Versione
21 aprile 1988
21 aprile 1988
Art. 4. Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita' 1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e' richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall' articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , quale risulta sostituito dall' articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
4. Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
4. Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.
Commentari • 5
- 1. Assegno ordinario di invalidità, diritto negato senza il requisito contributivoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 10 ottobre 2021 · 8.400283
[…] Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della Legge nr. 222 del 1984, dell'art. 18 del DPR nr. 448 del 1968, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale nr. 355 del 1988 nonché dell'art. 9 del RDL nr. 639 del 1939. […]
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