Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14328 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto n. 818 del 16 ottobre 2023 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, già comunicata dalla commissione d'esame al termine della prova espletata in data 4 ottobre 2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “MODULO 2 – lett. C” (scavalcamento della parete in legno, alta m 2);
- del verbale n. 75 della commissione d'esame del 4 ottobre 2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente;
- dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14 novembre 2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, co. 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetto con d.m. n. 238 in data 14 novembre 2018.
La procedura prevede che i partecipanti si sottopongano all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, secondo le previsioni del bando e dei relativi allegati.
Convocato per l’esecuzione delle prove fisiche, il giorno 4 ottobre 2023, il ricorrente non ha superato il modulo 2 della prova di capacità operativa, a causa dell’insorgenza di un improvviso dolore alla spalla sinistra durante lo “scavalcamento della parete di legno” (dipeso, a suo dire, anche dalla presenza di una sostanza scivolosa sull’attrezzo), che non gli avrebbe consentito di superare l’ostacolo, costringendolo a chiedere l’intervento dei sanitari presenti sul posto e a recarsi, poco dopo, al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, che gli ha diagnosticato un “-OMISSIS-”, con 2 giorni di prognosi.
2. All’esito dell’esclusione – e del vano tentativo di ottenere la riconvocazione alle prove non superate mediante l’istanza di riesame (con allegato il certificato medico del pronto soccorso) in data 9 ottobre 2023 – il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, contestando, in sintesi, la legittimità delle clausole del bando (art. 8 e allegato C) che riconoscono efficacia escludente al mancato superamento della prova “anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa” , e, quindi, anche ad un evento fortuito, come un infortunio, l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione esprimendo un giudizio negativo sul ricorrente, “senza alcuna valutazione di inidoneità fisica e a prescindere da questa, solo in ragione di un fatto estemporaneo, ovvero l’infortunio, che non è assolutamente dipeso dalla sua volontà” , e la responsabilità della medesima p.a. nella causazione dell’evento, imputabile alla presenza della sostanza viscida sul bordo superiore dell’attrezzo.
3. L’amministrazione si è costituita in data 7 novembre 2023 e con successiva memoria ha eccepito la tardività del ricorso, siccome rivolto contro disposizioni – l’art. 8 e l’allegato C – aventi efficacia immediatamente escludente, il carattere vincolato della determinazione assunta dalla commissione, proprio alla luce delle invocate – e non tempestivamente impugnate – clausole del bando, e l’inesistenza di qualsiasi traccia nel verbale giornaliero della versione dei fatti del ricorrente.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, riconoscendo che le disposizioni del bando impugnate avessero un effetto lesivo differito al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, e accolto l’istanza cautelare e riammesso il ricorrente alla procedura, disponendo la ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, l’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, anche attraverso la riconvocazione della commissione.
5. Il Ministero dell’Interno ha depositato in data 23 gennaio 2024 nota del giorno precedente con la quale ha riferito che il ricorrente ha superato la prova di recupero sostenuta, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, in data 20 dicembre 2023.
6. All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2024, il Collegio ha adottato l’ordinanza del 7 marzo -OMISSIS-, con la quale, prendendo atto dei lunghi tempi stimati dal Ministero dell’Interno per la convocazione del ricorrente (posizionato in graduatoria al n. -OMISSIS-), ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 5 novembre 2024 e contestualmente ordinato al ricorrente di provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria mediante la notifica per pubblici proclami (pubblicazione di un estratto del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet del Ministero) entro il 30 settembre 2024.
7. Non avendo il ricorrente dato prova di aver adempiuto nei termini all’ordine di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha avviato apposita istruttoria per verificarne le ragioni e, accertata l’esistenza di impedimenti di natura informatica nell’assolvere all’incombenza e riconoscendo negli stessi i presupposti dell’errore scusabile, con ordinanza del 22 ottobre 2025, n. 18285, ha rimesso in termini il ricorrente, invitandolo a provvedere entro 60 giorni.
8. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, in vista della quale il ricorrente ha sia depositato in data 13 dicembre 2025 l’attestazione richiesta sia documentato il superamento delle visite mediche e del 100° corso di formazione e l’assegnazione alla sede di Trieste, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso della sua possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
9. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
10. Si deve premettere che il gravame è tempestivamente proposto, anche con riferimento ai motivi di impugnazione relativi all’art. 8, che richiama l’allegato C al bando di concorso. La clausola, infatti, risulta correttamente impugnata in uno al provvedimento di esclusione, posto che la previsione non ha evidentemente efficacia di per sé escludente, concretizzandosi la sua lesività all’esito dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione.
11. Nel merito, l’allegato C del bando prevede: “ Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”.
La previsione, con riferimento all’esclusione del candidato che non completi o superi la prova anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esecuzione, non è esente dai vizi denunciati.
Deve richiamarsi in proposito quanto osservato dal Consiglio di Stato il quale ha condivisibilmente affermato che appaiono fondate “ le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di perplessità e contraddittorietà e di irragionevolezza e non proporzionalità dell’azione amministrativa, per la parte in cui la stabilizzazione di chi, come la ricorrente, da anni affronta e supera quotidianamente rischi operativi a tutela della pubblica incolumità, viene condizionata ad un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno, e che pertanto deve trovare una diversa risposta operativa volta ad affiancare e supportare tutti i componenti della squadra durante ogni intervento.” (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 11 settembre 2020 n. 5188 e, nello stesso senso, seppur con riferimento ad altra procedura concorsuale si veda anche sentenza T.a.r. Lazio, sez. II- ter , 10 febbraio 2021, n. 1656).
Ed invero, come correttamente evidenziato nel ricorso, la norma di cui allegato C, richiamato dall’art. 8 del bando di concorso – che commina l’esclusione dalla procedura del candidato che “per qualsiasi motivo” , compreso l’infortunio, non completi o non sostenga la prova di efficienza fisica – si appalesa irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique per l’azione amministrativa che deve farne applicazione.
La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell’iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l’arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell’ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica.
Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell’arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l’ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo T.a.r. Lazio, Sez. I- bis , 19 settembre 2017, n. 9829).
In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’azione stessa, l’amministrazione ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia, in analogia, del resto, a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in occasione dei quali il riscontro di “malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti” viene giudicato compatibile con la ripetizione della visita sanitaria.
Ciò tanto più laddove si osservi che, nella specie, trattasi di una procedura per la “stabilizzazione” di personale che già svolge da anni il ruolo operativo per cui le prove sono state strutturate, il cui mancato superamento è dipeso da un evento occasionale e non prevedibile, da cui si fa, invece, dipendere la valutazione della prestanza fisica.
Questo Collegio è consapevole dell’estrema difficoltà in cui incorre qualsiasi indagine tesa a stabilire se l’infortunio dipenda da un evento accidentale ovvero da carenza atletica e, quindi, inidoneità fisica del candidato. Tuttavia, può trarsi un indizio a suo favore proprio dall’idoneità dimostrata durante l’impiego come vigile volontario nei servizi d’istituto, che milita a favore di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
La sussistenza della causa di forza maggiore dovrà, in ogni caso, essere esclusa, qualora:
- il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere, anche su ordine del giudice, la prova di capacità operativa a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico, in quanto, in tal caso, la convergenza dei due esiti negativi dimostrerebbe incontrovertibilmente la sua inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco;
- la diagnosi dei sanitari, ai quali il candidato si è rivolto per gli accertamenti del caso, sia eccessivamente generica, si fondi solo su dati anamnestici o utilizzi formule dubitative, rivelando un deficit di oggettività;
- l’infortunio non appaia eziologicamente riconducibile al tipo di prova non superata;
- l’eccessivo tempo trascorso tra lo svolgimento della prova e la visita medica o altre circostanze rendano possibile l’inserimento, nella sequenza di eventi, di fattori esterni, in grado di recidere il nesso causale tra la prova e l’infortunio;
- esista evidenza di una preesistente sintomatologia rispetto alla data di svolgimento della prova, di cui l’infortunio costituisca verosimilmente lo sviluppo o la manifestazione, in quanto ciò impedirebbe di ravvisarvi i caratteri dell’imprevedibilità.
Deve, quindi, considerarsi illegittima la previsione dell’allegato C del bando nella parte in cui, prevedendo che la prova si intende non superata “anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa” , riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile .
12. Ciò posto, nel caso di specie, è sufficientemente provato il fatto che il ricorrente si sia infortunato durante lo svolgimento della prova di capacità operativa. Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che il giorno stesso dello svolgimento della prova concorsuale questi si è recato presso il pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, che gli ha diagnosticato un “-OMISSIS-”, con prognosi di 2 giorni, e che detto infortunio appare compatibile con la sequenza di prove fisiche alle quali si è sottoposto.
Ebbene tale evento integra, all’evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l’impossibilità di superare il modulo 2.
A fronte dell’ infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. – tenuto conto dell’illegittimità della previsione contenuta nell’allegato C al bando – aveva il dovere di consentirgli di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. nello stesso senso T.a.r. Lazio, sez. I- bis , 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II- ter , 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I- quater , 15 febbraio 2023, n. 2720, sez. I – quater 28 dicembre 2023, n. 19853).
Con riferimento alla mancata indicazione a verbale dell’intervenuto infortunio (il cui effettivo accadimento, come si è detto, è stato comprovato con idonea documentazione sanitaria), si rileva che tale omissione non appare sufficiente a escludere che il ricorrente abbia effettivamente evidenziato alla commissione tale circostanza; è, infatti, possibile che ne sia sfuggita la trascrizione, e ciò anche in ragione della scelta di redigere il verbale non contestualmente alla prova di ogni singolo candidato, bensì per gruppi anche numerosi di candidati.
13. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;
- ordine alla p.a. di provvedere all’inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
14. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione gravato.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
RI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | ZI LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.