Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1491 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2019, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 settembre 2024, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), ele.tte Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bari, alla via De Rossi n. 225, presso lo studio dell'avv. Carlo
Capone che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), già titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'impresa individuale Controparte_2
( ), elett.te domiciliato in Molfetta, alla via Piazza n. 62, presso P.IVA_2 lo studio dell'avv. Leonardo Scardigno che lo rappresenta e difende con l'avv. Saverio Gadaleta come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 606/2019, pronunciata dal Tribunale di Trani il 7 marzo 2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 20 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 606/2019 del 7 marzo 2019, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Trani ha in parte accolto la domanda proposta da titolare della Controparte_1 Controparte_2
dichiarato la nullità parziale del contratto di conto corrente tra le
[...]
parti e condannato la convenuta banca a Parte_1 pagare in favore dell'attore la somma di € 59.729,84, oltre accessori e spese di lite, liquidate in € 1.064,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo, infine, le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dell'istituto di credito.
In sintesi, e per quanto rileva nel presente giudizio di gravame, il Tribunale ha: accertato la sussistenza di un rapporto di conto corrente di corrispondenza tra le parti, acceso il 26/11/1970 e chiuso il 13/07/2012, in relazione al quale l'attore ha chiesto la rideterminazione del saldo dal gennaio 1994; condotto l'esame del rapporto procedendo dal primo estratto conto disponibile, prodotto dall'attore, assumendone il “saldo zero” e operando, a mezzo del consulente tecnico, il raccordo tra i periodi documentati in presenza di lacune intermedie (mancando gli estratti dal 30/06/1998 al
30/09/1998, dal 31/12/2007 al 28/02/2008 e dal 31/03/2012 al 1/07/2012), scrutinandolo alla luce del contratto prodotto dall'istituto di credito, utilizzabile anche in malam partem, in virtù del principio di acquisizione processuale;
tenuto conto della prescrizione dell'eventuale credito restitutorio, eccepita dalla banca seppure in difetto della indicazione delle rimesse solutorie,
pag. 2/14 selezionate dal consulente tecnico nominato e distinte da quelle meramente ripristinatorie della provvista;
disatteso la domanda di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di sottoscrizione della banca;
ritenuto di escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche successivamente al 1/07/2000, per effetto della applicazione di un meccanismo di adeguamento, di cui all'art. 25, comma 3, d. lvo 342/1999.
Dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega;
dichiarato nulla la clausola che ha previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché priva di causa;
alla luce delle rilevate nullità, ha ritenuto di determinare i tassi di interesse ai sensi dell'art. 117 TUB, dal 1/1/1994 fino al 13/05/1999, allorché ha ritenuto intervenuta la loro pattuizione, escluso i versamenti solutori antecedenti al decennio prescrizionale, considerando il 14/02/2003 come momento di interruzione della prescrizione, valutando la ricorrenza di due affidamenti;
così, è emerso un saldo a credito del correntista di € 59.729,84, ampiamente diverso rispetto a quello di € 4,13, annotato nella documentazione contabile dell'istituto di credito.
***
La sentenza è stata oggetto di appello principale da parte del
[...]
Parte_1
Il ha, invece, proposto appello incidentale. CP_1
***
Con il primo motivo di gravame, l'istituto di credito ha lamentato la violazione, da parte del Tribunale, del principio dell'onere della prova, atteso che l'attore, proprio cliente, ha volutamente omesso di produrre la documentazione relativa all'intero rapporto bancario dedotto in giudizio, allegando solo gli estratti conto dal 1/01/1994, così pure scegliendo in modo arbitrario quale frazione del rapporto dedurre in giudizio.
pag. 3/14 Ciò nonostante, il primo giudice ha accolto in parte la domanda sebbene abbia dato conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che impone a chi agisce di provare la fondatezza della domanda fornendo l'estratto conto c.d. “zero”. Senza, poi, tener conto del fatto che il saldo di alcuni trimestri intermedi non è documentato ed è stata affidata la loro ricostruzione al consulente tecnico di ufficio.
Ha, quindi, contestato l'utilizzabilità dei contratti e delle lettere di credito regolanti il rapporto perché prodotti dalla CP_3
Con il secondo motivo, ha censurato Parte_1
l'errore consistente nell'affermata illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/7/2000, ai sensi dell'art. 7 della delibera
CICR del 9/02/2000, atteso che la banca ad essa si era adeguata.
Infine, con il terzo motivo, la società ha contestato la pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del correntista.
all'epoca della introduzione del giudizio titolare Controparte_1 dell'impresa individuale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale, di cui ha comunque chiesto il rigetto, proponendo, come si è anticipato, appello incidentale.
Con il primo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado CP_1
che, aderendo ad un certo orientamento giurisprudenziale, affida al giudice l'onere di individuare i versamenti solutori al fine di valutare l'eccezione di prescrizione dell'eventuale credito restitutorio sollevata dalla banca in termini generici.
Inoltre, il Tribunale ha trascurato di considerare che il conto corrente per cui è causa era affidato, ragion per cui i versamenti effettuati dal correntista hanno la funzione di ripristinare la provvista e non solutoria.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha lamentato l'omessa pronuncia di nullità dell'art. 7 del contratto di apertura del conto e, quindi,
l'omessa esclusione degli interessi passivi nel mentre ha attribuito valore pag. 4/14 negoziale all'atto del 13/05/1999 giungendo, sulla sua scorta, a ritenere pattuiti interessi, spese e c.m.s.
Alla luce dei rilievi introdotti, ha sollecitato l'integrazione della consulenza tecnica di ufficio al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente eliminando le poste applicate in forza di clausole illegittime e tenendo conto della corretta decorrenza dei termini prescrizionali.
***
Occorre rammentare che il testo dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo
149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781).
pag. 5/14 Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a
Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Il mero dissenso, non motivato, dalla motivazione spesa dal primo giudice per affermare che sulle questioni in esame si è formato il giudicato non risponde ai paramenti enunciati e comporta, sotto tale aspetto,
l'inammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, deve giudicarsi ammissibile l'impugnazione principale in quanto l'istante ha articolato le ragioni per cui la pronuncia gravata sarebbe errata in misura coerente con le ragioni dedotte dal Tribunale a sostegno del parziale accoglimento della domanda attorea.
In altri termini, la banca ha contestato il fatto che il primo giudice abbia inteso sufficientemente provata la pretesa del sulla scorta di CP_1
documentazione parziale, prodotta anche in parte da essa appellante principale.
Quindi, che non sia stato ritenuto corretto il meccanismo di adeguamento del contratto di conto corrente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Così devolvendo, in modo adeguato, le proprie doglianze al giudice di secondo grado.
***
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
È principio pacifico in giurisprudenza quello per cui in caso di contestazioni connesse ad un rapporto di conto corrente, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti pag. 6/14 temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione relativa in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. 2018/n. 31187).
La Corte di legittimità ha poi precisato che nel caso in cui sia il cliente ad agire in ripetizione in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare - avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, non potendo - per
contro
- utilizzarsi il criterio del saldo zero, che trova, invece, applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per il saldo del conto (cfr., tra le tante, Cass. 2024/n. 11735;
Cass. 2021/n. 19564; Cass. 2020/n. 23852). Evidenze che nel caso di specie difettano, non potendo semplicemente assumersi che il primo saldo sia anche esso viziato dall'applicazione di condizioni illegittime e in coerente con la distribuzione dell'onere della prova di cui si è detto (cfr. Cass.
2022/n. 35979).
Perciò, del tutto legittimamente il Tribunale ha provveduto a disporre l'accertamento del saldo del conto muovendo dal saldo a debito del correntista documentato dal primo estratto conto prodotto, non risultando affatto illegittima la deduzione in giudizio, da parte del di una CP_1
sola frazione temporale del rapporto bancario, ciò che comporta solo la conseguenza innanzi esposta, per altro pregiudizievole proprio per l'attore, che ha dovuto accettare quale punto di partenza l'esistenza di un proprio debito non avendo potuto provare che anche il primo saldo documentato si è formato attraverso l'applicazione di condizioni illegittime.
Alla luce dei principi esposti, alcuna censura può essere mossa alla sentenza gravata che, recependo sul punto le conclusioni del consulente tecnico, ha ricostruito l'andamento del conto operando un collegamento tra i pag. 7/14 periodi non documentati, per altro di esigua entità (un trimestre tra il 30/06 ed il 30/09/1998, uno tra il 31.12.2007 ed il 28/02/2008 e due tra il 31/03 ed il 1°/07/2012).
È, poi, del tutto pacifico che il giudice, per esaminare la domanda, deve tutti gli elementi di prova acquisiti, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. 2018/n. 14284; Cass. 2020/n. 23490).
Non esiste, in altri termini, nell'ordinamento alcun principio che vieta di utilizzare gli elementi di prova contro la parte che li ha prodotti. In malam partem, secondo l'espressione impiegata dalla banca.
Del tutto privo di fondamento è anche il secondo motivo di appello, con cui si duole della espunzione degli interessi Parte_1 oggetto di capitalizzazione trimestrale anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
È sufficiente osservare che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. 2020/n. 9140; Cass. 2020/n. 29420).
Come si dirà, detta pattuizione è intervenuta solo il 22 aprile 2005.
***
pag. 8/14 L'appello incidentale -perfettamente ammissibile, ai sensi dell'art. 334
c.p.c. (atteso che l'impugnazione principale tende e a mettere in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza: Cass. 2015/n. 23396)- deve essere accolto per quanto di ragione.
A seguito dell'intervento delle Sezioni Unite non può più dubitarsi che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. 2019/n. 15895, a Sezioni Unite;
Cass. 2020/n. 7013).
Per cui, l'eccezione della Banca deve ritenersi ritualmente proposta.
Va anche detto che la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista non dà luogo a specifici problemi interpretativi in relazione all'onere di allegazione dovuto dal correntista nella proposizione dell'azione di ripetizione: la questione relativa alla necessità che l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, dovesse indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, o se, invece, fosse sufficiente l'allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione di una determinata somma, è stata risolta nel secondo senso in modo esplicito da
Cass. n. 28819 del 2017, secondo cui non compete al correntista l'allegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Per stabilire, allora, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante pag. 9/14 capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del credito, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (cfr.
Cass. 2020/n. 9141; Cass. 2022/n. 18815).
Non può, infatti, dubitarsi che nel caso di specie il rapporto è stato assistito da diversi fidi, a partire dal 1/1/1998.
Tanto si evince dal fatto che lo stesso consulente tecnico ha rivenuto, nella documentazione contabile esaminata per rispondere ai quesiti, un primo affidamento di lire 500.000.000 tra il 1/1/1998 ed il 31/12/2001, quindi di €
258.229,00 fino al 31/4/2025, uno ulteriore di € 260.000,00 fino al
31/03/2011 ed uno di € 50.000,00 fino al 30/09/2012.
D'altro canto, al fine di dimostrare la sussistenza degli affidamenti non occorre la produzione di un contratto scritto.
Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sulla questione in esame, nei termini che seguono: “premesso che la configurabilità di un affidamento in conto corrente non risultante da contratto scritto è ammessa dalla prevalente giurisprudenza di merito, la doglianza è fondata. Risulta, infatti, dimostrato che la società correntista ha operato quasi costantemente con saldo passivo senza che le sia mai stato intimato il rientro o che siano state assunte altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, invece, in assenza di fido, sarebbe avvenuto).
Ed è già questo un primo rilevante elemento che induce a considerare il conto non “scoperto”, ma solo “passivo”, sull'implicito presupposto che esistesse un affidamento di fatto. Ulteriori decisivi indici sintomatici dell'esistenza di un fido di fatto sono costituiti: dalla co-stante applicazione della commissione di massimo scoperto, che notoriamente rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento (onere, invero, che non doveva essere corrisposto se il conto
pag. 10/14 corrente fosse stato non affidato); dall'applicazione di tassi di interesse e di
c.m.s. differenziati, “nei limiti del fido” ed “oltre il fido”. […] Sebbene non sia presente agli atti il documento formale di concessione fido […] è palese
[…] dalla lettura degli estratti conto e scalari l'esistenza di una continua messa a disposizione di credito: il correntista ha operato costantemente con saldo passivo […], e ciononostante la banca non ha mai intimato il rientro,
o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, continuando al contrario a dare esecuzione agli ordini della correntista. In presenza di fido di fatto (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), tutte le rimesse dovevano intendersi, nel caso di specie, prima facie eseguite a riduzione dell'utilizzato e contenute nei limiti del fido, ergo ripristinatorie, salvo prova specifica di un predeterminato limite di fido, prova che non è stata fornita dalla banca.” (cfr. Corte App. Bari, Sez. II, 21.3.22, n. 447/2022, richiamata, più di recente da Corte App. Bari, Sez. II, 2 agosto 2023, n.
1244/2023).
Pertanto, il consulente tecnico è stato incaricato di verificare la ricorrenza di rimesse solutorie, rilevanti ai fini della prescrizione, considerando il conto come affidato già dal principio del 1998 per considerare i versamenti eseguiti nel periodo di tempo considerato come meramente ripristinatori della provvista, ove contenuti nei limiti degli affidamenti.
Inoltre, nel corso del gravame, con ordinanza del 15/17 marzo 2023, al c.t.u. è stato ulteriormente affidato l'incarico computare gli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB fino al 22 aprile 2005 e tenendo conto delle variazioni introdotte dal contratto di apertura di credito del 21 marzo 2011.
Tanto perché la sentenza gravata ha accertato che il contratto di apertura del conto originario non conteneva alcuna pattuizione scritta degli interessi passivi, rispettosa del dettato dell'art. 1284 c.c., con una statuizione non gravata dall'appellante principale.
Tuttavia, ha limitato l'applicazione del c.d. tasso sostitutivo solo fino al 13 maggio 1999 allorché ha ritenuto l'intervento di una pattuizione sul punto.
pag. 11/14 In realtà, così come dedotto dal il documento della primavera del CP_1
1999 non contiene alcun accordo sulla misura degli interessi, posto che costituisce un mero estratto conto che riepiloga le condizioni applicate al rapporto dall'istituto di credito di cui, però, non vi è prova che siano state precedentemente concordate. Quanto meno, per l'appunto, con riguardo agli interessi e della c.m.s.
per cui, come premesso, al consulente è stato dato l'incarico di Pt_2
rielaborare il saldo applicando le condizioni che, invece, sono convenute con i contratti di apertura di credito del 2005 e del 2011, ove la misura degli interessi è ritualmente convenuta.
Così pure, il tecnico ha applicato a decorre dal 22 aprile 2005 la capitalizzazione degli interessi, posto che da quel momento è effettivamente intervenuto l'adeguamento alle prescrizioni impartite dal CICR, con la stipulazione di un apposito accordo tra le parti.
Inoltre, sono stati del tutto rimossi gli effetti della applicazione della c.m.s., clausola che il primo giudice ha ritenuto nulla perché priva causa fino al 1999 -anche in tal caso con motivazione non attaccata dall'appellante principale- nel mentre per il periodo successivo ha tenuto conto di quella pattuita o di quella migliorativa applicata dalla mentre, in realtà, CP_4
come accennato il documento del 13 maggio 1999 non contiene alcuna pattuizione e, comunque, al pari del contratto del 22 aprile 2005 non può affatto giustificare l'applicazione della clausola al contratto, attesa la sua evidente nullità, posto che è del tutto omessa la descrizione del meccanismo della commissione, indicata solo genericamente nella sua misura percentuale e senza alcuna specificazione relative alle modalità di applicazione.
Operando nel rispetto delle coordinate postegli, il c.t.u. ha rideterminato il saldo del conto accertando un saldo a favore del di € 145.637,33. CP_1
In merito, ha risposto puntualmente alle osservazioni formulate dal consulente dell'istituto di credito, non corrette perché, come già innanzi precisato, il contratto del 1970 non contiene alcuna pattuizione degli pag. 12/14 interessi (e la circostanza, già posta a fondamento della sentenza impugnata, non è stata gravata dalla banca) e l'apertura di credito a decorrere dal 1998 è
[... emersa dai conti scalare e, quindi, dalle scritture del Monte dei Paschi
Parte_1
Alla luce di tanto, la sentenza del Tribunale di Trani deve essere oggetto di parziale riforma e l'appellante principale deve essere condannato a pagare all'appellante incidentale il saldo così come rideterminato.
L'accoglimento parziale dell'appello incidentale comporta la liquidazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza, in applicazione dello scaglione relativo al valore della lite ricavato dal decisum, così come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui parametri del d.m.
147/2022. Quelle del giudizio di primo grado restano regolate dalla sentenza gravata, perché congrue, anche alla luce dei parametri aggiornati e perché, comunque, il valore della causa cade pur sempre nel medesimo scaglione.
Il rigetto dell'appello principale comporta per la società l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 606/2019 del 7 marzo Parte_1
2019, pronunciata dal Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la banca al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
pag. 13/14 della somma di € 145.637,33, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al soddisfo;
• Condanna la banca alla rifusione delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 1.138,00 per spese ed € 14.317,00 per
[...]
compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della banca
[...]
Parte_1
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 8 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RI Filippo LABELLARTE
pag. 14/14