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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato MANUELLO DORIANO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'avvocato MOLES PAOLA
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/1/2022 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio in data 8/10/2025 in MATERA con Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati i figli PA (il 7/10/2006) e (il 19/3/2012) - adiva Per_1
il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie con addebito a quest'ultima, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la disciplina del diritto di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso e con obbligo a carico del ricorrente di versare mensilmente un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 400,00 (€
200,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 10/2/2022 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale non si opponeva alla domanda di separazione né a quella di affidamento condiviso con collocamento prevalente dei minori presso la madre, mentre chiedeva, dal punto di vista economico, che fosse posto a carico dello il pagamento di un assegno di Pt_1 mantenimento per i figli di € 1.200,00 complessivi (€ 600,00 ciascuno), oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno per il mantenimento del coniuge di € 500,00 mensili.
Sentite le parti, con ordinanza del 25/3/2022 il Presidente del Tribunale, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
disciplinava il diritto di visita padre-figli; non prevedeva alcun assegno di mantenimento in favore della stante la sua potenziale capacità CP_1
lavorativa nonché i proventi derivanti dalla locazione di beni immobili ma, tenuto conto della migliore condizione reddituale del ricorrente e della conseguente necessità che fosse costui a farsi carico in via prevalente del mantenimento dei figli, poneva a carico dello Pt_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente l'importo complessivo di € 700,00 (€
350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 26/5/2023 il ricorrente reiterava le proprie domande, mentre con memoria integrativa del 26/7/2022 la ricorrente, oltre a riproporre le domande formulate con la comparsa di costituzione del 10/2/2022, formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione in capo al ricorrente nonché domanda di restituzione di documenti e gioielli asportati dallo dalla casa coniugale. Pt_1
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e dopo aver formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata dalla e rigettata CP_1
dallo in sede di istruzione veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale Pt_1
richiesta dal ricorrente.
Con ordinanza del 27/5/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/10/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate, il Collegio osserva quanto segue.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente, costui assume che la causa della crisi coniugale sia ascrivibile alla violazione dei doveri coniugali da parte della , la quale, in costanza di matrimonio, con l'aggravarsi della CP_1
malattia del marito avrebbe fatto mancare al coniuge la propria assistenza morale e materiale, intraprendendo altresì una relazione extraconiugale, che sarebbe stata la causa definitiva della disgregazione della famiglia e del venir meno dell'affectio coniugalis.
A riprova di ciò, allega una relazione investigativa a firma della Controparte_2
[...
svoltasi nell'arco temporale che va dal 17/11/2021 al 2/12/2021, volta a dimostrare l'avvenuto tradimento.
Orbene, com'è noto, in materia di inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale vige il consolidato principio per cui essa “rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (tra le molte, v. Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; Cass. 7 dicembre 2007, n.
25618).
Pertanto, facendo buon governo delle regole probatorie in materia, grava sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare tanto la condotta infedele dell'altro coniuge, quanto la sua efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (v., ad es., Cass., 23 giugno 2017, n. 15811).
Calando tali principi al caso di specie, vi è da dire che nel corso del giudizio è emersa sia l'esistenza di una relazione extraconiugale della resistente in corso di matrimonio, sia che tale relazione sia stata la causa della crisi coniugale. Dalla lettura della relazione investigativa a firma della e Controparte_2 dalla testimonianza resa all'udienza del 19/4/2024 dall'investigatore che ha svolto l'incarico, sig. , è emerso che la resistente, i giorni 17, 19 e 22 novembre e 2 dicembre Persona_2
2021, in orario mattutino, si era recata con la propria automobile, ove viaggiava in compagnia di un uomo, in una zona disabitata di campagna nei dintorni di Altamura, ove costei ed il suo accompagnatore, dopo aver trascorso circa 30/40 minuti fermi in auto, passeggiavano abbracciandosi e scambiandosi effusioni, per poi risalire a bordo e allontanarsi in direzione Matera;
la non ha disconosciuto tale rapporto CP_1
investigativo, ritenendo tuttavia che lo stesso non dimostri alcun tradimento e/o situazione amorosa, ma unicamente sporadici incontri contraddistinti da passeggiate all'aperto e finalizzate da parte della resistente unicamente a trovare conforto alla propria esistenza, a suo dire caratterizzata dalle continue offese, umiliazioni e violenze, fisiche e verbali, subite dal marito.
Ebbene, contrariamente a quanto dichiarato dalla , le fotografie allegate CP_1
fanno presupporre con ragionevole certezza che quella intrapresa dalla resistente e dal suo accompagnatore non fosse una semplice amicizia ma una relazione amorosa, tenendo conto che l'atteggiamento intimo e confidenziale assunto dai due, ritratti mentre camminano abbracciati o mano nella mano, appare ultroneo rispetto ad una relazione amicale, risultando inoltre piuttosto curioso che tali passeggiate abbiano avuto luogo in una zona di campagna disabitata;
invero, è molto più plausibile e verosimile che la resistente e l'uomo in sua compagnia abbiano scelto un luogo appartato proprio per non farsi vedere e/o scoprire in quanto, se così non fosse, non ci sarebbe stata alcuna necessità di recarsi in agro di Altamura,
a circa 20 km da Matera, solamente al fine di fare delle innocenti passeggiate all'aria aperta.
Alla luce di quanto emerso dalla relazione investigativa, questo Tribunale non può che constatare l'intervenuta violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte della resistente,
a ciò non ostando l'assenza di prova di un vero e proprio tradimento carnale da costei perpetrato.
Difatti, come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “L'obbligo della fedeltà è da intendere non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio” (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557; conf. Cass. civ., sez. I, ord. 16 aprile 2018, n. 9384). Pertanto, il dovere di fedeltà va correttamente inteso come vero e proprio obbligo di lealtà fra i coniugi, implicante oneri di trasparenza, di correttezza e, lato sensu, di rispetto fra costoro. Obblighi, all'evidenza, violati dalla condotta della . CP_1
Ella, infatti, tenendo atteggiamenti di sicura intimità e confidenza nei confronti di un altro uomo, a totale insaputa del marito, ne ha senz'altro tradito la fiducia, incrinando quel rapporto di dedizione spirituale che è componente essenziale – assieme alla dimensione carnale – del dovere coniugale di fedeltà.
A questo punto, in conformità all'insegnamento di legittimità sopra ricordato, è necessario verificare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta infedele e la crisi coniugale in atto fra le parti.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso chiaramente che l'unione matrimoniale, anche se in crisi già dal 2018/2019 ma ancora esistente tra i coniugi, si è disgregata completamente solo a seguito della scoperta da parte dello della Pt_1
relazione extraconiugale della moglie.
Fino a quel momento, infatti, nonostante tra i coniugi vi fosse già un rapporto meno affiatato, gli stessi sono rimasti insieme, ed il ricorrente ha posto in essere atti e comportamenti che inducono il Collegio a ritenere che costui, se non avesse scoperto il tradimento della , avrebbe continuato, al pari della moglie, a portare avanti il CP_1
rapporto coniugale e non sarebbe addivenuto alla decisione di separarsi.
Sul punto il teste all'udienza del 19/1/2024, così dichiarava: Testimone_1
“L'ultimo Capodanno che abbiamo festeggiato insieme, tutti contenti, è stato nel 2019”;
“Non ricordo mai di aver visto la sig.ra avere atteggiamenti amorevoli nei CP_1 riguardi del marito in mia presenza”; “Fino al 2018, la moglie era presente anche quando bisognava andare a S. Giovanni Rotondo dove il marito si sottoponeva a delle cure, ma successivamente la moglie non è andata più”; “Nel 2021, mi riferiva che vedeva Parte_1
la moglie sempre più spesso col telefonino e che lei spesso lo nascondeva in tasca per cui temeva che lui avesse un altro uomo e per questo si deprimeva sempre più. Io Parte_1
cercavo di tranquillizzarlo. Una volta, il mio amico mi confidò che aveva chiesto alla moglie di vedere il telefono ma la moglie non gliel'aveva dato ma lui vedeva la moglie sempre più fredda nei suoi confronti”; “Quando ha saputo l'esito dell'investigazione privata, ovvero, che la moglie si vedeva con un uomo ad Altamura, rimase malissimo e sinceramente anch'io
e lui stette malissimo e pianse come un bambino”.
Il teste , alla medesima udienza, dichiarava: “Già dalla metà del Testimone_2
2019, ho iniziato a cogliere i primi segnali della crisi coniugale tra le parti”; “ Parte_1 si lamentava molto sia con me che con mia moglie della situazione che viveva in casa che non era un ambiente molto sereno e si lamentava di avere sospetti in merito ad una relazione extraconiugale della moglie che ha appurato con un investigatore privato, mi ha Parte_1 riferito che l'investigatore privato ha acclarato tramite foto, la frequentazione della moglie con un altro uomo. mi ha anche riferito che la scoperta del tradimento è stato Parte_1
l'elemento determinante della separazione, in quanto lui non avrebbe potuto accettare di continuare a stare con la moglie dopo che lei si era comportata così a sua insaputa”;
“Prima del 2019, il rapporto tra i coniugi sembrava normale, i due coniugi partecipavano insieme alle uscite con gli amici, anche al mare ed erano anche affiatati”; “Prima del 2019, ho accompagnato, con la moglie, a S. Giovanni Rotondo due o tre volte, Parte_1 successivamente, invece, mi diceva che non c'era nessuno che poteva Parte_1 accompagnarlo e l'ho accompagnato io senza la moglie due volte, la moglie non è venuta, non so il motivo, anche perché non volevo indagare perché sapevo che c'erano problemi tra loro”.
All'udienza del 19/4/2024 la teste , sorella del ricorrente, dichiarava: Testimone_3
“La malattia di mio fratello è peggiorata circa 3 o 4 anni fa, quando dalle stampelle è passato alla sedia a rotelle, contestualmente anche la sua situazione familiare peggiorava progressivamente in quanto litigava spesso con la moglie”; “Con me, mio fratello non ha mai parlato di rapporti sessuali con la moglie sebbene io avessi notato che facevano vita da separati”; “A me, mio fratello non ha mai detto niente circa l'infedeltà coniugale della moglie, io l'ho saputo da mio padre che ha riferito a me e mia mamma che mio fratello sospettasse che la moglie lo tradisse in quanto non si occupava più di lui, era spesso al cellulare e spesso andava fuori senza dare spiegazioni di dove andasse. Mio padre mi riferì, anche, che mio fratello aveva messo un investigatore privato e che era emerso che mia cognata si vedeva con una persona fuori Matera che viveva ad Altamura e, in effetti, a me era capitato di vedere mia cognata alla rotatoria per andare al centro commerciale in direzione di Altamura, sebbene la stessa, dopo avermi vista, mi ha raggiunta al centro commerciale”; “Dopo mio padre, chi si prendeva cura di mio fratello era il padre della signora ma non certo la signora , che non ne voleva sapere niente. CP_1 CP_1
Prima che mio fratello stesse in carrozzina, il rapporto coniugale era migliore e la CP_1
si occupava di mio fratello. Man mano che la situazione di mio fratello peggiorava, la moglie si distaccava sempre di più da lui”.
Dall'analisi delle dichiarazioni testimoniali è dunque emerso che lo Pt_1 nonostante la moglie, già da qualche anno, e con l'acuirsi della sua malattia, avesse omesso di prestargli assistenza (non accompagnandolo più alle visite mediche e lasciando che a prendersi cura del marito fossero altri parenti ed amici, in tal modo violando il dovere di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.), non avesse intenzione di porre fine al matrimonio, e che solo la scoperta dell'infedeltà della moglie, avvenuta a fine 2021, all'esito delle risultanze della relazione investigativa effettuata da società di investigazioni private dallo stesso incaricata, ha provocato la rottura definitiva del rapporto coniugale e lo ha portato a prendere la decisione di separarsi.
La crisi familiare, pertanto, non può che derivare dalla scoperta da parte dello Pt_1 dell'infedeltà da parte della moglie che, intrattenendo una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, ha violato il dovere di fedeltà e provocato la rottura definitiva del rapporto coniugale.
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, pertanto, è fondata e merita accoglimento.
Deve, in conclusione, essere addebitata la separazione a essendo Controparte_1
stata dimostrata la violazione da parte sua del dovere di fedeltà e la riconducibilità alla stessa della rottura definitiva del vincolo coniugale.
Conseguenza dell'accoglimento della domanda di addebito a carico del resistente è il rigetto della domanda di mantenimento dalla stessa formulata.
La domanda di addebito formulata dalla resistente con la memoria integrativa del
26/7/2022, che pone il suo fondamento nell'indole aggressiva e prepotente dello Pt_1
acuita dal progredire della malattia degenerativa da cui è affetto, che avrebbe provocato il venir meno dell'affectio coniugalis, va invece rigettata in quanto non corroborata da alcun dato istruttorio.
Nel corso del giudizio, infatti, non è stata data alcuna prova delle lamentate condotte violente del ricorrente, né che tali condotte possano essere stata la causa della crisi coniugale.
Peraltro, anche i capitoli di prova orale articolati sul punto dalla difesa di parte resistente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non sono utili allo scopo, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative e irrilevanti, prive di qualunque riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, motivo per cui non sono state ammesse;
ed invero, i motivi della separazione addebitati dalla allo appaiono pretestuosi e generici e CP_1 Pt_1
comunque inidonei a porsi quale causa efficiente della crisi coniugale.
La domanda di addebito formulata dalla resistente, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto agli ulteriori provvedimenti, preliminarmente si prende atto che, nelle more del giudizio, la figlia PA ha raggiunto la maggiore età, e pertanto rispetto a lei nulla può stabilire il Tribunale relativamente ai regimi di affidamento, collocamento e visite, che vengono confermati per il figlio , stante la concorde richiesta in tal senso di entrambi Per_1
i coniugi.
Rispetto all'assegno di mantenimento per i figli da porre a carico dello costui Pt_1
ne ha chiesto la riduzione ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) adducendo di avere disdetto due contratti di locazione degli alloggi di via dei Latini per poter usufruire degli stessi, stante la necessità di ulteriore spazio per potersi muovere, e di avere affrontato importanti costi per la ristrutturazione di tali alloggi, e ciò al fine di adeguarli alle sue condizioni di disabilità; inoltre, ha dichiarato di avere bisogno di assistenza continua e quotidiana e di dovere, per tale motivo, affrontare i costi per una badante e per un fisioterapista.
Invero, dall'esame della documentazione allegata in atti, si evince che la situazione economica del ricorrente non ha subito peggioramenti rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
In particolare, lo ha un'entrata mensile di circa € 1.500,00 derivante dalla Pt_1
locazione di tre immobili di sua proprietà, come dallo stesso dichiarato nella comparsa conclusionale di replica del 7/1/2025; inoltre, percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.100,00, come risultante dalle ultime buste paga allegate (€ 330,00 circa dalla Cooperativa
“Morelli” ed € 800,00 circa dalla Cooperativa “La Traccia”), oltre che una pensione di invalidità erogatagli dall' di circa € 715,00 mensili;
infine, percepisce il 50% CP_3 dell'assegno unico universale, pari ad € 183,40 mensili.
Inoltre, nonostante abbia dichiarato di avvalersi dell'ausilio di una badante e di un fisioterapista, non è stata allegata alcuna documentazione utile a dimostrare l'entità dei costi sopportati per il pagamento di tali figure.
Pertanto, tenendo conto che non è stata fornita la prova di un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente intervenuto in corso di giudizio e valutata la situazione economica e reddituale delle parti, si conferma l'importo di € 700,00 mensili posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda restitutoria formulata dalla , infine, è da dichiararsi CP_1
inammissibile in quanto non esperibile nel presente giudizio separativo, tenendo conto che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi
(v. Cass. Civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18870).
Le spese di lite, tenendo conto della pronuncia di addebito in capo alla resistente e dell'esito complessivo del presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 3/1/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in MATERA in data 8/10/2005; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005,
Parte II, serie A, numero 222;
3) accoglie la domanda di addebito formulata dal ricorrente e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
4) rigetta le domande di addebito e di assegno di mantenimento formulate dalla resistente;
5) conferma l'ordinanza presidenziale del 25/3/2022, con la precisazione che le disposizioni relative al regime di affidamento, collocamento e visite riguardano il solo figlio minore;
Per_1
6) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla resistente;
7) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 98,00 per spese ed in € 7.616,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco