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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1930/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI BERGOMI GABRIELE e dell'avv. VITTORI ANTISARI LUCA
( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA GUERRAZZI 18 BOLOGNA;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV VITTORI ANTISARI VIA GUERRAZZI 18
BOLOGNApresso il difensore avv. FERRARI BERGOMI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BASSI SIMONE e dell'avv. ARPINATI SIMONA ( ) VIALE V. C.F._2
RANDI N. 37 48121 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIALE V. RANDI N. 37
48121 RAVENNApresso il difensore avv. BASSI SIMONE
APPELLATO
In punto a: impugnazione del lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 5/2019.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna- Sezione specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e\o dell'esecuzione del lodo impugnato ricorrendo i gravi motivi di cui in premessa, previe, altresì, le declaratorie del caso
e di rito, Dichiarare nullo, per i motivi tutti sopra esposti, il lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n.
5/2019, e nel merito: - ai sensi degli articoli 2479 ter c.c. e a quelli ivi richiamati, dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'annullamento e/o la nullità, o come meglio, della delibera dell'assemblea del 08.10.19 dei soci di , con sede in Ravenna, Controparte_3
Via Darsena San Vitale SNC, C.F. e partita IVA , indirizzo di posta elettronica P.IVA_2
certificata in persona del liquidatore legale rappresentante pro Email_1
tempore Sig. , C.F. , con ogni conseguente e Controparte_4 CodiceFiscale_3 opportuna disposizione per l'attuazione dell'emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese;
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento arbitrale.
Per ora IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE Controparte_3
GIUDIZIALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie di rito, ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione respinta e disattesa, con ordinanza motivata e/o con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, - in via principale respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. e/o per violazione dell'art. 829 c.p.c. ed anche perché infondato in fatto ed in diritto il gravame ex adverso proposto avverso il Lodo Arbitrale reso c/o la CCIAA di Ravenna dall'Arbitro Unico nel procedimento arbitrale n. 5/2019 promosso da
contro
Controparte_1
oggi in liquidazione, reso esecutivo con provvedimento del Tribunale di CP_3
Ravenna in data 26.07.2021 e per l'effetto confermare in toto il Lodo arbitrale impugnato;
-in via subordinata e rescissoria e quindi anche nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, respingere ogni contraria domanda avverso la delibera dei soci di del 08.10.2019 e per l'effetto confermane la validità ed CP_2
efficacia; -in ogni caso, rigettare e domande tutte proposte da anche nel merito CP_1
perché infondati in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese e
pagina 2 di 10 compensi del presente giudizio e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, provare e produrre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Contr 1. Con domanda datata 5.12.19 (breviter, anche Controparte_1
promuoveva avanti la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna il procedimento di arbitrato rubricato al n. 5/2019, nei confronti di ora Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
(nel prosieguo anche solo , al fine di ottenere l'annullamento, sia per
[...] CP_3
carenza di quorum costitutivo, sia per inapplicabilità dell'art. 10 dello statuto sociale, della delibera assembleare adottata in data 8.10.2019 dai soci della società resistente Controparte_3
2. Si costituiva in giudizio e, per quanto d'interesse, deduceva che: CP_2
- l a ricorrente in data 11.10.2019 riceveva, tramite raccomandata r.r., la comunicazione del verbale di delibera assembleare del 8.10.2019, ove si decretava l'esclusione del socio CP_1 per violazione dell'art.10 dello statuto;
[...]
- detta clausola prevedeva, oltre all'attività concorrenziale quale causa di esclusione, anche la non computabilità nei quorum, sia costitutivo, sia deliberativo, del socio escluso;
- la stessa norma prevedeva, altresì, il termine di giorni 30, sia per l'acquisto di efficacia della delibera, sia per l'impugnazione della stessa;
- pertanto, essendo stata la domanda di arbitrato depositata in data 12.12.2019 e comunicata al
Contr resistente il 18.12.2019, era incorsa nella decadenza dal diritto di impugnare la delibera;
- in tal senso deponeva, non solo l'art. 2287 c.c., applicabile analogicamente alle società di persone, ma anche il provvedimento del Tribunale delle Imprese di Bologna, reso nel giudizio cautelare n. 20685/20 19 R.G.;
- conseguentemente, divenuta stabile la delibera per intempestiva impugnativa, doveva accertarsi la mancanza di legittimazione ad impugnare la delibera sociale;
- le attività concorrenziali dovevano collocarsi temporalmente al 15.05.2019, allorquando la società LN Sea Terminal S.r.l. diveniva socia unica della ricorrente, per cui l'art. 10 dello statuto sociale risultava in ogni caso applicabile al caso di specie;
- che dette attività dovevano ritenersi sussistenti, in quanto non contestate e risultanti dalla corrispondenza intercorsa in data 25.07.2018 e 08.06.2018.
3. Dichiarata chiusa la fase di istruzione, l'Arbitro invitava le parti a precisare i quesiti, fissando l'udienza di discussione finale, e assegnando termine per il deposito di memorie.
pagina 3 di 10 4. Le parti provvedevano al deposito dei rispettivi atti difensivi, e parte ricorrente deduceva, tra le altre cose, che il termine per impugnare la delibera non era quello di 30 giorni, bensì quello di giorni 90 ex art. 2479 ter c.c.
4.1. Sosteneva altresì, ai fini della determinazione del quorum costitutivo, che l'art. 10 dello statuto avrebbe dovuto trovare applicazione solo con riferimento al quorum deliberativo;
mentre, invece, ai fini del raggiungimento di quello costitutivo, occorreva far riferimento alla previsione di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale, il quale, per la validità della costituzione dell'assemblea, richiedeva la presenza dell'80% del capitale sociale.
4.2. Dava, infine atto che in data 20.08.2020 era intervenuta l'ordinanza di accoglimento in sede di reclamo circa la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività della delibera in oggetto, a fondamento della quale era stato ritenuto che il termine per impugnare la delibera non era quello di 30 giorni, bensì quello di giorni 90 ex art. 2479 ter c.c. La medesima ordinanza rilevava altresì il difetto del quorum costitutivo dell'assemblea, stante la previsione statutaria all'art. 19, secondo cui “L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci Contr che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale, laddove titolare del 33,3% delle quote, non era presente all'assemblea deliberativa dell'esclusione di cui trattasi.
5. L'Arbitro, a scioglimento della riserva assunta in esito all' esperimento del contraddittorio sulle questioni oggetto del contendere, depositava il lodo sottoscritto in data 13/05/2021, e Contr rigettava le domande di
6. Preliminarmente l'Arbitro respingeva l'eccezione in punto alla insussistenza della Contr legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in capo alla società osservando che, nell'ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante la delibera possa subire un ripristino giudiziale di detta qualità, non può addursi come causa del difetto di legittimazione un fatto oggetto del procedimento giudiziale stesso. Contr
7. Nel merito, l'Arbitro respingeva le domande formulate da sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
8. L'arbitro, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (e, in particolare, dell'obbligo di indagare l'intenzione dei contraenti al momento della sottoscrizione, e del principio di conservazione del contratto, secondo cui, le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
Contr avrebbero alcuno), riteneva, da un lato, che fosse decaduta dal diritto di impugnare la delibera, dall'altro lato, riteneva validamente raggiunto il quorum costitutivo per l'adozione della delibera impugnata.
pagina 4 di 10 9. Nello specifico, l'arbitro, valutata la portata dell'art. 10 dello statuto sociale (a mente del quale
“l'esclusione del socio è stabilita con decisione adottata a maggioranza assoluta del capitate sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi 30 (trenta giorni) dalla data della comunicazione mediante raccomandata r.r. al socio escluso”), riteneva che il richiamo dell'art. 10 dello Statuto
Sociale al termine di giorni trenta fosse riferito non solo al termine di efficacia della delibera, bensì anche a quello decadenziale per l'impugnativa, peraltro previsto dall'art. 2287 c.c., a cui le parti avrebbero fatto presumibilmente comune riferimento. Pertanto, Contr stabiliva che l'impugnazione, proposta da oltre il termine dell'1.10.2019, doveva ritenersi tardiva.
10. In aderenza ai criteri interpretativi richiamati, l'Arbitro riteneva, poi, che i quorum costitutivi e deliberativi fossero stati nel caso di specie rispettati, giacché l'intenzione dei contraenti di escludere dal voto il socio in conflitto d'interessi di cui alla clausola n. 10 riguardava, sia il quorum costitutivo, sia quello deliberativo, onde evitare che l'organo deliberativo sociale, non raggiungendo le maggioranze costitutive e deliberative previste (atteso che la compagine sociale risultava composta da tre soci, ognuno titolare del 33.33% del capitale sociale), si trovasse in una situazione di stallo.
11. Quanto, poi, ai motivi dell'esclusione, l'Arbitro evidenziava come di tali motivi nella delibera di esclusione del socio si fosse compiutamente dato atto, senza ricevere di fatto convincenti contestazioni ex art. 115 c.p.c. del contegno concorrenziale.
11.1. Rilevava, inoltre che nessuna contestazione specifica era stata svolta in riferimento al contenuto della corrispondenza intercorsa in data 25.07.20 18 e 08.06.20 18 in cui si denunciava la concorrenzialità.
11.2. Evidenziava poi che non vi fosse stata un'effettiva contestazione del documento n. 15 prodotto dal con cui, pertanto, doveva ritenersi dimostrato l'inadempimento ai Controparte_3
patti sociali della società LTN.
11.3. Infine, essendo le attività concorrenziali successive alla predisposizione della clausola statutaria di cui all'art. 10, riteneva che a nulla rilevano le argomentazioni circa l'irretroattività del divieto.
12. Avverso tale decisione, proponeva impugnazione, Controparte_1 deducendo la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c. (in riferimento all'art. 823 n.
5 c.p.c.), dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., e dell'art. 829 co. 3 c.p.c., inteso nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., come pagina 5 di 10 ammesso dall'art. 36 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5, e chiedendo dichiararsi la nullità del lodo e nel merito pronunciarsi l'annullamento e/o la nullità della delibera dell'assemblea del
08.10.19.
13. Si costituiva in giudizio , chiedendo: in via principale, di respingere, CP_2
l'impugnazione avversaria, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. e/o per violazione dell'art. 829 c.p.c., nonché infondata;
in via subordinata e rescissoria, di confermare la validità ed efficacia della delibera impugnata.
14. Interrotto il processo, a seguito della sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Ravenna, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , riassumeva CP_2 CP_1
il procedimento nei confronti di , che Controparte_5
tuttavia non si costituiva.
15. Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
16. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione ex art. 303
c.p.c., deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
GIUDIZIALE.
17. Tanto premesso, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnazione, nonché la sua fondatezza nei termini appresso precisati.
18. L'impugnazione è ammissibile.
Trattasi d'impugnazione di lodo arbitrale, reso in materia societaria, con la quale viene dedotta la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare.
L'ammissibilità dell'impugnazione si fonda, dunque, sull'art. 36 d.lgs n. 5/2003 (disposizione vigente al tempo sia dell'instaurazione dell'arbitrato sia della proposizione dell'impugnazione), secondo il quale “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, (ora terzo comma) del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”.
In sostanza, l'ammissibilità è dovuta al fatto che il lodo arbitrale societario de quo ha ad oggetto la validità di delibere assembleari e dunque esso è impugnabile “anche a norma dell'articolo 829, secondo comma (ora terzo comma), del Codice di procedura civile” cioè per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
pagina 6 di 10 19. La impugnazione è, poi, fondata, quanto ai motivi di nullità dedotti al p.to 6 e 7 dell'atto citazione, relativi, rispettivamente, al termine per impugnare la delibera assembleare dell'8/10/2019, e al quorum costitutivo necessario ai fini della validità della delibera oggetto di censura. Contr
20. Con riferimento al termine per l'impugnazione della delibera, censura la parte del lodo in cui, invocando gli artt. 1362 c.c. e ss., l'Arbitro ha ritenuto che il richiamo dell'art. 10 dello
Statuto Sociale al termine di giorni trenta fosse riferito non solo al termine di efficacia della delibera, bensì anche a quello decadenziale per l'impugnativa, in analogia a quanto previsto dall'art. 2287 c.c., cui l'arbitro presume abbiano fatto comune riferimento le parti.
21. La censura è fondata.
21.1. La clausola statutaria poc'anzi richiamata nulla dispone relativamente al termine per impugnare la delibera di esclusione, limitandosi a prevedere l'efficacia differita della stessa, in contrapposizione alla regola generale della efficacia immediata delle delibere delle srl.
21.2 In assenza di espressa previsione statutaria sul punto, il termine per l'impugnazione della delibera non può che coincidere con quello di novanta giorni dalla comunicazione previsto per le società di capitali (arg. ex. artt. 2377 e 2479 ter c.c.).
21.3. Diversamente, non si comprenderebbe perché, riproposto pedissequamente quanto dettato dall'art. 2287 c.c. relativamente al differimento dell'efficacia della delibera espulsiva, le parti non abbiano fatto altrettanto con riferimento al termine per impugnare contemplato nella medesima disposizione di legge.
21.4 Si osserva ancora che, lungi dal non attribuire alla disposizione statutaria in esame alcun effetto, detta conclusione ha il pregio di valorizzare la volontà dei soci che, come sopra evidenziato, hanno solo inteso derogare alla regola generale della efficacia immediata delle delibere delle srl.
21.5 Di conseguenza, l'arbitro non ha correttamente applicato e, dunque, ha violato sia le norme in tema di interpretazione dello statuto sociale di cui agli artt. 1362 e ss, sia gli artt. 2377 e 2479 ter c.c., pacificamente ritenuti applicabili dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla fattispecie del tipo che ci occupa.
21.6 Ciò posto, si osserva che la comunicazione del verbale assembleare dell'8.10.2019, con cui
è stata deliberata l'esclusione del socio per violazione dell'art. 10 dello statuto sociale, è stata ricevuta tramite raccomandata r.r. l'11.10.2019. Pertanto, il termine decadenziale sarebbe venuto a scadere il giorno 09.01.2020 (oppure il giorno 6 gennaio 2020, laddove si prenda come dies a quo la data della deliberazione).
pagina 7 di 10 21.7 Rilevato che la domanda di arbitrato è stata depositata in data 12.12.2019, e comunicata alla resistente il 18.12.2019, l'impugnazione è certamente tempestiva (lo è comunque, anche laddove si prenda come dies a quo la data della deliberazione).
22. Per quanto riguarda l'invalidità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum Contr costitutivo dell'assemblea, lamenta la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., richiamati dall'arbitro per affermare che l'intenzione dei contraenti di escludere il voto del socio in conflitto di interessi di cui alla clausola 10 dello statuto riguarderebbe sia il quorum costitutivo che quello deliberativo.
23. Il motivo è fondato.
24. L'art. 10 dello statuto, nel prevedere che “l'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata
a maggioranza assoluta del capitale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta”, ha inteso stabilire una deroga unicamente in relazione all'“ordinario” quorum deliberativo richiesto dall'art. 19 dello statuto stesso per la costituzione delle assemblee ordinarie (pari all'75% del capitale sociale), e non anche a quello costitutivo fissato nella misura del 80% del capitale.
25. La corretta interpretazione delle clausole suddette induce a ritenere che la deroga, espressamente operata dall'art. 10 con riferimento al quorum deliberativo indicato dall'art. 19 dello statuto, non debba essere estesa anche alla previsione contenuta nella clausola generale in tema di quorum costitutivo, in assenza di significativi elementi interpretativi in tal senso.
Pertanto, nessuna disposizione presente nello statuto consente di ritenere che, nel caso di delibera di esclusione del socio, il quorum costitutivo e quello deliberativo siano i medesimi.
Né può valere in senso contrario la circostanza valorizzata dall'arbitro per cui all'epoca dell'adozione della delibera impugnata la compagine sociale fosse composta da tre soci, ognuno rappresentativo del 33,33% del capitale: le norme dello statuto, infatti, devono essere suscettibili di trovare la medesima applicazione anche nel caso in cui mutino i contingenti assetti societari.
Ed invero, si osserva, come correttamente evidenziato da LN, che “lo statuto è un atto collettivo, destinato a disciplinare rapporti futuri anche a valere nei confronti di eventuali nuovi soci. Non è inconsueto che i soci di srl. che lo approvano creino meccanismi deliberativi che prevedano un'unanimità di fatto, così aggirando nella sostanza il principio maggioritario, ritenuto derogabile. E tali meccanismi sono considerati leciti, proprio perché transeunti.
Questi stessi soci, a completamento di tale assetto, non è difficile che poi prevedano
pagina 8 di 10 l'esclusione, assettandola in modo da renderla operante concretamente solo nella prospettiva dell'ingresso di nuovi soci e quindi così blindando “allo stato” la loro partecipazione”.
Dunque, anche sotto tale profilo, l'interpretazione a cui si è giunti non rende la disposizione in commento priva di alcun effetto, ma si limita, rispettandola, all'attuazione della volontà dei soci a disciplinare la fattispecie di cui trattasi, entro, e non oltre, il perimetro dagli stessi tracciato mediante la formulazione delle clausole statuarie esaminate.
26. In conclusione, l'interpretazione corretta e aderente sia al dettato letterale emergente dalle clausole statutarie, sia all'intenzione delle parti, impone di ritenere che, nel caso di delibera di esclusione del socio, l'assemblea sia validamente costituita, ai sensi degli artt. 10 e 19 dello statuto, laddove partecipi l'80% del capitale.
Tuttavia, la delibera impugnata è stata adottata in un'assemblea in cui era presente solo il
66,66% del capitale sociale, dunque, detta assemblea non può ritenersi validamente costituita e, di conseguenza, la relativa delibera deve intendersi nulla.
27. L'accoglimento del motivo assorbe l'esame degli ulteriori mezzi d'impugnazione.
28. Deve, in primo luogo, ai sensi dell'art. 830 primo comma c.p.c., pronunciarsi la nullità del lodo, per tutte le considerazioni sopra svolte.
29. Deve, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 830 secondo comma c.p.c., farsi luogo alla pronuncia di carattere rescissorio, in quanto il lodo viene annullato per i motivi di cui all'art. 829 terzo comma c.p.c. (violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia) e non risulta che le parti abbiano diversamente stabilito nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della delibera assembleare de qua e devono altresì ordinarsi le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.
30. La contumacia della liquidazione giudiziale di giustifica la integrale compensazione CP_3
del presente giudizio e di quello arbitrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'impugnazione avverso il lodo arbitrale, emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 5/2019 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
- dichiara la nullità della delibera di esclusione di , assunta Controparte_1
pagina 9 di 10 in data 08.10.19 dall'assemblea dei soci di ora Controparte_3 Parte_1
e ordina le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle
[...]
Imprese;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio e di quello arbitrale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 15/04/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1930/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI BERGOMI GABRIELE e dell'avv. VITTORI ANTISARI LUCA
( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA GUERRAZZI 18 BOLOGNA;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV VITTORI ANTISARI VIA GUERRAZZI 18
BOLOGNApresso il difensore avv. FERRARI BERGOMI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BASSI SIMONE e dell'avv. ARPINATI SIMONA ( ) VIALE V. C.F._2
RANDI N. 37 48121 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIALE V. RANDI N. 37
48121 RAVENNApresso il difensore avv. BASSI SIMONE
APPELLATO
In punto a: impugnazione del lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 5/2019.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna- Sezione specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e\o dell'esecuzione del lodo impugnato ricorrendo i gravi motivi di cui in premessa, previe, altresì, le declaratorie del caso
e di rito, Dichiarare nullo, per i motivi tutti sopra esposti, il lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n.
5/2019, e nel merito: - ai sensi degli articoli 2479 ter c.c. e a quelli ivi richiamati, dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'annullamento e/o la nullità, o come meglio, della delibera dell'assemblea del 08.10.19 dei soci di , con sede in Ravenna, Controparte_3
Via Darsena San Vitale SNC, C.F. e partita IVA , indirizzo di posta elettronica P.IVA_2
certificata in persona del liquidatore legale rappresentante pro Email_1
tempore Sig. , C.F. , con ogni conseguente e Controparte_4 CodiceFiscale_3 opportuna disposizione per l'attuazione dell'emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese;
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento arbitrale.
Per ora IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE Controparte_3
GIUDIZIALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie di rito, ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione respinta e disattesa, con ordinanza motivata e/o con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, - in via principale respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. e/o per violazione dell'art. 829 c.p.c. ed anche perché infondato in fatto ed in diritto il gravame ex adverso proposto avverso il Lodo Arbitrale reso c/o la CCIAA di Ravenna dall'Arbitro Unico nel procedimento arbitrale n. 5/2019 promosso da
contro
Controparte_1
oggi in liquidazione, reso esecutivo con provvedimento del Tribunale di CP_3
Ravenna in data 26.07.2021 e per l'effetto confermare in toto il Lodo arbitrale impugnato;
-in via subordinata e rescissoria e quindi anche nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, respingere ogni contraria domanda avverso la delibera dei soci di del 08.10.2019 e per l'effetto confermane la validità ed CP_2
efficacia; -in ogni caso, rigettare e domande tutte proposte da anche nel merito CP_1
perché infondati in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese e
pagina 2 di 10 compensi del presente giudizio e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, provare e produrre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Contr 1. Con domanda datata 5.12.19 (breviter, anche Controparte_1
promuoveva avanti la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna il procedimento di arbitrato rubricato al n. 5/2019, nei confronti di ora Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
(nel prosieguo anche solo , al fine di ottenere l'annullamento, sia per
[...] CP_3
carenza di quorum costitutivo, sia per inapplicabilità dell'art. 10 dello statuto sociale, della delibera assembleare adottata in data 8.10.2019 dai soci della società resistente Controparte_3
2. Si costituiva in giudizio e, per quanto d'interesse, deduceva che: CP_2
- l a ricorrente in data 11.10.2019 riceveva, tramite raccomandata r.r., la comunicazione del verbale di delibera assembleare del 8.10.2019, ove si decretava l'esclusione del socio CP_1 per violazione dell'art.10 dello statuto;
[...]
- detta clausola prevedeva, oltre all'attività concorrenziale quale causa di esclusione, anche la non computabilità nei quorum, sia costitutivo, sia deliberativo, del socio escluso;
- la stessa norma prevedeva, altresì, il termine di giorni 30, sia per l'acquisto di efficacia della delibera, sia per l'impugnazione della stessa;
- pertanto, essendo stata la domanda di arbitrato depositata in data 12.12.2019 e comunicata al
Contr resistente il 18.12.2019, era incorsa nella decadenza dal diritto di impugnare la delibera;
- in tal senso deponeva, non solo l'art. 2287 c.c., applicabile analogicamente alle società di persone, ma anche il provvedimento del Tribunale delle Imprese di Bologna, reso nel giudizio cautelare n. 20685/20 19 R.G.;
- conseguentemente, divenuta stabile la delibera per intempestiva impugnativa, doveva accertarsi la mancanza di legittimazione ad impugnare la delibera sociale;
- le attività concorrenziali dovevano collocarsi temporalmente al 15.05.2019, allorquando la società LN Sea Terminal S.r.l. diveniva socia unica della ricorrente, per cui l'art. 10 dello statuto sociale risultava in ogni caso applicabile al caso di specie;
- che dette attività dovevano ritenersi sussistenti, in quanto non contestate e risultanti dalla corrispondenza intercorsa in data 25.07.2018 e 08.06.2018.
3. Dichiarata chiusa la fase di istruzione, l'Arbitro invitava le parti a precisare i quesiti, fissando l'udienza di discussione finale, e assegnando termine per il deposito di memorie.
pagina 3 di 10 4. Le parti provvedevano al deposito dei rispettivi atti difensivi, e parte ricorrente deduceva, tra le altre cose, che il termine per impugnare la delibera non era quello di 30 giorni, bensì quello di giorni 90 ex art. 2479 ter c.c.
4.1. Sosteneva altresì, ai fini della determinazione del quorum costitutivo, che l'art. 10 dello statuto avrebbe dovuto trovare applicazione solo con riferimento al quorum deliberativo;
mentre, invece, ai fini del raggiungimento di quello costitutivo, occorreva far riferimento alla previsione di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale, il quale, per la validità della costituzione dell'assemblea, richiedeva la presenza dell'80% del capitale sociale.
4.2. Dava, infine atto che in data 20.08.2020 era intervenuta l'ordinanza di accoglimento in sede di reclamo circa la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività della delibera in oggetto, a fondamento della quale era stato ritenuto che il termine per impugnare la delibera non era quello di 30 giorni, bensì quello di giorni 90 ex art. 2479 ter c.c. La medesima ordinanza rilevava altresì il difetto del quorum costitutivo dell'assemblea, stante la previsione statutaria all'art. 19, secondo cui “L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci Contr che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale, laddove titolare del 33,3% delle quote, non era presente all'assemblea deliberativa dell'esclusione di cui trattasi.
5. L'Arbitro, a scioglimento della riserva assunta in esito all' esperimento del contraddittorio sulle questioni oggetto del contendere, depositava il lodo sottoscritto in data 13/05/2021, e Contr rigettava le domande di
6. Preliminarmente l'Arbitro respingeva l'eccezione in punto alla insussistenza della Contr legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in capo alla società osservando che, nell'ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante la delibera possa subire un ripristino giudiziale di detta qualità, non può addursi come causa del difetto di legittimazione un fatto oggetto del procedimento giudiziale stesso. Contr
7. Nel merito, l'Arbitro respingeva le domande formulate da sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
8. L'arbitro, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (e, in particolare, dell'obbligo di indagare l'intenzione dei contraenti al momento della sottoscrizione, e del principio di conservazione del contratto, secondo cui, le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
Contr avrebbero alcuno), riteneva, da un lato, che fosse decaduta dal diritto di impugnare la delibera, dall'altro lato, riteneva validamente raggiunto il quorum costitutivo per l'adozione della delibera impugnata.
pagina 4 di 10 9. Nello specifico, l'arbitro, valutata la portata dell'art. 10 dello statuto sociale (a mente del quale
“l'esclusione del socio è stabilita con decisione adottata a maggioranza assoluta del capitate sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi 30 (trenta giorni) dalla data della comunicazione mediante raccomandata r.r. al socio escluso”), riteneva che il richiamo dell'art. 10 dello Statuto
Sociale al termine di giorni trenta fosse riferito non solo al termine di efficacia della delibera, bensì anche a quello decadenziale per l'impugnativa, peraltro previsto dall'art. 2287 c.c., a cui le parti avrebbero fatto presumibilmente comune riferimento. Pertanto, Contr stabiliva che l'impugnazione, proposta da oltre il termine dell'1.10.2019, doveva ritenersi tardiva.
10. In aderenza ai criteri interpretativi richiamati, l'Arbitro riteneva, poi, che i quorum costitutivi e deliberativi fossero stati nel caso di specie rispettati, giacché l'intenzione dei contraenti di escludere dal voto il socio in conflitto d'interessi di cui alla clausola n. 10 riguardava, sia il quorum costitutivo, sia quello deliberativo, onde evitare che l'organo deliberativo sociale, non raggiungendo le maggioranze costitutive e deliberative previste (atteso che la compagine sociale risultava composta da tre soci, ognuno titolare del 33.33% del capitale sociale), si trovasse in una situazione di stallo.
11. Quanto, poi, ai motivi dell'esclusione, l'Arbitro evidenziava come di tali motivi nella delibera di esclusione del socio si fosse compiutamente dato atto, senza ricevere di fatto convincenti contestazioni ex art. 115 c.p.c. del contegno concorrenziale.
11.1. Rilevava, inoltre che nessuna contestazione specifica era stata svolta in riferimento al contenuto della corrispondenza intercorsa in data 25.07.20 18 e 08.06.20 18 in cui si denunciava la concorrenzialità.
11.2. Evidenziava poi che non vi fosse stata un'effettiva contestazione del documento n. 15 prodotto dal con cui, pertanto, doveva ritenersi dimostrato l'inadempimento ai Controparte_3
patti sociali della società LTN.
11.3. Infine, essendo le attività concorrenziali successive alla predisposizione della clausola statutaria di cui all'art. 10, riteneva che a nulla rilevano le argomentazioni circa l'irretroattività del divieto.
12. Avverso tale decisione, proponeva impugnazione, Controparte_1 deducendo la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c. (in riferimento all'art. 823 n.
5 c.p.c.), dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., e dell'art. 829 co. 3 c.p.c., inteso nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., come pagina 5 di 10 ammesso dall'art. 36 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5, e chiedendo dichiararsi la nullità del lodo e nel merito pronunciarsi l'annullamento e/o la nullità della delibera dell'assemblea del
08.10.19.
13. Si costituiva in giudizio , chiedendo: in via principale, di respingere, CP_2
l'impugnazione avversaria, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. e/o per violazione dell'art. 829 c.p.c., nonché infondata;
in via subordinata e rescissoria, di confermare la validità ed efficacia della delibera impugnata.
14. Interrotto il processo, a seguito della sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Ravenna, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , riassumeva CP_2 CP_1
il procedimento nei confronti di , che Controparte_5
tuttavia non si costituiva.
15. Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
16. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione ex art. 303
c.p.c., deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
GIUDIZIALE.
17. Tanto premesso, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnazione, nonché la sua fondatezza nei termini appresso precisati.
18. L'impugnazione è ammissibile.
Trattasi d'impugnazione di lodo arbitrale, reso in materia societaria, con la quale viene dedotta la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare.
L'ammissibilità dell'impugnazione si fonda, dunque, sull'art. 36 d.lgs n. 5/2003 (disposizione vigente al tempo sia dell'instaurazione dell'arbitrato sia della proposizione dell'impugnazione), secondo il quale “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, (ora terzo comma) del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”.
In sostanza, l'ammissibilità è dovuta al fatto che il lodo arbitrale societario de quo ha ad oggetto la validità di delibere assembleari e dunque esso è impugnabile “anche a norma dell'articolo 829, secondo comma (ora terzo comma), del Codice di procedura civile” cioè per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
pagina 6 di 10 19. La impugnazione è, poi, fondata, quanto ai motivi di nullità dedotti al p.to 6 e 7 dell'atto citazione, relativi, rispettivamente, al termine per impugnare la delibera assembleare dell'8/10/2019, e al quorum costitutivo necessario ai fini della validità della delibera oggetto di censura. Contr
20. Con riferimento al termine per l'impugnazione della delibera, censura la parte del lodo in cui, invocando gli artt. 1362 c.c. e ss., l'Arbitro ha ritenuto che il richiamo dell'art. 10 dello
Statuto Sociale al termine di giorni trenta fosse riferito non solo al termine di efficacia della delibera, bensì anche a quello decadenziale per l'impugnativa, in analogia a quanto previsto dall'art. 2287 c.c., cui l'arbitro presume abbiano fatto comune riferimento le parti.
21. La censura è fondata.
21.1. La clausola statutaria poc'anzi richiamata nulla dispone relativamente al termine per impugnare la delibera di esclusione, limitandosi a prevedere l'efficacia differita della stessa, in contrapposizione alla regola generale della efficacia immediata delle delibere delle srl.
21.2 In assenza di espressa previsione statutaria sul punto, il termine per l'impugnazione della delibera non può che coincidere con quello di novanta giorni dalla comunicazione previsto per le società di capitali (arg. ex. artt. 2377 e 2479 ter c.c.).
21.3. Diversamente, non si comprenderebbe perché, riproposto pedissequamente quanto dettato dall'art. 2287 c.c. relativamente al differimento dell'efficacia della delibera espulsiva, le parti non abbiano fatto altrettanto con riferimento al termine per impugnare contemplato nella medesima disposizione di legge.
21.4 Si osserva ancora che, lungi dal non attribuire alla disposizione statutaria in esame alcun effetto, detta conclusione ha il pregio di valorizzare la volontà dei soci che, come sopra evidenziato, hanno solo inteso derogare alla regola generale della efficacia immediata delle delibere delle srl.
21.5 Di conseguenza, l'arbitro non ha correttamente applicato e, dunque, ha violato sia le norme in tema di interpretazione dello statuto sociale di cui agli artt. 1362 e ss, sia gli artt. 2377 e 2479 ter c.c., pacificamente ritenuti applicabili dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla fattispecie del tipo che ci occupa.
21.6 Ciò posto, si osserva che la comunicazione del verbale assembleare dell'8.10.2019, con cui
è stata deliberata l'esclusione del socio per violazione dell'art. 10 dello statuto sociale, è stata ricevuta tramite raccomandata r.r. l'11.10.2019. Pertanto, il termine decadenziale sarebbe venuto a scadere il giorno 09.01.2020 (oppure il giorno 6 gennaio 2020, laddove si prenda come dies a quo la data della deliberazione).
pagina 7 di 10 21.7 Rilevato che la domanda di arbitrato è stata depositata in data 12.12.2019, e comunicata alla resistente il 18.12.2019, l'impugnazione è certamente tempestiva (lo è comunque, anche laddove si prenda come dies a quo la data della deliberazione).
22. Per quanto riguarda l'invalidità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum Contr costitutivo dell'assemblea, lamenta la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., richiamati dall'arbitro per affermare che l'intenzione dei contraenti di escludere il voto del socio in conflitto di interessi di cui alla clausola 10 dello statuto riguarderebbe sia il quorum costitutivo che quello deliberativo.
23. Il motivo è fondato.
24. L'art. 10 dello statuto, nel prevedere che “l'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata
a maggioranza assoluta del capitale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta”, ha inteso stabilire una deroga unicamente in relazione all'“ordinario” quorum deliberativo richiesto dall'art. 19 dello statuto stesso per la costituzione delle assemblee ordinarie (pari all'75% del capitale sociale), e non anche a quello costitutivo fissato nella misura del 80% del capitale.
25. La corretta interpretazione delle clausole suddette induce a ritenere che la deroga, espressamente operata dall'art. 10 con riferimento al quorum deliberativo indicato dall'art. 19 dello statuto, non debba essere estesa anche alla previsione contenuta nella clausola generale in tema di quorum costitutivo, in assenza di significativi elementi interpretativi in tal senso.
Pertanto, nessuna disposizione presente nello statuto consente di ritenere che, nel caso di delibera di esclusione del socio, il quorum costitutivo e quello deliberativo siano i medesimi.
Né può valere in senso contrario la circostanza valorizzata dall'arbitro per cui all'epoca dell'adozione della delibera impugnata la compagine sociale fosse composta da tre soci, ognuno rappresentativo del 33,33% del capitale: le norme dello statuto, infatti, devono essere suscettibili di trovare la medesima applicazione anche nel caso in cui mutino i contingenti assetti societari.
Ed invero, si osserva, come correttamente evidenziato da LN, che “lo statuto è un atto collettivo, destinato a disciplinare rapporti futuri anche a valere nei confronti di eventuali nuovi soci. Non è inconsueto che i soci di srl. che lo approvano creino meccanismi deliberativi che prevedano un'unanimità di fatto, così aggirando nella sostanza il principio maggioritario, ritenuto derogabile. E tali meccanismi sono considerati leciti, proprio perché transeunti.
Questi stessi soci, a completamento di tale assetto, non è difficile che poi prevedano
pagina 8 di 10 l'esclusione, assettandola in modo da renderla operante concretamente solo nella prospettiva dell'ingresso di nuovi soci e quindi così blindando “allo stato” la loro partecipazione”.
Dunque, anche sotto tale profilo, l'interpretazione a cui si è giunti non rende la disposizione in commento priva di alcun effetto, ma si limita, rispettandola, all'attuazione della volontà dei soci a disciplinare la fattispecie di cui trattasi, entro, e non oltre, il perimetro dagli stessi tracciato mediante la formulazione delle clausole statuarie esaminate.
26. In conclusione, l'interpretazione corretta e aderente sia al dettato letterale emergente dalle clausole statutarie, sia all'intenzione delle parti, impone di ritenere che, nel caso di delibera di esclusione del socio, l'assemblea sia validamente costituita, ai sensi degli artt. 10 e 19 dello statuto, laddove partecipi l'80% del capitale.
Tuttavia, la delibera impugnata è stata adottata in un'assemblea in cui era presente solo il
66,66% del capitale sociale, dunque, detta assemblea non può ritenersi validamente costituita e, di conseguenza, la relativa delibera deve intendersi nulla.
27. L'accoglimento del motivo assorbe l'esame degli ulteriori mezzi d'impugnazione.
28. Deve, in primo luogo, ai sensi dell'art. 830 primo comma c.p.c., pronunciarsi la nullità del lodo, per tutte le considerazioni sopra svolte.
29. Deve, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 830 secondo comma c.p.c., farsi luogo alla pronuncia di carattere rescissorio, in quanto il lodo viene annullato per i motivi di cui all'art. 829 terzo comma c.p.c. (violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia) e non risulta che le parti abbiano diversamente stabilito nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della delibera assembleare de qua e devono altresì ordinarsi le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese.
30. La contumacia della liquidazione giudiziale di giustifica la integrale compensazione CP_3
del presente giudizio e di quello arbitrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'impugnazione avverso il lodo arbitrale, emesso e sottoscritto in data 13/05/2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 5/2019 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
- dichiara la nullità della delibera di esclusione di , assunta Controparte_1
pagina 9 di 10 in data 08.10.19 dall'assemblea dei soci di ora Controparte_3 Parte_1
e ordina le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle
[...]
Imprese;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio e di quello arbitrale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 15/04/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
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