro probatorio, che chiaramente dimostra (come detto) l'esercizio da parte del committente di un potere direttivo e discipli- nare sui lavoratori formalmente dipendenti dall'appaltatrice e quindi in de- finitiva la natura non genuina dell'appallato, non è contraddetto né dalla deposizione testimoniale di della cui valutazione di Testimone_3 inattendibilità si duole l'appellante, né tanto meno dal rilievo per cui lo stesso ha riferito, nel prosieguo della sua deposizione, Persona_2 che «da un certo momento in poi, non ricordo da quando, venne inserita dalla cooperativa la figura di un referente interno per ciascuna sede».
La testimonianza di infatti, è probatoriamente Testimone_3 irrilevante, seppur per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Il dichiarante, infatti, ha lavorato presso l'ufficio di via Fochetti soltanto in data antecedente all'ottobre 2012, poiché egli, come da lui stesso dichia- rato, da aprile-giugno 2012 è stato trasferito alla sede di via Tupini, per poi essere collocato in quiescenza dal 2013.
Prima dell'ottobre 2012, però, come detto, la natura non genuina dell'appalto riposa su una motivazione (nella specie, assenza di un valido contratto di appalto avente ad oggetto lo smistamento della corrispon- denza) che prescinde del tutto sia dal contenuto delle dichiarazioni dei sin- goli testimoni sentiti in istruttoria sia dalle concrete modalità di atteggiarsi del rapporto lavorativo;
di qui l'irrilevanza delle dichiarazioni del teste.
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La nomina di un referente interno da parte della Cooperativa La For- mica, inoltre, avviene, come riporta la sentenza appellata il cui accerta- mento in fatto sul punto non è in nulla contestato dall'impugnante, soltanto nel 2017, ossia quattro/cinque anni dopo l'inizio dell'appalto.
La persona nominata referente, poi, è lo stesso lavoratore oggi appel- lato (dato pacifico tra le parti), in relazione al quale la sentenza appellata afferma - con accertamento in fatto che a ben vedere l'appello neppure censura - che «non v'è prova che abbia mai svolto compiti di coordina- mento, ad esempio, nell'assegnazione delle mansioni, nella distribuzione delle singole attività o nelle assegnazione delle sedi, sempre decise e co- municate dai responsabili di né tanto meno compiti di direzione Parte_1
o controllo dell'operatività, anch'essi svolti, quando necessario per l'insor- genza di specifiche problematiche, soltanto dai responsabili . Parte_1
L'esercizio da parte della committente, tramite i propri dipendenti, di un potere direttivo e disciplinare sui lavoratori formalmente alle dipendenze dell'appaltatrice (ulteriormente confermato, come rileva il Tribunale, dalle mail di cui all'allegato n. 1 ed in particolare, osserva la Corte, da quella del
25.3.2020 in cui il rivolgendosi anche all'appellato, illustra come Per_2 procedere in caso di ricezione di buoni pasto) e l'assenza di un reale refe- rente della rappresentano elementi sufficienti a condividere la Parte_2 conclusione del primo giudice in punto di non genuinità dell'appalto anche in relazione al periodo successivo all'ottobre 2012.
In tale prospettiva, dunque, restano irrilevanti, siccome non dirimenti, gli ulteriori elementi fattuali invocati dall'appellante, con i quali si sostiene che i dipendenti dell'appaltatrice avevano un diverso account di posta elet- tronica (external per i dipendenti dell'appaltatrice) e un diverso orario di lavoro oppure anche che le loro ferie fossero autorizzazione dalla Coopera- tiva stessa.
Ugualmente non è dirimente, sicché resta irrilevante, la relativa au- tonomia dei dipendenti dell'appaltatrice nello svolgimento della loro ordi- naria prestazione, poiché la natura semplice e sostanzialmente ripetitiva dei loro compiti non rendeva necessaria una penetrante direzione ed in
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penetrante controllo da parte della committente, direzione controllo co- munque esercitati (come sin qui illustrato) in caso di inesatta esecuzione dei medesimi.
Anche il secondo motivo d'appello è dunque respinto.
5. L'appello è respinto e l'appellante condannato alla refusione delle spese del grado nei confronti dell'appellato costituito.
La contumacia dell' anche in appello rende irripetibili le spese di CP_2 detta parte.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna a rifondere le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
C) dichiara irripetibili le spese dell' del presente grado;
CP_2
D) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive ri- chieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 6.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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