2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
4. Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.