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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5178/ 2024
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANNATTASIO ANDREA presso il cui studio elettivamente domicilia in via SALVADOR ALLENDE,36/A 80053 Castellammare di Stabia unitamente all'avv.to. SALVATORE GIANNATTASIO Ricorrente E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 12/9/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, deducendo di avere lavorato con contratti a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche di cui al ricorso, negli anni scolastici: 2019/20, 2020/21 e 2021/22, maturando un numero di giorni di ferie non godute. Rivendicato il proprio diritto ad ottenere le differenze retributive - in relazione a ciascun anno scolastico predetto - per indennità sostitutiva di ferie non godute, esposti i motivi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da ricorso.
1 Il non si è costituito in Controparte_1 giudizio, e se ne è dichiarata la contumacia. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che in virtù di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo Istituto, ma con il
[...]
, cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le Controparte_1 funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la qualità di CP_1 datore di lavoro, e non nei confronti dell' Istituto Scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva.” (cfr. Cass. 20521/08). Deve pertanto dichiararsi la legittimazione passiva del , CP_1 inteso ovviamente come comprensivo delle sue articolazioni . L'affermazione del ricorrente di aver maturato negli anni scolastici sopra indicati un numero di giorni di ferie non godute, trova conferma nella documentazione depositata ed, ovviamente, non è stata in alcun modo contestata dal , il quale è rimasto CP_1 contumace (su cui peraltro gravava l'onere di dimostrare di aver
2 adempiuto ai suoi obblighi in materia di concessione di ferie, cfr. anche infra). Tanto premesso in fatto, va detto che la questione di diritto per cui è causa è stata esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024, nonché nella decisione n. 16715 del 17/6/2024. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il legislatore è intervenuto
- con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i
3 giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre
2013”. Nella sentenza n. 16715/2024 della Cassazione, rilevato che vi è la necessità di interpretare le norme interne - e tra esse l'art. 5 comma 8
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1 comma 55 della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione, è stato precisato quanto segue: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Sempre secondo la medesima sentenza della Suprema Corte, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex
4 art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
Ne consegue che, in considerazione degli elementi di fatto in precedenza indicati, tenuto conto del predetto orientamento della Suprema Corte, la pretesa attorea è da considerare fondata, visto che l'Amministrazione non ha fornito prova di aver invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Ciò posto, il , in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., va condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo per il titolo dedotto in ricorso, con la maggiorazione degli accessori come per legge. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento di € 4.009,76 in favore del ricorrente, oltre accessori come per legge;
b) condanna il , in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1350,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 31.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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