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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4529/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 02/12/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 02 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente Parte_1 con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “1) In via principale, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, atteso il pieno adempimento di quanto previsto dal contratto di muto stipulato tra le parti;
2) In via principale, riconoscere il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta stante la mancata prova CP_1 dell'intervenuto acquisto dei crediti della e, per l'effetto, annullare l'atto di CP_2 precetto notificato;
3) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, dichiarare valido e vigente l'accordo transattivo tra le parti stipulato in data 09/04/2021 e per l'effetto dichiarare dovuta dal sig. la sola Pt_1 somma di Euro 20.000,00; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per la somma richiesta con l'atto di precetto opposto, con rideterminazione del credito eventualmente vantato dalla banca opposta. 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte intervenuta CP_3
,la quale così conclude:” Rigettare integralmente l'opposizione promossa
[...] dall'odierna opponente, poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi depositati dalla cedente ai quali integralmente questa difesa si riporta. Con vittoria di spese e competenze legali”; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 02 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4529 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F. rapp.to e difeso giusta mandato Parte_1 C.F._1
in atti dagli Avv.ti Daniela Cipriano e Domenico Nigro presso lo studio dei quali sito in Avellino alla via Iannacchini n.11, elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, codice fiscale e Controparte_4
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Milano Monza - Brianza - Lodi iscritta al REA presso la Camera di P.IVA_1
Commercio di Milano al n. in persona del procuratore speciale, non in P.IVA_2
proprio ma quale procuratrice di Controparte_5
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco
Concio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Renato Crescitelli in
Via Giuseppe Maffei n. 2, 83029 Solofra (AV).
OPPOSTO NONCHE' codice fiscale/P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di UN , iscritta al n. 48443.6 dell'elenco delle P.IVA_4
società veicolo della Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 12 dicembre 2023 - per il tramite della procuratrice speciale in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , giusto atto ai rogiti del P.IVA_5
Notaio del 6 luglio 2023 (Rep. n. 313569– Fasc. n. 43085) (doc. 1), Persona_1
- rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa
Gaboardi, soci ed amministratori della società “ , ed Controparte_6
elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed in conformità a Email_1 Email_2
quanto disposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n.
10143/2012).
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, con cui ha richiesto al sig. il CP_2 Pt_1
pagamento della somma di euro 99.245,03, quale residuo del debito contratto, unitamente ai sig.ri e , a seguito di contratto di Parte_3 Parte_4 mutuo sottoscritto in data 16/12/2005 presso lo studio del Notaio , Persona_2
registrato in data 22/12/2005 per un importo di euro 400.000,00.
L'istante ha premesso in fatto che il contratto di mutuo, richiamato nell'atto di precetto, su cui si fonda il credito vantato da parte opposta, è stato versato a mezzo tre assegni bancari così intestati: un assegno di euro 150.000,00 in favore del sig. , Parte_1
un assegno di euro 50.000,00 in favore del sig. , un assegno di euro Parte_4
196.592,00 intestato alla società Irpinia Building s.r.l., per l'acquisto (in comunione tra vari soggetti) di un immobile, ovverosia di un appartamento sito nel Condominio
Piazza Libertà situato in Avellino alla Piazza Libertà, in angolo tra la via Due Principati
e la via Cascino;
che pertanto egli abbia contratto un debito di euro 350.000,00, di cui
150.000,00 in proprio e 200.000,00 in solido con gli altri soggetti mutuatari, considerando i restanti 50.000,00 ad esclusivo carico di;
che dopo la Parte_4
sottoscrizione del mutuo, il sig. a provveduto al pagamento delle rate dovute Pt_1
che veniva effettuato dal sig. , che mensilmente riceveva dall'opponente la Parte_4
somma da versare in favore della che sino al 31 dicembre 2009, sono state CP_2
pagate tutte le rate dovute, ivi compresi gli interessi, per un importo pari ad euro
118.270,00, somma mai contestata dalla che a partire dall'anno 2010, il CP_2
pagamento delle rate non è più avvenuto e, pertanto, la ha intrapreso azione CP_2
esecutiva, al fine di provvedere all'esproprio e alla vendita forzata dell'appartamento sito in Avellino nel Condominio Piazza Libertà; che la procedura esecutiva, con la quale si è proceduto alla vendita del bene, avente R.G.E. n. 210/2011, si è conclusa con la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene, con l'assegnazione in favore della della somma di euro 234.413,25, come da progetto di CP_2
distribuzione formalizzato dal CTU Dott. e approvato all'udienza del 19 Per_3
febbraio 2018; che nell'anno 2018, considerato l'importo versato mediante il pagamento delle rate e l'importo ottenuto con la vendita forzata del bene, la CP_2
aveva già recuperato la somma di euro 352.683,25; che con atto di precetto notificato in data 05/11/2018, la ha intimato ai sig.ri e CP_2 Pt_1 Parte_4 Parte_3
il pagamento della somma di euro 124.034,73, quale residuo del debito da pagare dichiarando di avere un credito totale di euro 476.717,98, superiore di euro 76.000,00 alla somma erogata a seguito del contratto di mutuo del 2005; che nonostante l'evidente sproporzione tra quanto ottenuto con il mutuo e quanto richiesto dalla banca, l'odierno opponente, al fine di definire bonariamente la controversia, ha accettato di sottoscrivere un accordo transattivo di euro 50.000,00, sottoscritto in data 09/04/2019, da pagare in quattro rate entro ottobre 2020; che detto accordo è stato più volte modificato (con esclusivo riferimento alle modalità di pagamento), con l'assenso reciproco delle parti,
a causa dell'emergenza Covid-19 e dei problemi ad essa conseguenti;
della somma prevista nel suddetto accordo transattivo e successive modifiche, il Dott. ha Pt_1
versato la somma di euro 30.000,00, residuando da pagare, al 31/05/2021, la somma di
Euro 20.000,00; che tuttavia, la ha deciso di venir meno all'accordo pattuito, CP_2
notificando l'atto di precetto oggetto della presente opposizione. Ciò premesso in fatto, parte opponente nel proprio atto introduttivo hanno eccepito l'inesistenza del credito vantato, l'illegittimità del recesso dall'accordo transattivo sottoscritto con l'odierna opposta in data 09.04.2019, la non conformità del precetto rispetto a quanto pattuito nel contratto di mutuo.
Ha dunque chiesto in accoglimento della spiegata opposizione, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 I comma c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 2 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata mediante le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
Da ultimo si rappresenta che in data 09.05.2025 interveniva ex Controparte_3
art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito in virtù del contratto di Cessione dei
Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 22 ottobre 2024, richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte dalla cedente Controparte_5
DIRITTO
L'opposizione è infondata per i motivi che si diranno.
Con riferimento all'insussistenza del credito vantato dalla banca opposta lamentata da parte opponente si rappresenta che l'importo precettato di euro 99.245,03 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, corrisponde alla residua somma ancora dovuta dalle parti mutuatarie (sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_1
, in solido tra loro) per effetto del loro inadempimento rispetto agli obblighi di
[...]
pagamento assunti con la sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del 16.12.2005, a rogito Dott. Notaio in Avellino Persona_2
(Rep. n. 197047 – Racc. n. 26810), e rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 23/12/2005. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente è inconferente la circostanza da lui rappresenta secondo cui il “contratto di mutuo, richiamato nell'atto di precetto, su cui si fonda il credito vantato da parte opposta, veniva versato a mezzo tre assegni bancari intestati come di seguito: un assegno di
Euro 150.000,00 in favore del sig. , un assegno di Euro 50.000,00 in Parte_1
favore del sig. , un assegno di Euro 196.592,00 intestato alla Parte_4
società Irpinia Building s.r.l., per l'acquisto (in comunione tra vari soggetti) di un immobile, ovverosia di un appartamento sito nel Condominio Piazza Libertà situato in
Avellino alla Piazza Libertà, in angolo tra la via Due Principati e la via Cascino.
Appare, quindi, evidente che il sig. abbia contratto un debito di euro Pt_1
350.000,00, di cui 150.000,00 in proprio e 200.000,00 in solido con gli altri soggetti mutuatari, considerando i restanti 50.000,00 ad esclusivo carico di ” (cfr. Parte_4
pag. 2/9 atto di citazione in opposizione). Invero, dall'esame del contratto di mutuo fondiario versato in atti la Banca concedeva alla parte mutuataria la somma di euro
400.000,00 a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria. Inoltre, il contratto di mutuo per cui è causa espressamente prevedeva che: “la Parte mutuataria si obbliga, anche per i suoi successori e aventi causa, con vincolo solidale e indivisibile, a restituire la somma mutuata di Euro 400.000,00 entro anni venti per un totale di n. duecentoquaranta rate mensili posticipate la prima delle quali scadrà il 21 gennaio
2006 e le altre successive di mese in mese sino all'ultima che andrà a scadere il 21 dicembre 2025” (pag. 6 contratto di mutuo) e che “Le parti convengono che per il periodo di preammortamento intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento sino alla scadenza della sessantesima rata di ammortamento il tasso di interesse convenzionale è stabilito nella misura dello 0.332% mensile, pari ad un dodicesimo del saggio di interesse annuo del 3,990% […] A partire dalla sessantunesima rata il mutuo proseguirà a tasso variabile sino alla scadenza”
( pagg. 7 e 8 contratto di mutuo).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente risulta documentato in atti che il sig. nella sua qualità di parte mutuataria Parte_1
coobbligata in solido con le altre, non ha “contratto un debito di Euro 350.000,00, di cui 150.000,00 in proprio e 200.000,00 in solido con gli altri soggetti mutuatari, considerando i restanti 50.000,00 ad esclusivo carico di ”, bensì di euro Parte_4
400.000,00 da restituirsi nell'arco di anni 20 maggiorato degli interessi corrispettivi.
Di poi, con riferimento agli asseriti pagamenti eseguiti parte opponente sostiene che la ricostruzione delle somme versate si fonda sulla corrispondenza intercorsa tra le parti nel novembre 2018, a seguito della notifica, da parte della del primo atto di CP_2
precetto nei confronti del sig. In seguito alla detta notifica, avvenuta in data Pt_1
05/11/2018, al fine di giungere ad un accordo risolutivo della vicenda, con comunicazione del 07/11/2018 inviata, per conto dell'opponente, dal Dott. , Parte_4
il sig. ha dichiarato di aver versato, fino all'anno 2009, le rate previste nel Pt_1
contratto per un importo complessivo di euro 118.270,00 e che “detta affermazione non è stata mai smentita o contestata dalla . CP_2
Orbene, tale assunto risulta assolutamente sfornito di prova.
Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui spetta al debitore fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione.
La giurisprudenza, infatti, a più riprese ha ribadito che: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30.10.2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11.04.2013, Cass. Ord., n. 21512/2019).
Nel caso di cui ci occupa, invece, unica documentazione versata in atti è una mera dichiarazione di pagamento (cfr. nota del 7.11.2018 allegata al fascicolo di parte opponente) che non può certamente costituire prova dell'avvenuto pagamento stesso.
Sul recesso di dall'accordo transattivo risalente al 09/04/2019 CP_2
Parte opponente sostiene poi che “Dopo un'iniziale fase di corretto adempimento degli obblighi contrattuali, vi è stato un radicale mutamento - dovuto a problemi economici dei contraenti – dello scenario, che ha portato la ad agire mediante esproprio CP_2
e vendita di un immobile per ottenere una parziale soddisfazione del proprio credito.
[…] A seguito di questo ulteriore atto, il Dott. pur sottolineando Pt_1
l'infondatezza della pretesa, ha proposto all'opposta un accordo transattivo, perfezionatosi il 09/04/2019 con la stipula di una scrittura privata con la quale la accettava il pagamento, a tacitazione di ogni pretesa, della somma di euro CP_2
50.000,00, pagabili in quattro rate, come si evince da accordo allegato”.
Sul punto occorre precisare quanto segue.
La comunicazione di accettazione dell'iniziale accordo transattivo intercorso con il sig. el 07/03/2019, versata in atti da parte opposta prevedeva il versamento della Pt_1
complessiva somma di euro 50.000,00, di cui: euro 10.000,00 “entro e non oltre il termine essenziale del 25/03/2019”; euro 10.000,00 “entro e non oltre il termine essenziale del 20/06/2019”; euro 15.000,00 “entro e non oltre il termine essenziale del
20/12/2019”; euro 15.000,00 “entro e non oltre il termine essenziale del 20/06/2020”, con espressa previsione, però, che “Il presente accordo non costituisce a nessun titolo novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 e ss. Cod.Civ., dell'originario rapporto contrattuale e il mancato rispetto anche di una delle condizioni pattuite comporterà
l'automatica risoluzione di diritto del presente accordo, senza necessitò alcuna di costituzione in mora, con conseguente ripristino di tutte le garanzie, ci riterremo liberi di adottare tutte le iniziative idonee a tutela del credito che rivivrà nella sua integrità per capitale, interessi e spese, al netto degli eventuali versamenti parziali medio tempore effettuati”.
Pertanto, risulta evidente che l'accordo cui fa riferimento l'odierno opponente è da considerarsi come una proroga dei termini concessa allo stesso in data 09.04.2019 alle seguenti condizioni: “a) versamento della complessiva somma di € 50.000,00=
(cinquantamila/00) da corrispondersi come segue: euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 20/05/2019; euro 10.000,00 (diecimila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 20/10/2019; euro 15.000,00
(quindicimila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 20/05/2020; euro
20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 20/10/2020”.
Inoltre, benché i termini predetti fossero da intendersi ultimativi e non ulteriormente prorogabili, l'istante il 17/10/2019, ha beneficiato di ulteriori proroghe, ossia quelle del
23/04/2020 e del 29/06/2020 per il restante importo di euro 35.000,00.
Sennonché, con valuta bonifici del 17/07/2020 e dell' 11/12/2020 (v. produzione avversaria), il sig. versava soltanto rispettivamente euro 7.700,00 ed euro Pt_1
7.300,00. In seguito a ciò con comunicazione del 13/05/2021 la società opposta, comunicava al sig. che “Con riferimento alla posizione in oggetto e, in Pt_1
particolare, alle nostre del 07/03/2019, del 09/04/2019, del 23/04/2020 e del
29/06/2020 da intendersi in questa sede integralmente trascritte, preso atto della
Vostra datata 28/04/2021, comunichiamo ad ogni possibile effetto che la richiesta di ulteriore proroga del termine di pagamento non viene accolta e che, stante il mancato versamento degli importi dovuti nei termini concordati, l'accordo transattivo di cui alle citate missive deve intendersi a tutti gli effetti decaduto e privo di efficacia”.
Da quanto detto ne discende che alcuna illegittimità può essere contestata alla banca la quale soltanto a seguito dell'inadempimento dell'odierno opponente ha comunicato il recesso dall'accordo di cui si discute.
Sull'asserita non conformità del precetto al contratto di mutuo. Asserisce parte opponente che: “A fronte di un mutuo di 400.000,00 euro, la CP_2
considerando l'attuale precetto, arriva a richiedere la restituzione di complessivi euro
481.928,28. Ad oggi, infatti, l'opposta ha già recuperato (comprendendo le rate pagate, la somma ricavata dalla procedura espropriativa e la somma di 30.000,00 versati dal Dott. in seguito all'accordo del 09/04/2019) la somma di euro Pt_1
382.683,25; sommando a tale importo la somma precettata, ovverosia euro 99.245,03, consegue che la somma che la ritiene soddisfi, per intero, la sua pretesa CP_2
economica è pari all' importo complessivo di euro 481.928,28. Vi è, quindi, la richiesta di pagamento di 81.928,28 euro a titolo di interessi”. Sul punto si precisa che anche in tale circostanza parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine agli asseriti pagamenti eseguiti, adempimento a cui era tenuto in considerazione del riparto dell'onere probatorio. Inoltre, la banca ha precettato i sig.ri Parte_1
e per l'importo di euro 99.245,03, già “dedotti Parte_3 Parte_4
gli incassi contabilizzati post sofferenza al 31/03/2021 € 266.183,47” ed oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, restando all'istante dimostrare, senza inversione alcuna dell'onere della prova, quanti e quali rate del piano finanziario del mutuo sono già state pagate, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, con la conseguenza che la richiesta CTU contabile avrebbe avuto, come correttamente sostenuto dal precedente Giudicante, finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Sulla violazione dell'art. 38 TUB.
Parte opponente nella I memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. rileva la violazione dell'art. 38 TUB e nello specifico del limite di finanziabilità.
Sul punto, il Tribunale evidenzia, al di là della generica allegazione di parte, sono di recente intervenute le SSUU (cfr. 33719/2022) secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”.
Sicché, pur accertato il superamento di detto limite, la conseguenza giammai sarebbe potuta risiedere nella nullità del mutuo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate coì ripartite: fase di studio, introduttiva e di istruttoria in favore di e CP_7
fase decisionale, con decurtazione perché trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in favore della terza intervenuta, seguono la soccombenza dell'opponente a norma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4529/2021 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata in base al titolo di cui è causa;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si in € 8.950, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore di ed euro Controparte_4
2.127,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti in favore della terza intervenuta.
Così deciso in data 02 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa AI Casale