Articolo 106 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 105Articolo 107
Versione
20 settembre 1975
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Versione
2 ottobre 1976
Art. 106.
L' articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente:
" ((Articolo)) 254 - Forma ((del)) riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".
Entrata in vigore il 2 ottobre 1976